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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9512 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del
23.12.2025, all' esito della discussione in presenza, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10981/2023
TRA
Il sig. Parte_1 C.F. C.F. 1 nato a [...]
(FRANCIA), il 23 gennaio 1953 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Daniele Mosè Morpurgo, Pietro
EO UZ, IO EN VA, ed elettivamente domiciliato presso lo
Studio del primo sito in Milano in Via Durini, n. 20, come in atti
Ricorrente
E
P.IVA 1 ), in persona del legale (P. IVA Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.06.2023 e successiva istanza in riassunzione per la prosecuzione della causa sospesa dell' 11.09.2024 l'istante esponeva: Controparte_1Di aver convenuto in giudizio la in Napoli avanti al
Giudice del Lavoro di Napoli, chiedendo in principalità e previa occorrendo rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51, di accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza e/o inefficacia del recesso intimato dalla CP_1 con lettera del 26 maggio 2023 e di ogni e qualsivoglia atto ad esso presupposto e/o conseguente e, per l'effetto, di condannarsi CP_2 alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed al pagamento, in favore del medesimo, delle retribuzioni nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. Chiedeva, inoltre, la condanna della Controparte_1
[...] al risarcimento del danno subito, pari alle retribuzioni al medesimo dovute dalla data di recesso, anche quale licenziamento, intimato dalla al Maestro CP_1
a quella di scadenza del rapporto di lavoro, e, dunque per Parte_1
una somma complessiva di € 420.000,00 ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Parte ricorrente deduceva che il ricorso, iscritto con R.G. n. 10981/2023, veniva assegnato alla cognizione di questo Giudice, il quale fissava, per il merito, udienza per la comparizione delle parti al 16 gennaio 2024, mentre,quanto al subprocedimento cautelare aperto con R.G. n. 10981-1/2023, l'udienza del 7 luglio 2023.
Costituitasi CP_2 nel subprocedimento cautelare, all'esito delle note autorizzate depositate e sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice d'urgenza pronunciava in data 12 settembre ordinanza cronol. n. 19882/2023, con la quale, pur ritenendo "non manifestamente infondata" la questione inerente ai sollevati profili di illegittimità costituzionale della diposizione in parola, in adesione alla lettura costituzionalmente orientata della norma in esame proposta in giudizio dal Pt_2
[...] "Accoglie (va) parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina(va) alla convenuta di immediatamente reintegrare il ricorrente nel medesimo incarico già ricoperto in virtù del contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti in data 29.11.2019 e successive integrazioni e per tutta la durata dello stesso".
Con reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. del 18 settembre 2023, la Fondazione impugnava l'ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. n. cronol. 19882/2023 del 12 settembre 2023, emessa inter-partes nel procedimento avente R.G. n. 10981-1/2023 dal Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, chiedendone, previa sospensione, di dichiararsi in via preliminare, l'improcedibilità sopravvenuta della domanda cautelare e, anche per l'effetto, di revocarsi la suddetta ordinanza.
Parte ricorrente, con memoria difensiva avverso il reclamo ex artt. 669 terdecies cod. proc. civ. del 6 ottobre 2023 si costituiva eccependo l'assoluta infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le domande ex adverso svolte ed instava, previa conferma della summenzionata ordinanza, per il rigetto del reclamo.
Con ordinanza del 25 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, sollevava giudizio incidentale di legittimità costituzionale "dell'art. 2, comma 3, D.L. 10 maggio 2023 n. 51, come convertito in legge 3 luglio 2023 n. 87, laddove prevede che
"I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso", per contrasto con gli artt. 3, 97, 98 e 77 della
Costituzione", così contestualmente sospendendosi il relativo giudizio.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, Codesto Giudice, rilevando che la norma oggetto della causa era al vaglio della Corte costituzionale e ravvisatane l'opportunità, sospendeva il presente giudizio.
Parte ricorrente indi deduceva che, con sentenza n. 146 del 2024 depositata in data 25 luglio 2024 e pubblicata in G. U. 31 luglio 2024 n. 31, la Corte costituzionale, decidendo sul suddetto giudizio di legittimità costituzionale, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51
(Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio
2023, n. 87.
Cessato quindi il motivo che aveva determinato la sospensione della causa, veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del processo sospeso.
Si costituiva con memoria del 28.12.2023 la Controparte_1 nella quale impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda.
In particolare, la convenuta deduceva di aver provveduto al pagamento di tutte le retribuzioni spettanti al ricorrente, compresi gli emolumenti arretrati relativi al periodo dal 01 giugno 2023 al 19 settembre 2023.
Inoltre, la CP_1 all'indomani dell'ordinanza del Tribunale del 12 settembre 2023
e nelle more dell'instaurazione del giudizio di reclamo da parte di questa Avvocatura, aveva provveduto alla reintegrazione del ricorrente anche nelle sue funzioni di
Direttore Artistico, corrispondendo di volta in volta sia la retribuzione mensile pattuita ad egli spettante relativa allo svolgimento della prestazione lavorativa successiva alla reintegrazione sia quella relativa al periodo dal 01 giugno 2023 al 19 settembre 2023.
Nel merito eccepiva la Infondatezza delle residue domande risarcitorie.
Riteneva la convenuta che non vi fosse spazio per condanne di tipo risarcitorio, sia perché erano indimostrati i danni asseritamente patiti, sia perché non era possibile ascrivere alla CP_1 una condotta illecita.
Concludeva pertanto come segue: Respingersi l'avversa domanda, in quanto destituita di fondamento. Con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio>>.
Autorizzato il deposito di note illustrative, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Con sentenza n. 46/2024 depositata il 25 luglio 2024 la Corte Costituzionale, su impulso del remittente Tribunale di Napoli in formazione collegiale, ha risolto la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge
3 luglio 2023, n. 87 da cui trae spunto la vicenda all' attenzione di questa giudice.
Nella pronuncia in questione la Corte ha rimarcato numerosi punti che stridevano profondamente con i principi costituzionali a proposito dello strumento della decretazione d' urgenza utilizzato dal Governo per giungere all' emanazione della norma censurata.
L'art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come convertito, ha osservato la Corte
Costituzionale, nel sancire l'immediata cessazione dall'incarico dei sovrintendenti che, alla data del 1° giugno 2023, avessero superato i settant'anni di età, non presentava alcuna correlazione con le finalità enunciate nel preambolo.
Tali finalità attenevano infatti alla «straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche» e quindi non riguardavano in alcun modo la cessazione degli incarichi in corso.
La disomogeneità della disposizione censurata era altresì confermata dall'analisi del più ampio contesto in cui l'intervento del legislatore si inquadrava.
L'art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come convertito, era parte del Capo le segue l'art. 1, dedicato al riordino degli enti previdenziali pubblici.
Il decreto-legge, al Capo II, prorogava alcuni termini legislativi e, al Capo III, si occupava invece di iniziative di solidarietà sociale.
In un provvedimento, contrassegnato da una molteplicità di oggetti, la disposizione censurata non solo non trovava quindi un saldo e riconoscibile ancoraggio nel titolo del decreto-legge e nel preambolo, ma neppure si raccordava in modo coerente alla trama normativa del testo, esaminato in un orizzonte più ampio.
Neppure dalla discussione parlamentare si potevano, secondo la Corte, desumere elementi probanti del caso di straordinaria necessità e urgenza che era posto dal
Governo all'origine dell'intervento normativo.
Con riferimento all'immediata cessazione dei singoli incarichi di sovrintendente, non si rinveniva, dunque, quella esigenza «di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità» (sentenza n. 220 del 2013), che rappresenta la necessaria legittimazione del decreto-legge nel sistema costituzionale delle fonti. Tutti gli elementi passati in rassegna, esaminati nel loro complessivo interagire, convergevano, in ultima analisi, nel connotare come evidente l'insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza con riferimento alla disposizione censurata. Ci si trovava in altre parole, a giudizio del Tribunale, dinanzi ad una fattispecie di uso distorto e forzato dello strumento della decretazione d'urgenza.
Ciò premesso, la Corte Costituzionale con la decisione in commento ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n.
51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge
3 luglio 2023, n. 87.
Venuta meno la norma che aveva condotto alla revoca anzi tempo dell'incarico di sovrintendente ricoperto dal Parte_2 per come pacifico tra i contendenti, è cessata la materia del contendere inerente alle domande aventi ad oggetto il recesso anticipato dal rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra il ricorrente e la CP_1 convenuta, rapporto che già in sede cautelare era stato correttamente ripristinato e che si è protratto fino alla sua naturale scadenza. Su queste domande pertanto è venuta meno l'utilità di una pronunzia sul merito.
Residua invece in questa sede di riassunzione del giudizio la valutazione della domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente nei confronti della CP_1 convenuta.
Quest'ultima non può essere accolta.
Sul punto si osserva che anche il Collegio adìto in sede di reclamo ha sottolineato come l'illegittimità costituzionale della norma che aveva determinato l'effetto estintivo, in automatico, del rapporto tra il maestro Pt_1 ela CP_1 - e di cui la CP_1 stessa si era limitata a prendere atto - comportava l'inalterata continuazione del rapporto, proprio perché il provvedimento impugnato trovava la sua indefettibile base normativa nell'art. 2, comma 3, D.L. n. 51/2023, caducato dalla pronuncia intervenuta.
Pertanto il rapporto di lavoro, già precedentemente ripristinato in via temporanea ed urgente in sede cautelare, è proseguito senza soluzione di continuità fino alla sua naturale scadenza e il maestro Pt 1 ha visto pienamente ricostruita la sua immagine ed ha potuto esercitare le sue funzioni recuperando anche tutte le retribuzioni arretrate. (vedasi su quest' ultimo aspetto anche il cedolino prodotto dalla fondazione resistente)
La domanda risarcitoria residuata non può però trovare accoglimento posto che, alla luce dell' iter motivazionale adottato dalla Corte Costituzionale, e sulla scorta delle considerazioni che si evincono anche in seno all' ordinanza collegiale risolutiva della fase di reclamo, l' illegittimità della norma da cui era scaturita l' incresciosa vicenda sub iudice è stata, a ben vedere, l' unica fonte del danno provocato al ricorrente e solo ed unicamente ad essa si possono ritenere ricollegati i lamentati danni. La Controparte_1 difatti si è limitata, come già rilevato dal Tribunale in composizione collegiale, a prendere atto della disposizione normativa in vigore all' epoca della risoluzione del rapporto, risoluzione peraltro, determinatasi in via automatica e ne ha fatto doverosamente applicazione.
Ne consegue che manca nella fattispecie una condotta imputabile alla fondazione e sorretta dall'elemento psicologico del dolo o della colpa della parte datrice a cui poter collegare i danni all' immagine, professionali e morali subiti dal sovrintendente e di cui si chiede in questa sede il ristoro.
Come ha statuito la Cassazione se si prospetta il recesso illegittimo dal rapporto di lavoro come inadempimento ex art. 1218 cod. civ. (cfr. in tal senso Sez. un. 29 aprile
1985 n. 2762) è pur sempre necessario, per il diritto al risarcimento dei danni, che esso sia imputabile al soggetto che l'ha posto in essere. Invero l'imputabilità in capo all'autore dell'atto è necessaria, al medesimo fine, anche ove si voglia inquadrare il licenziamento illegittimo nella fattispecie della mora credendi ex art. 1206 cod. civ. (cfr. ex plurimis Cass. 13 giugno 1998 n. 5932 e 20 gennaio 2001 n. 831), giacché la norma fa riferimento alla mancanza "di motivo legittimo".
Nella sentenza Sez. L, n. 13731 del 22/07/2004 (Rv. 574850-01) Presidente: Mileo
V. Estensore: La Terza M. P.M. Fuzio R. (Parz. Diff.) la Suprema Corte ha altresì sottolineato,ad es., che "Al lavoratore licenziato dal datore di lavoro sulla base di un potere di recesso previsto da una disposizione legislativa, della quale, successivamente al licenziamento, venga dichiarata l'illegittimità costituzionale, e che in conseguenza ottenga il riconoscimento giudiziale del diritto alla riammissione in servizio, qualora non risulti applicabile la normativa di carattere generale in materia di licenziamenti (di cui alla legge n. 604 del 1966 ed all'art. 18 della legge n. 300 del 1970) e gli effetti del licenziamento debbano, pertanto, essere apprezzati secondo la disciplina civilistica dell'inadempimento, non compete il diritto al risarcimento del danno derivato dalla mancata percezione delle retribuzioni medio "tempore" maturate, sia che si riconduca il recesso datoriale all'inadempimento ex art. 1218 cod. civ., sia che lo si configuri come una fattispecie di "mora credendi", atteso che per entrambi tali titoli di responsabilità difetta il presupposto dell'imputabilità, di modo che, se il diritto al risarcimento si riconoscesse, si farebbe luogo ad una responsabilità oggettiva. Deve, inoltre, escludersi che il diritto alle retribuzioni maturate medio "tempore" possa riconoscersi sotto il profilo che il rapporto dovrebbe considerarsi non interrotto de iure, atteso che il rapporto di lavoro subordinato è connotato dalla regola della corrispettività, in forza della quale non può esservi retribuzione se non vi è prestazione lavorativa, salvo che vi sia una deroga ad opera di una norma di legge, come ad esempio l'art. 18 della legge n. 300 del 1970. (Sulla base di tali principi la Pt_3 ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito negando il diritto al risarcimento del danno a titolo di retribuzioni ad un autoferrotranviere che era stato estromesso in forza della norma di cui all'art. 6 della legge n. 54 del 1982 per mancato accoglimento della richiesta di prosecuzione del rapporto ed aveva poi ottenuto la declaratoria della riammissione in servizio a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta norma ad opera della sent. della Corte costituzionale n. 226 del 1990).
Ancora la Cassazione (vedasi sentenza Sez. I. n. 1138 del 10/02/1999 (Rv. 523117 - 01) ha stabilito che || principio secondo cui le sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una legge spiegano effetti anche sui rapporti giuridici sorti anteriormente e non ancora esauriti deve essere coordinato con le norme e i principi dell'ordinamento rilevanti in relazione al tipo di effetti giuridici ipotizzati nel caso concreto;
in particolare, nel caso in cui, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale 30 dicembre 1985 n. 369 con cui è stata dichiarata
-
l'illegittimità dell'art. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui lascia privi di tutela previdenziale i lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese
" il lavoratore chieda, a norma dell'art. 2116 cod. civ., il risarcimento italiane del danno conseguente all'inadempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di contribuzione previdenziale, va considerato che, ai fini della responsabilità fatta valere dell'interessato, deve sussistere anche l'elemento soggettivo, consistente nella colpa dell'autore della condotta oggettivamente illecita, e che, d'altra parte, non può ritenersi sussistere una responsabilità colposa, ossia imputabile ex art. 1218 cod. civ., del datore di lavoro il quale, attenendosi al principio all'epoca vigente della territorialità della legislazione sociale, e in mancanza di una convenzione internazionale esecutiva, abbia omesso di assicurare il lavoratore subordinato operante all'estero. (Fattispecie relativa a lavoratore italiano che aveva prestato servizio esclusivamente in Turchia alle dipendenze di istituto di credito italiano negli anni 1938 - 1978, maturando una pensione di anzianità di "assai tenue importo" con le assicurazioni sociali turche).
L'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma, inoltre, se comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite) non vale a far ritenere illecito il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa;
ne consegue che, nell'ipotesi di licenziamento di una lavoratrice intimato in relazione all'avvenuto compimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e annullato dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma stessa nella parte in cui discriminava fra uomo e donna ai fini della durata del regime di stabilità del rapporto di lavoro, deve applicarsi l'art. 1225 cod. civ. a norma del quale, se l'inadempimento non dipende da dolo del debitore il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione - con la conseguenza di escludere dal novero dei danni risarcibili in quanto prevedibili, quelli derivanti dalla sopravvenienza di una norma modificativa del quadro di riferimento vigente all'epoca del licenziamento (nella specie, l'art. 6 della legge n. 54 del 1982 che ha introdotto la possibilità, per il lavoratore di optare per la prosecuzione del rapporto fino al sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima). (Cass. n. 6744 del 26/07/1996 ).
Dal coacervo degli orientamenti sopra riportati si ricava conseguentemente che allorchè, come nella specie, il recesso dal rapporto lavorativo operato dalla parte datrice discenda dall' applicazione di una norma all' epoca cogente, successivamente dichiarata incostituzionale, alcun profilo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale è imputabile alla stessa mancando l' elemento psicologico del dolo o della colpa e, prima ancora, un comportamento che possa configurarsi quale libera scelta della parte ricollegabile ai dedotti danni.
Pertanto la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese, considerata la complessità delle questioni affrontate, vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto il recesso anticipato dal rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra il ricorrente e la CP_1 convenuta;
rigetta le domande risarcitorie avanzate dal ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Napoli, il 23.12.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del
23.12.2025, all' esito della discussione in presenza, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10981/2023
TRA
Il sig. Parte_1 C.F. C.F. 1 nato a [...]
(FRANCIA), il 23 gennaio 1953 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Daniele Mosè Morpurgo, Pietro
EO UZ, IO EN VA, ed elettivamente domiciliato presso lo
Studio del primo sito in Milano in Via Durini, n. 20, come in atti
Ricorrente
E
P.IVA 1 ), in persona del legale (P. IVA Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.06.2023 e successiva istanza in riassunzione per la prosecuzione della causa sospesa dell' 11.09.2024 l'istante esponeva: Controparte_1Di aver convenuto in giudizio la in Napoli avanti al
Giudice del Lavoro di Napoli, chiedendo in principalità e previa occorrendo rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51, di accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza e/o inefficacia del recesso intimato dalla CP_1 con lettera del 26 maggio 2023 e di ogni e qualsivoglia atto ad esso presupposto e/o conseguente e, per l'effetto, di condannarsi CP_2 alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed al pagamento, in favore del medesimo, delle retribuzioni nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. Chiedeva, inoltre, la condanna della Controparte_1
[...] al risarcimento del danno subito, pari alle retribuzioni al medesimo dovute dalla data di recesso, anche quale licenziamento, intimato dalla al Maestro CP_1
a quella di scadenza del rapporto di lavoro, e, dunque per Parte_1
una somma complessiva di € 420.000,00 ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Parte ricorrente deduceva che il ricorso, iscritto con R.G. n. 10981/2023, veniva assegnato alla cognizione di questo Giudice, il quale fissava, per il merito, udienza per la comparizione delle parti al 16 gennaio 2024, mentre,quanto al subprocedimento cautelare aperto con R.G. n. 10981-1/2023, l'udienza del 7 luglio 2023.
Costituitasi CP_2 nel subprocedimento cautelare, all'esito delle note autorizzate depositate e sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice d'urgenza pronunciava in data 12 settembre ordinanza cronol. n. 19882/2023, con la quale, pur ritenendo "non manifestamente infondata" la questione inerente ai sollevati profili di illegittimità costituzionale della diposizione in parola, in adesione alla lettura costituzionalmente orientata della norma in esame proposta in giudizio dal Pt_2
[...] "Accoglie (va) parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina(va) alla convenuta di immediatamente reintegrare il ricorrente nel medesimo incarico già ricoperto in virtù del contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti in data 29.11.2019 e successive integrazioni e per tutta la durata dello stesso".
Con reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. del 18 settembre 2023, la Fondazione impugnava l'ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. n. cronol. 19882/2023 del 12 settembre 2023, emessa inter-partes nel procedimento avente R.G. n. 10981-1/2023 dal Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, chiedendone, previa sospensione, di dichiararsi in via preliminare, l'improcedibilità sopravvenuta della domanda cautelare e, anche per l'effetto, di revocarsi la suddetta ordinanza.
Parte ricorrente, con memoria difensiva avverso il reclamo ex artt. 669 terdecies cod. proc. civ. del 6 ottobre 2023 si costituiva eccependo l'assoluta infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le domande ex adverso svolte ed instava, previa conferma della summenzionata ordinanza, per il rigetto del reclamo.
Con ordinanza del 25 ottobre 2023, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, sollevava giudizio incidentale di legittimità costituzionale "dell'art. 2, comma 3, D.L. 10 maggio 2023 n. 51, come convertito in legge 3 luglio 2023 n. 87, laddove prevede che
"I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso", per contrasto con gli artt. 3, 97, 98 e 77 della
Costituzione", così contestualmente sospendendosi il relativo giudizio.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, Codesto Giudice, rilevando che la norma oggetto della causa era al vaglio della Corte costituzionale e ravvisatane l'opportunità, sospendeva il presente giudizio.
Parte ricorrente indi deduceva che, con sentenza n. 146 del 2024 depositata in data 25 luglio 2024 e pubblicata in G. U. 31 luglio 2024 n. 31, la Corte costituzionale, decidendo sul suddetto giudizio di legittimità costituzionale, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51
(Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio
2023, n. 87.
Cessato quindi il motivo che aveva determinato la sospensione della causa, veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del processo sospeso.
Si costituiva con memoria del 28.12.2023 la Controparte_1 nella quale impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e richiesto, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda.
In particolare, la convenuta deduceva di aver provveduto al pagamento di tutte le retribuzioni spettanti al ricorrente, compresi gli emolumenti arretrati relativi al periodo dal 01 giugno 2023 al 19 settembre 2023.
Inoltre, la CP_1 all'indomani dell'ordinanza del Tribunale del 12 settembre 2023
e nelle more dell'instaurazione del giudizio di reclamo da parte di questa Avvocatura, aveva provveduto alla reintegrazione del ricorrente anche nelle sue funzioni di
Direttore Artistico, corrispondendo di volta in volta sia la retribuzione mensile pattuita ad egli spettante relativa allo svolgimento della prestazione lavorativa successiva alla reintegrazione sia quella relativa al periodo dal 01 giugno 2023 al 19 settembre 2023.
Nel merito eccepiva la Infondatezza delle residue domande risarcitorie.
Riteneva la convenuta che non vi fosse spazio per condanne di tipo risarcitorio, sia perché erano indimostrati i danni asseritamente patiti, sia perché non era possibile ascrivere alla CP_1 una condotta illecita.
Concludeva pertanto come segue: Respingersi l'avversa domanda, in quanto destituita di fondamento. Con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio>>.
Autorizzato il deposito di note illustrative, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Con sentenza n. 46/2024 depositata il 25 luglio 2024 la Corte Costituzionale, su impulso del remittente Tribunale di Napoli in formazione collegiale, ha risolto la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge
3 luglio 2023, n. 87 da cui trae spunto la vicenda all' attenzione di questa giudice.
Nella pronuncia in questione la Corte ha rimarcato numerosi punti che stridevano profondamente con i principi costituzionali a proposito dello strumento della decretazione d' urgenza utilizzato dal Governo per giungere all' emanazione della norma censurata.
L'art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come convertito, ha osservato la Corte
Costituzionale, nel sancire l'immediata cessazione dall'incarico dei sovrintendenti che, alla data del 1° giugno 2023, avessero superato i settant'anni di età, non presentava alcuna correlazione con le finalità enunciate nel preambolo.
Tali finalità attenevano infatti alla «straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche» e quindi non riguardavano in alcun modo la cessazione degli incarichi in corso.
La disomogeneità della disposizione censurata era altresì confermata dall'analisi del più ampio contesto in cui l'intervento del legislatore si inquadrava.
L'art. 2, comma 3, del d.l. n. 51 del 2023, come convertito, era parte del Capo le segue l'art. 1, dedicato al riordino degli enti previdenziali pubblici.
Il decreto-legge, al Capo II, prorogava alcuni termini legislativi e, al Capo III, si occupava invece di iniziative di solidarietà sociale.
In un provvedimento, contrassegnato da una molteplicità di oggetti, la disposizione censurata non solo non trovava quindi un saldo e riconoscibile ancoraggio nel titolo del decreto-legge e nel preambolo, ma neppure si raccordava in modo coerente alla trama normativa del testo, esaminato in un orizzonte più ampio.
Neppure dalla discussione parlamentare si potevano, secondo la Corte, desumere elementi probanti del caso di straordinaria necessità e urgenza che era posto dal
Governo all'origine dell'intervento normativo.
Con riferimento all'immediata cessazione dei singoli incarichi di sovrintendente, non si rinveniva, dunque, quella esigenza «di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità» (sentenza n. 220 del 2013), che rappresenta la necessaria legittimazione del decreto-legge nel sistema costituzionale delle fonti. Tutti gli elementi passati in rassegna, esaminati nel loro complessivo interagire, convergevano, in ultima analisi, nel connotare come evidente l'insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza con riferimento alla disposizione censurata. Ci si trovava in altre parole, a giudizio del Tribunale, dinanzi ad una fattispecie di uso distorto e forzato dello strumento della decretazione d'urgenza.
Ciò premesso, la Corte Costituzionale con la decisione in commento ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n.
51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge
3 luglio 2023, n. 87.
Venuta meno la norma che aveva condotto alla revoca anzi tempo dell'incarico di sovrintendente ricoperto dal Parte_2 per come pacifico tra i contendenti, è cessata la materia del contendere inerente alle domande aventi ad oggetto il recesso anticipato dal rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra il ricorrente e la CP_1 convenuta, rapporto che già in sede cautelare era stato correttamente ripristinato e che si è protratto fino alla sua naturale scadenza. Su queste domande pertanto è venuta meno l'utilità di una pronunzia sul merito.
Residua invece in questa sede di riassunzione del giudizio la valutazione della domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente nei confronti della CP_1 convenuta.
Quest'ultima non può essere accolta.
Sul punto si osserva che anche il Collegio adìto in sede di reclamo ha sottolineato come l'illegittimità costituzionale della norma che aveva determinato l'effetto estintivo, in automatico, del rapporto tra il maestro Pt_1 ela CP_1 - e di cui la CP_1 stessa si era limitata a prendere atto - comportava l'inalterata continuazione del rapporto, proprio perché il provvedimento impugnato trovava la sua indefettibile base normativa nell'art. 2, comma 3, D.L. n. 51/2023, caducato dalla pronuncia intervenuta.
Pertanto il rapporto di lavoro, già precedentemente ripristinato in via temporanea ed urgente in sede cautelare, è proseguito senza soluzione di continuità fino alla sua naturale scadenza e il maestro Pt 1 ha visto pienamente ricostruita la sua immagine ed ha potuto esercitare le sue funzioni recuperando anche tutte le retribuzioni arretrate. (vedasi su quest' ultimo aspetto anche il cedolino prodotto dalla fondazione resistente)
La domanda risarcitoria residuata non può però trovare accoglimento posto che, alla luce dell' iter motivazionale adottato dalla Corte Costituzionale, e sulla scorta delle considerazioni che si evincono anche in seno all' ordinanza collegiale risolutiva della fase di reclamo, l' illegittimità della norma da cui era scaturita l' incresciosa vicenda sub iudice è stata, a ben vedere, l' unica fonte del danno provocato al ricorrente e solo ed unicamente ad essa si possono ritenere ricollegati i lamentati danni. La Controparte_1 difatti si è limitata, come già rilevato dal Tribunale in composizione collegiale, a prendere atto della disposizione normativa in vigore all' epoca della risoluzione del rapporto, risoluzione peraltro, determinatasi in via automatica e ne ha fatto doverosamente applicazione.
Ne consegue che manca nella fattispecie una condotta imputabile alla fondazione e sorretta dall'elemento psicologico del dolo o della colpa della parte datrice a cui poter collegare i danni all' immagine, professionali e morali subiti dal sovrintendente e di cui si chiede in questa sede il ristoro.
Come ha statuito la Cassazione se si prospetta il recesso illegittimo dal rapporto di lavoro come inadempimento ex art. 1218 cod. civ. (cfr. in tal senso Sez. un. 29 aprile
1985 n. 2762) è pur sempre necessario, per il diritto al risarcimento dei danni, che esso sia imputabile al soggetto che l'ha posto in essere. Invero l'imputabilità in capo all'autore dell'atto è necessaria, al medesimo fine, anche ove si voglia inquadrare il licenziamento illegittimo nella fattispecie della mora credendi ex art. 1206 cod. civ. (cfr. ex plurimis Cass. 13 giugno 1998 n. 5932 e 20 gennaio 2001 n. 831), giacché la norma fa riferimento alla mancanza "di motivo legittimo".
Nella sentenza Sez. L, n. 13731 del 22/07/2004 (Rv. 574850-01) Presidente: Mileo
V. Estensore: La Terza M. P.M. Fuzio R. (Parz. Diff.) la Suprema Corte ha altresì sottolineato,ad es., che "Al lavoratore licenziato dal datore di lavoro sulla base di un potere di recesso previsto da una disposizione legislativa, della quale, successivamente al licenziamento, venga dichiarata l'illegittimità costituzionale, e che in conseguenza ottenga il riconoscimento giudiziale del diritto alla riammissione in servizio, qualora non risulti applicabile la normativa di carattere generale in materia di licenziamenti (di cui alla legge n. 604 del 1966 ed all'art. 18 della legge n. 300 del 1970) e gli effetti del licenziamento debbano, pertanto, essere apprezzati secondo la disciplina civilistica dell'inadempimento, non compete il diritto al risarcimento del danno derivato dalla mancata percezione delle retribuzioni medio "tempore" maturate, sia che si riconduca il recesso datoriale all'inadempimento ex art. 1218 cod. civ., sia che lo si configuri come una fattispecie di "mora credendi", atteso che per entrambi tali titoli di responsabilità difetta il presupposto dell'imputabilità, di modo che, se il diritto al risarcimento si riconoscesse, si farebbe luogo ad una responsabilità oggettiva. Deve, inoltre, escludersi che il diritto alle retribuzioni maturate medio "tempore" possa riconoscersi sotto il profilo che il rapporto dovrebbe considerarsi non interrotto de iure, atteso che il rapporto di lavoro subordinato è connotato dalla regola della corrispettività, in forza della quale non può esservi retribuzione se non vi è prestazione lavorativa, salvo che vi sia una deroga ad opera di una norma di legge, come ad esempio l'art. 18 della legge n. 300 del 1970. (Sulla base di tali principi la Pt_3 ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito negando il diritto al risarcimento del danno a titolo di retribuzioni ad un autoferrotranviere che era stato estromesso in forza della norma di cui all'art. 6 della legge n. 54 del 1982 per mancato accoglimento della richiesta di prosecuzione del rapporto ed aveva poi ottenuto la declaratoria della riammissione in servizio a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta norma ad opera della sent. della Corte costituzionale n. 226 del 1990).
Ancora la Cassazione (vedasi sentenza Sez. I. n. 1138 del 10/02/1999 (Rv. 523117 - 01) ha stabilito che || principio secondo cui le sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una legge spiegano effetti anche sui rapporti giuridici sorti anteriormente e non ancora esauriti deve essere coordinato con le norme e i principi dell'ordinamento rilevanti in relazione al tipo di effetti giuridici ipotizzati nel caso concreto;
in particolare, nel caso in cui, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale 30 dicembre 1985 n. 369 con cui è stata dichiarata
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l'illegittimità dell'art. 1, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui lascia privi di tutela previdenziale i lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese
" il lavoratore chieda, a norma dell'art. 2116 cod. civ., il risarcimento italiane del danno conseguente all'inadempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di contribuzione previdenziale, va considerato che, ai fini della responsabilità fatta valere dell'interessato, deve sussistere anche l'elemento soggettivo, consistente nella colpa dell'autore della condotta oggettivamente illecita, e che, d'altra parte, non può ritenersi sussistere una responsabilità colposa, ossia imputabile ex art. 1218 cod. civ., del datore di lavoro il quale, attenendosi al principio all'epoca vigente della territorialità della legislazione sociale, e in mancanza di una convenzione internazionale esecutiva, abbia omesso di assicurare il lavoratore subordinato operante all'estero. (Fattispecie relativa a lavoratore italiano che aveva prestato servizio esclusivamente in Turchia alle dipendenze di istituto di credito italiano negli anni 1938 - 1978, maturando una pensione di anzianità di "assai tenue importo" con le assicurazioni sociali turche).
L'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma, inoltre, se comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite) non vale a far ritenere illecito il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa;
ne consegue che, nell'ipotesi di licenziamento di una lavoratrice intimato in relazione all'avvenuto compimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e annullato dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma stessa nella parte in cui discriminava fra uomo e donna ai fini della durata del regime di stabilità del rapporto di lavoro, deve applicarsi l'art. 1225 cod. civ. a norma del quale, se l'inadempimento non dipende da dolo del debitore il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione - con la conseguenza di escludere dal novero dei danni risarcibili in quanto prevedibili, quelli derivanti dalla sopravvenienza di una norma modificativa del quadro di riferimento vigente all'epoca del licenziamento (nella specie, l'art. 6 della legge n. 54 del 1982 che ha introdotto la possibilità, per il lavoratore di optare per la prosecuzione del rapporto fino al sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima). (Cass. n. 6744 del 26/07/1996 ).
Dal coacervo degli orientamenti sopra riportati si ricava conseguentemente che allorchè, come nella specie, il recesso dal rapporto lavorativo operato dalla parte datrice discenda dall' applicazione di una norma all' epoca cogente, successivamente dichiarata incostituzionale, alcun profilo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale è imputabile alla stessa mancando l' elemento psicologico del dolo o della colpa e, prima ancora, un comportamento che possa configurarsi quale libera scelta della parte ricollegabile ai dedotti danni.
Pertanto la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Le spese, considerata la complessità delle questioni affrontate, vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto il recesso anticipato dal rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra il ricorrente e la CP_1 convenuta;
rigetta le domande risarcitorie avanzate dal ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Napoli, il 23.12.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero