TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 16403/2024 del R.G.
Tra
nato a [...] il [...], nata a Parte_1 Parte_2
Napoli (NA) il 09.08.1978, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv.to Persona_1
IG CC;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione I ricorrenti, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_2
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – in cui avevano chiesto
[...]
l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di frequenza– presentavano dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentavano nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui era affetto così come descritte in ricorso. L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il quale ha inoltre fornito chiarimenti nella presente fase processuale, nei propri elaborati – da intendersi qui integralmente richiamati – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, dando in particolare conto di quanto riscontrato in sede di esame peritale sulla persona del minore. Il CTU ha in particolare dato conto di quanto riscontrato in sede di esame peritale, specificando nell'elaborato depositato nell'ATP: “INDAGINE MEDICO LEGALE ESAME ANAMNESTICO A. Personale Fisiologica: Primi atti fisiologici nella norma per epoca e modalità di comparsa. Sviluppo nella norma. Abitudini igienico - alimentari regolari. Nega allergie a farmaci ed alimenti. A. Patologica Remota: Disturbo delle abilità scolastiche in minore con buon risultato del trattamento riabilitativo (concluso e non più necessitato). A. Patologica Prossima: Lucido, capacità cognitive nella norma, poco collaborante al dialogo ma risponde con capacità di eloquio nella norma ed in maniera congrua se adeguatamente stimolato. Deambulazione e passaggi posturali
1 autonomi. composita. Passaggi posturali autonomi. Cute rosea, elastica;
Controparte_2 mucose apparenti rosee, normoidratate e normoirrorate. Sottocutaneo normorappresentato. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Sistema linfoghiandolare superficiale apparentemente indenne. CAPO = Normali i rapporti cranio-facciali; assenza di lesioni a carico del cuoio capelluto, del volto e dei muscoli mimici. Digitopressione non dolente sui seni paranasali. All'esame del cavo orale, lingua normoepitelizzata, umida, mobile, in asse. COLLO = Normoconformato. Assenza di alterazioni a carico dei vasi sanguigni della regione. APPARATO CARDIOVASCOLARE = Assenza di pulsazioni anomale e bozze precordiali. Aia cardiaca nei limiti. Toni cardiaci puri, ritmici e pause libere da soffi. Pressione arteriosa omerale bilaterale, in posizione clinostatica: max. 120 / min. 70 mmHg. Frequenza cardiaca centrale e periferica: 70 battiti al minuto primo a riposo, ritmico. Polsi periferici fisiologici nei punti di repere. Sistema venoso periferico apparentemente indenne. APPARATO RESPIRATORIO = Conformazione toracica cilindro1conica. Emitoraci normoespansibili e simmetrici. FVT normotrasmesso su tutti i lobi di proiezione;
MV fisiologico. Frequenza respiratoria a riposo: 16 al minuto primo. ADDOME = Addome trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda su tutti i quadranti. Assenza di marezzamenti venosi, ernie e masse patologiche palpabili. Cicatrice ombelicale normointroflessa. Organi ipocondriaci apparentemente nei limiti fisiologici. Segno di Murphy negativo. APPARATO = Logge renali apparentemente indenni. Parte_3
Manovra del Giordano negativa bilateralmente. Punti ureterali superiori e medi indolenti. Assenza di globo vescicale. = Deambulazione e passaggi posturali Parte_4 autonomi. Non dolente la digitopressione delle apofisi spinose del rachide. Non limitati i movimenti articolari del rachide. Non dolenti i punti di degli sciatici. ESAME Pt_5
NEUROLOGICO = Le pupille, isocoriche ed isocicliche, sono normoreagenti al riflesso fotomotore diretto ed a quello consensuale nell'occhio controlaterale. Assenza di nistagmo spontaneo e di troclea dentata. Assenza di oscillazioni alla prova di Romberg. assente. CP_3
Riflessi tendinei ed osteo-periostei ubiquitariamente normo-elicitabili e simmetrici. Presenza di riflessi cutanei normali;
assenti riflessi di difesa e riflessi cutanei anormali. Forza e sensibilità nella norma ai quattro arti. ORGANI DI SENSO = Udito: nella norma. Vista: nella norma. ESAME PSICHIATRICO = Disturbo delle abilità scolastiche in minore con buon risultato del trattamento riabilitativo (concluso e non più necessitato) e capacità di eloquio nella norma. Poco collaborante al dialogo ma risponde in maniera congrua se adeguatamente stimolato. Facies composita con espressione emotiva non sempre appropriata ed in sintonia con i contenuti del colloquio. Linguaggio sviluppato in linea al grado socio-scolare; eloquio fluido e attività cognitive in linea con l'età. Assenza di disartria nelle parole test. Associazioni critiche e spirito d'iniziativa sufficienti. Affettività apparentemente organizzata nelle sue componenti generali. Sufficiente controllo dell'emotività e degli istinti fondamentali. In rapporto all'età, al sesso ed al tipo costituzionale, null'altro di patologicamente rilevante, sul piano clinico, a carico di altri apparati e sistemi organici.” Il CTU ha inoltre esposto: “CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE Disturbo delle abilità scolastiche in minore con buon risultato del trattamento riabilitativo (concluso e non più necessitato). Lucido, capacità cognitive nella norma, poco collaborante al dialogo ma risponde con capacità di eloquio nella norma ed in maniera congrua se adeguatamente stimolato. Deambulazione e passaggi posturali autonomi. VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Scopo dell'attuale consulenza tecnica, dopo aver accertate le infermità da cui è affetto il minore, è quello
2 di verificare se, a causa delle medesime, è da ritenersi minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, onde ottenere il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex lege 295/90. Allo stato attuale, presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestico–cliniche, è emerso un quadro patologico caratterizzato essenzialmente da “Disturbo delle abilità scolastiche in minore con buon risultato del trattamento riabilitativo (concluso e non più necessitato). Lucido, capacità cognitive nella norma, poco collaborante al dialogo ma risponde con capacità di eloquio nella norma ed in maniera congrua se adeguatamente stimolato. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”.
……..A tal proposito, da quanto emerso dalla documentazione agli Atti e dall'esame clinico da me effettuato si ritiene che per il buon risultato del trattamento riabilitativo le capacità intellettive del minore sono ai limiti della norma per l'età con capacità di eloquio nettamente migliorata ed ora nei limiti della norma. Pertanto, alla luce delle predette considerazioni è possibile affermare che il minore è da ritenersi “minore NON INVALIDO”, non soddisfacendo dunque il requisito clinico per il beneficio richiesto (indennità di frequenza) e confermando il giudizio di revisione espresso dalla Commissione Medica competente per territorio. Tale giudizio è da ritenersi dalla data della revoca (11/10/2023). CP_1
In ottemperanza a quanto disposto dalla S. V. Ill.ma, in data 05/10/24 il sottoscritto ha fatto pervenire, a mezzo posta elettronica, copia della relazione medico legale al coordinamento medico legale provinciale dell' ed all'avvocato difensore di parte attrice. CP_1
Le Parti non hanno fatto pervenire alcuna osservazione e/o nota critica entro i termini disposti dalla S.V. Ill.ma. CONCLUSIONI , nato a [...] il [...], C.F. e Persona_1 C.F._1 residente in [...], è affetto da “Disturbo delle abilità scolastiche in minore con buon risultato del trattamento riabilitativo (concluso e non più necessitato). Lucido, capacità cognitive nella norma, poco collaborante al dialogo ma risponde con capacità di eloquio nella norma ed in maniera congrua se adeguatamente stimolato. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”. 1) Per effetto delle predette infermità, è da ritenersi minore NON INVALIDO non soddisfacendo dunque il requisito clinico per il beneficio richiesto (indennità di frequenza). 2) Tale giudizio è da ritenersi dalla data della revoca CP_1
(11/10/2023).”
Il CTU nei chiarimenti depositati nella presente fase processuale ha inoltre esposto: “La documentazione allegata e visibile nel fascicolo di ATP a cui ho accesso è stata interamente e attentamente valutata. Nello specifico: - Visita neuropsichiatrica del 21/10/2024 e 16/12/2024 ASL NA2 Nord con diagnosi di “Disturbo degli apprendimenti NAS in paziente con disturbo del linguaggio e profilo cognitivo da rivalutare longitudinalmente” Esaminata e valutata la documentazione, si resta a dir poco esterrefatti in quanto precedentemente non vi era alcuna evidenza né clinica né documentale di quanto ora certificato. Il ragazzo, come anche confermato in sede di operazioni peritali, non praticava più alcun percorso riabilitativo perché, com'era evidente dalla documentazione in Atti, non ne necessitava. Tale riscontro non fa altro che determinare una certa pretestuosità da parte ricorrente nell'avanzare il suo dissenso, che non a caso riporta una diagnosi “favorevole” alla causa ma neanche lontanamente corrispondente a quanto si evinceva dalla documentazione in Atti e a quanto da me valutato clinicamente in sede di operazioni peritali. ha compiuto ormai 18 anni Persona_1
3 e l'esperienza medico legale così come la letteratura scientifica non ritengono scientificamente attendibile per quell'età un tale cambiamento rispetto a quanto valutato in sede di operazioni peritali (in assenza di altri fattori, es. patologie neurologiche evolutive). Non a caso, la diagnosi (più che pretestuosa) riportata dall'Avvocato di parte ricorrente nel suo dissenso (cfr disabilità intellettiva lieve) non è presente nei nuovi certificati depositati e pertanto non ha alcun valore concreto nella valutazione in oggetto. Tanto premesso, al fine di evitare ulteriori voli pindarici ed in sintesi soffermandoci su cose concrete ed obiettivate, una labilità attentiva così come i disturbi dell'apprendimento nel caso specifico in esame, considerata l'età del ragazzo, non sono sufficienti a giustificare il diritto all'indennità di frequenza. Tanto premesso, si confermano alla S.V. le seguenti: CONCLUSIONI , nato a Persona_1
Napoli il 23/07/2007, C.F. e residente in [...]
TO MO n.32, è affetto da “Disturbo delle abilità scolastiche in minore con buon risultato del trattamento riabilitativo (concluso e non più necessitato). Lucido, capacità cognitive nella norma, poco collaborante al dialogo ma risponde con capacità di eloquio nella norma ed in maniera congrua se adeguatamente stimolato. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”. 1) Per effetto delle predette infermità, è da ritenersi minore NON INVALIDO non soddisfacendo dunque il requisito clinico per il beneficio richiesto (indennità di frequenza). 2) Tale giudizio è da ritenersi dalla data della revoca (11/10/2023).” CP_1
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato in base a quanto riscontrato dal CTU in sede di esame peritale, di cui ha dato ampio conto negli elaborati depositati in atti. Pertanto le conclusioni del CTU possono essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
4 Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla deve statuirsi sulle spese di lite. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate Persona_2 come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate Persona_2 come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 12.12.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 16403/2024 del R.G.
Tra
nato a [...] il [...], nata a Parte_1 Parte_2
Napoli (NA) il 09.08.1978, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv.to Persona_1
IG CC;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione I ricorrenti, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_2
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – in cui avevano chiesto
[...]
l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di frequenza– presentavano dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentavano nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui era affetto così come descritte in ricorso. L' si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il quale ha inoltre fornito chiarimenti nella presente fase processuale, nei propri elaborati – da intendersi qui integralmente richiamati – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, dando in particolare conto di quanto riscontrato in sede di esame peritale sulla persona del minore. Il CTU ha in particolare dato conto di quanto riscontrato in sede di esame peritale, specificando nell'elaborato depositato nell'ATP: “INDAGINE MEDICO LEGALE ESAME ANAMNESTICO A. Personale Fisiologica: Primi atti fisiologici nella norma per epoca e modalità di comparsa. Sviluppo nella norma. Abitudini igienico - alimentari regolari. Nega allergie a farmaci ed alimenti. A. Patologica Remota: Disturbo delle abilità scolastiche in minore con buon risultato del trattamento riabilitativo (concluso e non più necessitato). A. Patologica Prossima: Lucido, capacità cognitive nella norma, poco collaborante al dialogo ma risponde con capacità di eloquio nella norma ed in maniera congrua se adeguatamente stimolato. Deambulazione e passaggi posturali
1 autonomi. composita. Passaggi posturali autonomi. Cute rosea, elastica;
Controparte_2 mucose apparenti rosee, normoidratate e normoirrorate. Sottocutaneo normorappresentato. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Sistema linfoghiandolare superficiale apparentemente indenne. CAPO = Normali i rapporti cranio-facciali; assenza di lesioni a carico del cuoio capelluto, del volto e dei muscoli mimici. Digitopressione non dolente sui seni paranasali. All'esame del cavo orale, lingua normoepitelizzata, umida, mobile, in asse. COLLO = Normoconformato. Assenza di alterazioni a carico dei vasi sanguigni della regione. APPARATO CARDIOVASCOLARE = Assenza di pulsazioni anomale e bozze precordiali. Aia cardiaca nei limiti. Toni cardiaci puri, ritmici e pause libere da soffi. Pressione arteriosa omerale bilaterale, in posizione clinostatica: max. 120 / min. 70 mmHg. Frequenza cardiaca centrale e periferica: 70 battiti al minuto primo a riposo, ritmico. Polsi periferici fisiologici nei punti di repere. Sistema venoso periferico apparentemente indenne. APPARATO RESPIRATORIO = Conformazione toracica cilindro1conica. Emitoraci normoespansibili e simmetrici. FVT normotrasmesso su tutti i lobi di proiezione;
MV fisiologico. Frequenza respiratoria a riposo: 16 al minuto primo. ADDOME = Addome trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda su tutti i quadranti. Assenza di marezzamenti venosi, ernie e masse patologiche palpabili. Cicatrice ombelicale normointroflessa. Organi ipocondriaci apparentemente nei limiti fisiologici. Segno di Murphy negativo. APPARATO = Logge renali apparentemente indenni. Parte_3
Manovra del Giordano negativa bilateralmente. Punti ureterali superiori e medi indolenti. Assenza di globo vescicale. = Deambulazione e passaggi posturali Parte_4 autonomi. Non dolente la digitopressione delle apofisi spinose del rachide. Non limitati i movimenti articolari del rachide. Non dolenti i punti di degli sciatici. ESAME Pt_5
NEUROLOGICO = Le pupille, isocoriche ed isocicliche, sono normoreagenti al riflesso fotomotore diretto ed a quello consensuale nell'occhio controlaterale. Assenza di nistagmo spontaneo e di troclea dentata. Assenza di oscillazioni alla prova di Romberg. assente. CP_3
Riflessi tendinei ed osteo-periostei ubiquitariamente normo-elicitabili e simmetrici. Presenza di riflessi cutanei normali;
assenti riflessi di difesa e riflessi cutanei anormali. Forza e sensibilità nella norma ai quattro arti. ORGANI DI SENSO = Udito: nella norma. Vista: nella norma. ESAME PSICHIATRICO = Disturbo delle abilità scolastiche in minore con buon risultato del trattamento riabilitativo (concluso e non più necessitato) e capacità di eloquio nella norma. Poco collaborante al dialogo ma risponde in maniera congrua se adeguatamente stimolato. Facies composita con espressione emotiva non sempre appropriata ed in sintonia con i contenuti del colloquio. Linguaggio sviluppato in linea al grado socio-scolare; eloquio fluido e attività cognitive in linea con l'età. Assenza di disartria nelle parole test. Associazioni critiche e spirito d'iniziativa sufficienti. Affettività apparentemente organizzata nelle sue componenti generali. Sufficiente controllo dell'emotività e degli istinti fondamentali. In rapporto all'età, al sesso ed al tipo costituzionale, null'altro di patologicamente rilevante, sul piano clinico, a carico di altri apparati e sistemi organici.” Il CTU ha inoltre esposto: “CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE Disturbo delle abilità scolastiche in minore con buon risultato del trattamento riabilitativo (concluso e non più necessitato). Lucido, capacità cognitive nella norma, poco collaborante al dialogo ma risponde con capacità di eloquio nella norma ed in maniera congrua se adeguatamente stimolato. Deambulazione e passaggi posturali autonomi. VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Scopo dell'attuale consulenza tecnica, dopo aver accertate le infermità da cui è affetto il minore, è quello
2 di verificare se, a causa delle medesime, è da ritenersi minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, onde ottenere il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex lege 295/90. Allo stato attuale, presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestico–cliniche, è emerso un quadro patologico caratterizzato essenzialmente da “Disturbo delle abilità scolastiche in minore con buon risultato del trattamento riabilitativo (concluso e non più necessitato). Lucido, capacità cognitive nella norma, poco collaborante al dialogo ma risponde con capacità di eloquio nella norma ed in maniera congrua se adeguatamente stimolato. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”.
……..A tal proposito, da quanto emerso dalla documentazione agli Atti e dall'esame clinico da me effettuato si ritiene che per il buon risultato del trattamento riabilitativo le capacità intellettive del minore sono ai limiti della norma per l'età con capacità di eloquio nettamente migliorata ed ora nei limiti della norma. Pertanto, alla luce delle predette considerazioni è possibile affermare che il minore è da ritenersi “minore NON INVALIDO”, non soddisfacendo dunque il requisito clinico per il beneficio richiesto (indennità di frequenza) e confermando il giudizio di revisione espresso dalla Commissione Medica competente per territorio. Tale giudizio è da ritenersi dalla data della revoca (11/10/2023). CP_1
In ottemperanza a quanto disposto dalla S. V. Ill.ma, in data 05/10/24 il sottoscritto ha fatto pervenire, a mezzo posta elettronica, copia della relazione medico legale al coordinamento medico legale provinciale dell' ed all'avvocato difensore di parte attrice. CP_1
Le Parti non hanno fatto pervenire alcuna osservazione e/o nota critica entro i termini disposti dalla S.V. Ill.ma. CONCLUSIONI , nato a [...] il [...], C.F. e Persona_1 C.F._1 residente in [...], è affetto da “Disturbo delle abilità scolastiche in minore con buon risultato del trattamento riabilitativo (concluso e non più necessitato). Lucido, capacità cognitive nella norma, poco collaborante al dialogo ma risponde con capacità di eloquio nella norma ed in maniera congrua se adeguatamente stimolato. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”. 1) Per effetto delle predette infermità, è da ritenersi minore NON INVALIDO non soddisfacendo dunque il requisito clinico per il beneficio richiesto (indennità di frequenza). 2) Tale giudizio è da ritenersi dalla data della revoca CP_1
(11/10/2023).”
Il CTU nei chiarimenti depositati nella presente fase processuale ha inoltre esposto: “La documentazione allegata e visibile nel fascicolo di ATP a cui ho accesso è stata interamente e attentamente valutata. Nello specifico: - Visita neuropsichiatrica del 21/10/2024 e 16/12/2024 ASL NA2 Nord con diagnosi di “Disturbo degli apprendimenti NAS in paziente con disturbo del linguaggio e profilo cognitivo da rivalutare longitudinalmente” Esaminata e valutata la documentazione, si resta a dir poco esterrefatti in quanto precedentemente non vi era alcuna evidenza né clinica né documentale di quanto ora certificato. Il ragazzo, come anche confermato in sede di operazioni peritali, non praticava più alcun percorso riabilitativo perché, com'era evidente dalla documentazione in Atti, non ne necessitava. Tale riscontro non fa altro che determinare una certa pretestuosità da parte ricorrente nell'avanzare il suo dissenso, che non a caso riporta una diagnosi “favorevole” alla causa ma neanche lontanamente corrispondente a quanto si evinceva dalla documentazione in Atti e a quanto da me valutato clinicamente in sede di operazioni peritali. ha compiuto ormai 18 anni Persona_1
3 e l'esperienza medico legale così come la letteratura scientifica non ritengono scientificamente attendibile per quell'età un tale cambiamento rispetto a quanto valutato in sede di operazioni peritali (in assenza di altri fattori, es. patologie neurologiche evolutive). Non a caso, la diagnosi (più che pretestuosa) riportata dall'Avvocato di parte ricorrente nel suo dissenso (cfr disabilità intellettiva lieve) non è presente nei nuovi certificati depositati e pertanto non ha alcun valore concreto nella valutazione in oggetto. Tanto premesso, al fine di evitare ulteriori voli pindarici ed in sintesi soffermandoci su cose concrete ed obiettivate, una labilità attentiva così come i disturbi dell'apprendimento nel caso specifico in esame, considerata l'età del ragazzo, non sono sufficienti a giustificare il diritto all'indennità di frequenza. Tanto premesso, si confermano alla S.V. le seguenti: CONCLUSIONI , nato a Persona_1
Napoli il 23/07/2007, C.F. e residente in [...]
TO MO n.32, è affetto da “Disturbo delle abilità scolastiche in minore con buon risultato del trattamento riabilitativo (concluso e non più necessitato). Lucido, capacità cognitive nella norma, poco collaborante al dialogo ma risponde con capacità di eloquio nella norma ed in maniera congrua se adeguatamente stimolato. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”. 1) Per effetto delle predette infermità, è da ritenersi minore NON INVALIDO non soddisfacendo dunque il requisito clinico per il beneficio richiesto (indennità di frequenza). 2) Tale giudizio è da ritenersi dalla data della revoca (11/10/2023).” CP_1
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato in base a quanto riscontrato dal CTU in sede di esame peritale, di cui ha dato ampio conto negli elaborati depositati in atti. Pertanto le conclusioni del CTU possono essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
4 Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla deve statuirsi sulle spese di lite. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate Persona_2 come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate Persona_2 come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 12.12.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
5