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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Donatella Aru PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 55 dell'anno 2021, proposta da:
, in persona dell'amministratore di sostegno elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giuliana Murino, Fabrizio Rodin e Giorgio
Rodin, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Olla e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 13 aprile 2018, aveva, Parte_1 innanzitutto, premesso che, all'esito del procedimento di opposizione previsto dall'art. 445 bis,
comma 6, c.p.c., da lei introdotto per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, il Tribunale di Cagliari,
con sentenza resa il 6 novembre 2017, la aveva riconosciuta invalida civile al 100%, con necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal mese di gennaio 2015.
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, in data 17 novembre 2017, notificato il suddetto provvedimento all' , il quale, nonostante il decorso di un tempo superiore ai 120 giorni CP_2
previsti dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., non aveva ancora provveduto al riconoscimento del beneficio e al pagamento della prestazione.
aveva, quindi, concluso, domandando che il giudice dichiarasse che aveva diritto Parte_1
di percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2015, nella misura di legge, e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei CP_2
maturati, con decorrenza e in misura di legge, oltre interessi e spese del giudizio.
***
L' si era costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 6 settembre 2018 e aveva CP_2
eccepito l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avversa domanda, in quanto radicata prima del decorso del termine concesso per l'adempimento, decorrente, a dire dell' , dall'invio CP_1
del modello AP70, il documento con il quale l'interessato attesta la sussistenza dei requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per la concessione della prestazione richiesta.
In ogni caso, l'ente convenuto aveva dato atto che tale ultimo documento era stato inviato dalla ricorrente il 7 dicembre 2017 e che in data 13 marzo 2018 era stata effettuata, in favore della medesima, la liquidazione della prestazione richiesta e degli arretrati maturati.
Ciò premesso, l' convenuto, dopo avere prodotto l'estratto di pagamento che attestava CP_1
l'avvenuto accredito, in favore di , in data 2 maggio 2018, della somma netta di Parte_1
€. 21.297,75, aveva concluso per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e/o improponibile
2 ovvero, comunque, infondato nel merito.
***
Nel corso della prima udienza, tenutasi il 27 settembre 2018, la ricorrente aveva confermato l'avvenuto pagamento della prestazione e dei ratei maturati, osservando come l'erogazione fosse avvenuta dopo circa sei mesi dall'invio del modello AP70 e come, in ogni caso, gli atti interni dell' prevedessero l'obbligo, per l'ente, di procedere d'ufficio all'accertamento dei CP_1
requisiti socioeconomici, cosicché il termine di 120 giorni in discussione doveva considerarsi decorrente dalla notificazione del titolo giudiziale. Aveva, pertanto, confermato le conclusioni e depositato la nota spese.
Nel corso ed in occasione delle udienze successive (31 gennaio 2019, 16 gennaio 2020 e 24
settembre 2020), le parti avevano ribadito e confermato le proprie deduzioni e conclusioni e, in esito all'udienza del 24 settembre 2020, la causa era stata decisa.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 661/2020 del 24 settembre 2020, dopo avere dato atto dell'intervenuto pagamento, in corso di causa, della prestazione richiesta e degli arretrati maturati, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, compensato nella misura della metà
le spese di lite e condannato l' alla rifusione, in favore della ricorrente, della parte residua, CP_2
che era stata quantificata in €. 888,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte:
3 “1) condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura del compenso medio previsto per ciascuna fase dalle tabelle ministeriali per le cause di
previdenza, ovvero dell'importo di € 2.250,50, oltre a spese generali (15%) ed accessori di legge
(totale € 3.283,76) o quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia, con il favore delle
spese di questo grado del giudizio, disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti
procuratori, antistatari;
2) nella denegata ipotesi di rigetto, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e
compensi di giudizio. A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, che il
proprio nucleo familiare convivente ha avuto nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio
un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte
l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di
giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non
sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“La Corte di Appello adita, Voglia così giudicare:
- rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo
grado;
- con vittoria di spese e competenze legali come per legge, ove ne ricorrano i presupposti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata per Parte_1
avere il primo giudice compensato parzialmente le spese del giudizio, facendo riferimento, per motivare la propria decisione, al complessivo comportamento tenuto dalle parti e alla peculiarità
delle questioni interpretative poste dalla fattispecie.
Peraltro, ha proseguito l'appellante, il suo comportamento era stato corretto e improntato ad una leale collaborazione con l'ente previdenziale, visto che aveva provveduto prontamente a notificare il decreto di omologa e ad inviare il modello AP70, mentre l' aveva provveduto CP_2
4 al pagamento oltre il termine stabilito dalla legge, anche computato a decorrere dall'invio del modello indicato.
Inoltre, ha osservato l' aveva contravvenuto a quanto disposto dall'art. 445 Parte_1 CP_2
bis c.p.c. e a quanto previsto dalle proprie norme interne, secondo le quali i funzionari devono acquisire autonomamente il decreto di omologa e l'istituto è comunque onerato di provvedere da sé, a prescindere dall'invio del modello citato, alla verifica dei requisiti socioeconomici di legge,
consistenti, nella fattispecie, unicamente nell'assenza di ricoveri per periodi superiori a 30 giorni in istituti con retta a totale carico dello Stato.
In ogni caso, ha aggiunto l'appellante, il Tribunale non aveva considerato che il procedimento coinvolgeva un'utenza particolarmente debole, meritevole di tutela rafforzata, tanto che lo stesso ente convenuto raccomandava che, nei confronti della medesima, l'accertamento dei requisiti amministrativi venisse effettuato utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell'ente, prescindendo anche dall'invio del modello in discussione.
D'altra parte, ha evidenziato l'appellante, non avrebbe avuto senso prevedere un termine di ben
120 giorni per consentire all' il mero pagamento della prestazione, considerato anche CP_2
l'ingente investimento di risorse pubbliche che l'ente aveva dichiarato, nel proprio sito web, di avere realizzato all'apposito fine di implementare le risorse informatiche.
La liquidazione della prestazione, poi, ha affermato oltre che essere un atto Parte_1
endoprocedimentale, era stata comprovata dall' in giudizio attraverso la produzione di una CP_2
copia priva di data certa e priva della indicazione dell'effettiva data di invio, senza che fosse stata in alcun modo comprovata la data di ricezione da parte del destinatario.
Con riferimento, infine, all'argomento relativo alla peculiarità delle questioni interpretative,
l'appellante ha osservato come le questioni trattate dal Tribunale non fossero in alcun modo peculiari, visto che per la soluzione delle medesime risultava sufficiente la formulazione letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il medesimo stabilisce che gli enti competenti
“provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla
5 normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni” dalla notifica del decreto di omologa.
Il termine verifica, infatti, ha evidenziato l'appellante, si riferisce, evidentemente, ad un'attività a carico, non già del beneficiario, ma dell' e se il legislatore avesse voluto far decorrere il CP_2
termine di 120 giorni dalla data di presentazione della documentazione amministrativa avrebbe espressamente disposto in tal senso. Tanto è vero che anche l' aveva elaborato in proposito CP_2
specifiche linee guida, proprio al fine di prevedere che gli uffici svolgessero un ruolo propulsivo nell'acquisizione degli elementi utili allo svolgimento della indicata attività di verifica.
***
Il motivo di appello è infondato.
In conformità a quanto sul punto statuito anche dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che
“In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di
120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito
dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il
sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni
aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del
CP_ compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell'
per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (così Cass. 22089/2021), deve,
innanzitutto, ritenersi che i presupposti da cui aveva preso le mosse il ragionamento del primo giudice, cioè che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c. decorra dall'invio del modello AP70 e non dalla notifica del provvedimento giudiziale, risultino corretti e condivisibili.
Alla data del deposito del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio (13 aprile 2018), il termine sopra indicato era, quindi, spirato da soli sette giorni (120 giorni decorrenti dal 7
dicembre 2017) ed il medesimo termine era spirato da soli 26 giorni alla data dell'accredito delle somme dovute all'attuale appellante nel conto corrente bancario della medesima (2 maggio 2018,
si veda l'estratto di pagamento prodotto dall' in primo grado), cosicché seppure la CP_2
6 violazione del termine da parte dell' si era verificata, la stessa era stata certamente CP_1
connotata da gravità assai lieve.
Inoltre, pur a prescindere dalla tempestiva conoscenza che la parte attuale appellante aveva avuto o meno della liquidazione datata 13 marzo 2018, non può negarsi, alla stregua dei differenti orientamenti seguiti nel tempo dal Tribunale di Cagliari, di cui dà atto la stessa appellante, delle tesi, conformi ad alcuni precedenti di questa Corte, espresse dalla difesa dell'appellante,
dell'opposto indirizzo seguito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra richiamato, che le questioni trattate nella sentenza impugnata al fine di individuare la sussistenza o meno di una soccombenza virtuale dell' fossero peculiari e controverse. CP_2
Correttamente, pertanto, a parere di questa Corte, il Tribunale aveva compensato parzialmente le spese del giudizio.
***
2) Con un secondo motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata per Parte_1
avere il primo giudice liquidato le spese in modo cumulativo, senza il supporto di alcuna motivazione, senza fare riferimento all'attività svolta nelle diverse fasi del giudizio, senza indicare il valore della causa e senza neanche fornire adeguata motivazione delle ragioni per le quali non aveva tenuto conto della nota spese appositamente depositata, della quale non aveva nemmeno fatto menzione.
3) Con un terzo motivo di appello, ha, infine, censurato la sentenza Parte_1
impugnata per avere il Tribunale violato l'inderogabilità dei minimi tariffari.
I compensi minimi dovuti alla parte vittoriosa per il primo grado di giudizio, ha, infatti, concluso l'appellante, dovevano essere determinati nella misura di €. 2.250,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
***
Anche i suddetti motivi di appello sono infondati.
Non risponde, innanzitutto, al vero la circostanza che il Tribunale avesse liquidato le spese in
7 misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio e senza indicare il valore della causa.
Il primo giudice, infatti, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella applicata
(cause di previdenza), il valore della causa (da €. 21.297,75), l'utilizzo dei valori minimi (quali parametri in uso nella sezione lavoro del Tribunale di Cagliari in controversie analoghe),
l'esclusione della fase istruttoria/di trattazione, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge, rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (tenuto conto della compensazione per metà: €. 885,00 : 4 = €. 221,25 per la fase introduttiva;
€. 740,00 : 4 = €. 185,00 per la fase di studio;
€. 1.925,00: 4 = €. 481,25 per la fase decisionale, per un totale di €. 887,50, arrotondati all'unità, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA).
D'altra parte, neppure corrisponde al vero che il Tribunale non avesse motivato in ordine alla differenza esistente tra la liquidazione operata in sentenza e la liquidazione domandata dalla parte attuale appellante nella nota spese depositata nel corso della prima udienza del giudizio di primo grado, visto che la differenza tra le due liquidazioni era consistita nella parziale compensazione e nell'avvenuta esclusione della fase istruttoria/di trattazione, punti sui quali il
Tribunale aveva motivato la propria decisione.
In ogni caso, la liquidazione operata dal primo giudice risulta, a parere del Collegio, rispettosa dei criteri normativi dettati in materia.
A parte la questione della compensazione, già trattata, quanto alla fase di trattazione/istruttoria la stessa non poteva, infatti, essere compresa nella liquidazione delle spese di lite effettuata dal
Tribunale, considerato che, benché il procedimento di primo grado si fosse svolto in quattro udienze, nella prima di tali udienze l' aveva semplicemente richiamato la memoria CP_2
difensiva e le conclusioni ivi contenute e la parte appellante aveva discusso oralmente la controversia, confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e depositato la nota spese, mentre nelle udienze successive le parti si erano limitate a ribadire, più o meno diffusamente, quanto già
8 era stato oggetto di discussione orale nel corso della prima udienza, sino a che la causa era stata decisa nell'udienza del 24 settembre 2020.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività ricompresa dal DM 55/14
nella fase istruttoria/di trattazione, era stata, quindi, posta in essere dalla difesa della parte ricorrente, la quale, oltre ad esaminare provvedimenti giudiziali in alcun modo pronunciati nel corso o in funzione dell'istruzione, aveva svolto attività tutte ricomprese dal DM 55/2014 nella fase decisionale, discutendo la controversia, redigendo e depositando la nota spese ed esaminando le conclusioni (già rassegnate nella memoria difensiva) meramente richiamate dall' nel corso delle udienze svoltesi. CP_2
***
Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, dunque, Parte_1
essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato,
mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 23 marzo 2021,
di non essere stata titolare, nell'anno 2020, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
CP_ rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1
nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
9 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 2 maggio 2025.
L'estensore………………………………………… ……….Il Presidente
dott. Daniela Coinu……………………… …… ……………dott. Donatella Aru
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Donatella Aru PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 55 dell'anno 2021, proposta da:
, in persona dell'amministratore di sostegno elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giuliana Murino, Fabrizio Rodin e Giorgio
Rodin, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Olla e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 13 aprile 2018, aveva, Parte_1 innanzitutto, premesso che, all'esito del procedimento di opposizione previsto dall'art. 445 bis,
comma 6, c.p.c., da lei introdotto per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, il Tribunale di Cagliari,
con sentenza resa il 6 novembre 2017, la aveva riconosciuta invalida civile al 100%, con necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal mese di gennaio 2015.
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, in data 17 novembre 2017, notificato il suddetto provvedimento all' , il quale, nonostante il decorso di un tempo superiore ai 120 giorni CP_2
previsti dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., non aveva ancora provveduto al riconoscimento del beneficio e al pagamento della prestazione.
aveva, quindi, concluso, domandando che il giudice dichiarasse che aveva diritto Parte_1
di percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2015, nella misura di legge, e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei CP_2
maturati, con decorrenza e in misura di legge, oltre interessi e spese del giudizio.
***
L' si era costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 6 settembre 2018 e aveva CP_2
eccepito l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avversa domanda, in quanto radicata prima del decorso del termine concesso per l'adempimento, decorrente, a dire dell' , dall'invio CP_1
del modello AP70, il documento con il quale l'interessato attesta la sussistenza dei requisiti socioeconomici richiesti dalla legge per la concessione della prestazione richiesta.
In ogni caso, l'ente convenuto aveva dato atto che tale ultimo documento era stato inviato dalla ricorrente il 7 dicembre 2017 e che in data 13 marzo 2018 era stata effettuata, in favore della medesima, la liquidazione della prestazione richiesta e degli arretrati maturati.
Ciò premesso, l' convenuto, dopo avere prodotto l'estratto di pagamento che attestava CP_1
l'avvenuto accredito, in favore di , in data 2 maggio 2018, della somma netta di Parte_1
€. 21.297,75, aveva concluso per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e/o improponibile
2 ovvero, comunque, infondato nel merito.
***
Nel corso della prima udienza, tenutasi il 27 settembre 2018, la ricorrente aveva confermato l'avvenuto pagamento della prestazione e dei ratei maturati, osservando come l'erogazione fosse avvenuta dopo circa sei mesi dall'invio del modello AP70 e come, in ogni caso, gli atti interni dell' prevedessero l'obbligo, per l'ente, di procedere d'ufficio all'accertamento dei CP_1
requisiti socioeconomici, cosicché il termine di 120 giorni in discussione doveva considerarsi decorrente dalla notificazione del titolo giudiziale. Aveva, pertanto, confermato le conclusioni e depositato la nota spese.
Nel corso ed in occasione delle udienze successive (31 gennaio 2019, 16 gennaio 2020 e 24
settembre 2020), le parti avevano ribadito e confermato le proprie deduzioni e conclusioni e, in esito all'udienza del 24 settembre 2020, la causa era stata decisa.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 661/2020 del 24 settembre 2020, dopo avere dato atto dell'intervenuto pagamento, in corso di causa, della prestazione richiesta e degli arretrati maturati, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, compensato nella misura della metà
le spese di lite e condannato l' alla rifusione, in favore della ricorrente, della parte residua, CP_2
che era stata quantificata in €. 888,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia la Corte:
3 “1) condannare l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella CP_1
misura del compenso medio previsto per ciascuna fase dalle tabelle ministeriali per le cause di
previdenza, ovvero dell'importo di € 2.250,50, oltre a spese generali (15%) ed accessori di legge
(totale € 3.283,76) o quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia, con il favore delle
spese di questo grado del giudizio, disponendone la distrazione in favore dei sottoscritti
procuratori, antistatari;
2) nella denegata ipotesi di rigetto, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e
compensi di giudizio. A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cpc, che il
proprio nucleo familiare convivente ha avuto nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio
un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte
l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle spese di
giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m.) e si impegna a comunicare, fino a che il processo non
sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
“La Corte di Appello adita, Voglia così giudicare:
- rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo
grado;
- con vittoria di spese e competenze legali come per legge, ove ne ricorrano i presupposti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata per Parte_1
avere il primo giudice compensato parzialmente le spese del giudizio, facendo riferimento, per motivare la propria decisione, al complessivo comportamento tenuto dalle parti e alla peculiarità
delle questioni interpretative poste dalla fattispecie.
Peraltro, ha proseguito l'appellante, il suo comportamento era stato corretto e improntato ad una leale collaborazione con l'ente previdenziale, visto che aveva provveduto prontamente a notificare il decreto di omologa e ad inviare il modello AP70, mentre l' aveva provveduto CP_2
4 al pagamento oltre il termine stabilito dalla legge, anche computato a decorrere dall'invio del modello indicato.
Inoltre, ha osservato l' aveva contravvenuto a quanto disposto dall'art. 445 Parte_1 CP_2
bis c.p.c. e a quanto previsto dalle proprie norme interne, secondo le quali i funzionari devono acquisire autonomamente il decreto di omologa e l'istituto è comunque onerato di provvedere da sé, a prescindere dall'invio del modello citato, alla verifica dei requisiti socioeconomici di legge,
consistenti, nella fattispecie, unicamente nell'assenza di ricoveri per periodi superiori a 30 giorni in istituti con retta a totale carico dello Stato.
In ogni caso, ha aggiunto l'appellante, il Tribunale non aveva considerato che il procedimento coinvolgeva un'utenza particolarmente debole, meritevole di tutela rafforzata, tanto che lo stesso ente convenuto raccomandava che, nei confronti della medesima, l'accertamento dei requisiti amministrativi venisse effettuato utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell'ente, prescindendo anche dall'invio del modello in discussione.
D'altra parte, ha evidenziato l'appellante, non avrebbe avuto senso prevedere un termine di ben
120 giorni per consentire all' il mero pagamento della prestazione, considerato anche CP_2
l'ingente investimento di risorse pubbliche che l'ente aveva dichiarato, nel proprio sito web, di avere realizzato all'apposito fine di implementare le risorse informatiche.
La liquidazione della prestazione, poi, ha affermato oltre che essere un atto Parte_1
endoprocedimentale, era stata comprovata dall' in giudizio attraverso la produzione di una CP_2
copia priva di data certa e priva della indicazione dell'effettiva data di invio, senza che fosse stata in alcun modo comprovata la data di ricezione da parte del destinatario.
Con riferimento, infine, all'argomento relativo alla peculiarità delle questioni interpretative,
l'appellante ha osservato come le questioni trattate dal Tribunale non fossero in alcun modo peculiari, visto che per la soluzione delle medesime risultava sufficiente la formulazione letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il medesimo stabilisce che gli enti competenti
“provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla
5 normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni” dalla notifica del decreto di omologa.
Il termine verifica, infatti, ha evidenziato l'appellante, si riferisce, evidentemente, ad un'attività a carico, non già del beneficiario, ma dell' e se il legislatore avesse voluto far decorrere il CP_2
termine di 120 giorni dalla data di presentazione della documentazione amministrativa avrebbe espressamente disposto in tal senso. Tanto è vero che anche l' aveva elaborato in proposito CP_2
specifiche linee guida, proprio al fine di prevedere che gli uffici svolgessero un ruolo propulsivo nell'acquisizione degli elementi utili allo svolgimento della indicata attività di verifica.
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Il motivo di appello è infondato.
In conformità a quanto sul punto statuito anche dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che
“In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di
120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito
dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il
sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni
aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del
CP_ compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell'
per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (così Cass. 22089/2021), deve,
innanzitutto, ritenersi che i presupposti da cui aveva preso le mosse il ragionamento del primo giudice, cioè che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c. decorra dall'invio del modello AP70 e non dalla notifica del provvedimento giudiziale, risultino corretti e condivisibili.
Alla data del deposito del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio (13 aprile 2018), il termine sopra indicato era, quindi, spirato da soli sette giorni (120 giorni decorrenti dal 7
dicembre 2017) ed il medesimo termine era spirato da soli 26 giorni alla data dell'accredito delle somme dovute all'attuale appellante nel conto corrente bancario della medesima (2 maggio 2018,
si veda l'estratto di pagamento prodotto dall' in primo grado), cosicché seppure la CP_2
6 violazione del termine da parte dell' si era verificata, la stessa era stata certamente CP_1
connotata da gravità assai lieve.
Inoltre, pur a prescindere dalla tempestiva conoscenza che la parte attuale appellante aveva avuto o meno della liquidazione datata 13 marzo 2018, non può negarsi, alla stregua dei differenti orientamenti seguiti nel tempo dal Tribunale di Cagliari, di cui dà atto la stessa appellante, delle tesi, conformi ad alcuni precedenti di questa Corte, espresse dalla difesa dell'appellante,
dell'opposto indirizzo seguito dalla Suprema Corte nell'arresto sopra richiamato, che le questioni trattate nella sentenza impugnata al fine di individuare la sussistenza o meno di una soccombenza virtuale dell' fossero peculiari e controverse. CP_2
Correttamente, pertanto, a parere di questa Corte, il Tribunale aveva compensato parzialmente le spese del giudizio.
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2) Con un secondo motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata per Parte_1
avere il primo giudice liquidato le spese in modo cumulativo, senza il supporto di alcuna motivazione, senza fare riferimento all'attività svolta nelle diverse fasi del giudizio, senza indicare il valore della causa e senza neanche fornire adeguata motivazione delle ragioni per le quali non aveva tenuto conto della nota spese appositamente depositata, della quale non aveva nemmeno fatto menzione.
3) Con un terzo motivo di appello, ha, infine, censurato la sentenza Parte_1
impugnata per avere il Tribunale violato l'inderogabilità dei minimi tariffari.
I compensi minimi dovuti alla parte vittoriosa per il primo grado di giudizio, ha, infatti, concluso l'appellante, dovevano essere determinati nella misura di €. 2.250,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
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Anche i suddetti motivi di appello sono infondati.
Non risponde, innanzitutto, al vero la circostanza che il Tribunale avesse liquidato le spese in
7 misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio e senza indicare il valore della causa.
Il primo giudice, infatti, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella applicata
(cause di previdenza), il valore della causa (da €. 21.297,75), l'utilizzo dei valori minimi (quali parametri in uso nella sezione lavoro del Tribunale di Cagliari in controversie analoghe),
l'esclusione della fase istruttoria/di trattazione, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge, rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (tenuto conto della compensazione per metà: €. 885,00 : 4 = €. 221,25 per la fase introduttiva;
€. 740,00 : 4 = €. 185,00 per la fase di studio;
€. 1.925,00: 4 = €. 481,25 per la fase decisionale, per un totale di €. 887,50, arrotondati all'unità, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA).
D'altra parte, neppure corrisponde al vero che il Tribunale non avesse motivato in ordine alla differenza esistente tra la liquidazione operata in sentenza e la liquidazione domandata dalla parte attuale appellante nella nota spese depositata nel corso della prima udienza del giudizio di primo grado, visto che la differenza tra le due liquidazioni era consistita nella parziale compensazione e nell'avvenuta esclusione della fase istruttoria/di trattazione, punti sui quali il
Tribunale aveva motivato la propria decisione.
In ogni caso, la liquidazione operata dal primo giudice risulta, a parere del Collegio, rispettosa dei criteri normativi dettati in materia.
A parte la questione della compensazione, già trattata, quanto alla fase di trattazione/istruttoria la stessa non poteva, infatti, essere compresa nella liquidazione delle spese di lite effettuata dal
Tribunale, considerato che, benché il procedimento di primo grado si fosse svolto in quattro udienze, nella prima di tali udienze l' aveva semplicemente richiamato la memoria CP_2
difensiva e le conclusioni ivi contenute e la parte appellante aveva discusso oralmente la controversia, confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e depositato la nota spese, mentre nelle udienze successive le parti si erano limitate a ribadire, più o meno diffusamente, quanto già
8 era stato oggetto di discussione orale nel corso della prima udienza, sino a che la causa era stata decisa nell'udienza del 24 settembre 2020.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività ricompresa dal DM 55/14
nella fase istruttoria/di trattazione, era stata, quindi, posta in essere dalla difesa della parte ricorrente, la quale, oltre ad esaminare provvedimenti giudiziali in alcun modo pronunciati nel corso o in funzione dell'istruzione, aveva svolto attività tutte ricomprese dal DM 55/2014 nella fase decisionale, discutendo la controversia, redigendo e depositando la nota spese ed esaminando le conclusioni (già rassegnate nella memoria difensiva) meramente richiamate dall' nel corso delle udienze svoltesi. CP_2
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Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, dunque, Parte_1
essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato,
mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 23 marzo 2021,
di non essere stata titolare, nell'anno 2020, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
CP_ rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1
nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
9 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 2 maggio 2025.
L'estensore………………………………………… ……….Il Presidente
dott. Daniela Coinu……………………… …… ……………dott. Donatella Aru
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