Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2025, proposto da
Next Sol Pv II S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Mase - Direzione Generale Valutazioni Ambientali Div V di Valutazione Via e Vas, Mase - Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, presentata dalla società in data 16 novembre 2023 relativamente al progetto di "Impianto agrivoltaico, denominato "Conca D'Oro", della potenza di 84,32 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Castellaneta e di Ginosa (TA)" [ID 10602];
In ogni caso per l’accertamento
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte del sollecito trasmesso dalla Società in data 9.6.2025;
Nonché per l’accertamento
della formazione del silenzio assenso quanto all'atto di assenso di competenza del MiC ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, co. 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, e dell'art. 17-2 bis della l. n. 241/1990;
E per la condanna
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 entro il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 117, co. 2, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e del Mase - Direzione Generale Valutazioni Ambientali Div V di Valutazione Via e Vas e di Mase - Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa DA OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha gito, dinanzi a questo T.A.R., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto al proprio obbligo di provvedere sull’istanza dalla stessa presentata il 16 novembre 2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 D.lgs., 3 aprile 2006, n. 152 in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato, “Conca D’Oro”, da realizzarsi nei Comuni di Castellaneta e di Ginosa.
Ha chiesto, altresì, l’accertamento della formazione del silenzio assenso quanto all’atto di competenza del Ministero della Cultura ai sensi degli artt. 25, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 17-bis della Legge n. 241/1990.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto le seguenti censure:
I. Sull’inerzia del MASE a concludere il procedimento e sulla formazione del silenzio assenso del concerto del Ministero della Cultura:
-Violazione e falsa applicazione degli art. 8, 23 e 25, comma 2- bis e 7, del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 17- bis della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/20257. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413.
II. Sull’illegittimità sotto altri profili dell’inerzia del MASE:
-Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, commi 1 e 7, del D.lgs. n.152/2006. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 2 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2577. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE/2023/2413. Violazione e falsa applicazione della Direttiva UE 2018/2001 e della Direttiva 2009/28/CE.
Le Amministrazioni statali, in data 18.07.2025, si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 14.01.2026, previo deposito di memorie e documenti, la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato.
È pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero sull’istanza per il rilascio del provvedimento di via di che trattasi; e ciò alla luce del dato letterale degli artt. 23 e ss de D.lgs. n. 152/2006 che pongono in capo al Mase un obbligo autonomo di concludere il procedimento anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR- PNIEC o di omessa espressione del parere da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.
Tale obbligo di provvedere è stato, più volte ribadito, dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo (TAR Puglia Bari Sez. II, n. 500/2024, in senso conforme TAR Sicilia Palermo, Sez. V, n. 1728/2024, TAR Puglia Lecce, Sez. II, n. 929/2024, id. n. 588/2024; TAR Lazio Roma, Sez. III, 21.6.2024 n.12670/2024, TAR Sardegna, Sez. I, n. 547/2024).
Il che trova ulteriore conferma nella natura perentoria dei termini procedimentali di che trattasi; in tal senso depone il dato letterale dell’art. 25, comma 7, del D.lgs. n. 152 del 2006 a tenore del quale “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Inoltre, devono ritenersi applicabili anche al procedimento di VIA gli istituti di semplificazione e/o superamento implicito dell’inerzia delle altre amministrazioni coinvolte.
Il Collegio, al riguardo, condivide l’orientamento che, prendendo le mosse dalle recenti prese di posizione del Consiglio di Stato (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610) con riferimento al silenzio della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di compatibilità paesaggistica, ritiene applicabile l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17- bis della Legge, n. 241 del 1990 anche ai procedimenti di Via statale quale è quello oggetto di esame.
Si è, infatti, chiarito in giurisprudenza che “ La disposizione (id est l’art. 25, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006) va coordinata con le previsioni di cui all’art.17-bis della l. n. 241/1990, il quale prevede e disciplina un meccanismo di silenzio assenso nei casi in cui, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di Amministrazioni pubbliche, sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati nell'ambito del relativo procedimento. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'applicabilità di siffatto meccanismo, in quanto paradigma generale dell'azione amministrativa nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche, non può essere revocata in dubbio ogniqualvolta il procedimento amministrativo sia destinato a concludersi con una decisione “pluristrutturata” (nel senso che la decisione finale da parte dell'Amministrazione procedente richieda per legge l'assenso vincolante di un'altra Amministrazione): “il silenzio dell'Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l'effetto di precludere l'adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all'Amministrazione procedente l'adozione del provvedimento conclusivo. La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano applicativo dell'art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia l'amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato” (Cons. Stato, Adunanza della Commissione speciale, 23 giugno 2016, parere n. 1640)” (cfr. TAR Puglia, Bari, 09.12.2024, n. 1264; id. Cons. di Stato, Sez. IV, 04.02.2025, n. 867; TAR Puglia, Bari, Sez, II, 11.12.2023, n. 1429; id. TAR Puglia, Bari, Sez. II, 23.12.2025, n. 1491, TAR Puglia, Bari, Sez. II, 22.04.2024, n. 500, id. Se. II, 09.06.2025, n. 784).
Tanto chiarito, e venendo al caso in esame, è incontestato, alla luce delle evenienze documentali in atti, che i termini procedimentali stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del D.lg. n. 152 del 2006 siano stati superati senza che l’Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento; infatti:
-il progetto avanzato dalla ricorrente rientra tra quelli inclusi nell’elenco di cui all’Allegato I- bis, parte seconda (cfr. punto 1.2.1.) del D.lgs. n. 152 del 2006 ed è qualificato di interesse pubblico prevalente dal Regolamento UE n. 2577/2022;
-in data 15.01.2024 è stato dato l’avviso pubblico ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.152 del 2006 dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA formulata dalla ricorrente;
-in data 27.03.2025 la Commissione PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso il proprio parere - n. 645/2025 – recante lo schema di provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto (all. 3 al ricorso);
- il Ministero della Cultura non ha espresso alcun atto di assenso e/o dissenso, nonostante lo stesso abbia ricevuto lo schema del provvedimento di VIA in data 11.04.2025 e da tale trasmissione siano ormai decorsi circa nove mesi (all. 4 al ricorso);
- risultano, pertanto, spirati tutti i termini procedimentali previsti tutti i termini previsti, ivi inclusi, quelli suppletivi individuati dall’art. 25, comma 2- quater , D. Lgs. n. 152/2006, per l’esercizio del potere sostitutivo.
Di contro, nulla è emerso dalle difese delle Amministrazioni resistenti, le quali si sono costituite in giudizio con memoria di mero stile.
In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ministeriale in relazione all’istanza formulata dalla società ricorrente in data 25.08.2022.
Conseguentemente, va condannato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a concludere il relativo procedimento, con atto espresso e motivato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, ferma restando l’accertata formazione, per quanto sopra esposto, del silenzio assenso quanto all’atto del Ministero della Cultura, per decorrenza dei termini di legge per il rilascio del parere di sua competenza.
Il Collegio, riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
-dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
-ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;
-accerta la formazione del silenzio assenso quanto all’atto di assenso del Ministero della Cultura;
-riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui lo stesso risulta essere stato corrisposto;
-compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
DA OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA OS | AN SC |
IL SEGRETARIO