Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 757
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Imponibilità reddito di lavoro dipendente in Italia

    La Convenzione Italia-Germania segue il Modello OCSE 2014 (tassazione concorrente). Le imposte versate in Germania sono recuperate in Italia con il credito d'imposta. Il soggetto passivo IRPEF è individuato dall'art. 2 del TUIR. La residenza rileva ai fini dell'estensione territoriale del presupposto d'imposta. Pertanto, il reddito è soggetto ad imposizione in Italia.

  • Accolto
    Diritto al credito d'imposta per imposte estere

    L'obbligo di detrarre dall'imposta italiana l'imposta versata all'estero, previsto dalle Convenzioni internazionali, si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o omessa indicazione dei redditi esteri, poiché la norma interna (art. 165, comma 8, TUIR) non può limitare l'efficacia delle norme internazionali pattizie.

  • Altro
    Esclusione sanzioni

    Le spese di lite sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza, implicando un riconoscimento parziale delle ragioni della ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 757
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 757
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo