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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/07/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente est. dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello n. 100/2023 R.G.
promosso da
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli AVV.TI SERGIO
GRISOLIA, ALESSANDRO DI BATTISTA e AVV. PROF. MICHELE
TAMPONI
ATTORE IN RIASSUNZIONE (già appellato)
Contro
C.F. – P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona della sua procuratrice speciale, dott.ssa , quale CP_2
1 società incorporante per fusione di Controparte_3 rappresentata e difesa dagli AVV.TI CARLO PEDERSOLI, FILIPPO CASÒ
e DEBORA MONACI
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE (già appellante)
OGGETTO: Riassunzione in appello avverso la sentenza della Corte di
Appello di Ancona, n. 546/2022, pubblicata il 29 aprile 2022
CONCLUSIONI
della parte appellante in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita … – in via preliminare, rigettare
l'istanza di volta a conseguire il rinvio Controparte_1 pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 TFUE;
– nel merito, dato atto dell'accertata legittimazione passiva di CP_4
e quindi di che le è succeduta, e dato
[...] Controparte_1 atto della rinuncia del dott. all'appello incidentale Parte_1
(sia diretto che condizionato) inizialmente proposto avverso la sentenza di primo grado: - rigettare l'appello proposto da CP_4
con integrale conferma della sentenza Trib. Ascoli Piceno 15
[...] maggio 2019 n. 353; - condannare , oltre che al Controparte_1 pagamento di quanto sancito dalla prefata pronuncia del Tribunale e relativi interessi sino all'effettivo saldo, alla restituzione dell'importo di
€ 20.938,37 versato ad essa dal dott. sulla base della Parte_1 sentenza di codesta Corte d'Appello 29 aprile 2022 n. 546 annullata dalla Suprema Corte, nonché alla rifusione degli oneri per contributo unificato e iscrizione a ruolo per l'importo complessivo di € 3.896,50 (€
786,00 per il primo grado;
€ 1.165,50 per il primo giudizio dinanzi a codesta Corte d'Appello; € 1.745,00 per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;
€ 200,00 per la registrazione della sentenza di Corte
d'Appello) oltre interessi;
- vittoria di spese, competenze e onorari di causa per tutti i gradi di giudizio, compreso quello concluso dinanzi alla
2 Corte di cassazione con l'ordinanza 33416/2023 del 30 novembre
2023, oltre accessori, rimborso spese generali nonché rimborso del contributo unificato per il presente giudizio di rinvio”
della parte appellata in riassunzione:
“A. in via pregiudiziale, insistono affinché codesta ecc.ma Corte dichiari inammissibile la riassunzione in quanto non ritualmente avvenuta nel termine di cui all'art. 392 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di rinvio;
B. in subordine, nel merito, o producono, sub ns. doc. 12, la sentenza n. 22115/2024 pubblicata in data 5 agosto
2024, con cui la Corte di cassazione, prendendo le distanze dai principi enunciati dalla Ordinanza di rinvio, ha statuito il difetto di Cont legittimazione passiva di rispetto a pretese di azionisti e obbligazionisti subordinati azzerati delle banche risolte;
o insistono affinché la Corte d'appello, esaminati i fatti e letta la Ordinanza di
Rinvio in conformità alla Direttiva n. 2014/59/UE (Banking Recovery and Resolution Directive), in accoglimento dei motivi di appello svolti da dichiari il difetto di legittimazione passiva Controparte_1 sostanziale di quest'ultima e comunque mandi esente la stessa da ogni responsabilità; o nella denegata ipotesi in cui la Corte d'appello ritenesse che l'Ordinanza di Rinvio la vincoli a ritenere sussistente la legittimazione passiva sostanziale di in Controparte_1 relazione alle pretese per cui è causa, rinnovano l'invito a sollevare la questione di rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul quesito illustrato in comparsa di risposta ovvero nella formulazione che la Corte d'appello riterrà più opportuna, al fine di verificare la compatibilità del principio di diritto sancito nell'Ordinanza di Rinvio così inteso con il diritto europeo e, in particolare, con i principi di cui alla Direttiva n. 2014/59/UE (Banking
Recovery and Resolution Directive)”;
3 FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 29.03.2017 , premesso Parte_1 che con provvedimento del 21 novembre 2015 la Banca d'Italia aveva disposto l'avvio della risoluzione di Banca delle Marche, tramite procedura di riduzione integrale delle riserve e del capitale e cessione alla
[...] dei beni e rapporti giuridici ai sensi dell'art. 43, commi 2 e 4 CP_6
d.lgs. n.180/2015, conveniva innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno detto ente
(c.d. ente Ponte) proponendo domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale derivante dalla violazione del dovere di informazione, buona fede, trasparenza e diligenza nella gestione dell'attività bancaria, in relazione all' operazione di acquisto di obbligazioni “subordinate”.
Si costituiva , successivamente Controparte_7 CP_4 opponendo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza nel merito della domanda a.
Con sentenza del 15 maggio 2019 n.353 il Tribunale di Ascoli Piceno, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, accoglieva la domanda del , condannando al pagamento dell'importo Parte_1 CP_4 di euro 67.606,38 oltre ad interessi legali.
Con sentenza n.546/2022 la Corte di appello di Ancona accoglieva il gravame di , affermando la carenza di legittimazione passiva di CP_4
CP_4
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il . Parte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.33416/2023, pubblicata il
30/11/2023, ha cassato con rinvio la sentenza di appello, affermando la legittimazione passiva di . Controparte_1
Con atto di citazione in riassunzione il ha chiesto l'integrale Parte_1 conferma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.353 del 2019 e la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza della Corte
d'Appello cassata.
Si è costituita in giudizio , subentrata ad , la Controparte_8 CP_4 quale ha resistito, deducendo, in via preliminare, la nullità dell'atto di
4 citazione e l'inammissibilità della riassunzione, in quanto non avvenuta nei termini di cui all'art. 392 cpc.
Sempre in via preliminare, chiedeva disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFEU e nel merito rigettarsi la domanda proposta dal . Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione ex art. 392 cpc, per violazione del termine a comparire, con conseguente estinzione del giudizio, sollevata nella propria comparsa di costituzione dall'appellata.
2. L'eccezione è infondata.
Questa Corte, con ordinanza in data 13.6.2024, ha infatti fissato, in esito a tale rilievo della convenuta, nuova udienza, nel rispetto del termine a comparire, con conseguente efficacia sanante, ai sensi degli artt. 164, comma 3 e 359 cpc (ex multis, Cass. 10926 del 2023) .
3 , chiede inoltre, in via preliminare, che il Collegio voglia Controparte_1 conformarsi ai principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia UE e per l'effetto interpretare l'ordinanza di rinvio della S.C. in senso compatibile con l'Ordinamento europeo, escludendo dunque la prevalenza dell'art. 58 T.U.B. sulla Direttiva B.R.R.D.
3.1.In subordine, ove si dovesse ritenere che l'ordinanza di rinvio vada interpretata nel senso di sancire la prevalenza dell'art. 58 T.U.B. sul d.lgs.
180/2015, sollecita questa Corte a formulare domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFEU.
4. Pure tale eccezione va disattesa.
4.1. Conviene premettere che, come evidenziato dalla stessa resistente, la questione della prevalenza della Direttiva BRRD era stata prospettata nel controricorso depositato nel giudizio di cassazione sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, avuto riguardo, in particolare, alla pronuncia nella causa CGUE C-410/20.
5 4.2. Orbene, nell'ordinanza che ha cassato la pronuncia di questa Corte territoriale, la Corte di cassazione non ha affermato la prevalenza dell'art. 58 TUB sul d.lgs. 180/2015, la cui disciplina è attuativa della Direttiva
BRRD, ma sull'art. 2560 c.c., in virtù del principio di specialità.
Il giudice di legittimità, richiamata la disciplina degli artt. 23 e 24 del d.lgs.180/2015 ha in particolare ritenuto, con principio di diritto vincolante nel presente giudizio di rinvio, che in forza dell'art. 58 TUB sussiste la legittimazione passiva della cessionaria e dunque di , Controparte_9 dovendo ritenersi che pure la disciplina di detto d.lgs. deroghi al principio codicistico di cui all'art. 2560 c.c.
4.3. La Corte di Cassazione ha dunque affermato, cassando la pronuncia di questa Corte territoriale sul punto, che la pretesa risarcitoria in esame – a differenza di quelle promosse dagli obbligazionisti subordinati - può considerarsi “in essere” e quindi oggetto di cessione, ancorchè non fosse stata ancora proposta la relativa azione.
4.4. In conclusione, va affermata la legittimazione passiva dell'attuale resistente, poiché il credito fatto valere dal dott. rientra nel Parte_1 novero delle situazioni oggetto di subentro del c.d. ente-ponte (
[...]
poi ed infine Controparte_10 CP_4 Controparte_1 alla vecchia Banca delle Marche, in forza del richiamo all'art. 43 D.Lgs.
n.180/2015.
5. Non vi è dunque, ad avviso del Collegio, materia per il rinvio pregiudiziale sollecitato dall'appellata.
6. Nell'atto di citazione in riassunzione il dott. ha rinunciato Parte_1 all'appello proposto in via incidentale e fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado che, accertato l'inadempimento degli obblighi informativi da parte della e preso atto delle cedole percepite dall'attore, ha CP_4 condannato la al pagamento in favore del di 67.606,38 € CP_4 Parte_1 oltre ad interessi legali dalla pronuncia.
7. La sentenza di primo grado, come chiesto dal ricorrente in riassunzione, va confermata.
6 7.1. E' infatti provata la violazione degli specifici obblighi informativi a carico della banca in relazione all'operazione di acquisto delle obbligazioni
“subordinate”, individuate come BDM EUR 15/06/2016 in data 5 ottobre
2007, non avendo la resistente provato di aver fornito al cliente idonee informazioni rispetto a tale operazione.
In particolare, l'informativa fornita dalla banca contestualmente al perfezionamento dell' acquisto dei titoli obbligazionari è del tutto generica ed inadeguata, non risultando specificamente indicati nè la natura delle obbligazioni subordinate né i connessi rischi di perdita dell'intero capitale investito.
Il titolo è definito “ a rischio” e “non quotato” e si denuncia la situazione di conflitto di interesse, ma non risulta né la descrizione del titolo, né il concreto (elevato) livello di rischio.
Anche negli estratti conto successivi all'acquisto, l'investimento di euro
80.000,00 compare con semplice identificativo “BDM EUR 15/06/2016” : in calce a tali estratti vi è la dicitura: “titoli presenti nell'elenco obbligazioni a basso rischio/investimento”, senza alcuna indicazione della natura di obbligazioni “subordinate”, che risulta indicata negli estratti conto soltanto a partire dall'anno 2011, e dunque a distanza di circa 4 anni dall'acquisto.
7.2. La copia della rinuncia all'informativa precontrattuale prodotta da
è invece irrilevante, in quanto successiva alla sottoscrizione Controparte_1 delle obbligazioni per cui è causa (cfr. doc. n.14).
7.3. Quanto alla c.d. profilazione del dott. , premesso che il Parte_1 documento prodotto è datato 31 gennaio 2008 e non è pertanto riferibile alla situazione del contraente alla data dell' operazione ( 5 ottobre 2007), da tale profilo, pur dandosi atto della sua conoscenza ed esperienza in categorie di titoli di ogni tipo, si rileva che trattasi di cliente con obiettivo di investimento “equilibrato” e di accettazione di un rischio “discreto”, laddove nelle profilazioni successive si rileva addirittura che il cliente preferisce investire le proprie disponibilità in “strumenti con bassa redditività e rischio quasi nullo”.
7 7.4. In ogni caso, anche in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, situazione che, per quanto sopra evidenziato, non appare riconducibile al l'intermediario non può ritenersi esonerato dall'assolvimento Per_1 degli obblighi informativi previsti dal D. Lgs. n.58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al Regolamento Consob n. 11522 del 1998 ( e successive modificazioni) permanendo, in ogni caso, il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (ex multis Cass. n.35789 del 2022 e Cass. n.19891 del 2022).
Parimenti priva di pregio anche l'eccezione della Banca convenuta in riassunzione circa la mancata prova della sussistenza del nesso causale tra omessa informativa e danno patrimoniale subito dall'attore in riassunzione.
7.5. Il consolidato indirizzo della S.C. afferma una presunzione di sussistenza del nesso eziologico tra violazione dell'obbligo informativo da parte dell'intermediario finanziario ed il pregiudizio patrimoniale subito dall'investitore (Cass. n. 18293 del 2023).
L'intermediario, non ha superato tale presunzione, non avendo fornito la prova che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato, anche nell'ipotesi in cui l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse, posto che tale prova "non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore" desunta da scelte pregresse. Si impone al riguardo una verifica più rigorosa, sul presupposto che, anche l'investitore più esperto e con "propensione a rischio alta", deve poter selezionare - sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario - tra i vari investimenti offerti dal mercato, valutando, tra quelli rischiosi, gli investimenti che garantiscono una maggiore probabilità di successo e che sono maggiormente adeguati ai propri obiettivi, scelta che può essere effettuata in modo pienamente consapevole solo in presenza di una informazione completa ed appropriata (cfr. Cass. 11549 del 2020 e Cass.
n.7288 del 2023).
8. In conclusione va affermata la legittimazione passiva della resistente e la sua responsabilità per violazione degli obblighi informativi.
8 9. Va altresì accolta la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di questa Corte n. 546 del 2022, annullata dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza n.33416 del 2023, formulata nell'atto di riassunzione dal . Parte_1
10. Le spese di lite, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, nel giudizio di rinvio ex art. 392 cpc proposto da Parte_1 nei confronti di così dispone: Controparte_11
- Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, di euro 67.606,38, oltre ad interessi legali dalla sentenza del Parte_1
Tribunale di Ascoli n.353/2019, pubblicata il 15.5.2019, al saldo;
- Condanna alla restituzione degli importi corrisposti Controparte_1 dal dott. in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Parte_1
Ancona n. 546, pubblicata il 29 aprile 2022, oltre ad interessi legali dal pagamento al saldo;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida, Controparte_1 quanto al giudizio di primo grado nella misura di 4.500,00 €, di cui 200,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, ed accessori di legge;
per il primo giudizio di appello, in euro 6.250,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, ed accessori di legge;
quanto al giudizio di legittimità, in euro
6.750,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, ed accessori di legge;
per il presente grado, in euro 7.900,00, di cui 800,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente est. dott.ssa Anna Bora Consigliere dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello n. 100/2023 R.G.
promosso da
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli AVV.TI SERGIO
GRISOLIA, ALESSANDRO DI BATTISTA e AVV. PROF. MICHELE
TAMPONI
ATTORE IN RIASSUNZIONE (già appellato)
Contro
C.F. – P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona della sua procuratrice speciale, dott.ssa , quale CP_2
1 società incorporante per fusione di Controparte_3 rappresentata e difesa dagli AVV.TI CARLO PEDERSOLI, FILIPPO CASÒ
e DEBORA MONACI
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE (già appellante)
OGGETTO: Riassunzione in appello avverso la sentenza della Corte di
Appello di Ancona, n. 546/2022, pubblicata il 29 aprile 2022
CONCLUSIONI
della parte appellante in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita … – in via preliminare, rigettare
l'istanza di volta a conseguire il rinvio Controparte_1 pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 TFUE;
– nel merito, dato atto dell'accertata legittimazione passiva di CP_4
e quindi di che le è succeduta, e dato
[...] Controparte_1 atto della rinuncia del dott. all'appello incidentale Parte_1
(sia diretto che condizionato) inizialmente proposto avverso la sentenza di primo grado: - rigettare l'appello proposto da CP_4
con integrale conferma della sentenza Trib. Ascoli Piceno 15
[...] maggio 2019 n. 353; - condannare , oltre che al Controparte_1 pagamento di quanto sancito dalla prefata pronuncia del Tribunale e relativi interessi sino all'effettivo saldo, alla restituzione dell'importo di
€ 20.938,37 versato ad essa dal dott. sulla base della Parte_1 sentenza di codesta Corte d'Appello 29 aprile 2022 n. 546 annullata dalla Suprema Corte, nonché alla rifusione degli oneri per contributo unificato e iscrizione a ruolo per l'importo complessivo di € 3.896,50 (€
786,00 per il primo grado;
€ 1.165,50 per il primo giudizio dinanzi a codesta Corte d'Appello; € 1.745,00 per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;
€ 200,00 per la registrazione della sentenza di Corte
d'Appello) oltre interessi;
- vittoria di spese, competenze e onorari di causa per tutti i gradi di giudizio, compreso quello concluso dinanzi alla
2 Corte di cassazione con l'ordinanza 33416/2023 del 30 novembre
2023, oltre accessori, rimborso spese generali nonché rimborso del contributo unificato per il presente giudizio di rinvio”
della parte appellata in riassunzione:
“A. in via pregiudiziale, insistono affinché codesta ecc.ma Corte dichiari inammissibile la riassunzione in quanto non ritualmente avvenuta nel termine di cui all'art. 392 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di rinvio;
B. in subordine, nel merito, o producono, sub ns. doc. 12, la sentenza n. 22115/2024 pubblicata in data 5 agosto
2024, con cui la Corte di cassazione, prendendo le distanze dai principi enunciati dalla Ordinanza di rinvio, ha statuito il difetto di Cont legittimazione passiva di rispetto a pretese di azionisti e obbligazionisti subordinati azzerati delle banche risolte;
o insistono affinché la Corte d'appello, esaminati i fatti e letta la Ordinanza di
Rinvio in conformità alla Direttiva n. 2014/59/UE (Banking Recovery and Resolution Directive), in accoglimento dei motivi di appello svolti da dichiari il difetto di legittimazione passiva Controparte_1 sostanziale di quest'ultima e comunque mandi esente la stessa da ogni responsabilità; o nella denegata ipotesi in cui la Corte d'appello ritenesse che l'Ordinanza di Rinvio la vincoli a ritenere sussistente la legittimazione passiva sostanziale di in Controparte_1 relazione alle pretese per cui è causa, rinnovano l'invito a sollevare la questione di rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul quesito illustrato in comparsa di risposta ovvero nella formulazione che la Corte d'appello riterrà più opportuna, al fine di verificare la compatibilità del principio di diritto sancito nell'Ordinanza di Rinvio così inteso con il diritto europeo e, in particolare, con i principi di cui alla Direttiva n. 2014/59/UE (Banking
Recovery and Resolution Directive)”;
3 FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 29.03.2017 , premesso Parte_1 che con provvedimento del 21 novembre 2015 la Banca d'Italia aveva disposto l'avvio della risoluzione di Banca delle Marche, tramite procedura di riduzione integrale delle riserve e del capitale e cessione alla
[...] dei beni e rapporti giuridici ai sensi dell'art. 43, commi 2 e 4 CP_6
d.lgs. n.180/2015, conveniva innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno detto ente
(c.d. ente Ponte) proponendo domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale derivante dalla violazione del dovere di informazione, buona fede, trasparenza e diligenza nella gestione dell'attività bancaria, in relazione all' operazione di acquisto di obbligazioni “subordinate”.
Si costituiva , successivamente Controparte_7 CP_4 opponendo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza nel merito della domanda a.
Con sentenza del 15 maggio 2019 n.353 il Tribunale di Ascoli Piceno, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, accoglieva la domanda del , condannando al pagamento dell'importo Parte_1 CP_4 di euro 67.606,38 oltre ad interessi legali.
Con sentenza n.546/2022 la Corte di appello di Ancona accoglieva il gravame di , affermando la carenza di legittimazione passiva di CP_4
CP_4
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il . Parte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.33416/2023, pubblicata il
30/11/2023, ha cassato con rinvio la sentenza di appello, affermando la legittimazione passiva di . Controparte_1
Con atto di citazione in riassunzione il ha chiesto l'integrale Parte_1 conferma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.353 del 2019 e la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza della Corte
d'Appello cassata.
Si è costituita in giudizio , subentrata ad , la Controparte_8 CP_4 quale ha resistito, deducendo, in via preliminare, la nullità dell'atto di
4 citazione e l'inammissibilità della riassunzione, in quanto non avvenuta nei termini di cui all'art. 392 cpc.
Sempre in via preliminare, chiedeva disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFEU e nel merito rigettarsi la domanda proposta dal . Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione ex art. 392 cpc, per violazione del termine a comparire, con conseguente estinzione del giudizio, sollevata nella propria comparsa di costituzione dall'appellata.
2. L'eccezione è infondata.
Questa Corte, con ordinanza in data 13.6.2024, ha infatti fissato, in esito a tale rilievo della convenuta, nuova udienza, nel rispetto del termine a comparire, con conseguente efficacia sanante, ai sensi degli artt. 164, comma 3 e 359 cpc (ex multis, Cass. 10926 del 2023) .
3 , chiede inoltre, in via preliminare, che il Collegio voglia Controparte_1 conformarsi ai principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia UE e per l'effetto interpretare l'ordinanza di rinvio della S.C. in senso compatibile con l'Ordinamento europeo, escludendo dunque la prevalenza dell'art. 58 T.U.B. sulla Direttiva B.R.R.D.
3.1.In subordine, ove si dovesse ritenere che l'ordinanza di rinvio vada interpretata nel senso di sancire la prevalenza dell'art. 58 T.U.B. sul d.lgs.
180/2015, sollecita questa Corte a formulare domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFEU.
4. Pure tale eccezione va disattesa.
4.1. Conviene premettere che, come evidenziato dalla stessa resistente, la questione della prevalenza della Direttiva BRRD era stata prospettata nel controricorso depositato nel giudizio di cassazione sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, avuto riguardo, in particolare, alla pronuncia nella causa CGUE C-410/20.
5 4.2. Orbene, nell'ordinanza che ha cassato la pronuncia di questa Corte territoriale, la Corte di cassazione non ha affermato la prevalenza dell'art. 58 TUB sul d.lgs. 180/2015, la cui disciplina è attuativa della Direttiva
BRRD, ma sull'art. 2560 c.c., in virtù del principio di specialità.
Il giudice di legittimità, richiamata la disciplina degli artt. 23 e 24 del d.lgs.180/2015 ha in particolare ritenuto, con principio di diritto vincolante nel presente giudizio di rinvio, che in forza dell'art. 58 TUB sussiste la legittimazione passiva della cessionaria e dunque di , Controparte_9 dovendo ritenersi che pure la disciplina di detto d.lgs. deroghi al principio codicistico di cui all'art. 2560 c.c.
4.3. La Corte di Cassazione ha dunque affermato, cassando la pronuncia di questa Corte territoriale sul punto, che la pretesa risarcitoria in esame – a differenza di quelle promosse dagli obbligazionisti subordinati - può considerarsi “in essere” e quindi oggetto di cessione, ancorchè non fosse stata ancora proposta la relativa azione.
4.4. In conclusione, va affermata la legittimazione passiva dell'attuale resistente, poiché il credito fatto valere dal dott. rientra nel Parte_1 novero delle situazioni oggetto di subentro del c.d. ente-ponte (
[...]
poi ed infine Controparte_10 CP_4 Controparte_1 alla vecchia Banca delle Marche, in forza del richiamo all'art. 43 D.Lgs.
n.180/2015.
5. Non vi è dunque, ad avviso del Collegio, materia per il rinvio pregiudiziale sollecitato dall'appellata.
6. Nell'atto di citazione in riassunzione il dott. ha rinunciato Parte_1 all'appello proposto in via incidentale e fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado che, accertato l'inadempimento degli obblighi informativi da parte della e preso atto delle cedole percepite dall'attore, ha CP_4 condannato la al pagamento in favore del di 67.606,38 € CP_4 Parte_1 oltre ad interessi legali dalla pronuncia.
7. La sentenza di primo grado, come chiesto dal ricorrente in riassunzione, va confermata.
6 7.1. E' infatti provata la violazione degli specifici obblighi informativi a carico della banca in relazione all'operazione di acquisto delle obbligazioni
“subordinate”, individuate come BDM EUR 15/06/2016 in data 5 ottobre
2007, non avendo la resistente provato di aver fornito al cliente idonee informazioni rispetto a tale operazione.
In particolare, l'informativa fornita dalla banca contestualmente al perfezionamento dell' acquisto dei titoli obbligazionari è del tutto generica ed inadeguata, non risultando specificamente indicati nè la natura delle obbligazioni subordinate né i connessi rischi di perdita dell'intero capitale investito.
Il titolo è definito “ a rischio” e “non quotato” e si denuncia la situazione di conflitto di interesse, ma non risulta né la descrizione del titolo, né il concreto (elevato) livello di rischio.
Anche negli estratti conto successivi all'acquisto, l'investimento di euro
80.000,00 compare con semplice identificativo “BDM EUR 15/06/2016” : in calce a tali estratti vi è la dicitura: “titoli presenti nell'elenco obbligazioni a basso rischio/investimento”, senza alcuna indicazione della natura di obbligazioni “subordinate”, che risulta indicata negli estratti conto soltanto a partire dall'anno 2011, e dunque a distanza di circa 4 anni dall'acquisto.
7.2. La copia della rinuncia all'informativa precontrattuale prodotta da
è invece irrilevante, in quanto successiva alla sottoscrizione Controparte_1 delle obbligazioni per cui è causa (cfr. doc. n.14).
7.3. Quanto alla c.d. profilazione del dott. , premesso che il Parte_1 documento prodotto è datato 31 gennaio 2008 e non è pertanto riferibile alla situazione del contraente alla data dell' operazione ( 5 ottobre 2007), da tale profilo, pur dandosi atto della sua conoscenza ed esperienza in categorie di titoli di ogni tipo, si rileva che trattasi di cliente con obiettivo di investimento “equilibrato” e di accettazione di un rischio “discreto”, laddove nelle profilazioni successive si rileva addirittura che il cliente preferisce investire le proprie disponibilità in “strumenti con bassa redditività e rischio quasi nullo”.
7 7.4. In ogni caso, anche in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, situazione che, per quanto sopra evidenziato, non appare riconducibile al l'intermediario non può ritenersi esonerato dall'assolvimento Per_1 degli obblighi informativi previsti dal D. Lgs. n.58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al Regolamento Consob n. 11522 del 1998 ( e successive modificazioni) permanendo, in ogni caso, il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (ex multis Cass. n.35789 del 2022 e Cass. n.19891 del 2022).
Parimenti priva di pregio anche l'eccezione della Banca convenuta in riassunzione circa la mancata prova della sussistenza del nesso causale tra omessa informativa e danno patrimoniale subito dall'attore in riassunzione.
7.5. Il consolidato indirizzo della S.C. afferma una presunzione di sussistenza del nesso eziologico tra violazione dell'obbligo informativo da parte dell'intermediario finanziario ed il pregiudizio patrimoniale subito dall'investitore (Cass. n. 18293 del 2023).
L'intermediario, non ha superato tale presunzione, non avendo fornito la prova che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato, anche nell'ipotesi in cui l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse, posto che tale prova "non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore" desunta da scelte pregresse. Si impone al riguardo una verifica più rigorosa, sul presupposto che, anche l'investitore più esperto e con "propensione a rischio alta", deve poter selezionare - sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario - tra i vari investimenti offerti dal mercato, valutando, tra quelli rischiosi, gli investimenti che garantiscono una maggiore probabilità di successo e che sono maggiormente adeguati ai propri obiettivi, scelta che può essere effettuata in modo pienamente consapevole solo in presenza di una informazione completa ed appropriata (cfr. Cass. 11549 del 2020 e Cass.
n.7288 del 2023).
8. In conclusione va affermata la legittimazione passiva della resistente e la sua responsabilità per violazione degli obblighi informativi.
8 9. Va altresì accolta la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di questa Corte n. 546 del 2022, annullata dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza n.33416 del 2023, formulata nell'atto di riassunzione dal . Parte_1
10. Le spese di lite, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, nel giudizio di rinvio ex art. 392 cpc proposto da Parte_1 nei confronti di così dispone: Controparte_11
- Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, di euro 67.606,38, oltre ad interessi legali dalla sentenza del Parte_1
Tribunale di Ascoli n.353/2019, pubblicata il 15.5.2019, al saldo;
- Condanna alla restituzione degli importi corrisposti Controparte_1 dal dott. in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Parte_1
Ancona n. 546, pubblicata il 29 aprile 2022, oltre ad interessi legali dal pagamento al saldo;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida, Controparte_1 quanto al giudizio di primo grado nella misura di 4.500,00 €, di cui 200,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, ed accessori di legge;
per il primo giudizio di appello, in euro 6.250,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, ed accessori di legge;
quanto al giudizio di legittimità, in euro
6.750,00, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, ed accessori di legge;
per il presente grado, in euro 7.900,00, di cui 800,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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