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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4945/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, composto dai seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Luigi Bobbio Giudice dott.ssa Stefania Fontanarosa Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4945/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 19.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. MORRONE ANGELA LOREDANA (c.f.:
e dell'Avv. CERRATO ANIELLO ( ) C.F._2 C.F._3
Indirizzo Telematico, dai quali è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
CO ROSSI N. 7 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. DE
CO FA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._5
CONVENUTA
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti.
Pagina 1 di 4 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha contestato l'autenticità del testamento olografo apparentemente redatto e sottoscritto da in data 20 settembre 2015. Persona_1
La giurisprudenza, in tema di contestazione dell'autenticità del testamento olografo, ha chiarito che "la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso" (Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1995; Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307).
Ed invero, componendo un contrasto giurisprudenziale che riteneva annullabile il testamento solo con querela di falso (cfr. Cass. Civ. sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012, secondo cui "pur potendo le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite essere liberamente contestate dalle parti, un diverso trattamento deve riservarsi a quelle, come il testamento olografo, la cui natura conferisce loro un'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità"), le Sezioni Unite citate hanno, alla fine, dato prevalenza alla natura sostanziale di atto privato del testamento olografo, vieppiù considerando che l'onere probatorio incombente sulla parte che chiede dichiararsi la nullità non verrebbe alterato, riqualificando la domanda come
'accertamento negativo'.
Quindi, può ritenersi che l'attore, con la dichiarazione di disconoscimento della grafia utilizzata per la redazione del testamento, abbia proposto un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal de cuius.
Passando ora al merito della res controversa, ritiene il Collegio che la domanda giudiziale di accertamento negativo di autenticità del testamento per difetto di autografia sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
È stata espletata ctu grafologia ed alla luce degli accertamenti effettuati dal ctu è possibile affermare che il testamento olografo a nome di datato 20.9.2015 è Persona_1 apocrifo.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU possono senz'altro essere condivise perché sorrette da argomentazioni puntuali, esaustive e persuasive, rassegnate dopo una scrupolosa
Pagina 2 di 4 verifica delle firme in contestazione e di quelle di comparazione e perché neppure specificatamente confutate dalle parti.
Va, pertanto, dichiarata la non autenticità del testamento oggetto di causa.
Quanto alla domanda attorea volta ad ottenere un'indennità di occupazione dei beni ereditari, si osserva quanto segue.
L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione dell'intero bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
la ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente si compie, in tal caso, in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista: cfr. Cass. 18458/2022; Cass.
7019/2019; Cass. 14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, e sempre che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015;
Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; il danno va allora quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'utilizzo solitario del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la suddetta prova e pertanto, la relativa domanda va rigettata.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 3 di 4 1) dichiara che il testamento olografo apparentemente riconducibile a Persona_1 del 20.9.2015 non è autentico;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Aniello CP_1
CE e NG LO RR, difensori dell'attore dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 271,95 per spese vive ed euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con CP_1 separato decreto;
Così deciso in Nocera Inferiore, 28/11/2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Fontanarosa
IL PRESIDENTE
dott. Salvatore Di Lonardo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, composto dai seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Luigi Bobbio Giudice dott.ssa Stefania Fontanarosa Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4945/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 19.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. MORRONE ANGELA LOREDANA (c.f.:
e dell'Avv. CERRATO ANIELLO ( ) C.F._2 C.F._3
Indirizzo Telematico, dai quali è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
CO ROSSI N. 7 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. DE
CO FA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._5
CONVENUTA
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti.
Pagina 1 di 4 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha contestato l'autenticità del testamento olografo apparentemente redatto e sottoscritto da in data 20 settembre 2015. Persona_1
La giurisprudenza, in tema di contestazione dell'autenticità del testamento olografo, ha chiarito che "la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso" (Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1995; Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307).
Ed invero, componendo un contrasto giurisprudenziale che riteneva annullabile il testamento solo con querela di falso (cfr. Cass. Civ. sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012, secondo cui "pur potendo le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite essere liberamente contestate dalle parti, un diverso trattamento deve riservarsi a quelle, come il testamento olografo, la cui natura conferisce loro un'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità"), le Sezioni Unite citate hanno, alla fine, dato prevalenza alla natura sostanziale di atto privato del testamento olografo, vieppiù considerando che l'onere probatorio incombente sulla parte che chiede dichiararsi la nullità non verrebbe alterato, riqualificando la domanda come
'accertamento negativo'.
Quindi, può ritenersi che l'attore, con la dichiarazione di disconoscimento della grafia utilizzata per la redazione del testamento, abbia proposto un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal de cuius.
Passando ora al merito della res controversa, ritiene il Collegio che la domanda giudiziale di accertamento negativo di autenticità del testamento per difetto di autografia sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
È stata espletata ctu grafologia ed alla luce degli accertamenti effettuati dal ctu è possibile affermare che il testamento olografo a nome di datato 20.9.2015 è Persona_1 apocrifo.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU possono senz'altro essere condivise perché sorrette da argomentazioni puntuali, esaustive e persuasive, rassegnate dopo una scrupolosa
Pagina 2 di 4 verifica delle firme in contestazione e di quelle di comparazione e perché neppure specificatamente confutate dalle parti.
Va, pertanto, dichiarata la non autenticità del testamento oggetto di causa.
Quanto alla domanda attorea volta ad ottenere un'indennità di occupazione dei beni ereditari, si osserva quanto segue.
L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione dell'intero bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune;
la ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente si compie, in tal caso, in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista: cfr. Cass. 18458/2022; Cass.
7019/2019; Cass. 14213/2012).
L'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, e sempre che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass. 2423/2015;
Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; il danno va allora quantificato in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'utilizzo solitario del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la suddetta prova e pertanto, la relativa domanda va rigettata.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
Pagina 3 di 4 1) dichiara che il testamento olografo apparentemente riconducibile a Persona_1 del 20.9.2015 non è autentico;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti Aniello CP_1
CE e NG LO RR, difensori dell'attore dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 271,95 per spese vive ed euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con CP_1 separato decreto;
Così deciso in Nocera Inferiore, 28/11/2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Fontanarosa
IL PRESIDENTE
dott. Salvatore Di Lonardo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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