Sentenza 31 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 12 luglio 2023
Sentenza 5 marzo 2024
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/06/2025, n. 11189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11189 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11005/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11005 del 2022, proposto da Parco Selvotta 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Gennaro Terracciano, Simona Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ZI AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Pallottino, Anna Palmerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, ad ND ;
per l’ottemperanza chiarimenti,
rispetto alla sentenza n. 4432, pubblicata dall’intestato Tribunale in data 5.3.2024, confermata dalla sentenza n. 9121, pubblicata dal Consiglio di Stato, in data 13.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a., notificato in data 11.4.2025 e depositato in pari data, Roma Capitale, al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 4432, pubblicata dall’intestato Tribunale in data 5.3.2024, confermata dalla sentenza n. 9121, pubblicata dal Consiglio di Stato, in data 13.11.2024, ha chiesto al Collegio chiarimenti circa le modalità di esecuzione del descritto giudicato, articolando i quesiti di cui in seguito si dirà.
Al riguardo, giova premettere come Roma Capitale, in virtù delle richiamate pronunce, sia stata condannata, anche ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., a corrispondere, in favore di Parco Selvotta 1 S.r.l., la somma di € 5.853.063,20, oltre rivalutazione e interessi a far data dal 4.2.2022, a titolo di “indennità di esproprio” delle aree trasferite nella disponibilità di Roma Capitale. In tale occasione, l’intestato Tribunale aveva altresì nominato, a tal fine, il Commissario ad acta .
Invero, la vicenda che in questa sede ci occupa rinviene il proprio prius nell’accordo di compensazione urbanistica, attuato sulla base della deliberazione della Giunta del Consiglio Comunale n. 53/2003, tramite il quale Roma Capitale aveva ritenuto di riconoscere, in favore della ricorrente, taluni diritti edificatori verso la cessione gratuita in proprio favore di aree di proprietà di Parco Selvotta 1 S.r.l.
Sennonchè, non essendo l’Amministrazione riuscita a individuare, in concreto, le c.d. “aree di atterraggio” dei relativi diritti edificatori, la stessa è stata condannata, come detto, a corrispondere in favore della ricorrente la somma pari all’ “indennità di esproprio” delle aree oggetto di cessione, per l’importo di 5.853.063,20, oltre rivalutazione e interessi a far data dal 4.2.2022.
Poco prima del deposito del predetto ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a., il Commissario ad acta , con istanza depositata in data 28.3.2025, aveva chiesto al Collegio chiarimenti circa le modalità di esecuzione del giudicato di cui sopra si è detto, chiedendo espressamente se gli incombenti addotti dall’Amministrazione, quale prodromo dell’esecuzione stessa, dovessero essere, o meno, espletati. Contestualmente, il Commissario aveva quindi chiesto disporsi una proroga di mesi quattro per l’espletamento del proprio mandato.
Il Presidente del Collegio fissava per l’esame sia del ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a., sia dell’istanza di rinvio, la camera di consiglio del 4.6.2025.
Con ricorso notificato in data 12.5.2025 e depositato in data 13.5.2025, ZI AR ha spiegato intervento ad ND , dallo stesso riferito al giudizio di ottemperanza promosso da Parco Selvotta 1 S.r.l. nei confronti di Roma Capitale, al fine di sentir accertare che gli oneri di attrezzaggio del Parco di Tor Marancia ed i relativi oneri consortili debbano essere sopportati da parte resistente e non da quella ricorrente.
Alla camera di consiglio del 4.6.2025, il Collegio dava alle parti l’avviso ex art. 73 c.p.a. circa la sussistenza di profili di inammissibilità del menzionato intervento.
All’esito della discussione, il Commissario ad acta chiedeva che, in considerazione del sopraggiungere del periodo estivo, il termine di proroga fosse innalzato da quattro a sei mesi.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Tanto premesso, deve essere, in via pregiudiziale di rito, dichiarata l’inammissibilità dell’intervento ad ND spiegato da ZI AR e dallo stesso riferito al giudizio di ottemperanza promosso da Parco Selvotta 1 S.r.l. nei confronti di Roma Capitale.
L’art. 50, comma 3, c.p.a., letto in combinato disposto con l’art. 28, comma 2, c.p.a., legittima l’interessato a intervenire in giudizio sino al termine di giorni 30 prima dell’udienza.
Nel caso di specie, l’udienza di tal fatta si è celebrata in data 21.2.2024 e la sentenza che ha definito l’ottemperanza in esame è stata anch’essa definita con sentenza n. 4432, pubblicata dall’intestato Tribunale in data 5.3.2024.
Pertanto, l’intervento spiegato nell’ambito del diverso giudizio dell’ottemperanza chiarimenti deve ritenersi del tutto illegittimo e irrituale.
Gli unici soggetti legittimati ad assumere la veste di parti processuali, in tale ultimo ambito (ottemperanza chiarimenti), sono la parte soccombente e il Commissario ad acta , non essendovi spazio per l’instaurazione del contraddittorio con soggetti ulteriori che, peraltro, non hanno preso parte al giudizio di ottemperanza principale (ossia, al giudizio dal quale scaturisce l’ottemperanza chiarimenti).
Del resto, la funzione dell’intervento ad ND (di natura adesiva dipendente) è quella di coadiuvare e meglio corroborare le allegazioni poste dal ricorrente alla base delle proprie domande. Nel giudizio ex art. 112, comma 5, c.p.a., invece, siffatte domande risultano già accolte, oppure respinte, cosicchè difetta la funzione propria dell’atto di intervento.
2. Ciò posto, occorre ora esaminare i due quesiti posti al Collegio da Roma Capitale al fine di ottenere chiarimenti in ordine all’esecuzione del giudicato.
2.1. Secondo l’Amministrazione, la corresponsione delle somme oggetto di ottemperanza in favore di parte ricorrente dovrebbe avvenire contestualmente al trasferimento, in favore di Roma Capitale, delle aree di sedime, cui ineriscono i diritti edificatori che non hanno potuto formare oggetto di compensazione urbanistica. In difetto, lo spostamento patrimoniale da Roma Capitale in favore del privato sarebbe sine titulo , in quanto non sorretto da una controprestazione.
Sul punto, ritiene il Collegio che l’interpretazione della sentenza oggetto di ottemperanza imponga di prendere le mosse dal dato letterale della stessa e quindi dalla seguente statuizione: “ ne deriva che è fondata e va accolta la domanda di parte ricorrente di esecuzione del giudicato per mezzo del pagamento di euro 5.853.063,20, oltre rivalutazione e interessi dalla data del 4 luglio 2022. A tale adempimento dovrà provvedersi come segue. L’Amministrazione resistente ottempererà al giudicato mediante la corresponsione di quanto accertato dalla verificazione nel presente giudizio entro il termine di giorni 180 (centottanta) dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte (che in questo caso la eseguirà presso la sede reale dell’Amministrazione, oltre che presso la sua Avvocatura) se anteriore. Decorso il termine di cui sopra senza che giunga notizia dell’adempimento al verificatore, Ing. Marialaura Tartaglia, quest’ultima è nominata quale commissario ad acta per l’ottemperanza al giudicato e si insedierà senza indugio, così da provvedere all’ottemperanza nei termini indicati (pagamento del valore monetario della cubatura) nei successivi 180 giorni ”.
Orbene, benchè il dictum giudiziale in questa sede oggetto di interpretazione faccia riferimento all’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere – a fronte dell’omessa attuazione della compensazione urbanistica, il controvalore dei beni della ricorrente nella disponibilità di Roma Capitale – è tuttavia evidente come il pagamento di tali somme si ponga in termini di stretta sinallagmaticità rispetto all’effettiva acquisizione anche formale, in favore dell’Amministrazione, di tali aree.
L’ordinamento giuridico stabilisce infatti che ogni spostamento patrimoniale sia giustificato da una causa, cosicchè il pagamento del prezzo deve essere correlato al trasferimento del diritto di proprietà.
Nel caso di specie, la ricorrente non si è opposta alla formalizzazione della cessione delle aree che in questa sede ci occupano in favore di Roma Capitale, con la conseguenza per la quale il pagamento della somma di € 5.853.063,20, oltre rivalutazione e interessi a far data dal 4.2.2022, deve e può avvenire contestualmente al predetto trasferimento del diritto.
Tuttavia, tale adempimento dovrà essere svolto nel minore tempo possibile, tramite gli Offici del nominato Commissario ad acta , che provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari sia al pagamento in favore del privato, sia al contestuale trasferimento del diritto di proprietà delle aree per cui è causa in favore dell’Amministrazione.
L’accoglimento della tesi dell’Amministrazione, nei termini di cui sopra si è detto, consente al Collegio di fornire, nello stesso tempo, al Commissario ad acta , i chiarimenti da esso richiesti.
2.2. D’altra parte, l’Amministrazione ritiene che gli oneri per l’attrezzaggio del parco e i relativi oneri consortili dovrebbero essere posti a carico del ZI AR, ovvero della ricorrente (scomputandoli dal prezzo dell’esproprio), e non certo di Roma Capitale.
Sul punto appare utile premettere quanto segue.
Dalla disamina dei documenti versati in atti, si ricava che la compensazione urbanistica, regolata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53/2003, ha, tra l’altro, imposto la costituzione di un ZI tra i proprietari di aree interne al Parco per la realizzazione, a loro spese, delle opere di attrezzaggio dello stesso.
Al ZI a tal fine costituito aderiva Frassino 2000 S.r.l., quale dante causa della ricorrente, che versava solamente parte delle quote (solo contributive e di progettazione) rispetto a quelle dovute. La ricorrente avrebbe invece dovuto versare le restanti quote, a tale titolo dovute, quale adempimento peraltro preliminare e strumentale al riconoscimento delle cubature compensative.
Ciò posto, giova premettere, in punto di diritto, come “ l’azione di ottemperanza per chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. è […] ammissibile solo quando sussistano effettivi dubbi interpretativi sulla portata del giudicato e sulle concrete modalità di esecuzione dello stesso. Tale strumento processuale costituisce un supporto per l’Amministrazione quando alla corretta esecuzione del giudicato si frapponga non un intento di resistenza ma una reale difficoltà di comprensione del decisum cui dare seguito nell’attività provvedimentale successiva. L’azione di chiarimenti non può essere utilizzata per introdurre nuove doglianze volte a modificare o integrare l’oggetto delle statuizioni rese, né per sottoporre al giudice questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell’esecuzione della sentenza nell'ambito del rapporto tra le parti e l’Amministrazione. È pertanto inammissibile la richiesta di chiarimenti che miri ad ottenere precisazioni su profili estranei al decisum […] La funzione dell’istituto è infatti limitata a fornire delucidazioni sui punti della decisione che presentino effettivi margini di ambiguità interpretativa, senza poter ampliare l’oggetto del giudizio a questioni non esaminate nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ” (C.d.s., n. 4276/2022).
D’altra parte, si osserva come il rimedio in esame abbia “ carattere eminentemente esecutivo, [cosicchè] lo stesso può avere ad oggetto esclusivamente richieste che abbiano i requisiti della concretezza e della rilevanza (in ordine al giudicato da attuare), strettamente connesse a quanto emerso in fase di attuazione del decisum , senza che possano ammettersi quesiti interpretativi tali da attivare, in via di fatto, un nuovo giudizio sulla correttezza della pronuncia da interpretare o da anticipare un giudizio sulla futura attività dell’Amministrazione ” (C.d.s., n. 4232/2017).
Alla luce di quanto precede, la questione appena sintetizzata esula dal presente giudizio di ottemperanza e, come tale, deve essere dichiarata inammissibile per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo e come detto, il dictum giudiziale da interpretare in questa sede ha a oggetto il pagamento del controvalore, in termini economici, del prezzo delle aree oggetto di cessione, cosicchè ogni altra eventuale e diversa posta attiva o passiva inerente a esse si colloca al di fuori del thema decidendum . L’Amministrazione avrebbe dovuto e potuto sollevare la questione quantomeno nel giudizio di ottemperanza, cosicchè in questa sede il quesito teso alla quantificazione degli oneri per l’attrezzaggio del parco e all’individuazione del soggetto da essi gravato, lungi dal costituire mero quesito interpretativo del giudicato da ottemperare, rappresenta un motivo nuovo.
In secondo luogo, l’omessa individuazione delle aree di atterraggio da parte di Roma Capitale esclude che possano trovare applicazione, al caso di specie, i presupposti di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53/2003, in quanto la cessione delle aree verso il pagamento del controvalore in termini economici non è più sussumibile all’interno dell’istituto della compensazione urbanistica.
3. Alla luce di tutto quanto precede, il Collegio precisa che rientra nei compiti del Commissario ad acta , da espletarsi immediatamente, quello di favorire il trasferimento formale delle aree oggetto della cessione, contestualmente alla corresponsione del relativo prezzo. Il Commissario ad acta non è, però, tenuto, ai fini dell’esecuzione del giudicato, a prendere in esame il profilo degli oneri per l’attrezzaggio del parco appena esaminato, trattandosi di questione che esula dal giudicato oggetto di ottemperanza.
4. Alla luce di quanto precede, il Collegio fornisce sia a Roma Capitale, sia al Commissario ad acta i chiarimenti da essi richiesti nei termini di cui si è detto e accorda a quest’ultimo la proroga (richiesta) di 180 giorni per l’esecuzione del giudicato.
5. Poiché la presente “ottemperanza-chiarimenti” non ha natura contenziosa, il Collegio è esonerato dalla statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a., sull’istanza di chiarimenti del Commissario ad acta e sull’intervento ad ND , come in epigrafe proposti, così statuisce:
- dichiara l’inammissibilità dell’intervento ad ND spiegato da AR;
- fornisce sia a Roma Capitale, sia al Commissario ad acta i chiarimenti da essi richiesti così come esplicitati in parte motiva;
- accorda la proroga di 180 giorni richiesta dal Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato;
- nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO