TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 94
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inerzia del MASE a concludere il procedimento

    Il Ministero ha un obbligo autonomo di concludere il procedimento anche in caso di ritardi di altri soggetti coinvolti. I termini procedimentali sono perentori e applicabili gli istituti di semplificazione, come il silenzio assenso.

  • Accolto
    Illegittimità dell'inerzia del MASE sotto altri profili

    Il Ministero ha un obbligo autonomo di concludere il procedimento anche in caso di ritardi di altri soggetti coinvolti. I termini procedimentali sono perentori e applicabili gli istituti di semplificazione, come il silenzio assenso.

  • Accolto
    Silenzio assenso del Ministero della Cultura

    Il Ministero della Cultura non ha espresso alcun atto di assenso o dissenso nonostante siano decorsi i termini per il rilascio del parere, configurando un silenzio assenso applicabile anche ai procedimenti di VIA statale.

  • Accolto
    Condanna al rilascio del provvedimento di VIA

    In conseguenza dell'accoglimento del ricorso per illegittimità del silenzio, il Ministero è condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 94
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 94
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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