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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/06/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 113/2025 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 113/2025 sub. 1, nei confronti di (c.f./P. Iva , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Reggio Emila, Via
Roma, n. 35;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 17.4.2025, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando la mancata corresponsione dell'importo di € 118.979,11 (come da estratto conto, di cui al doc. 8), quale residuo della maggiore somma di € 240.164,93 portata nell'atto di riconoscimento del debito del 17.3.2022
(doc.3).
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 4.6.2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC a cura della Cancelleria in data 28.4.2025, si costituiva la resistente, chiedendo un rinvio per addivenire ad una bonaria composizione della lite, mentre il ricorrente, nell'opporsi, ha insistito per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Sulla competenza
Non inficia l'individuazione dell'intestato Tribunale, quale territorialmente competente, il trasferimento della sede legale della debitrice da Carpi (MO),
Via A. Costa, n. 54/A, alla sede attuale sita in Reggio Emila, Via Roma, n.
35, effettuato in data 23.1.2025. Sul punto, l'art. 28 CCII è chiaro nello statuire che “Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata”.
Pertanto, sussiste la competenza del Tribunale adito.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La ricorrente è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII, queste risultano superate in ragione dell'odierna situazione debitoria nei confronti di che ammonta a € 2.732.664,93. CP_2
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, il summenzionato debito verso l'Erario ed il mancato deposito di bilanci a far data dall'anno
2010. Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito portato dal ricorrente, pari ad € 118.979,11, determina il superamento del limite legale di cui all'art. 49, u.c., CCII.
A ciò si aggiunga che, dagli accertamenti istruttori, sono emersi ulteriori debiti scaduti della convenuta verso pari a € 2.732.664,93, già CP_2
cartellati, oltre che € 4.592,23 nei confronti di ADE ed € 72.949,29 nei confronti di INPS, in fase amministrativa.
La cd. rottamazione, in dieci rate, appare oggettivamente insostenibile dalla debitrice, specie in considerazione dell'importo delle stesse;
la vicenda relativa alla cessione della azienda in esercizio, non approfondita adeguatamente negli scritti difensivi della debitrice, appare inoltre fumosa e poco proficua, specie per il fatto che l'esercizio della stessa non potrebbe proseguire nei locali riconducibile alla parte ricorrente, che risulta avere intimato lo sfratto per morosità ottenendone la convalida.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quanto previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f./P. Iva , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede legale in Reggio Emila, Via Roma, n. 35;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il dott. di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno
2.10.2025 ore 10:20, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5.6.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 113/2025 sub. 1, nei confronti di (c.f./P. Iva , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Reggio Emila, Via
Roma, n. 35;
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 17.4.2025, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando la mancata corresponsione dell'importo di € 118.979,11 (come da estratto conto, di cui al doc. 8), quale residuo della maggiore somma di € 240.164,93 portata nell'atto di riconoscimento del debito del 17.3.2022
(doc.3).
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 4.6.2025, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC a cura della Cancelleria in data 28.4.2025, si costituiva la resistente, chiedendo un rinvio per addivenire ad una bonaria composizione della lite, mentre il ricorrente, nell'opporsi, ha insistito per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Sulla competenza
Non inficia l'individuazione dell'intestato Tribunale, quale territorialmente competente, il trasferimento della sede legale della debitrice da Carpi (MO),
Via A. Costa, n. 54/A, alla sede attuale sita in Reggio Emila, Via Roma, n.
35, effettuato in data 23.1.2025. Sul punto, l'art. 28 CCII è chiaro nello statuire che “Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata”.
Pertanto, sussiste la competenza del Tribunale adito.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La ricorrente è impresa commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII, queste risultano superate in ragione dell'odierna situazione debitoria nei confronti di che ammonta a € 2.732.664,93. CP_2
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, il summenzionato debito verso l'Erario ed il mancato deposito di bilanci a far data dall'anno
2010. Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito portato dal ricorrente, pari ad € 118.979,11, determina il superamento del limite legale di cui all'art. 49, u.c., CCII.
A ciò si aggiunga che, dagli accertamenti istruttori, sono emersi ulteriori debiti scaduti della convenuta verso pari a € 2.732.664,93, già CP_2
cartellati, oltre che € 4.592,23 nei confronti di ADE ed € 72.949,29 nei confronti di INPS, in fase amministrativa.
La cd. rottamazione, in dieci rate, appare oggettivamente insostenibile dalla debitrice, specie in considerazione dell'importo delle stesse;
la vicenda relativa alla cessione della azienda in esercizio, non approfondita adeguatamente negli scritti difensivi della debitrice, appare inoltre fumosa e poco proficua, specie per il fatto che l'esercizio della stessa non potrebbe proseguire nei locali riconducibile alla parte ricorrente, che risulta avere intimato lo sfratto per morosità ottenendone la convalida.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Tutto quanto precede, in uno con la possibile maturazione (ex art. 6 CCII) di ingenti debiti prededucibili, induce il Tribunale a statuire circa la cessazione della attività di impresa, ai sensi dell'art. 211 CCII (e fermo quanto previsto dal comma III), essendo evidente il rischio di pregiudizio insito nella continuazione
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(c.f./P. Iva , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede legale in Reggio Emila, Via Roma, n. 35;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore il dott. di Modena, Persona_1
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno
2.10.2025 ore 10:20, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5.6.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo