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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 757/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4662/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F013F05006/2025 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 accogliere il presente ricorso, con declaratoria di illegittimità dell'impugnato avviso.
Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, quindi, in via di mero subordine, e solo per mero tuziorismo giuridico, di voler dichiarare spettante il credito d'imposta, di quanto già corrisposto in Germania, di 3.177,00 (imposta reddito totale), e di non ritenere applicabili le sanzioni ai sensi e per gli effetti degli artt.
5 e 6 dlgs 472/97.
Con il favore delle spese e la loro distrazione delle somme liquidate da Codesto On. Giudice in favore del difensore antistatario, Difensore_1, che le ha anticipate e come autorizzato in procura.
Agenzia delle Entrate DPII
- rigettare il ricorso e condannare la ricorrente alla liquidazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata dal dott. Difensore_1, patrocinatore tributario, ex art.12 lettera d), comma 3 dlgs 546/92, iscritto al registro MEF al n. 5791, propone ricorso avverso un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo all'anno d'imposta 2019.
La ricorrente, assistente di volo per la compagnia aerea tedesca Società_1, sostiene che, in base alla Convenzione Italia-Germania contro la doppia imposizione (art. 15, paragrafo 3), il reddito da lavoro subordinato svolto a bordo di aeromobili in traffico internazionale è imponibile esclusivamente nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa, ovvero la Germania.
La ricorrente evidenzia che la Corte aveva già accolto un ricorso simile per l'anno d'imposta 2018, ma l'Agenzia delle Entrate ha emesso un nuovo avviso di accertamento per il 2019, ignorando il precedente orientamento giurisprudenziale. Inoltre, l'Ufficio non ha riconosciuto il credito d'imposta per le imposte già pagate in Germania, contravvenendo agli obblighi internazionali di evitare la doppia imposizione.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento e, in subordine, il riconoscimento del credito d'imposta di 3.177,00 euro per le imposte già versate in Germania, oltre alla non applicazione delle sanzioni e al rimborso delle spese legali.
Con le controdeduzioni presentata dalla Direzione Provinciale II di Milano rappresenta che la controversia riguarda l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2019, relativo a redditi percepiti in Germania per attività lavorativa svolta presso la società Società_1.
L'Ufficio sostiene che, essendo la contribuente residente in Italia, i redditi percepiti all'estero siano soggetti a tassazione concorrente in Italia e Germania, in base all'art. 15 della Convenzione tra Italia e Germania.
La contribuente, invece, contesta questa interpretazione, sostenendo che la tassazione debba avvenire esclusivamente in Germania. In via subordinata, richiede il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte già pagate in Germania, ma l'Ufficio lo nega, poiché la contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno in questione, come previsto dall'art. 165, comma 8, del TUIR.
L'Ufficio ribadisce la correttezza del proprio operato, basandosi su una lettura letterale della Convenzione
Italia-Germania e del TUIR, e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 2 febbraio 2026, la ricorrente richiama sentenze precedenti, tra cui la Sentenza n. 44
/2026 e una decisione di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, che chiarisce l'applicazione dell'art. 15, comma 3, di una Convenzione internazionale. Tale norma stabilisce che i redditi derivanti da lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa datrice di lavoro.
Nel caso specifico, evidenzia che il ricorrente lavorava come assistente di volo per un'impresa con sede in
Germania, rendendo i redditi imponibili in Germania.
All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente, assistente di volo per la compagnia aerea tedesca Società_1, sostiene con il motivo di ricorso che, in base alla Convenzione Italia-Germania contro la doppia imposizione (art. 15, paragrafo 3), il reddito da lavoro subordinato svolto a bordo di aeromobili in traffico internazionale è imponibile esclusivamente nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa, ovvero la Germania.
Il Motivo è infondato
2.Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono regole specifiche per il personale di volo, ma solo se opera in traffico internazionale. Secondo le convenzioni OCSE, per traffico internazionale si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di aeromobile, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente all'interno di uno Stato. Questa definizione tecnica ha conseguenze pratiche importanti per la tua tassazione.
Le convenzioni hanno introdotto l'articolo 15, paragrafo 3, che disciplina espressamente il personale di volo.
Questa norma supera le regole ordinarie e stabilisce criteri speciali per chi lavora a bordo di aeromobili in traffico internazionale.
La maggior parte delle convenzioni italiane segue ancora il Modello OCSE 2014. In questo modello le remunerazioni per traffico internazionale sono tassate sia nello Stato di residenza del lavoratore, sia nello
Stato dove ha sede la direzione effettiva della compagnia. Questa doppia tassazione viene poi attenuata con il credito d'imposta per imposte pagate all'estero.
3.Nel caso concreto, la ricorrente, residente in Italia, è assistente di volo della compagnia aerea tedesca
Società_1.
La Convenzione Italia-Germania segue OCSE 2014 ovvero la cosiddetta tassazione concorrente. Le imposte versate in Germania sono recuperate in Italia con il credito d'imposta nella dichiarazione italiana.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in materia di imposta sui redditi, in linea di principio, i soggetti passivi dell'IRPEF sono individuati dall'art. 2 del TUIR, in base al quale l'obbligazione tributaria grava su tutti i possessori di reddito, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
Il requisito della residenza, pur non incidendo sulla soggettività passiva, assume rilievo ai fini della individuazione degli elementi imponibili nel territorio dello Stato e, dunque, ai fini della estensione territoriale del presupposto di imposta. Per cui, ai sensi dell'art. 15, della Convenzione Italia-Germania del 5 ottobre
1989 contro le doppie imposizioni ratificata con legge n. 459 del 1992, il reddito di una assistente di volo alle dipendenze della compagnia aerea di bandiera tedesca e residente in Italia è soggetto ad imposizione in Italia ed alla stessa contribuente deve essere riconosciuto il credito d'imposta per le somme versate in
Germania. A nulla rilevando l'omessa dichiarazione posto che:
L'obbligo incondizionato, previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta versata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna (art. 165, comma 8, Tuir) non può legittimamente limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi in contrasto con esse (art. 117, comma 1, Cost.), premurandosi lo stesso ordinamento nazionale, tramite le disposizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 169 del D.P.R. n. 917 del 1986 (quest'ultima nella parte in cui afferma implicitamente la prevalenza degli accordi internazionali nel caso in cui siano più favorevoli al contribuente), di attribuire alle norme interne il carattere della cedevolezza rispetto a quelle internazionali pattizie più favorevoli al contribuente".( Cass. Ord. n. 16699 del 2025)
In conclusione la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, sez.6, in parziale accoglimento del ricorso dichiara che alla ricorrente deve essere riconosciuto il credito d'imposta per le somme versate in Germania. In ragione della reciproca soccombenza ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che alla ricorrente deve essere riconosciuto il credito d'imposta per le somme versate in Germania. Spese compensate.
Milano, 19 febbraio 2026
Il Presidente relatore
ZO Di GA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4662/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F013F05006/2025 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 accogliere il presente ricorso, con declaratoria di illegittimità dell'impugnato avviso.
Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, quindi, in via di mero subordine, e solo per mero tuziorismo giuridico, di voler dichiarare spettante il credito d'imposta, di quanto già corrisposto in Germania, di 3.177,00 (imposta reddito totale), e di non ritenere applicabili le sanzioni ai sensi e per gli effetti degli artt.
5 e 6 dlgs 472/97.
Con il favore delle spese e la loro distrazione delle somme liquidate da Codesto On. Giudice in favore del difensore antistatario, Difensore_1, che le ha anticipate e come autorizzato in procura.
Agenzia delle Entrate DPII
- rigettare il ricorso e condannare la ricorrente alla liquidazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata dal dott. Difensore_1, patrocinatore tributario, ex art.12 lettera d), comma 3 dlgs 546/92, iscritto al registro MEF al n. 5791, propone ricorso avverso un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo all'anno d'imposta 2019.
La ricorrente, assistente di volo per la compagnia aerea tedesca Società_1, sostiene che, in base alla Convenzione Italia-Germania contro la doppia imposizione (art. 15, paragrafo 3), il reddito da lavoro subordinato svolto a bordo di aeromobili in traffico internazionale è imponibile esclusivamente nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa, ovvero la Germania.
La ricorrente evidenzia che la Corte aveva già accolto un ricorso simile per l'anno d'imposta 2018, ma l'Agenzia delle Entrate ha emesso un nuovo avviso di accertamento per il 2019, ignorando il precedente orientamento giurisprudenziale. Inoltre, l'Ufficio non ha riconosciuto il credito d'imposta per le imposte già pagate in Germania, contravvenendo agli obblighi internazionali di evitare la doppia imposizione.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento e, in subordine, il riconoscimento del credito d'imposta di 3.177,00 euro per le imposte già versate in Germania, oltre alla non applicazione delle sanzioni e al rimborso delle spese legali.
Con le controdeduzioni presentata dalla Direzione Provinciale II di Milano rappresenta che la controversia riguarda l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2019, relativo a redditi percepiti in Germania per attività lavorativa svolta presso la società Società_1.
L'Ufficio sostiene che, essendo la contribuente residente in Italia, i redditi percepiti all'estero siano soggetti a tassazione concorrente in Italia e Germania, in base all'art. 15 della Convenzione tra Italia e Germania.
La contribuente, invece, contesta questa interpretazione, sostenendo che la tassazione debba avvenire esclusivamente in Germania. In via subordinata, richiede il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte già pagate in Germania, ma l'Ufficio lo nega, poiché la contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno in questione, come previsto dall'art. 165, comma 8, del TUIR.
L'Ufficio ribadisce la correttezza del proprio operato, basandosi su una lettura letterale della Convenzione
Italia-Germania e del TUIR, e chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 2 febbraio 2026, la ricorrente richiama sentenze precedenti, tra cui la Sentenza n. 44
/2026 e una decisione di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, che chiarisce l'applicazione dell'art. 15, comma 3, di una Convenzione internazionale. Tale norma stabilisce che i redditi derivanti da lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa datrice di lavoro.
Nel caso specifico, evidenzia che il ricorrente lavorava come assistente di volo per un'impresa con sede in
Germania, rendendo i redditi imponibili in Germania.
All'udienza pubblica del 19 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente, assistente di volo per la compagnia aerea tedesca Società_1, sostiene con il motivo di ricorso che, in base alla Convenzione Italia-Germania contro la doppia imposizione (art. 15, paragrafo 3), il reddito da lavoro subordinato svolto a bordo di aeromobili in traffico internazionale è imponibile esclusivamente nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa, ovvero la Germania.
Il Motivo è infondato
2.Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono regole specifiche per il personale di volo, ma solo se opera in traffico internazionale. Secondo le convenzioni OCSE, per traffico internazionale si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di aeromobile, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente all'interno di uno Stato. Questa definizione tecnica ha conseguenze pratiche importanti per la tua tassazione.
Le convenzioni hanno introdotto l'articolo 15, paragrafo 3, che disciplina espressamente il personale di volo.
Questa norma supera le regole ordinarie e stabilisce criteri speciali per chi lavora a bordo di aeromobili in traffico internazionale.
La maggior parte delle convenzioni italiane segue ancora il Modello OCSE 2014. In questo modello le remunerazioni per traffico internazionale sono tassate sia nello Stato di residenza del lavoratore, sia nello
Stato dove ha sede la direzione effettiva della compagnia. Questa doppia tassazione viene poi attenuata con il credito d'imposta per imposte pagate all'estero.
3.Nel caso concreto, la ricorrente, residente in Italia, è assistente di volo della compagnia aerea tedesca
Società_1.
La Convenzione Italia-Germania segue OCSE 2014 ovvero la cosiddetta tassazione concorrente. Le imposte versate in Germania sono recuperate in Italia con il credito d'imposta nella dichiarazione italiana.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in materia di imposta sui redditi, in linea di principio, i soggetti passivi dell'IRPEF sono individuati dall'art. 2 del TUIR, in base al quale l'obbligazione tributaria grava su tutti i possessori di reddito, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
Il requisito della residenza, pur non incidendo sulla soggettività passiva, assume rilievo ai fini della individuazione degli elementi imponibili nel territorio dello Stato e, dunque, ai fini della estensione territoriale del presupposto di imposta. Per cui, ai sensi dell'art. 15, della Convenzione Italia-Germania del 5 ottobre
1989 contro le doppie imposizioni ratificata con legge n. 459 del 1992, il reddito di una assistente di volo alle dipendenze della compagnia aerea di bandiera tedesca e residente in Italia è soggetto ad imposizione in Italia ed alla stessa contribuente deve essere riconosciuto il credito d'imposta per le somme versate in
Germania. A nulla rilevando l'omessa dichiarazione posto che:
L'obbligo incondizionato, previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta versata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna (art. 165, comma 8, Tuir) non può legittimamente limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi in contrasto con esse (art. 117, comma 1, Cost.), premurandosi lo stesso ordinamento nazionale, tramite le disposizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 169 del D.P.R. n. 917 del 1986 (quest'ultima nella parte in cui afferma implicitamente la prevalenza degli accordi internazionali nel caso in cui siano più favorevoli al contribuente), di attribuire alle norme interne il carattere della cedevolezza rispetto a quelle internazionali pattizie più favorevoli al contribuente".( Cass. Ord. n. 16699 del 2025)
In conclusione la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, sez.6, in parziale accoglimento del ricorso dichiara che alla ricorrente deve essere riconosciuto il credito d'imposta per le somme versate in Germania. In ragione della reciproca soccombenza ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che alla ricorrente deve essere riconosciuto il credito d'imposta per le somme versate in Germania. Spese compensate.
Milano, 19 febbraio 2026
Il Presidente relatore
ZO Di GA