Sentenza 25 giugno 2019
Massime • 2
Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano. (Riaffermando il principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva determinato la quota di reddito perduto da un avvocato, esercente da cinque anni la professione, sulla base dell'imponibile fiscale dichiarato dal danneggiato nell'anno del sinistro, considerandola parametro costante nel tempo, senza considerare il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività, moltiplicandola, poi, per il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, sebbene ancorata a dati non più attuali).
Nel giudizio di cassazione, l'ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull'ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti.
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Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16913 del 25 giugno 2019, si è occupata dela problematica quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica. L'evento dannoso, nel caso di specie un grave sinistro stradale, avrebbe cagionato al danneggiato, che al tempo del fatto era un giovane professionista, un serio pregiudizio alla propria capacità di guadagno futura. Tale professione, che in quel momento era solo agli esordi, prefigurava un'importante carriera, che avrebbe assicurato alla vittima del sinistro l'acquisizione graduale di redditi sempre maggiori. La Corte di Cassazione afferma che, allo stato dell'arte, il danno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2019, n. 16913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16913 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2019 |
Testo completo
ORIGINALE 1 6913-2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE STRADALE TERZA SEZIONE CIVILE R.G. N. 18033/2017 Cron. 16913 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ٤٠١٠ Dott. ADELAIDE AMENDOLA Presidente Rep. Dott. ANTONELLA DI FLORIO Consigliere Ud. 10/04/2019 Dott. MARIO CIGNA Consigliere PU Dott. ENRICO SCODITTI Consigliere Rel. Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18033-2017 proposto da: NI AV, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 631 presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARL'ALBERTO MAGRI;
- ricorrente contro 2019 SPA in persona ALLIANZ del procuratore, 879 domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, elettivamente presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato 5 ANTONIO SPADAFORA;
controricorrente nonchè
contro
ZI NA;
- intimata avverso la sentenza n. 49/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato CARL'ALBERTO MAGRI;
udito l'Avvocato MARIA AVERSA per delega;
2 18033/2017 FATTI DI CAUSA 1. A seguito di sinistro stradale avvenuto il 3 dicembre 2005, in cui l'auto di DE IN si era scontrata con una vettura di proprietà di DR AZ, condotta da EL IT e assicurata presso LL RI S.p.A. (ora Allianz S.p.A.), quest'ultima compagnia assicuratrice riconosceva al IN la responsabilità totale della conducente IT nella causazione del sinistro e lo risarciva per l'importo di € 337.500. Per quanto qui interessa, insoddisfatto del risarcimento, il IN promuoveva davanti al Tribunale di Cremona una procedura ex articolo 696 bis c.p.c., per poi convenire il 23 marzo 2010 davanti allo stesso Tribunale la compagnia assicuratrice e la proprietaria della vettura per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che sarebbero stati da lui subiti nella misura di € 2.692.835,42, al netto dell'acconto. Il Tribunale, con sentenza del 13 maggio 2013, condannava solidalmente i convenuti, detratto l'acconto, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali attorei per l'importo di € 411.060, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Avendo il IN proposto appello, cui le controparti resistevano, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 12 gennaio 2017, lo accoglieva parzialmente, condannando tra l'altro le appellate a integrare il risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 41.028 oltre interessi.
2. Ha presentato ricorso il IN, articolandolo in sei motivi.
2.1 Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e 132 n.4 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. Espone il ricorrente di avere chiesto un importo risarcitorio di € 2.325.805,06 per il danno patrimoniale in relazione a quanto egli avrebbe guadagnato, aumentando progressivamente i suoi redditi, esercitando la sua professione di avvocato. Il Tribunale avrebbe invece ritenuto che il reddito sarebbe rimasto costante. Si riporta il relativo motivo d'appello e si lamenta che la corte territoriale l'ha respinto con non una motivazione corretta.
2.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 112 c.p.c. Come addotto nel precedente motivo, l'attuale ricorrente aveva "criticato" la sentenza di primo grado per aver determinato il danno futuro patrimoniale per la vita lavorativa in modo stabile, cioè nello stesso reddito annuo che il IN percepiva prima del sinistro. Si richiama delle appellate la comparsa di risposta, che avrebbe considerato logico essa stessa un aumento del reddito. Tenuto conto dei "rilievi avversari" il IN nella comparsa conclusionale avrebbe rideterminato il danno patrimoniale futuro;
ma il giudice d'appello avrebbe deciso senza tenere 3 G conto né delle osservazioni di controparte, né del conseguente adeguamento effettuato dall'attuale ricorrente.
2.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1223, 1226, 2056 e 2729 c.c. riguardo ancora alla conferma operata dal giudice d'appello di quanto deciso dal giudice di prime cure in ordine al danno patrimoniale futuro, la corte territoriale non avendo tenuto in conto dei probabili incrementi futuri, né della nozione di comune esperienza per cui "ogni libero professionista beneficia di incrementi reddituali in funzione della durata della carriera, per la progressiva espansione delle conoscenze tecniche, dell'esperienza e della clientela".
2.4 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., che l'attuale ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado per avere attualizzato il danno patrimoniale futuro avvalendosi del coefficiente di capitalizzazione delle tavole allegate al r.d. 1403/1922: ciò sarebbe stato incongruo perché presupponente una vita più breve di quella odierna e presupponente altresì un tasso di capitalizzazione del 4,5% mentre dal 2005 in poi il suddetto tasso sarebbe stato del 2,5% o anche inferiore;
la doglianza sarebbe stata ignorata dal giudice d'appello.
2.5 Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell'articolo 132 c.p.c. quanto primo motivo d'appello: la relativa motivazione sarebbe "del tutto inidonea" a le ragioni della decisione, giacché "concreta un mero rinvio alla sentenza del ९ Tribunale e hon contiene alcun argomento a confutazione delle tesi dell'appellante".. 2.6 Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 1223 c.c.. Lamenta che, condividendo acriticamente i criteri di calcolo adottati dal giudice di prime cure per determinare il danno patrimoniale, il giudice d'appello avrebbe violato anche questa norma, dal momento che la giurisprudenza di legittimità (si richiama in particolare Cass. 20615/2015) insegna che il danno permanente da incapacità di guadagno non è liquidabile utilizzando i coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. 1403/1922, a motivo dell'aumento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi d'interesse.
2.7 Si è difesa soltanto Allianz S.p.A. con controricorso. Per rilievo nomofilattico la causa è stata rimessa dalla Sesta Sezione Civile di questa Suprema Corte, ai sensi dell'articolo 380 bis, ultimo comma, c.p.c. alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile. Allianz S.p.A. ha depositato memoria. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Va premesso che nella depositata memoria la controricorrente effettua "integrale rinvio" a quanto già illustrato nel controricorso in ordine alle "ragioni di inammissibilità e di infondatezza" del ricorso, dichiarando di limitare la memoria stessa "all'esame esclusivamente del sesto motivo di ricorso, atteso che proprio per la rilevanza delle questioni in detto motivo prospettate la causa è stata rimessa alla trattazione in pubblica udienza". Non si può non rilevare che il contenuto di una ordinanza interlocutoria come quella de qua manifesta esclusivamente che il collegio ha ravvisato i presupposti per applicare l'articolo 380 bis, ultimo comma, c.p.c. Detta ordinanza, pertanto, non identifica e quindi non delimita - - l'oggetto della cognizione che verrà espletata a seguito della celebrazione della pubblica udienza, la quale invece investirà l'intero ricorso, l'ordinanza interlocutoria dispiegando effetti non sull'ampiezza della cognizione, bensì sulla modalità della cognizione, rendendo necessario nel caso concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale delle parti - nelle parti entrando a questo punto pure la parte pubblica rappresentata dal Procuratore Generale - che si attua nella pubblica udienza. Viene pertanto incrementata la sequenza processuale, senza però che questo produca alcuna mutatio nell'oggetto del vaglio da parte del giudice di legittimità. Vale a dire, il collegio che decide può ben individuare, qualora ricorra, valenza nomofilattica anche in motivi diversi da quello menzionato nell'ordinanza interlocutoria (nell'ipotesi in cui questa ne indichi specificamente), giacché tale provvedimento, come statuisce chiaramente l'ultimo comma dell'articolo 380 bis c.p.c., è finalizzato esclusivamente alla rimessione in pubblica udienza - nell'ottica di una valutazione discrezionale del collegio remittente, come si evince, da ultimo, da S.U. ord. 5 giugno 2018 n. 14437 -, non valendo neppure per rendere ferma l'esclusione delle "ipotesi prevista dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5)" del codice di rito, al riguardo non essendovi stato ancora un reale accertamento (e infatti la norma recita soltanto, in riferimento al collegio della cosiddetta sezione-filtro: "Se ritiene"). La translatio da un rito ad un altro del giudizio di legittimità non incide sul contenuto della cognizione in relazione all'oggetto del ricorso.
4.1 Il ricorso, come si evince dalla sintesi del contenuto sopra tracciata, verte sulla quantificazione del danno patrimoniale che il IN avrebbe subito in relazione alla sua capacità di guadagno nella misura in cui questa sarebbe stata lesa dall'evento dannoso. Per ben comprendere, allora, è opportuno richiamare con immediatezza quel che la corte territoriale nelle pagine 9-11 della motivazione della sentenza impugnata ha espresso al riguardo, trattandosi dell'oggetto della prima censura del gravame, "errata determinazione del danno patrimoniale da lucro cessante patito da IN DE", che la corte territoriale, non a caso, ha definito il "motivo di maggiore rilevanza". 5 G Dato atto che la difesa dell'appellante aveva affermato che al momento del sinistro stradale il IN "era un giovane professionista destinato ad una brillante carriera che gli avrebbe consentito l'acquisizione di redditi sempre crescenti" - producendo a dimostrazione di ciò copia dei modelli unici dal 2001 al 2006, la corte rimarca che, sempre secondo il motivo d'appello, tali produzioni avrebbero dimostrato "che vi sarebbe stato un incremento ragguardevole, in termini percentuali, nel reddito conseguito dall'avv. IN nel biennio successivo al primo della sua attività professionale e ciò legittimerebbe una prognosi di aumento costante in ragione del 5% annuo dei compensi percepiti dall'appellante". La corte ritiene invece che la documentazione non confermi quanto addotto nel motivo, rendendo non condivisibile la tesi di un ricalcolo da effettuarsi aumentando il reddito del 5% annuo. Richiamato allora l'importo che era già stato riconosciuto al IN, per un totale di € 1.454.560 (somma peraltro inclusiva anche del danno non patrimoniale), il giudice d'appello così conclude: "Ritiene la Corte che i criteri di calcolo esposti dal Giudice di prime cure a pag. 14 della sentenza impugnata per giungere alla determinazione del danno patrimoniale siano corretti e possano essere condivisi. Come detto, non può ritenersi fondato il criterio di calcolo proposto dall'appellante che ipotizza una crescita costante del reddito professionale in ragione del 5%. Risulta essere più appropriato il metodo di calcolo eseguito dal Tribunale, seppur fondato su valutazioni prognostiche eseguite in via equitativa, che considera un reddito costante nel tempo e lo ancora al parametro dell'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'anno in cui si è verificato il sinistro". Di qui il rigetto della doglianza. 4.2 È evidente, dunque, che, in aggiunta al rilievo della oscillazione dei redditi secondo i periodi di imposta rappresentati dai documenti prodotti, la motivazione fornita dalla corte territoriale è conformata per relationem in riferimento a quella presente nella pagina 14 della sentenza di primo grado, dove (come riporta il ricorso, non privo di autosufficienza) il Tribunale così si esprime: "...non si condividono i criteri di calcolo assunti ... dall'attore, dovendosi invece equitativamente ricorrere al criterio della c.d. capitalizzazione del danno patrimoniale futuro ... e ciò, in via equitativa, prendendo in considerazione le tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403 ed escludendo dal calcolo lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa al fine di attualizzarne la portata ... Ed allora individuato il reddito medio netto annuo, questo andrà moltiplicato per la percentuale di ridotta capacità lavorativa specifica ed ulteriormente moltiplicato per il coefficiente citato;
la somma così ottenuta non andrà invece ridotta per addivenire ad una equa attualizzazione del coefficiente indicato nelle tabelle impiegate. Nel caso di specie il reddito annuo netto da assumere quale parametro di riferimento è quello dichiarato dall'avv. IN nell'ultima dichiarazione dei redditi antecedente al sinistro e tale reddito dovrà considerarsi costante nel tempo al fine di ridurre ad equità l'alea delle fisiologiche oscillazioni del reddito nelle libere professioni...". 6 4.3 È a questo punto evidente che, anche a prescindere dalla inevitabile perplessità che suscita la singolare perché oggettivamente assai riduttiva - scelta, quale parametro costante per - tutta la vita lavorativa di un professionista, di un reddito ottenuto a brevissima distanza dall'avvio dell'esercizio dell'attività (quando accadde il sinistro, DE IN aveva 32 anni), la corte territoriale ha aderito, con la sua sentenza pubblicata il 12 gennaio 2017, ad una soluzione adottata dal giudice di prime cure nel 2013 (la sentenza del Tribunale di Cremona era stata depositata il 13 maggio 2013), non tenendo in conto minimamente, pertanto, la evoluzione della giurisprudenza di legittimità che nel frattempo si era compiuta e poteva ben dirsi del tutto nota quando la sentenza d'appello fu pronunciata: errore di diritto che viene specificamente denunciato dal quarto e dal sesto motivo del ricorso, cui deve congiungersi il quinto, nel senso che evidenzia l'assenza di una motivazione propria della corte territoriale per mantenere una simile scelta nonostante, appunto, il diverso sfondo giurisprudenziale.
4.4 Esaminando allora ex abrupto quale ragione più liquida i tre suddetti motivi in modalità congiunta, deve darsi atto che, allo "stato dell'arte", il danno permanente da incapacità di guadagno non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 1403/1922, dal momento che questi, sia a causa dell'aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono più idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'articolo 1223 c.c.: così è stato affermato, tra gli arresti massimati, anzitutto da Cass. sez. 3, 4 ottobre 2015 n. 20615 - ben antecedente, come sopra si accennava, alla sentenza qui impugnata, eppur subito divenuta assai nota e da ultimo confermata da Cass. sez. 3, 12 aprile 2018 n. 9048, aggiungendosi pure nell'insegnamento nomofilattico che il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili (si tratta, ovviamente, di una valutazione sostanzialmente di merito rispetto al caso concreto), a condizione però che si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente corretti: esempio fornito sono i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina. Si tratta di una lettura nomofilattica che ha sviluppato quella precedente giurisprudenza di legittimità che già ben aveva avvertito l'ontologica e dunque incompatibile - arretratezza dei coefficienti dettati dal testo normativo di molti decenni prima, là dove avevo offerto come mezzo di correzione la decurtazione dello scarto vita biologica-vita lavorativa eseguito, infatti, dalla sentenza di primo grado, la quale ha proprio richiamato la pronuncia che aveva per prima suggerito tale decurtazione: Cass. sez. 3, 2 marzo 2004 n. 4186, seguita poi, tra gli arresti massimati, da Cass. sez. 3, 2 luglio 2010 n. 15738. Si trattava, peraltro, di un vero e proprio espediente, data la sua natura automatica e non flessibile, che d'altronde veniva ad aggravare l'incidenza della spiccata differenza della durata media della vita biologica tra l'epoca attuale e gli anni Venti del secolo scorso. ą 4.5 Questo orientamento giurisprudenziale - pienamente condiviso da questo collegio -, tra gli arresti massimati, annovera anche Cass. sez. 3, 28 aprile 2017 n. 10499, pronuncia la quale, rilevando che, anche a proposito del danno patrimoniale futuro da perdita di capacità lavorativa specifica, la liquidazione, in rispetto dell'articolo 1223 c.c. e del principio - in esso insito della integralità del risarcimento, deve essere effettuata mediante la moltiplicazione del - reddito perduto "per un adeguato coefficiente di capitalizzazione", rimarca che devono essere utilizzati come parametri "da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano." E l'arresto, così massimato, concerne proprio un caso assai affine a quello in esame, cioè un risarcimento da effettuarsi ad un avvocato esercente da pochi mesi la sua attività professionale: e per quanto sintetizzato nella massima appena riportata ha cassato la sentenza d'appello che aveva determinato la quota di reddito perduto da prendere in considerazione in base all'imponibile fiscale dichiarato dal danneggiato nell'anno del sinistro - nel caso in ispecie, si è considerata la dichiarazione dei redditi dell'anno antecedente al sinistro -, ritenendo che la sentenza avesse errato nell'omettere di considerare "il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività", a ciò aggiungendo il riscontro dell'errore consistente nella moltiplicazione di tale parametro "per il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, sebbene ancorata a dati non più attuali".
4.6 Nè, infine, può ritenersi che l'orientamento cui aderisce questo collegio non sia ancora consolidato e lineare, nel senso che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ancora lasci intendere la idoneità dei coefficienti tratti dal decreto del 1922 per la determinazione del danno, seppure integrata con criteri di correzione equitativa. Così sostiene, infatti, la controricorrente, richiamando a supporto un recente arresto non massimato, Cass. sez. 3, 30 aprile 2018 n. 10321, che nella parte motiva avrebbe assunto una posizione di tal genere. In realtà, tale pronuncia appare consentire l'applicazione del dismesso criterio, ma, a ben guardare il contesto delle argomentazioni, ciò deriva dalla configurazione di rito, ovvero dai limiti della regiudicanda che è stata sottoposta nel suddetto arresto alla cognizione di questa Suprema Corte. E ciò è confermato definitivamente dal fatto che la pronuncia, pur essendo alquanto recente, non assuma alcuna aperta posizione di contrasto con l'orientamento de quo, in particolare non fornendo alcun argomento che supporti la persistenza dell'applicazione di coefficienti formati a distanza - ormai di un secolo. - Per superare, infatti, l'orientamento qui condiviso occorrerebbe spiegare (a prescindere dalla questione, puramente economica, dei tassi di interesse) in base a quale fondamento una 8 valutazione equitativa includente la prognosi della durata della vita umana possa ancora avvalersi della prognosi di quest'ultima formulata in un'epoca in cui, come è notorio, tale durata era nettamente inferiore, a causa tanto delle cognizioni e degli strumenti a disposizione della scienza medica - assolutamente arretrati e limitati rispetto a quel di cui può avvalersi la scienza medica odierna -, quanto del decisamente basso livello medio in termini di reddito ed istruzione che la popolazione italiana all'epoca doveva ancora sorreggere. 4.7 È dunque evidente, in conclusione, la fondatezza della censura in esame, il che, imponendo una correzione della struttura della valutazione equitativa del tipo di danno, comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso, attinenti sempre, come si è visto, a quest'ultimo pregiudizio. La sentenza impugnata pertanto, per l'accoglimento del ricorso come appena esposto, deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese processuali, ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso quanto al quarto motivo, al quinto motivo e al sesto motivo, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma il 10 aprile 2019 Il Consigliere Estensore Il Presidente Chiara Adelaide Amendola Punzionario Giudiziarie Innocenzo BATTISTA CELLERIADEPOSITATO IN CANCEG 2019 Funzionario Giudiziario Mnocenzo BATTIS 9