Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 1
I gravi "indizi di reato" (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 cod.proc.pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicchè per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine.
Commentari • 2
- 1. I presupposti previsti dall’art. 267, co. I, c.p.p.: problematiche applicativeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2012
- 2. I presupposti previsti dall’art. 267, co. I, c.p.p.: problematiche applicative.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2005, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/11/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1973
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 32079/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di:
RU RD, nato il [...];
MO CA, nata l'[...];
avverso le ordinanze pronunciate in data 9 giugno 2005 dal Tribunale di CATANZARO;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 9 giugno 2005, il Tribunale di CATANZARO confermava l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di COSENZA in data 23 maggio 2005 nei confronti di RU RD per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1. I gravi indizi di colpevolezza nei confronti del RU andavano desunti dal contenuto delle conversazioni intercettate, dal contenuto di SMS e dal sequestro eseguito a carico della MO in data 8 settembre 2004.
In particolare, le conversazioni e gli SMS, risalenti al periodo 16 agosto - 8 settembre 2004, tra RU e la MO delineavano "altrettanti episodi di detenzione di stupefacente ai fini di cessione", nonostante i due fossero soliti utilizzare un "linguaggio criptico" (un coso, due cosi, due cose di quelle, quelle cose, i profumi, quel coso grosso non i piccoli, ecc.).
L'8 settembre 2004, inoltre, in seguito a perquisizione, erano stati rinvenuti, in possesso della MO, 336,78 grammi di eroina, nonché denaro e strumenti per il confezionamento della sostanza. Poiché i due (RU era, nel periodo indicato, agli arresti domiciliari per illegale detenzione di eroina) abitavano nello stesso stabile, era ragionevole desumere che l'oggetto delle loro conversazioni fosse costituito da eroina e da denaro, che la MO custodiva nei locali da lei occupati.
Il Tribunale citava, in particolare, una conversazione delle ore 9,50 del 26 agosto 2004.
Nel corso della stessa, RU si era rivolto alla MO dicendole "scendimi un coso dentro le scale".
Contemporaneamente, si percepiva che il RU stava parlando con un uomo al quale chiedeva "quanta te ne devi prendere ?". L'uomo rispondeva "cinque" e il RU, rivolto alla MO, confermava: "prendimi, scendimi un coso".
Era, dunque, ragionevole ritenere, secondo il Tribunale, che RU avesse chiesto alla MO di portargli 5 grammi di eroina da consegnare ad un acquirente.
Con riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistenti quelle previste dall'art. 274 c.p.p., lett. c). Fondava il proprio convincimento sulla "professionalità" dimostrata dal RU, sui plurimi precedenti penali del medesimo, nonché sulla circostanza che questi svolgesse l'illecita attività mentre si trovava agli arresti domiciliari.
Nessuna rilevanza, in senso favorevole all'indagato, riteneva di scorgere nel fatto che gli episodi risalissero a circa nove mesi prima.
2. Con ordinanza emessa in pari data, il Tribunale di CATANZARO confermava anche il provvedimento cautelare (obbligo di dimora)
adottato nei confronti di CA MO (già attinta in data 10 settembre 2004 da ordinanza custodiale in relazione alla detenzione dell'eroina rinvenuta in seguito alla citata perquisizione). In relazione ai gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza di conferma ricalcava i contenuti di quella sopra descritta emessa nei confronti di RU.
Con riguardo, poi, alle esigenze cautelari il Tribunale riteneva sussistenti, anche per la MO, quelle delineate dall'art. 274 c.p.p. lett. c). Fondava il proprio convincimento sulla "professionalità" della donna "desunta dalla pluralità degli episodi di detenzione e cessione nonché dall'uso di un linguaggio criptico nelle conversazioni". Reputava irrilevanti, ai fini dell'adozione di misura meno affittiva, sia il tempo trascorso dai fatti, sia la circostanza che la MO fosse immune "da precedenti di rilievo".
3. Ricorrono per cassazione i difensori di RU e della MO.
3.1 Chiedono, in primo luogo, l'annullamento delle ordinanze impugnate, avendo le medesime fatto erronea applicazione degli art. 266 c.p.p., s.s.. Le intercettazioni ambientali e telefoniche sarebbero state autorizzate e disposte in assenza di gravità indiziaria. I "gravi indizi" erano stati, invero, desunti dalle dichiarazioni che ND NO aveva reso il 16 luglio 2003 ai Carabinieri di COSENZA. Questi, peraltro, aveva dichiarato che un suo amico, tale TA LU, che era a sua volta uno spacciatore, si riforniva dal RU. NO A. non era stato, però, in grado di fornire altri particolari giacché AD, quando andava ad acquistare lo stupefacente, non lo portava con lui.
Si era in presenza, dunque - secondo i ricorrenti - di dichiarazioni de relato inidonee ad integrare i gravi indizi di reato richiesti, per autorizzare e disporre intercettazioni, dall'art. 267 c.p.p., comma 1. Rilevavano, inoltre, i ricorrenti che dalle intercettazioni delle utenze del RU e del AD, nel periodo intercorso dal 6 novembre 2003 al 9 agosto 2004, non erano emersi elementi tali da suffragare l'ipotesi accusatoria su cui era fondata la prima autorizzazione.
Ciò nonostante, il giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato l'intercettazione di una nuova utenza riferibile al RU, che aveva nel frattempo dismesso la precedente. Anche detto provvedimento non appariva, dunque, fondato su gravi indizi di reato, benché la polizia giudiziaria avesse ipotizzato, in una nota del 9 agosto 2004 indirizzata al pubblico ministero ed intesa a sollecitare la nuova richiesta di intercettazione, l'esistenza di una attività organizzata di spaccio che RU svolgeva avvalendosi di una "sorta di cooperazione familiare".
3.2 Con il secondo motivo i ricorrenti chiedono l'annullamento delle ordinanze impugnate per erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'articolo 273 c.p.p.. Le conversazioni captate sarebbero - secondo i ricorrenti - tutt'altro che univoche.
Era, pertanto, difficile comprendere su quali basi il Tribunale avesse potuto affermare che le parole utilizzate nelle conversazioni fossero da riferirsi a sostanze stupefacenti.
Di riflesso, era altrettanto incomprensibile l'attribuzione al RU del concorso nella detenzione dell'eroina sequestrata in data 8 settembre 2004 alla MO.
3.3 Con l'ultimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c). A loro avviso il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato che i fatti risalivano a circa dieci mesi prima, senza preoccuparsi di stabilire se, successivamente al sequestro operato nei confronti della MO, l'illecita attività fosse proseguita.
4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Sono gli stessi ricorrenti, invero, che sostanzialmente confermano la sussistenza di gravi indizi di reato, là dove rilevano che NO A. ebbe a dichiarare che l'amico AD era uno spacciatore. Il provvedimento autorizzativo era, pertanto, legittimamente fondato sulla sussistenza di gravi indizi di un reato per il quale le intercettazioni erano consentite, a nulla rilevando che non sussistessero, al momento dell'autorizzazione medesima, gravi indizi di colpevolezza a carico del RU per il reato anzidetto. Non è questo, infatti, ciò che la norma evocata dai ricorrenti richiede per l'autorizzazione delle intercettazioni. Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, i gravi indizi di reato (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (cfr. Cass. 1^, 3 dicembre 2003, Prota, RV. 227914).
L'apprezzamento di tale condizione implica, in altre parole, la valutazione degli elementi sintomatici dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. comma 1, non di elementi relativi alla riferibilità
soggettiva del medesimo (cfr. ex plurimis Cass. 1^, 10 agosto 2000, Nicchio;
Cass. 1^, 8 agosto 2000, Guastalegname;
Cass. 5^, 8 ottobre 2003, Liscai, RV. 227053, secondo cui il requisito della sussistenza dei gravi indizi di reato va inteso non in senso probatorio, ossia come valutazione del fondamento dell'accusa, ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche).
5. Il secondo motivo di ricorso, ai limiti della genericità, è manifestamente infondato.
Con argomentazioni coerenti ed immuni da vizi logici, il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 273 c.p.p. ed adeguatamente dimostrato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ponendo in risalto che, soprattutto dalle conversazioni intercettate, poteva desumersi che RU e la MO avevano operato congiuntamente e che la donna si era prestata a fungere da depositarla sia dello stupefacente sia del denaro.
Del tutto coerente è, pertanto, l'affermata attribuibilità anche al RU dell'illegale detenzione dell'eroina materialmente detenuta dalla MO e sequestratale l'8 settembre 2004.
Per contro, il ricorso si limita a confutare genericamente non tanto la sussistenza dei dati quanto piuttosto l'interpretazione dei medesimi proposta dal Giudice per le indagini preliminari e confermata dal Tribunale del riesame.
I ricorrenti non indicano, peraltro, quale diversa spiegazione si sarebbe potuta dare a quelle conversazioni, alle richieste rivolte dal RU alla donna, al colloquio di RU con quell'uomo ed al successivo sequestro dell'eroina in casa della MO, conseguito a perquisizione disposta proprio sulla base delle risultanze delle intercettazioni.
6. Manifestamente infondato è anche il motivo concernente le esigenze cautelari.
Anche in tal caso, invero, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c), e dei correlati principi di adeguatezza e di proporzione.
Il Tribunale ha, invero, con riguardo al RU, desunto le esigenze cautelari di prevenzione dal fatto che questi, già sottoposto a procedimenti penali e condannato per reati della stessa natura, avesse continuato a svolgere l'illecita attività mentre si trovava agli arresti domiciliari, avvalendosi della collaborazione della MO, alla quale impartiva le opportune istruzioni. Circostanza quest'ultima ragionevolmente posta a base anche della scelta della misura più affittiva.
Non meno correttamente il Tribunale ha ritenuto la sussistenza delle medesime esigenze cautelari anche con riguardo alla MO, rilevando che la donna era consapevolmente incardinata nel meccanismo distributivo, destinato a stabili e ripetute utilizzazioni ed aveva altresì accettato di svolgere la rischiosa funzione del depositario. Incensuratezza e subalternità del ruolo le avevano, peraltro, consentito di beneficiare del più favorevole trattamento della sottoposizione all'obbligo di dimora.
5. Si impone, in conclusione, il rigetto dei ricorsi. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda, nei confronti di RD RU, a quanto stabilito dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006