Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 635/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA in persona del legale rappresen- Parte_1
tante pro tempore, (P.I. , elettivamente domiciliata a Pa- P.IVA_1
lermo, in via Ventura n. 15 presso lo studio dell'avv.to E. Arnone, rap- presentata e difesa dall'avv.to Antonino Maria Cremona del foro di
Agrigento per mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Far- C.F._1
ruggia e Annalisa Russello per mandato in atti ed elettivamente domi- ciliata presso il loro domicilio telematico PEC
[...]
) Email_1 Email_2
Appellata ed appellante incidentale
Corte di Appello Palermo sez. II civile
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliata a Siena (SI), Strada Massetana Romana n. 54, presso lo Studio degli Avvocati Duccio Campani e Michele Butini, en- trambi del Foro di Siena, che la rappresentano e difendono, unitamen- te e disgiuntamente, per mandato in atti
E
(P.I. , in persona del le- Controparte_2 P.IVA_2
gale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, in via Libertà n. 171, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato a [...], il [...], (c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso, congiuntamente e di- C.F._2
sgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carmina ed Emanuele Varrica per mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a
Palermo in via Villareale n. 35 appellati
XXXX
E nella causa iscritta al n. 712/2021 del R.G. di questa Corte di
Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_2
elettivamente domiciliata a Siena (SI), Strada Massetana Romana n. 54, presso lo Studio degli Avvocati Duccio Campani e Michele Butini, en-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n. 635/2021
trambi del Foro di Siena, che la rappresentano e difendono, unitamen- te e disgiuntamente, per mandato in atti
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappre- Parte_1
sentante pro tempore, (P.I. , elettivamente domiciliata a P.IVA_1
Palermo, in via Ventura n. 15 presso lo studio dell'avv.to E. Arnone, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonino Maria Cremona del foro di
Agrigento per mandato in atti
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Far- C.F._1
ruggia e Annalisa Russello per mandato in atti ed elettivamente domi- ciliata presso il loro domicilio telematico PEC
[...]
) Email_1 Email_2
E
(P.I. , in persona del le- Controparte_2 P.IVA_2
gale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, in via Libertà n. 171, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino che la rappresenta e difende per mandato in atti appellati
E
, nato a [...], il [...], (c.f. Controparte_3
, C.F._2
appellato contumace
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n. 635/2021
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
Appellanti: “come nei rispettivi atti di appello nei giudizi riuniti”; Appellati: “co-
me nelle rispettive comparse di costituzione e risposta;
appellante incidentale: come nelle comparse di risposta con appello incidentale.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 315/2021 emessa in data 9/3/2021, rigettò la domanda proposta dall'attrice Parte_3
[..
, nei confronti della (di seguito Controparte_4
Pa
), volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti a causa dell'intervento di isteroscopia, raschiamento della cavità uterina e biopsia cervicale, in anestesia generale, eseguito in data
12.11.2009 e delle successive complicanze, conseguenti all'operato colposo dei medici della struttura;
regolamentò le spese di lite tra le parti alla stregua del principio della soccombenza, lasciando le spese di ctu, definitivamente a carico della parte attrice. Pa Avverso la sentenza, proponevano separati appelli la e l'attrice in primo grado;
i convenuti nei rispettivi giudizi resistevano al grava- me.
Previa riunione delle cause ai sensi dell'art. 335 c.p.c., disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 12.11.2024, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di
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giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO Proc. n. 635/2021
1.2.3.5. Con i tre motivi di gravame, per connessione logica trattati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di manleva formu- Pa lata dalla nei confronti della compagnia di assicurazioni CP_2
fosse inammissibile perché tardiva e che, pertanto, la convenuta, sul punto soccombente, è stata condannata alla refusione delle spese di lite, seppur nessuna delle parti terze chiamate avesse mai sul punto nulla contestato, così violando il disposto degli artt. 112 c.p.c..
Ha errato il primo giudice per non avere tenuto conto che la chiamata in causa era stata autorizzata ex art. 107 c.p.c., disposta per ragioni di economia processuale, giacché la tardiva costituzione nel giudizio era stata alimentata dalla condotta dell'assicurazione la quale non aveva assunto la gestione della lite ancorché ne avesse dichiarato l'intenzione, né avesse partecipato al procedimento di mediazione
(quinto motivo di gravame). Pa
4.6. Con il quarto e il sesto motivo di appello la censura pa- rimenti la condanna alla refusione delle spese di lite a vantaggio dei medici, chiamati dalla nei cui confronti, come rilevato, non CP_2
sussisteva alcuna soccombenza e, pertanto, le spese dovevano essere poste a carico della parte attrice, la cui domanda era stata rigettata dal
Tribunale.
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n. 635/2021
❖ APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO CARMINA DA-
[...]
, nel resistere al gravame chiedendone il riget- Controparte_5
to, in via subordinata nel caso di accoglimento dell'appello principale Pa proposto dalla , interpone appello incidentale chiedendo che, in ri- forma della sentenza impugnata, le spese di lite dalla medesima soste- nute vengano poste a carico di o, in via ulteriormente Parte_2
subordinata, della Controparte_2
XXXX
❖ MOTIVI DI APPELLO Proc. n. 712/2021
1. Con un unico motivo di appello, censura Parte_2
l'integrale ragionamento logico-giuridico operato nella decisione di primo grado lamentandone la contraddittorietà. Si duole, in particola- re, che il giudice di primo grado avrebbe rigettato la domanda rece- pendo integralmente ed in maniera pedissequa le risultanze della ctu espletata nel giudizio, del tutto generica ed apodittica, che ha ricon- dotto puramente e semplicemente la perforazione uterina causata dall'isteroscopia tra le complicanze prevedibili ma non evitabili, alla stregua di ipotizzate presenze in situ di setti ed aderenze mai docu- mentate in atti, tralaltro prospettando percentuali errate e non consi- derando il carattere assolutamente routinario dell'esame e la facilità di sua esecuzione che avrebbe imposto un onere della prova rigoroso in capo alla SIA circa la esclusione di ogni profilo di colpa, nella specie non fornito.
Inoltre, lamenta l'appellante che anche il secondo intervento di
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laparoscopia venne eseguito tardivamente omettendo di informare preventivamente la paziente, ancorché i sanitari della clinica avessero eseguito un trattamento chirurgico particolarmente invasivo.
XXXX
Per ragione di ordine sistematico dovrà essere analizzato l'appello proposto da che afferisce al merito dell'azione Parte_2
risarcitoria proposta e che è rigettato all'esito del nuovo accertamento peritale disposto in questo grado del giudizio – che si apprezza per completezza ed esaustività - ad opera di un collegio peritale, composto dal dott.re , specialista in ginecologia e dal dott.re Per_1 Per_2
medico legale, i quali hanno escluso ogni forma di responsabi-
[...]
lità in capo all'equipe medica dell'Ospedale Sant'Anna di Agrigento che eseguì l'esame isteroscopico nella data del 13.11.2009, al pari di quan- to già affermato dai consulenti nominati dal giudice di primo grado.
Deve premettersi che con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si col- locano quelle di responsabilità medica – la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nes- so causale, provando che la condotta del professionista è stata, secon- do il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato
(Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704;Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), men- tre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempi- mento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non impu- tabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è
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stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.
Ora, dall'analisi documentale e dagli esiti della ctu espletata nel corso di questo giudizio, sovrapponibili a quelli della consulenza ese- guita davanti al Tribunale – le cui conclusioni sono condivise dal colle- gio perché complete, corrette e sorrette da dati scientifici approfondi- ti, tratti dalle linee guida della migliore scienza, vigenti all'epoca dei fatti (anno 2009) – non sono emersi profili di responsabilità in capo ai medici della struttura sanitaria.
Alla stregua della ricostruzione fattuale e documentale operata,
i consulenti hanno, infatti, ripercorso dettagliatamente tutte le fasi dell'intervento cui venne sottoposto la ed hanno verificato, in Pt_2
primo luogo, in ordine al profilo della condotta asseritamente imperita relativa al primo intervento, che: “L'esame isteroscopico a cui fu sotto- posta presso la presentava possi- Parte_2 Controparte_4
bili difficoltà desumibili dalle non bene precisate conseguenze postope- ratorie dello stesso intervento a cui la sig.ra fu precedentemente sotto- posta presso la Clinica Ostetrica di Palermo (manca documentazione).
La strumentazione utilizzata non è desumibile dai documenti in quanto nell'atto operatorio viene citato in modo generico l'utilizzo di “istero- scopio”, mentre la scelta terapeutica risulta adeguata per la diagnosi presuntiva e per le caratteristiche della paziente e la procedura veniva eseguita con perizia” e, in punto di ricostruzione del nesso causale: “La perforazione uterina, come riportato in letteratura, è una complicanza prevedibile, rara, ma difficilmente evitabile. Se non fosse stato eseguito
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l'intervento non ci sarebbe stata la perforazione uterina, ma questa è possibile in ogni fase dell'isteroscopia, come la dilatazione della cervice, il sondaggio dell'utero, il posizionamento dell'isteroscopio o l'uso di strumenti per la rimozione del campione, che possono portare a lesione del miometrio uterino”.
Parimenti analoghe conclusioni vengono adottate rispetto alla gestione delle fasi successive al riscontro tempestivo della perforazio- ne e della perdita ematica che ne è seguita, gestite con perizia ed at- tenzione dai medici del nosocomio che hanno operato, in conformità alle linee guida e ai canoni di correttezza e diligenza: “La gestione della perforazione uterina può essere gestita in modo conservativo o laparo- scopico, od eventualmente laparotomico. La Sig.ra è stata sotto- Pt_2
posta ad eco di controllo con diagnosi di versamento libero in Douglas, prontamente inviata in sala operatoria dove è stata predisposta una la- paroscopia operativa successivamente convertita in laparotomia in se- guito alla repertazione di: “vasto ematoma del legamento largo e della doccia parietocolica di destra” che ha permesso di arrestare
l'emorragia”. Infine, non riscontrandosi alcun nesso causale per assen- za di condotto illecita rispetto a tutte le fasi del trattamento i consu- lenti, con valutazioni condivise del collegio, hanno concluso, confer- mando che la perforazione è una complicanza comune e non evitabile e che, anche il successivo danno ureterale conseguente non era preve- nibile ed è stato successivamente emendato con cure adeguate: “la perforazione è la complicanza più comune. Nel caso della lesione urete- rale è d'uopo rilevare che nel caso della ricorrente, la necessità di un in-
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tervento emostatico non ha consentito di procedere incanulamento pre operatorio dell'uretere. Si rappresenta, inoltre, che il trattamento con catetere doppio J ha consentito una risoluzione della complicanza urete- rale”.
Tali conclusioni, escludono ogni profilo di responsabilità gac- ché l'evento, all'origine del lamentato danno alla salute, seppur preve- dibile si è trattato di una complicanza non evitabile e ciò, pertanto, eli- de il nesso causale tra gli eventi e il danno.
Il nesso causale, infatti, è la misura della relazione probabilisti- ca con-creta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra compor- tamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, men- tre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comporta- mentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione
– anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino al- la previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente a iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito (così la citata
Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione), con l'ulteriore precisazione che la causalità deve rispondere a un criterio di «certezza probabilisti- ca» non ancorata esclusivamente a dati statistici – quantitativi, ma ad elementi di conferma desumibili dal caso concreto (c.d. probabilità lo- gica), nel senso che la condotta del debitore rilevante non è qualunque inadempimento ma solo quello c.d. «vestito», vale a dire astrattamente e in concreto efficiente alla produzione del danno e di quel tipo di dan-
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no (cfr. Cass. 768/2016). All'autore dell'illecito nel sistema della causa- lità civilistica vengono imputate le conseguenze che "normalmente" discendono dal suo atto, a meno che non sia intervenuto un nuovo fat- to rispetto al quale egli non ha il dovere o la possibilità di agire (la cd. teoria della regolarità causale e del novus actus interveniens).
Nella specie, gli esiti degli approfonditi accertamenti peritali hanno dimostrato che non era adottabile un comportamento alternati- vo corretto tale da scongiurare l'evento dannoso, che si sarebbe co- munque verificato con elevatissima probabilità, con le medesime ca- ratteristiche.
Infine, deve ritenersi che le note critiche trasfuse nelle note scritte depositate telematicamente in data 7.11.2024 sono state tardi- vamente depositate non avendo i consulenti della parte appellante fat- to pervenire ai cc.tt.uu. alcun rilievo critico entro i termini assegnati, ai sensi dell'art. 195 c.p.c.. e, in ogni caso, sono integralmente da disat- tendere contenendo i medesimi rilievi oggetto di appello, del tutto con- futati dagli esiti della consulenza, come detto, coincidenti con quelli formulati nella sentenza appellata.
Infine, alcun risarcimento può riconoscersi rispetto all'asserita lesione del consenso informato non solo perché prospettata in manie- ra del tutto generica, senza allegare l'eventuale pregiudizio che ne sa- rebbe derivato, ma in ogni caso da escludersi alla luce della documen- tazione prodotta, che dimostra il corretto adempimento dell'onere di informazione (si vedano i moduli del consenso informato prodotti in atti), e, rispetto alle fasi finali del post-operatorio, la presenza
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dell'emorragia ha richiesto un pronto ed immediato intervento salva- vita volto a contenere le maggiori e più gravi conseguenze.
L'appello, pertanto, è integralmente rigettato.
XXXX Pa Passando ai motivi di appello formulati dalla nel giudizio n
635/2021, la lamenta, in particolare, la condanna alle spe- Parte_1
se di lite conseguente alla dichiarata inammissibilità della domanda di manleva, formulata tardivamente nei confronti della Controparte_2
che, a sua volta, ha chiesto di chiamare in causa i medici CP_6
e , seppur tale chiamata fosse stata autorizzata
[...] Controparte_3
dallo stesso giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c
L'appello è rigettato risultando corretta la decisione di primo grado, rispondente ai principi di soccombenza sanciti dall'art. 91 c.p.c.
Premesso, infatti, che l'avere autorizzato la chiamata in causa della società con ordinanza adottata dal primo giudice non incida sul criterio della soccombenza, da formularsi all'esito del giudizio rispetto all'accoglimento o meno delle domande, la condanna alle spese di lite disposta in capo alla Sia rispetto alla posizione sia delle sia CP_2
dei terzi chiamati su istanza di quest'ultima, è conforme ad un princi- pio di diritto in ultimo espresso dalla Corte di Cassazione per il quale:
“In base al principio di causazione, congiunto a quello della soccomben- za che governa la distribuzione delle spese legali, le spese processuali so- stenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali argomentazioni si rivelano infondate e
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ciò indipendentemente dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna ri- vendicazione nei confronti del terzo. Al contrario, il rimborso è a carico della parte che ha convocato o fatto evocare il terzo in causa, se l'azione del convocante si rivela chiaramente infondata o palesemente arbitra- ria, configurando un uso abusivo del diritto di difesa” (Cassazione civile sez. III, 07/03/2024, n.6144).
Ora, nella specie, la SIA costituendosi tardivamente nel giudizio era decaduta dalla facoltà di chiamare in causa i terzi e la relativa do- manda è stata correttamente dichiarata inammissibile dal primo giudi- ce con l'effetto che la stessa è soccombente rispetto sia al- Parte_1
le sia ai medici terzi chiamati da quest'ultima, che hanno do- CP_2
vuto sostenere oneri processuali consequenziali ad una originaria azione di manleva non accoglibile perché tardivamente proposta.
L'appello, pertanto, è integralmente rigettato.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi- vo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate sulla base delle tariffe di cui al DM n. 55/14, come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022. Indi, dovrà essere condannata a Parte_2
Pa rimborsare le spese di lite alla e quest'ultima società dovrà essere condannata a rimborsarle alle parti appellate, terzi chiamati nel giudi- zio di primo grado, che si liquidano in dispositivo.
Le spese di ctu espletata in questo grado del giudizio, come liquida- te con separato decreto, si pongono definitivamente a carico di
[...]
. Pt_2
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Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte di entrambi gli appellanti nei giudizi riuniti dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta gli appelli proposti da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e da av- Parte_2
verso la sentenza n. 315/2021 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 9.3.2021; condanna a rifondere alla Parte_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di
[...]
questo grado del giudizio che liquida in complessivi € 5.300,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, ed oltre le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, da porsi definitivamente a carico della parte soccombente;
condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare a in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a e a Controparte_1
le spese di questo grado del giudizio che liquida in Controparte_3
complessivi € 4.050,00 ciascuno, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n. 635/2021
da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma
17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento de entrambi gli ap- pellanti nei giudizi riuniti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di
Palermo, in data 2.1.2025.
Il Consigliere Estensore Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Il Presidente Dott. Giuseppe Lupo
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