Articolo 5 della Legge 5 dicembre 2005, n. 251
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 dicembre 2005
Art. 5. 1. All' articolo 81 del codice penale , dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello piu' grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di pena non puo' essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave".
2. All' articolo 671 del codice di procedura penale , dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 81, quarto comma, del codice penale ".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 81 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 81 (Concorso formale. Reato continuato). - E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello piu' grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di pena non puo' essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave.».
- Per il testo dell' art. 99 del codice penale vedi l'art. 4 della legge qui pubblicata
- Si riporta il testo dell' art. 671 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 671 (Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato). - 1. Nel caso di piu' sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all' art. 81, quarto comma, del codice penale .
3. Il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando cio' consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.».
Entrata in vigore il 8 dicembre 2005
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