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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17001 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39585, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Raul Carosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito a Roma, in via Quintilio Varo n. 112; parte attrice contro
, in persona della Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata a Roma, in Via dei Portoghesi n. 12; parte convenuta
in persona del Cancelliere legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. FATTO
Il signor agiva in proprio e in qualità di erede e figlio di Parte_1
AZ O ED AN. Quest'ultimo, in data 29/02/1944, era stato arrestato a
Roma nel quartiere del c.d. e condotto al campo di Fossoli di Carpi sino al Per_1
16/05/1944, data in cui era stato caricato sul convoglio ferroviario n.10 e deportato al campo di concentramento di Auschwitz dove era giunto il 23/05/1944 ed era stato ucciso il 31/07/1944. Pertanto, l'attore agiva per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio padre, AZ O ED
AN, nonché da lui stesso per la perdita parentale subita. Al fine di provare i suddetti fatti, parte attrice produceva: la documentazione storica raccolta dalla
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CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e il certificato rilasciato dalla Comunità ebraica di Roma.
In conclusione, parte attrice chiedeva di: dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
ritenere e dichiarare le parti convenute responsabili civilmente per il danno materiale e morale subito dalla parte attrice e dal suo dante causa a causa della persecuzione, deportazione, detenzione e omicidio;
per l'effetto, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a €50.000,00, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa. Nel merito, parte convenuta rilevava la genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti e alla loro quantificazione nonché il difetto di prova della qualità di erede in capo all'attore.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
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791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri;
2) in ogni caso, dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
3) in via subordinata, accogliere
– in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto parte attrice o i danti causa avevano percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 23/10/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della CP_3
All'udienza del 13/05/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella
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definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici
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soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda la deportazione e l'uccisione di un civile ad Auschwitz ne discende l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
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All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da un'altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n.
274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non
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autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento, iure hereditatis, dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal de cuius nonché iure proprio per quello da perdita parentale da lui subito in seguito alla morte del padre. Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative a AZ O ED AN alla luce delle allegazioni fornite. Dalla documentazione prodotta in atti, risulta provato che quest'ultimo è stato arrestato il 29/02/1944 e deportato ad Auschwitz dove è giunto il 23/05/1944 per poi morire il 31/07/1944 per causa ignota.
D) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attore iure hereditatis per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla
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legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
E) La liquidazione del danno non patrimoniale.
Alla luce di tali elementi e delle allegazioni prodotte, il fatto storico è da ritenersi provato. La deportazione di configura un'ipotesi di crimine Persona_2 di guerra o contro l'umanità come sopra definito. Tale fattispecie costituisce, pertanto, un fatto illecito dannoso ex art.2043 c.c.
Avuto riguardo, anzitutto, alla richiesta di risarcimento del danno avanzata iure hereditatis per il danno patito dalla vittima in seguito alla sua morte, si osserva che il pregiudizio consistente nella perdita della vita (bene giuridico autonomo rispetto alla salute) è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/09/2019, n. 22525).
L'unica eccezione in tal senso è rappresentata dal danno esistenziale che, tuttavia, presuppone la consapevolezza in capo al soggetto dell'approssimarsi della propria fine. Nel caso di specie, non sono note le circostanze specifiche della morte di
AZ O ED AN né la causa. Pertanto, la domanda di risarcimento è rigettata relativamente a tale voce di danno.
Tuttavia, può essere riconosciuto, con una liquidazione equitativa ex artt.1226 e
2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza psico-fisica subita dal de cuius a seguito della privazione della libertà, della deportazione e della permanenza nel campo di prigionia, il quale può essere liquidato in euro 30.000,00, danno entrato nel patrimonio del figlio, odierno attore. Il fatto illecito in questione risulta provato, come anticipato, dalla documentazione CDEC e dalla certificazione rilasciata dalla Comunità ebraica di Roma. Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di
AZ O ED AN anche non costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al giudizio, all'attore spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Avuto riguardo, invece, al danno da perdita parentale subito dall'attore, si rileva quanto segue. Il rapporto parentale è stato provato attraverso la produzione dell'atto di nascita con genitorialità di dal quale risulta che Parte_1 quest'ultimo è nato una settimana prima dell'arresto del padre. Si può procedere,
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pertanto, alla liquidazione del danno da perdita parentale in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da Parte_1
(nato il [...]) un punteggio di 30 punti totali di cui: punti 18 per il
[...] grado di parentela, punti 3 per l'età della vittima, punti 5 per l'età del figlio al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 346.476,00. Adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1944. Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, in ragione del lungo decorso temporale, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di €103.942,80.
Le suddette somme sono già attualizzate e comprensive di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo. Si precisa che, pertanto, sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della
Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia del diretto danneggiato e della lunghissima attesa dell'attore nell'agire a titolo
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risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib.
Roma n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
F) Compensatio lucri cum damno.
Avuto riguardo, all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue. Posto che nessuna documentazione è stata prodotta in merito dall'Amministrazione convenuta non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dall'attore. L'eccezione è, pertanto, rigettata. Tuttavia, si osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94.
Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Ne discende che il rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_4 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dall'attore; dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_3 contumace, per i crimini contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la al risarcimento dei Controparte_2 seguenti danni:
- quello subìto da AZ O ED AN in favore di Parte_1
(in qualità di erede), liquidato in €30.000,00 oltre interessi
[...] legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €30.000,00 solo qualora l'attore risulti l'unico avente diritto in qualità di erede legittimo/legittimario di AZ O ED AN;
- quello da perdita parentale subito liquidato in Parte_1
€103.942,80;
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_3
c) condanna la al pagamento delle spese Controparte_2 di lite che si liquidano in euro 7.000,00 oltre spese generali (15%) da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.,
Roma,4.12.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39585, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Raul Carosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito a Roma, in via Quintilio Varo n. 112; parte attrice contro
, in persona della Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata a Roma, in Via dei Portoghesi n. 12; parte convenuta
in persona del Cancelliere legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. FATTO
Il signor agiva in proprio e in qualità di erede e figlio di Parte_1
AZ O ED AN. Quest'ultimo, in data 29/02/1944, era stato arrestato a
Roma nel quartiere del c.d. e condotto al campo di Fossoli di Carpi sino al Per_1
16/05/1944, data in cui era stato caricato sul convoglio ferroviario n.10 e deportato al campo di concentramento di Auschwitz dove era giunto il 23/05/1944 ed era stato ucciso il 31/07/1944. Pertanto, l'attore agiva per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio padre, AZ O ED
AN, nonché da lui stesso per la perdita parentale subita. Al fine di provare i suddetti fatti, parte attrice produceva: la documentazione storica raccolta dalla
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CDEC - Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e il certificato rilasciato dalla Comunità ebraica di Roma.
In conclusione, parte attrice chiedeva di: dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
ritenere e dichiarare le parti convenute responsabili civilmente per il danno materiale e morale subito dalla parte attrice e dal suo dante causa a causa della persecuzione, deportazione, detenzione e omicidio;
per l'effetto, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a €50.000,00, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa. Nel merito, parte convenuta rilevava la genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti e alla loro quantificazione nonché il difetto di prova della qualità di erede in capo all'attore.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
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791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri;
2) in ogni caso, dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
3) in via subordinata, accogliere
– in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto parte attrice o i danti causa avevano percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 23/10/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della CP_3
All'udienza del 13/05/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella
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definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici
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soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda la deportazione e l'uccisione di un civile ad Auschwitz ne discende l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
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All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da un'altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n.
274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non
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autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento, iure hereditatis, dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal de cuius nonché iure proprio per quello da perdita parentale da lui subito in seguito alla morte del padre. Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative a AZ O ED AN alla luce delle allegazioni fornite. Dalla documentazione prodotta in atti, risulta provato che quest'ultimo è stato arrestato il 29/02/1944 e deportato ad Auschwitz dove è giunto il 23/05/1944 per poi morire il 31/07/1944 per causa ignota.
D) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dall'attore iure hereditatis per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla
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legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
E) La liquidazione del danno non patrimoniale.
Alla luce di tali elementi e delle allegazioni prodotte, il fatto storico è da ritenersi provato. La deportazione di configura un'ipotesi di crimine Persona_2 di guerra o contro l'umanità come sopra definito. Tale fattispecie costituisce, pertanto, un fatto illecito dannoso ex art.2043 c.c.
Avuto riguardo, anzitutto, alla richiesta di risarcimento del danno avanzata iure hereditatis per il danno patito dalla vittima in seguito alla sua morte, si osserva che il pregiudizio consistente nella perdita della vita (bene giuridico autonomo rispetto alla salute) è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/09/2019, n. 22525).
L'unica eccezione in tal senso è rappresentata dal danno esistenziale che, tuttavia, presuppone la consapevolezza in capo al soggetto dell'approssimarsi della propria fine. Nel caso di specie, non sono note le circostanze specifiche della morte di
AZ O ED AN né la causa. Pertanto, la domanda di risarcimento è rigettata relativamente a tale voce di danno.
Tuttavia, può essere riconosciuto, con una liquidazione equitativa ex artt.1226 e
2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza psico-fisica subita dal de cuius a seguito della privazione della libertà, della deportazione e della permanenza nel campo di prigionia, il quale può essere liquidato in euro 30.000,00, danno entrato nel patrimonio del figlio, odierno attore. Il fatto illecito in questione risulta provato, come anticipato, dalla documentazione CDEC e dalla certificazione rilasciata dalla Comunità ebraica di Roma. Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di
AZ O ED AN anche non costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al giudizio, all'attore spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Avuto riguardo, invece, al danno da perdita parentale subito dall'attore, si rileva quanto segue. Il rapporto parentale è stato provato attraverso la produzione dell'atto di nascita con genitorialità di dal quale risulta che Parte_1 quest'ultimo è nato una settimana prima dell'arresto del padre. Si può procedere,
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pertanto, alla liquidazione del danno da perdita parentale in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da Parte_1
(nato il [...]) un punteggio di 30 punti totali di cui: punti 18 per il
[...] grado di parentela, punti 3 per l'età della vittima, punti 5 per l'età del figlio al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 346.476,00. Adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1944. Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, in ragione del lungo decorso temporale, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di €103.942,80.
Le suddette somme sono già attualizzate e comprensive di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo. Si precisa che, pertanto, sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della
Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia del diretto danneggiato e della lunghissima attesa dell'attore nell'agire a titolo
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risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib.
Roma n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
F) Compensatio lucri cum damno.
Avuto riguardo, all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue. Posto che nessuna documentazione è stata prodotta in merito dall'Amministrazione convenuta non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dall'attore. L'eccezione è, pertanto, rigettata. Tuttavia, si osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94.
Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Ne discende che il rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_4 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_4
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dall'attore; dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_3 contumace, per i crimini contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la al risarcimento dei Controparte_2 seguenti danni:
- quello subìto da AZ O ED AN in favore di Parte_1
(in qualità di erede), liquidato in €30.000,00 oltre interessi
[...] legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €30.000,00 solo qualora l'attore risulti l'unico avente diritto in qualità di erede legittimo/legittimario di AZ O ED AN;
- quello da perdita parentale subito liquidato in Parte_1
€103.942,80;
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_3
c) condanna la al pagamento delle spese Controparte_2 di lite che si liquidano in euro 7.000,00 oltre spese generali (15%) da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.,
Roma,4.12.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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