Sentenza 21 luglio 2025
Decreto collegiale 3 novembre 2025
Decreto collegiale 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01300/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00551/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Verona n. -OMISSIS-/2024 del 21 maggio 2024, pronunciata all’esito del giudizio R.G. n. -OMISSIS-/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Verona in data 21 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 il dott. Andrea Orlandi e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con la sentenza 21 maggio 2024 n. -OMISSIS- pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2024 ivi proposto dalla prof.ssa -OMISSIS- contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito:
“Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 2) condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione; 3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 720,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 26 novembre 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (uffgabinetto@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 3 aprile 2025 e in pari data depositato la prof.ssa -OMISSIS- ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “1. ordinare l’ottemperanza all’Amministrazione intimata della sentenza surriferita, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo l’immediato accredito alla parte ricorrente dell’importo complessivo di € 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica; 2. condannare l’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in pendenza del giudicato, assumendo –da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo, con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente; 3. nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; 4. condannare la resistente Amministrazione scolastica al pagamento – in favore dei procuratori antistatari - delle spese generali (15%), dei diritti ed onorari di giudizio come da D.M. n. 55/2014, oltre alla refusione del contributo unificato, per il quale si è provveduto al versamento di euro 150,00 inerendo la querelle a fattispecie relativa al pubblico impiego privatizzato. Sul punto, preme richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 9832/2024 del 09.12.2024 che, in un giudizio sovrapponibile a quello che odiernamente ci occupa, ha statuito “l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale”, prevedendo un importo non inferiore ad € 800,00.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 10 luglio 2025 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 21 marzo 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa -OMISSIS- della somma di euro 1.500,00# (millecinquecento/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, corrispondente alle annualità indicate nella sentenza ottemperanda. Precisa al riguardo il Collegio che l’indicazione dell’importo complessivo di “€ 500” indicata nelle conclusioni deve essere intesa quale un refuso, alla luce del tenore complessivo delle stesse e del ricorso nel suo complesso, a mezzo del quale viene chiesta l’esecuzione totale della sentenza, e non solo di parte di essa, tanto più che non si ha evidenza di avvenuti pagamenti parziali da parte dell’Amministrazione.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste della ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del Commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato Commissario ad acta .
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa -OMISSIS- della somma di euro 1.500,00# (millecinquecento/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare alla prof.ssa -OMISSIS-, e per essa ai procuratori dichiaratisi antistatari Avvocati Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio e Giuseppa Elvezio, in solido tra loro, la somma di Euro 800,00# (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti), nonché rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO