Articolo 41 della Legge 4 novembre 2010, n. 183
Articolo 40Articolo 42
Versione
24 novembre 2010
Art. 41. (Responsabilita' di terzi nelle invalidita' civili) 1. Le pensioni, gli assegni e le indennita', spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. 2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata e' determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 24 novembre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente