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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12491 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39722/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
in proprio nonché nella qualità di erede del sig. C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio Per_1 dall'Avvocato RAUL CAROSI del foro di Roma, c.f. , con studio in C.F._2
Roma, via Quintilio Varo n. 112, tel. 3470904193, fax 0697656992, PEC
, , presso il quale Email_1 CP_1 Email_2 elegge domicilio
Attore
CONTRO
, in Controparte_2 persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, con sede in Roma (Rm), Via San Martino della Battaglia, 4 – 00185.
Contumace
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA - in Controparte_3 persona del Presidente del Consiglio pro tempore - - rappresentata e difesa P.IVA_1 dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliata nella sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Convenuta
oggetto: azione di danni per crimini contro l'umanità.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, e ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice e i suoi familiari e i suoi danti causa ereditari, personalmente ed in qualità di eredi, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio del de cuius: e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 euro oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni per parte convenuta costituta: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
b) dichiarare il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare le avversarie domande inammissibili per difetto di causa petendi, genericità e contraddittorietà della domanda;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di inammissibilità, infondatezza, estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese secondo giustizia”.
pagina2 di 8 FATTO E PROCESSO
Con atto introduttivo del 30.05.2022 l'attore ha convenuto in giudizio la CP_2
di e la Repubblica Italiana – e
[...] CP_2 Controparte_3 dichiarando di agire in proprio e nella qualità di erede di suo nonno (nato Persona_1 il 27.06.1892 – data di morte non precisata) lamentandone la deportazione prima, e poi l'uccisione nelle circostanze di luogo e di tempo narrate, ha formulato le conclusioni risarcitorie di cui in epigrafe.
Ha rappresentato in fatto che il nonno veniva arrestato in Roma il 19.11.1943 e condotto nel Campo di Fossoli di Carpi sino al 05.04.1944, data in cui veniva caricato sul convoglio ferroviario n. 09, per essere trasferito in un campo di concentramento in
In data 10.04.1944 giungeva al campo di concentramento di Auschwitz, luogo CP_2 in cui vi decedeva in data non precisata.
Depositava estratto della G.U. del 02.11.1949, pubblicazione che aveva luogo in ragione della proposizione, dinanzi al Tribunale di Roma ad istanza di ed CP_4
, di domanda tesa alla dichiarazione di morte presunta. Ritenendo rientrare il CP_5 fatto denunciato nell'ambito dei crimini di guerra e contro l'umanità come codificati dal diritto internazionale del quale dovesse rispondere la Repubblica Federale di Germania quale successore dichiarato del III Reich, ha rivendicato la ricorrenza della giurisdizione e competenza di questo Tribunale ordinario, in ragione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/2014 e della coerente ordinanza Corte Cost 30/2015: com'è noto, in questo arresto, il giudice delle Leggi ha affermato che gli illeciti per i crimini di guerra e contro l'umanità -- anche ove commessi iure imperii da uno Stato sovrano -- non soggiacciono al principio dell'immunità dalla giurisdizione (anche civile) della Repubblica italiana.
Ha identificato quale condotta illecita la deportazione del proprio genitore cui era seguita la morte, riconoscendone le caratteristiche di crimine di guerra (Cass. Sez. Un.
Civili, 29 maggio 2008, n. 14202 ed altre fonti).
Ha rappresentato che la legge applicabile per il discrimine della fattispecie dovesse rinvenirsi nell'art. 62 l. 281/1995. Ed infatti, la responsabilità per fatto illecito è regolata “ dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento” inteso lo stesso come comprensivo della condotta. Che quindi il danneggiato potesse chiedere “l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”. In particolare, ad avviso della difesa di
, non era discutibile che l'evento si fosse verificato in Italia, perché i Parte_1 soggetti coinvolti erano stati catturati a Roma ed inizialmente deportati ed imprigionati in
Italia.
Ha rivendicato l'inefficacia della rinuncia italiana di cui all'articolo 77 del Trattato di Pace del 1947 e art. 2 dell'accordo italo tedesco di Bonn del 02.06.1961. In particolare,
l'art. 2 della Convenzione di Bonn prevede che il Governo italiano avrebbe dichiarato pagina3 di 8 definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche, ancora pendenti nei confronti della Repubblica e nei CP_2 CP_2 confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945: ma tale rinuncia non poteva estendersi ai diritti risarcitori – intesi come effetto del danno alla persona – subiti dalle persone fisiche, ritenendosi quindi la rinuncia operata dallo stato italiano, in rappresentazione dei danneggiati, inefficace ai nostri fini.
Ha anticipato nell'atto introduttivo, prima ancora della costituzione di parte convenuta, l'inefficacia dell'eventuale eccezione di prescrizione dei diritti lesi in conseguenza di crimini di guerra, ove sollevata dalla difesa delle convenute, richiamando a sostegno della deduzione la pronuncia della sentenza della Corte di cassazione n.
5044/2004 che ne aveva, a suo tempo, affermato l'imprescrittibilità. In ordine al c.d. quantum risarcibile, ha rivendicato e preteso il riconoscimento del non patrimoniale subito dal dante causa, quantificato nella misura equitativa sopra richiamata.
Rimasta contumace la , si costituiva la CP_2 Controparte_2 [...]
con l'avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria Controparte_3 del proprio difetto di legittimazione passiva. Chiedeva – per le ragioni evidenziate – di affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio.
In ogni caso, di dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, chiedeva di accertare il difetto di prova della qualità di erede da parte di : la Parte_1 documentazione depositata a tal fine dalla parte attrice non era idonea a dare dimostrazione della titolarità attiva richiamata.
Nel caso non creduto di riconoscimento nell'an del diritto vantato, chiedeva accogliere –in sede di quantificazione del danno –l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice e/o il de cuius avesse percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
Incardinata in tal modo la causa, venivano concessi i termini ex art 183 comma VI
c.p.c. e non accolta la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. formulata dalla difesa di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta a sentenza.
pagina4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Va certamente pronunciato il difetto di legittimazione passiva della
[...] in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al netto delle Controparte_3 eccezioni sollevate, la previsione di cui all'articolo art. 43 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, configura una c.d. espromissione ex lege del Ministero dell'Economia e delle Finanze ( v.
Corte Costituzionale 21.07.2023 n. 159).
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni dedotte in giudizio ex art 276
c.p.c. dev'esser, in primo luogo, esaminata la questione relativa alla dimostrazione del decesso di . In atti è stata depositata la copia della G.U. del 2.11.1949 con la Persona_1 quale si provveder alla dichiarazione di morte presunta all'esito del ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Roma.
Va evidenziato che la difesa di parte convenuta ha tempestivamente eccepito il difetto di dimostrazione della qualità di erede del nonno da parte dell'attore: la documentazione tempestivamente depositata non era in grado di assicurare la dimostrazione della sua titolarità.
Da questo punto di vista, innanzi tutto, occorre rilevare di ufficio come solo in data
19.06.2024 la difesa di parte attrice abbia prodotto dei documenti anagrafici, rilevando come gli stessi non avevano potuto esser prodotti prima “..per mancata consegna dagli uffici preposti”.
Occorre porsi il problema dell'utilizzabilità degli stessi.
In data 18.11.2023 venivano concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c. che scadevano, al più tardi, alla data del 29.01.2024. Gi stessi documenti, depositati fuori termine preclusivo fissato dall'articolo 183 comma VI c.p.c. senza richiesta di rimessione in termini e giustificazione della tardività, non sono utilizzabili. Ed in effetti l'articolo 183
c.p.c. stabilisce dei termini perentori per le attività istruttorie, tra cui il deposito dei documenti. La mancata osservanza del termine comporta l'inutilizzabilità degli atti tardivi.
Il carattere perentorio e vincolante della disposizione, sia o meno di ordine pubblico determina di conseguenza che il giudice possa/debba rilevare di ufficio l'inutilizzabilità dei documenti depositati tardivamente. La mancata opposizione della controparte non sana la decadenza già maturata.
pagina5 di 8 La difesa della parte convenuta ha contestato la qualità di erede della parte attrice;
ha esplicitamente rilevato come non potesse darsi riconoscimento, dall'esame della documentazione prodotta da controparte, la qualità di erede del nonno. Quindi, non possiamo fare affidamento al principio di cui all'articolo 115 c.p.c. e dare per non contestata la circostanza.
In merito (dimostrazione da parte di della propria qualità di erede Parte_1 dell'asserito nonno (nato il [...] – data morte non precisata) secondo Persona_1 la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, “colui che promuove l'azione
(o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)”
(fra le tante vedi Cass. civ. n. 13738/2005).
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n.
2951) hanno avuto modo di chiarire sul punto che mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, (e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice) la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio - come nel caso di specie la qualità di erede - attiene invece al merito della causa, in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere;
e la positiva esistenza di tale titolarità va allegata e provata da colui che agisce in giudizio ex art 2967 c.c.
In sede civile la prova della qualità di erede presuppone certamente la produzione del certificato di morte. Questo documento supplito nei termini evidenziati, ma prova solo il decesso della persona, ma non è sufficiente per dimostrare la qualità di erede dell'attore.
Nell'ambito del diritto delle successioni italiano, che la chiamata ereditaria, la vocazione ereditaria e la delazione ereditaria sono concetti strettamente collegati ma distinti. Se la vocazione è il momento in cui una persona viene designata come potenziale erede, sia per legge (successione legittima) sia per testamento (successione testamentaria) la stessa non implica ancora l'acquisizione dell'eredità: il c.d. vocato deve accettare o rinunciare, anche tacitamente.
Ecco perché documenti utili alla dimostrazione della qualità di erede sono il certificato di morte unito ad uno stato di famiglia storico (in caso di successione legittima) ovvero ad un testamento (nel caso di successione testamentaria), ed in difetto di contestazione, possono in genere essere sufficienti a provare la qualità di erede. Ma nulla di tutto ciò è stato prodotto nel caso di specie considerandosi che il soggetto che propone la domanda non è il figlio ed erede di (ovvero ) ma Persona_1 CP_4
pagina6 di 8 l'asserito nipote del primo. Non si ravvisa la presenza di alcun testamento o dichiarazione di successione, sia del di lui padre che dell'attore.
Ma nulla di tutto ciò è stato prodotto nel caso di specie: quale documentazione depositata dalla parte attrice, al fine della dimostrazione della qualità indicata, si rinvengono, in quanto tempestivamente depositati, solo gli atti della CDEC, il certificato di persecuzione razziale di , il certificato di appartenenza alla comunità Persona_1 ebraica di e di e il certificato di morte di , Parte_1 CP_4 Persona_1
(oltre alla pubblicazione della dichiarazione di morte presunta) e la dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art 21 e 447 D.p.R. n. 445 del 28.12.2000 – redatta per l'occasione della causa de quo,.
Quanto a questa non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo – per giurisprudenza costante - i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi. In buona sostanza la dichiarazione non assume valore probatorio nell'ambito di un giudizio civile essendo dal punto di vista processuale una mera dichiarazione di parte ( cfr. Cass. Civ. 18.03.2022 n.
8880 e SSUU 29.03.2014 n. 12065).
Valore ancor minore, rispetto all'autocertificazione, va attribuita alle attestazioni del
Centro di Documentazione Ebraica, (certificato di persecuzione razziale, certificato di appartenenza alla razza Ebraica e consimili) che – essendo un centro di raccolta dati di natura associativa e privata – nessuna valenza probatoria possono assumere all'interno di un giudizio civile risarcitorio a dimostrazione della qualità contestata e dei fatti di cui si ritiene debba dare contezza.
Talmente rigido è l'onere dimostrativo dell'attore sul punto, che la Suprema Corte ha di sovente precisato che --in difetto e della prova del rapporto di parentela dell'attore con il dante causa, e della dimostrazione della qualità necessaria -- non può attribuirsi alcuna valenza indiziaria alla dichiarazione di successione, (peraltro non rinvenibile nella fattispecie): né tanto meno riconoscere, nella proposizione della domanda, un atto di accettazione tacita dell'eredità.
In termini dimostrativi della relativa qualità non è stata accolta la richiesta istruttoria tesa all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. rivolto nei confronti dell'Ufficio
Anagrafe del Comune di Roma, della documentazione di cui si rileva la mancanza.
L'ordine di esibizione non può, infatti, configurarsi come sostitutivo dell'onere dalla prova gravante sulla parte attrice;
e come tale appare inammissibile, in quanto il giudice può ordinare l'esibizione di un documento pubblico solo se la prova del fatto da dimostrare non rientri nel suo onere dimostrativo e non sia acquisibile in nessun altro modo dall'attore: circostanza da escludersi nel caso di specie, considerandosi il tempo decorso dall'entrata in vigore della normativa legittimante alla scadenza dei termini preclusivi, ed in ragione degli obblighi gravanti sulla PA. (Si deve registrare anche la mancata pagina7 di 8 dimostrazione dell' – asserito - rifiuto dell'ufficiale di Anagrafe di procedere alla produzione dei documenti anagrafici richiesti n.d.r.).
In conclusione, si registra il difetto di dimostrazione della titolarità attiva ed in ragione del mancato assolvimento del relativo onere probatorio ad opera della parte attrice la domanda di dev'essere rigettata. Parte_1
Ragioni di opportunità suggeriscono, per questo solo grado di giudizio, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG.
39722/2022, nella contumacia di parte convenuta , e della Controparte_2
Repubblica Italiana:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 ministri.
b) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
c) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma il 05/09/2025.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
in proprio nonché nella qualità di erede del sig. C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio Per_1 dall'Avvocato RAUL CAROSI del foro di Roma, c.f. , con studio in C.F._2
Roma, via Quintilio Varo n. 112, tel. 3470904193, fax 0697656992, PEC
, , presso il quale Email_1 CP_1 Email_2 elegge domicilio
Attore
CONTRO
, in Controparte_2 persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, con sede in Roma (Rm), Via San Martino della Battaglia, 4 – 00185.
Contumace
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA - in Controparte_3 persona del Presidente del Consiglio pro tempore - - rappresentata e difesa P.IVA_1 dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliata nella sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Convenuta
oggetto: azione di danni per crimini contro l'umanità.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis: - dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, e ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che la parte attrice e i suoi familiari e i suoi danti causa ereditari, personalmente ed in qualità di eredi, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio del de cuius: e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 euro oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni per parte convenuta costituta: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
b) dichiarare il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare le avversarie domande inammissibili per difetto di causa petendi, genericità e contraddittorietà della domanda;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di inammissibilità, infondatezza, estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese secondo giustizia”.
pagina2 di 8 FATTO E PROCESSO
Con atto introduttivo del 30.05.2022 l'attore ha convenuto in giudizio la CP_2
di e la Repubblica Italiana – e
[...] CP_2 Controparte_3 dichiarando di agire in proprio e nella qualità di erede di suo nonno (nato Persona_1 il 27.06.1892 – data di morte non precisata) lamentandone la deportazione prima, e poi l'uccisione nelle circostanze di luogo e di tempo narrate, ha formulato le conclusioni risarcitorie di cui in epigrafe.
Ha rappresentato in fatto che il nonno veniva arrestato in Roma il 19.11.1943 e condotto nel Campo di Fossoli di Carpi sino al 05.04.1944, data in cui veniva caricato sul convoglio ferroviario n. 09, per essere trasferito in un campo di concentramento in
In data 10.04.1944 giungeva al campo di concentramento di Auschwitz, luogo CP_2 in cui vi decedeva in data non precisata.
Depositava estratto della G.U. del 02.11.1949, pubblicazione che aveva luogo in ragione della proposizione, dinanzi al Tribunale di Roma ad istanza di ed CP_4
, di domanda tesa alla dichiarazione di morte presunta. Ritenendo rientrare il CP_5 fatto denunciato nell'ambito dei crimini di guerra e contro l'umanità come codificati dal diritto internazionale del quale dovesse rispondere la Repubblica Federale di Germania quale successore dichiarato del III Reich, ha rivendicato la ricorrenza della giurisdizione e competenza di questo Tribunale ordinario, in ragione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/2014 e della coerente ordinanza Corte Cost 30/2015: com'è noto, in questo arresto, il giudice delle Leggi ha affermato che gli illeciti per i crimini di guerra e contro l'umanità -- anche ove commessi iure imperii da uno Stato sovrano -- non soggiacciono al principio dell'immunità dalla giurisdizione (anche civile) della Repubblica italiana.
Ha identificato quale condotta illecita la deportazione del proprio genitore cui era seguita la morte, riconoscendone le caratteristiche di crimine di guerra (Cass. Sez. Un.
Civili, 29 maggio 2008, n. 14202 ed altre fonti).
Ha rappresentato che la legge applicabile per il discrimine della fattispecie dovesse rinvenirsi nell'art. 62 l. 281/1995. Ed infatti, la responsabilità per fatto illecito è regolata “ dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento” inteso lo stesso come comprensivo della condotta. Che quindi il danneggiato potesse chiedere “l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”. In particolare, ad avviso della difesa di
, non era discutibile che l'evento si fosse verificato in Italia, perché i Parte_1 soggetti coinvolti erano stati catturati a Roma ed inizialmente deportati ed imprigionati in
Italia.
Ha rivendicato l'inefficacia della rinuncia italiana di cui all'articolo 77 del Trattato di Pace del 1947 e art. 2 dell'accordo italo tedesco di Bonn del 02.06.1961. In particolare,
l'art. 2 della Convenzione di Bonn prevede che il Governo italiano avrebbe dichiarato pagina3 di 8 definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche, ancora pendenti nei confronti della Repubblica e nei CP_2 CP_2 confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945: ma tale rinuncia non poteva estendersi ai diritti risarcitori – intesi come effetto del danno alla persona – subiti dalle persone fisiche, ritenendosi quindi la rinuncia operata dallo stato italiano, in rappresentazione dei danneggiati, inefficace ai nostri fini.
Ha anticipato nell'atto introduttivo, prima ancora della costituzione di parte convenuta, l'inefficacia dell'eventuale eccezione di prescrizione dei diritti lesi in conseguenza di crimini di guerra, ove sollevata dalla difesa delle convenute, richiamando a sostegno della deduzione la pronuncia della sentenza della Corte di cassazione n.
5044/2004 che ne aveva, a suo tempo, affermato l'imprescrittibilità. In ordine al c.d. quantum risarcibile, ha rivendicato e preteso il riconoscimento del non patrimoniale subito dal dante causa, quantificato nella misura equitativa sopra richiamata.
Rimasta contumace la , si costituiva la CP_2 Controparte_2 [...]
con l'avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria Controparte_3 del proprio difetto di legittimazione passiva. Chiedeva – per le ragioni evidenziate – di affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio.
In ogni caso, di dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, chiedeva di accertare il difetto di prova della qualità di erede da parte di : la Parte_1 documentazione depositata a tal fine dalla parte attrice non era idonea a dare dimostrazione della titolarità attiva richiamata.
Nel caso non creduto di riconoscimento nell'an del diritto vantato, chiedeva accogliere –in sede di quantificazione del danno –l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice e/o il de cuius avesse percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
Incardinata in tal modo la causa, venivano concessi i termini ex art 183 comma VI
c.p.c. e non accolta la richiesta di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. formulata dalla difesa di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta a sentenza.
pagina4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Va certamente pronunciato il difetto di legittimazione passiva della
[...] in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al netto delle Controparte_3 eccezioni sollevate, la previsione di cui all'articolo art. 43 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, configura una c.d. espromissione ex lege del Ministero dell'Economia e delle Finanze ( v.
Corte Costituzionale 21.07.2023 n. 159).
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni dedotte in giudizio ex art 276
c.p.c. dev'esser, in primo luogo, esaminata la questione relativa alla dimostrazione del decesso di . In atti è stata depositata la copia della G.U. del 2.11.1949 con la Persona_1 quale si provveder alla dichiarazione di morte presunta all'esito del ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Roma.
Va evidenziato che la difesa di parte convenuta ha tempestivamente eccepito il difetto di dimostrazione della qualità di erede del nonno da parte dell'attore: la documentazione tempestivamente depositata non era in grado di assicurare la dimostrazione della sua titolarità.
Da questo punto di vista, innanzi tutto, occorre rilevare di ufficio come solo in data
19.06.2024 la difesa di parte attrice abbia prodotto dei documenti anagrafici, rilevando come gli stessi non avevano potuto esser prodotti prima “..per mancata consegna dagli uffici preposti”.
Occorre porsi il problema dell'utilizzabilità degli stessi.
In data 18.11.2023 venivano concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c. che scadevano, al più tardi, alla data del 29.01.2024. Gi stessi documenti, depositati fuori termine preclusivo fissato dall'articolo 183 comma VI c.p.c. senza richiesta di rimessione in termini e giustificazione della tardività, non sono utilizzabili. Ed in effetti l'articolo 183
c.p.c. stabilisce dei termini perentori per le attività istruttorie, tra cui il deposito dei documenti. La mancata osservanza del termine comporta l'inutilizzabilità degli atti tardivi.
Il carattere perentorio e vincolante della disposizione, sia o meno di ordine pubblico determina di conseguenza che il giudice possa/debba rilevare di ufficio l'inutilizzabilità dei documenti depositati tardivamente. La mancata opposizione della controparte non sana la decadenza già maturata.
pagina5 di 8 La difesa della parte convenuta ha contestato la qualità di erede della parte attrice;
ha esplicitamente rilevato come non potesse darsi riconoscimento, dall'esame della documentazione prodotta da controparte, la qualità di erede del nonno. Quindi, non possiamo fare affidamento al principio di cui all'articolo 115 c.p.c. e dare per non contestata la circostanza.
In merito (dimostrazione da parte di della propria qualità di erede Parte_1 dell'asserito nonno (nato il [...] – data morte non precisata) secondo Persona_1 la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione, “colui che promuove l'azione
(o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)”
(fra le tante vedi Cass. civ. n. 13738/2005).
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n.
2951) hanno avuto modo di chiarire sul punto che mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, (e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice) la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio - come nel caso di specie la qualità di erede - attiene invece al merito della causa, in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere;
e la positiva esistenza di tale titolarità va allegata e provata da colui che agisce in giudizio ex art 2967 c.c.
In sede civile la prova della qualità di erede presuppone certamente la produzione del certificato di morte. Questo documento supplito nei termini evidenziati, ma prova solo il decesso della persona, ma non è sufficiente per dimostrare la qualità di erede dell'attore.
Nell'ambito del diritto delle successioni italiano, che la chiamata ereditaria, la vocazione ereditaria e la delazione ereditaria sono concetti strettamente collegati ma distinti. Se la vocazione è il momento in cui una persona viene designata come potenziale erede, sia per legge (successione legittima) sia per testamento (successione testamentaria) la stessa non implica ancora l'acquisizione dell'eredità: il c.d. vocato deve accettare o rinunciare, anche tacitamente.
Ecco perché documenti utili alla dimostrazione della qualità di erede sono il certificato di morte unito ad uno stato di famiglia storico (in caso di successione legittima) ovvero ad un testamento (nel caso di successione testamentaria), ed in difetto di contestazione, possono in genere essere sufficienti a provare la qualità di erede. Ma nulla di tutto ciò è stato prodotto nel caso di specie considerandosi che il soggetto che propone la domanda non è il figlio ed erede di (ovvero ) ma Persona_1 CP_4
pagina6 di 8 l'asserito nipote del primo. Non si ravvisa la presenza di alcun testamento o dichiarazione di successione, sia del di lui padre che dell'attore.
Ma nulla di tutto ciò è stato prodotto nel caso di specie: quale documentazione depositata dalla parte attrice, al fine della dimostrazione della qualità indicata, si rinvengono, in quanto tempestivamente depositati, solo gli atti della CDEC, il certificato di persecuzione razziale di , il certificato di appartenenza alla comunità Persona_1 ebraica di e di e il certificato di morte di , Parte_1 CP_4 Persona_1
(oltre alla pubblicazione della dichiarazione di morte presunta) e la dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art 21 e 447 D.p.R. n. 445 del 28.12.2000 – redatta per l'occasione della causa de quo,.
Quanto a questa non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo – per giurisprudenza costante - i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi. In buona sostanza la dichiarazione non assume valore probatorio nell'ambito di un giudizio civile essendo dal punto di vista processuale una mera dichiarazione di parte ( cfr. Cass. Civ. 18.03.2022 n.
8880 e SSUU 29.03.2014 n. 12065).
Valore ancor minore, rispetto all'autocertificazione, va attribuita alle attestazioni del
Centro di Documentazione Ebraica, (certificato di persecuzione razziale, certificato di appartenenza alla razza Ebraica e consimili) che – essendo un centro di raccolta dati di natura associativa e privata – nessuna valenza probatoria possono assumere all'interno di un giudizio civile risarcitorio a dimostrazione della qualità contestata e dei fatti di cui si ritiene debba dare contezza.
Talmente rigido è l'onere dimostrativo dell'attore sul punto, che la Suprema Corte ha di sovente precisato che --in difetto e della prova del rapporto di parentela dell'attore con il dante causa, e della dimostrazione della qualità necessaria -- non può attribuirsi alcuna valenza indiziaria alla dichiarazione di successione, (peraltro non rinvenibile nella fattispecie): né tanto meno riconoscere, nella proposizione della domanda, un atto di accettazione tacita dell'eredità.
In termini dimostrativi della relativa qualità non è stata accolta la richiesta istruttoria tesa all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. rivolto nei confronti dell'Ufficio
Anagrafe del Comune di Roma, della documentazione di cui si rileva la mancanza.
L'ordine di esibizione non può, infatti, configurarsi come sostitutivo dell'onere dalla prova gravante sulla parte attrice;
e come tale appare inammissibile, in quanto il giudice può ordinare l'esibizione di un documento pubblico solo se la prova del fatto da dimostrare non rientri nel suo onere dimostrativo e non sia acquisibile in nessun altro modo dall'attore: circostanza da escludersi nel caso di specie, considerandosi il tempo decorso dall'entrata in vigore della normativa legittimante alla scadenza dei termini preclusivi, ed in ragione degli obblighi gravanti sulla PA. (Si deve registrare anche la mancata pagina7 di 8 dimostrazione dell' – asserito - rifiuto dell'ufficiale di Anagrafe di procedere alla produzione dei documenti anagrafici richiesti n.d.r.).
In conclusione, si registra il difetto di dimostrazione della titolarità attiva ed in ragione del mancato assolvimento del relativo onere probatorio ad opera della parte attrice la domanda di dev'essere rigettata. Parte_1
Ragioni di opportunità suggeriscono, per questo solo grado di giudizio, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG.
39722/2022, nella contumacia di parte convenuta , e della Controparte_2
Repubblica Italiana:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3 ministri.
b) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice.
c) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma il 05/09/2025.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
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