Sentenza 3 marzo 2015
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 sussiste anche quando venga attribuito alla merce, nei documenti doganali, un valore inferiore a quello normalmente indicato per analogo prodotto proveniente dal medesimo paese di origine, ove la dichiarazione sia stata resa allo scopo di sottrarre detta merce al pagamento dei diritti di confine dovuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2015, n. 39475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39475 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2015 |
Testo completo
3947 5 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 762/2015 Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 26744/2014 Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA RO N. IL 05/06/1984 YN NL N. IL 03/10/1982 OD SC N. IL 12/09/1989 TO ES N. IL 21/11/1980 avverso la sentenza n. 1280/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 19/06/2013 : visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per 4 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. T . udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati AI, YN e TR, l'avv. Dellomonaco DO, in sostituzione dell'avv. Guido Contestabile, che ha concluso riportandosi ai ricorsi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.6.2013 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza resa in data 27 luglio 2011 dal G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, confermava l'affermazione di responsabilità di AI RO RO, YN NL e ZI EL in relazione ai soli capi A- esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/06- e B e, per l'effetto, rideterminava la pena in anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i primi due ed in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 125.000,00 multa, per il terzo, assolvendoli dal reato continuato loro ascritto al capo C) e ZI EL, anche di cui al capo D), per non aver commesso il fatto;
confermava, altresì, affermazione di responsabilità di TR SC, (capo D) escluse le aggravanti contestate, e, la pena inflitta al medesimo in anni riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava quattro di reclusione.
1.1. In particolare, la AI, il YN e lo ZI erano stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 416 c. p. (capo A) -per essersi associati fra loro, con GI SI ed altri in corso di identificazione, al fine di commettere più reati di contrabbando e contraffazione, nonché dei reati- fine (capo B), tenendo le seguenti condotte: · (GI SI e) ZI EL, (il primo in qualità di dichiarante doganale, già titolare della Cargo Service s. r. I. e titolare di fatto della C.D.E. s.r.l., intestata formalmente alla moglie- ditte operanti nel Porto di Gioia Tauro- ed il secondo), in qualità di trasportatore, per conto del GI, attivandosi al fine di sdoganare ed introdurre nello Stato numerosi containers provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, dichiarando un prezzo di transazione della merce inferiore al vero (contrabbando per sottofatturazione), merce diversa da quella realmente sdoganata e contenuta nei containers (il GI, operando, altresì, quale elemento di raccordo tra il sodalizio medesimo e la 'ndrina MO di Gioia Tauro); -AI ROrong (detta NA) e YN NL (detto CH), coniugi, cittadini della Repubblica Popolare Cinese, importando merce direttamente attraverso il gruppo "Kang Li Da" s.r.l., del quale la AI era legale rappresentante, ed anche indirettamente destinandola ad un numero plurimo di altri importatori cinesi ("A drop of water", "Bazar", "Ye Haiping", "Gaoda", "Big Shoes", "Ocean s. r. I. ", solo per citarne alcuni), ma che a loro facevano riferimento;
-tutti, ponendo in essere plurimi fatti di contrabbando e, segnatamente, più violazioni di cui agli artt. 81,110,483 c.p. 292, 295 lett. c) DPR 43/73 e 70 D.P.R. 633/72, anche tramite la contraffazione dei documenti di accompagnamento dei container, importando presso il porto di Gioia Tauro merce proveniente dalla repubblica popolare cinese, dichiarando un valore imponibile inferiore a quello effettivo e, quindi, evadendo IVA e dazi (capo B, sottocapi - da B1 a B16- riguardanti i vari episodi di importazione).
1.2. Il TR era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo D), per essersi associato al sodalizio mafioso- cd. 'ndrina MO- nell'ambito della 'ndrangheta di Gioia Tauro e specificamente con E' AM (cl. '61), E' DO, : E' NT (cl. '89), E' NT (cl. '90), SI CU VA, E' AM (cl. '63), ed altri giudicati separatamente nel proc. pen. n. 6268/06 RGNR DDA- nonché con MO OC, ucciso in data 1.2.2008, e con altre persone ancora non individuate, partecipando alle attività finalizzate all'acquisizione da parte della 'ndrina della struttura alberghiera LAvecchia.
1.3. Per quanto concerne la sussistenza dell' associazione di cui al capo A), oltre che dei reati fine di cui al capo B), la sentenza impugnata, dopo aver dato atto che non ha costituito oggetto specifico gravame da parte degli appellanti AI ROrong, YN NL e ZI la presenza dell'associazione- essendosi i predetti limitati a proporre censure e rilievi in merito all' affermazione della loro rispettiva associazione al sodalizio criminoso- evidenziava, comunque, che poteva dirsi acquisita al giudizio la venuta in essere e la concreta : operatività nell'ambito del porto di Gioia Tauro, nel periodo di tempo in contestazione, di una struttura associativa dedita alla commissione di plurimi reati di contrabbando di merci contraffatte e per sottofatturazione del valore imponibile e ciò sulla base del convergere dei plurimi elementi probatori, evidenziati nella sentenza di primo grado, consistenti, in particolare: nell'analisi dei flussi di importazioni compiuta dall'Ufficio Centrale Antifrode dell'Agenzia delle Dogane (evidenziante un imponente spostamento di importazioni di merci ad alto rischio di contraffazione e contrabbando, come le calzature e l'abbigliamento proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese al porto di Gioia Tauro da altri scali italiani, e, soprattutto, l'incremento più che esponenziale delle pratiche di sdoganamento della Cargo Service del GI, che si accompagnava, tuttavia, al minor valore medio dichiarato per merci omologhe, non solo rispetto alla media nazionale, ma anche rispetto alla media dello stesso porto); negli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte sulle utenze degli indagati (evidenzianti le ragioni illecite dei flussi di merci e dei valori già constatati, sia nel senso della sottofatturazione, che nella direzione della importazione di merce contraffatta); nei numerosi reati-fine, accertati attraverso i sequestri di merce compiuti ed i numerosi episodi di contrabbando per sottofatturazione documentalmente verificati, nonché nelle stesse successive dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal GI, ritenute di ulteriore definitivo suggello delle predette emergenze.
1.4.In merito al reato di cui al capo D), i giudici di merito evidenziavano come la storica esistenza della cosca MO, nel contesto territoriale gioiese, poteva dirsi acquisita in forza di più pronunce irrevocabili, oltre che di una serie di emergenze nuove, in parte proprie del presente procedimento, in parte del parallelo procedimento "Cent'anni di storia", 2 T : che consentivano di ritenere ampiamente verificata la permanente sussistenza, anche nell'arco temporale oggetto di contestazione, della cosca medesima, i collegamenti criminali e la sua capacità di influire fortemente sul tessuto sociale ed imprenditoriale dell'area; gli atti di indagine, infatti, oltre a comprovare la capacità organizzativa nello specifico ambito criminale di OC E' sino al giorno del suo assassinio, ne avevano verificato le capacità di infiltrazione nella vita imprenditoriale, con riferimento particolare ai traffici dallo stesso compiuti nel porto di Gioia Tauro, anche in relazione all'articolato mondo della logistica, ivi comprendendo lo stoccaggio ed il trasporto delle merce, nonché all'affare "LAvecchia"; la : soppressione di OC E', il 1° febbraio 2008, se per un verso aveva determinato un comprensibile sbandamento dell'intero sodalizio, non aveva fatto, comunque, recedere gli affiliati dalle posizioni di potere assunte negli anni più recenti, giungendo, anzi, ad amplificare la determinazione criminale del capo storico del sodalizio, AM E', che dalla sua cella continuava a dirigere il clan, impartendo ordini finalizzati a mettere a punto la necessaria vendetta, ma anche a garantire la sopravvivenza, l'evoluzione e l'ampliamento dell'aggregato, attraverso il reclutamento di nuove forze verso cui indirizzava il figlio NT.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia:
2.1. AI ROrong e YN NL, affidato a tre motivi, con i quali lamentano: -con il primo motivo, la violazione o erronea applicazione degli artt. 292 e 295 lett. c) D.P.R. n. 43/73 e 416 c.p.; in particolare, la Corte d'Appello ha precisato che gli imputati quando non destinatari effettivi di merce di importazione cinese oggetto di contrabbando per sottofatturazione (con il gruppo Kan Li.Da s.r.l.), risultavano, comunque, direttamente interessati, con le medesime modalità, allo sdoganamento di merce destinata ad una miriade di ditte cinesi operanti in Italia, ma tale precisazione va ad avvalorare la tesi, secondo la quale, la condotta posta in essere dai ricorrenti non può essere ricondotta nell'ipotesi di reato di cui alla legge sul contrabbando, non essendo sufficiente il "loro interesse" allo sdoganamento, venendo commesso il reato in questione da colui il quale con dolo sottrae merci estere al sistema di controllo, istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali;
inoltre, dalla stessa motivazione si evince che i ricorrenti avrebbero avuto un ruolo di intermediari e non di importatori della merce ed al più possono aver compiuto una truffa nei confronti degli altri imprenditori cinesi o un'intermediazione non autorizzata, ma non sono coloro che hanno commesso il contrabbando intraispettivo, non essendo i beneficiari della sottofatturazione;
anche a voler considerare la tesi dell'accusa, il profitto di AI e YN non proveniva dalla sottofatturazione, ma dalla provvigione che veniva accordata dal RG, in qualità di spedizioniere doganale, per l'attività di raccolta degli importatori cinesi;
a tal fine occorre distinguere tra la fattura emessa dallo spedizionere doganale, comprensiva di tutte le spese di sdoganamento, e la fattura cinese, nella quale viene indicato il valore della merce oggetto di importazione, e soltanto l'alterazione di 3 quest'ultima fattura può rilevare nelle ipotesi di reato punite come contrabbando intraispettivo, mentre l'alterazione della fattura emessa dallo spedizioniere doganale, sulla quale sarebbe stata aggiunta la quota spettante ai ricorrenti, non è rilevante;
il dolo richiesto ai fini dell'integrazione del delitto in questione è quello generico, ed è, pertanto, necessaria la conoscenza dell'illiceità della condotta, non essendo, invece, necessario dimostrare anche la "specificità" dell'elemento soggettivo, ma è la stessa Corte territoriale a confermare la circostanza che a falsificare le fatture erano gli effettivi importatori di merce cinese, importatori di cui NA (AI ROrong) era il punto di riferimento ed erano i medesimi importatori a beneficiare dal contestato contrabbando "da sottofatturazione"; inoltre, sia per la AI che per il YN (CH) l'unica circostanza provata è quella della funzione di intermediazione commerciale svolta, laddove, di contro, non vi è prova del diretto coinvolgimento degli stessi nella falsificazione delle fatture, finalizzata all'evasione di tasse e dazi doganali e, quindi, dell'elemento oggettivo della fattispecie de qua;
la prova della partecipazione ad un'associazione criminosa richiede, poi, necessariamente la sussistenza della c.d. affectio societatis, intesa come coscienza e volontà di compiere un'azione "associativa" in quanto tale e tale affectio non può essere desunta semplicemente dall'esecuzione dei delitti cui è preordinata (dal momento che tale circostanza assurge, tutt'al più, al ruolo di elemento indiziante), ma deve essere opportunamente riscontrata con autonomi elementi di prova;
- con il secondo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al deposito documentale della difesa relativo a fatture cinesi, così come dedotto nel terzo motivo di appello;
in particolare, i ricorrenti, durante il processo di primo grado, avevano chiesto . l'acquisizione di fatture cinesi, al fine di dimostrare come le stesse fossero redatte attraverso l'utilizzo di un comune foglio di carta di colore bianco, di formato A4 e di normale consistenza, laddove la Corte territoriale ha evidenziato che nessun dubbio era sussistente sul fatto che lo sdoganamento avvenisse con sottofatturazione, avendo lo stesso GI evidenziato come le fatture che gli pervenivano tramite la AI (NA) ed il YN (CH) erano chiaramente fatte oggetto di falsificazione, non solo per il formato del foglio (un normale A4 invece dei fogli leggermente più lunghi ordinariamente usati in Cina), ma anche per il prezzo;
tuttavia, la Corte d'Appello non ha affrontato l'argomento richiamato, in cui si evidenziava che le fatture cinesi erano redatte su un semplice foglio A4 e non su fogli più lunghi, pur essendo stati depositati, unitamente alle fatture cinese, anche i modelli 1M4, allegati alle fatture al momento dello sdoganamento, al fine di dimostrare che ad essere più lunghi e di diversa consistenza (carta velina) erano solo ed esclusivamente quest'ultimi; tale prova era da considerarsi decisiva, in quanto di natura tale da poter determinare una : diversa conclusione del processo, in quanto se ad essere oggetto di alterazione erano le fatture emesse dalla Cargo Service in qualità di spedizioniere doganale e non quelle cinesi, nel quale veniva indicato il valore delle merci, non poteva configurarsi il reato di T : : contrabbando;
tale prova, debitamente considerata avrebbe portato ad escludere la credibilità del GI, in ordine alle dichiarazioni relative alla falsificazione delle fatture, facendo emergere che l'alterazione delle fatture era stata posta in essere dallo spedizione doganale;
-con il terzo motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della : motivazione, in relazione all'art. 62 bis c.p., atteso che la Corte d'Appello di Reggio Calabria, ha motivato in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche avanzata dalla difesa della AI e del YN in modo del tutto insufficiente: se da un lato, a seguito dell'entrata in vigore della L. 125/2008, l'incensuratezza non può più essere ritenuta elemento idoneo in grado di determinare da sola la concessione del beneficio de quo, dall'altro è altrettanto pacifico che essa rappresenti, comunque, una circostanza che il Giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha il dovere di esaminare;
2.2. ZI EL, affidato a tre motivi, con i quali lamenta: primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed -con e) c.p.p., in relazione agli artt. 125, 192 e c.p.p., 416 c.p. (capo A), 81 cpv., 110, 483 c.p., 292, lett. C), D.P.R. n. 43/73 (T.U.L.D.), e 70 DPR n. 633/72 (capo B), atteso che i giudici d'appello hanno attribuito al ricorrente la condotta di partecipe all'associazione a delinquere diretta alla commissione dei reati di contrabbando doganale ed evasione IVA contestati nel capo B), pur in assenza di elementi di prova che dessero conto dell'inserimento dell'imputato nell'ambito del sodalizio criminoso;
in particolare, la sua condotta partecipativa troverebbe un riscontro diretto nella confessione stragiudiziale resa : nel corso del dialogo telefonico con il YN, intercettato il 06.05.2008, ma, nel corso di tale conversazione, l'imputato, lungi dal rivendicare con il YN di essere colui che aveva propiziato gli accordi, raccontava al suo interlocutore di aver portato al GI alcuni clienti, segnalando, innanzitutto, persone di Firenze;
costituisce, poi, un evidente travisamento del dato probatorio la risposta che il collegio decidente ha fornito al rilievo che il ricorrente non riceveva alcun beneficio economico dalla commissione dei contestati fatti di contrabbando, dal momento che lo stesso percepiva sempre il medesimo compenso per il trasporto della merce fino a Roma, indipendentemente dall' importo dello sdoganamento e dall'eventuale verifica del contenitore;
sul punto è desumibile una palese divergenza tra la conclusione cui è giunta la Corte rispetto ai contenuti della conversazione del 6.5.2008 e, comunque, i giudici d'appello non hanno considerato quanto dedotto circa l'avvenuta conoscenza del meccanismo di sottofatturazione da parte del dipendente del GI, NO Polimeni, tre mesi prima dell'intercettazione; inoltre, la Corte d'Appello non ha fornito una spiegazione logicamente plausibile, quando l'imputato parlava di un "nuovo lavoro", volendosi evidentemente riferire all' inizio di una collaborazione con un altro operatore doganale, pur avendo egli, nel corso del proprio interrogatorio, spiegato che dal mese di maggio del 2008 aveva deciso di interrompere il proprio rapporto lavorativo con il GI, perché aveva chiaramente capito le problematiche di quest'ultimo in dogana;
la Corte territoriale, poi, non ha tenuto conto del fatto che, sebbene l'imputato abbia ammesso di aver realizzato, in qualche occasione, operazioni di trasbordo di merce da un container all' altro, tale attività era stata posta in essere in poche circostanze e sempre su richiesta del GI;
inoltre, il fatto che dalla conversazione intercettata il 02.10.2007, sia stata desunta una chiara dimostrazione del pieno inserimento dell'imputato nel sodalizio e nelle sue dinamiche, non tiene conto del fatto che, in tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il Giudice di merito deve appurare se il significato delle conversazioni intercettate sia connotato da chiarezza, decifrabilità dei significati ed assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione, laddove se la conversazione captata non è connotata da queste F caratteristiche per es. per l'incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto, o per altre ragioni non per questo l'indizio può, - automaticamente, trasformarsi in prova, dovendo, in tal caso, pretendersi l'individuazione di elementi di conferma idonei ad eliminare i ragionevoli dubbi esistenti;
la Corte territoriale ha fornito, poi, una risposta assolutamente elusiva dei rilievi difensivi concernenti la scarsa attendibilità delle dichiarazioni del propalante, il quale, nel corso del proprio interrogatorio, aveva dichiarato di aver interrotto l' attività d' importazione di merce contraffatta o sotto fatturata dopo la morte di MO OC (avvenuta nel mese di febbraio del 2008), venendo, invece, clamorosamente smentito da una serie di intercettazioni che dimostrano come la sua attività fosse ancora fiorente ed attiva nel periodo successivo al mese di maggio 2008, quando OC MO era già deceduto ed i rapporti con lo ZI si erano interrotti;
la circostanza che le dichiarazioni del propalante fossero tutt' altro che attendibili e veritiere era stata evidenziata anche con riferimento alle spontanee dichiarazioni rese dallo stesso, nel corso del processo, con riferimento ai crediti vantati dall'imputato nei confronti della Cargo Service;
in particolare, RA LL, moglie del defunto OC MO, riferendo, nel corso del proprio interrogatorio di garanzia, che il marito e il collaboratore erano amici, smentiva il narrato del GI, secondo cui lo stesso aveva conosciuto il MO negli anni : '90, su presentazione del suocero IU RA (suo compare di cresima) e di averlo rivisto, tra la fine del 2005 e l'inizio del 2006; la chiamata in correità del GI non è stata valutata secondo i criteri più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in proposito, sia sotto il profilo dell' attendibilità intrinseca, che degli elementi esterni di : riscontro;
inadeguata attenzione è stata dedicata, poi, all'esistenza di motivi di rancore del GI nei confronti dello ZI, avendo il collaboratore formulato continui e reiterati atti d' accusa nei confronti del ricorrente;
-con il secondo motivo, i vizi di cui all'art. 606, primo comma lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 62 bis, 81 cpv. e 133 c.p., atteso che la Corte territoriale non ha considerato le condizioni di vita individuali, familiari e sociali dell'imputato; inoltre, 6 ঠ l'aumento in continuazione è stato operato nella misura di dieci mesi in assenza di spiegazione logica;
con il terzo motivo, i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 229 c.p., atteso che la sentenza impugnata ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata di un anno, senza fornire la benchè minima spiegazione delle ragioni di tale determinazione;
2.3. TR SC, affidato a tre motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo di ricorso, l'insussistenza di un'associazione di tipo mafioso 'ndrina MO, nonchè l'illogicità e la carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p.; in particolare, uno dei crismi fondamentali dell'impostazione accusatoria è dato dalla circostanza, secondo cui l'imputato ha partecipato all'associazione mafiosa denominata cosca MO, con ciò dando per scontata l'esistenza di tale associazione, e, quindi, concentrandosi sulla appartenenza al nucleo criminale contestato, laddove risulta omesso il riscontro delle caratteristiche ineliminabili in base alle quali possa ritenersi concretizzata l'esistenza di un'autonoma consorteria mafiosa sedente nel territorio di Gioia Tauro;
la sentenza impugnata asserisce l'esistenza dell'associazione sulla base dalle risultanze di pregresse sentenze passate in giudicato, ma non affronta la questione della compatibilità di una contestazione associativa marginalizzata nell'alveo delle operazioni per la commissione di un unico reato fine (l'acquisizione ed il controllo dell'Hotel LA IA), che invero avrebbe dovuto palesare quei sintomi di una permanenza rispetto alle vicende oggetto di giudizio;
in proposito, la Corte territoriale, avrebbe dovuto approfondire se non trattavasi piuttosto di un'ipotesi di concorso, atteso che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere ed il concorso nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati -anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso;
-con il secondo motivo, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 521 c.p.p., in relazione all'art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p., atteso che la Corte d'Appello, pur accogliendo le doglianze difensive, incentrate sulla confutazione dell'ipotesi di cui al capo d'imputazione, perveniva, comunque, ad una determinazione di condanna nei fatti, stravolgendo lo stesso impianto accusatorio;
in particolare, la condotta partecipativa dell'imputato all'associazione mafiosa in parola è stata sostanzialmente rivisitata e stravolta, nel suo concreto spiegarsi: al ricorrente, infatti, era stato contestato un preciso fatto materiale, altamente sintomatico dell'appartenenza alla pretesa "cosca MO", palesandosi i sintomi dell'esercizio della carica intimidatoria, elemento costitutivo della specifica fattispecie, ma, smentita tale ipotesi, non può ritenersi legittima l'esegesi alternativa proposta dalla Corte d'Appello, atteso che la presunta attività di "intelligence", vagamente paventata in riferimento ai contatti che l'imputato avrebbe avuto con il DE, in seguito al decesso di MO OC, è assolutamente estranea al thema 7 probandum ed avrebbe dovuto determinare la restituzione degli atti al P.M., al fine di meglio precisare la condotta in contestazione;
-con il terzo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso contestata;
in particolare, all'esito del superamento dell'argomento relativo al cd. "atto di forza", vero cardine fondante della richiesta affermazione di responsabilità, gli elementi in base ai quali è stata desunta la condotta partecipativa non si presentano probanti, essendosi tale condotta sviluppata in un arco temporale brevissimo, sostanzialmente coincidente con l'acquisizione dell'hotel, che non ha avuto alcun seguito, pur a fronte dell'arresto di alcuni presunti maggiorenti della cosca, coinvolti nell'operazione "Cent'anni di storia"; preteso ruolo di "intelligence" che avrebbe caratterizzato la condotta partecipativa del TR si sarebbe risolto nell'aver effettuato alcune telefonate al DE (passando immediatamente il telefono al reale chiamante, il sig. TO MO) e nell'aver organizzato un incontro, condotte queste che non possono dirsi sintomatiche dell'appartenenza mafiosa;
-con il quarto motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p. per violazione dei parametri di legge ex art 133 c.p. e motivazione illogica in punto di quantificazione della pena, atteso che l'attenuazione di essa, ben avrebbe potuto essere concessa sulla scorta del rilievo di fungibilità delle condotte tenute dal reo, in uno alla giovane età ed incensuratezza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Tutti i ricorsi vanno respinti.
1.I ricorsi di AI ROrong e YN NL, sono infondati.
1.1.Il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono in definitiva della non configurabilità nei loro confronti dei reati fine loro ascritti al capo B), di cui agli artt. 292 e 295 lett. c) D.P.R. n. 43/73 e conseguentemente della partecipazione all'associazione di cui al capo A), oltre a presentarsi in diversi punti privo di specificità, non merita, comunque, accoglimento. Va precisato che il capo di imputazione sub B), con i relativi sottocapi da B1 a B 16, descrittivi dei vari episodi riferibili agli imputati, attribuisce ai predetti non solo l'attività posta in essere in concorso, tra gli altri, con il GI di importazione diretta -attraverso il gruppo Kang Li.Da. s.r.l., del quale la AI era legale rappresentante, ed il YN coniuge e collaboratore di merce scortata da documenti di accompagnamento (tra cui bollette doganali), nei quali risulta essere stato falsamente dichiarato un valore imponibile della merce inferiore a quello effettivo, dalla quale conseguiva una notevole evasione di Iva e dazi (cfr. ad es. i sottocapi da B7 a B11), di cui beneficiava la società ad essi facente capo, ma anche l'attività da essi posta in essere in concorso con lo ZI ed il GI, con le medesime modalità, al fine di consentire che le varie ditte cinesi, stanziate in Italia, importatrici di merci dalla Cina, ottenessero i medesimi risultati, loro tramite. 8 To 1.1.1.Gli imputati non svolgono specifiche censure in merito ai vari episodi contestati, ma, estrapolando alcune affermazioni contenute nella sentenza impugnata, tra cui quella di un "diretto interessamento" allo sdoganamento, si limitano, come detto, a dedurre l'impossibilità di ascrivere loro le ipotesi delittuose in materia di contrabbando doganale, essendo i beneficiari della sottofatturazione ed avendo compiuto, al più, non un'intermediazione non autorizzata. Tale assunto omette di confrontarsi compiutamente con tutte le emergenze in atti, ma soprattutto con quanto evidenziato nella sentenza impugnata nel suo complesso e non in singole espressioni decontestualizzate.
1.1.2.In particolare, per quanto concerne gli episodi di importazione diretta da parte del gruppo Kang Li.Da. s.r.l., ricorrono senz'altro le ipotesi di reato ascritte agli imputati -che non contestano, come detto, la materialità dei fatti- per aver essi introdotto containers scortati da documenti rilevanti ai fini doganali, indicanti prezzi imponibili di gran lunga inferiori a quelli reali. In proposito, come evidenziato da questa Corte, ai fini della sussistenza del delitto di contrabbando doganale previsto dall'art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine, in tale nozione dovendo ritenersi compresi anche i dazi o prelievi previsti dalla legislazione dell'Unione europea per merci provenienti da Paesi extracomunitari (Sez. V, 30/11/2006, n. 4950).
1.1.3.Peraltro, in materia di reati doganali, tenuto conto delle innumerevoli ed imprevedibili modalità con le quali può realizzarsi il contrabbando, il legislatore, al fine di non lasciare impunita alcuna forma di tale illecito, con la previsione di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, art. 292, ha inteso creare un' ipotesi residuale e sussidiaria di reato a forma libera, in cui soltanto l'evento è precisato e cioè la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine, sicché ad integrare il reato è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre l'evento sopra specificato. Ne deriva che l'interesse protetto dalla legge doganale deve essere esteso anche alla percezione dei "diritti di confine" comunitari, cioè a quei dazi o prelievi previsti dalla legislazione della OM europea per merci provenienti dall'estero, inteso come territorio extracomunitario, anche se al momento dell'emanazione della legislazione italiana tale interesse era limitato alla potestà tributaria dello Stato (Sez. 3, n. 4032 del 27/11/2002 Rv. 224735, Sez. 5, n. 4950 del 2007).
1.1.4. Integra, pertanto, il delitto di sottrazione di merce al pagamento dei diritti di confine dovuti (art. 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) l'indicazione, nei documenti doganali che ne certificano il trasporto, di un quantitativo di merce inferiore a quello, accertato in sede di visita fisica da parte del funzionario delegato al controllo (Sez. 3, n. 26143 del 26/05/2010, Rv. 248056). Analogamente, deve ritenersi sussistente il reato di contrabbando anche quando il valore della merce dichiarato risulti- all'esito delle verifiche e degli accertamenti, compiuti in comparazione, dalle competenti autorità doganali- di gran lunga inferiore a quello 9 normalmente praticato per analogo prodotto proveniente dal medesimo paese di origine, allorquando la dichiarazione del minor valore risulti appunto preordinata allo scopo di sottrarre le merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.
1.1.5. Nel caso di specie, ricorre appunto tale ultima situazione ed, al fine della individuazione dell'elemento oggettivo dei delitti contestati agli imputati, è sufficiente richiamare quanto evidenziato nella sentenza impugnata- non oggetto di censure sul punto- che, nel riportarsi a quella di primo grado, ha evidenziato che: dall'analisi dei flussi di merce effettuato dall'Ufficio Centrale Antifrode delle Dogane di Roma, allo scopo di monitorare le importazioni di merce a maggiore rischio di contraffazione e di contrabbando per sottofatturazione, individuate nelle spedizioni di tessili, abbigliamento e calzature provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, emergeva, nel corso dell'anno 2007 e, poi, nei successivi anni 2008 e 2009, un considerevole incremento delle importazioni di mercanzia cinese sul Porto di Gioia Tauro e nel contempo l'incremento esponenziale delle quote di rappresentanza doganale in capo al piccolo spedizioniere la "Cargo Service s.r.l." del GI;
in particolare, a fronte di un valore medio di euro 15,4 per kg., dichiarato per merci analoghe sul territorio nazionale, e di un valore medio di euro 10 per kg., dichiarato nello stesso porto di Gioia Tauro, la Cargo Service dichiarava mediamente un valore per kilogrammo di merce pari ad 1,5 euro. Con riguardo specifico alle calzature di provenienza cinese, la Cargo Service nell'anno 2008 ne aveva curato lo sdoganamento più di qualsiasi altro spedizioniere, dichiarando mediamente un valore pari ad euro 1,2/kg, notevolmente inferiore al valore medio dichiarato nel porto di Gioia (pari a € 4,2/kg) e su base nazionale (pari a € 8,1/kg); peraltro, la Cargo Service, sia nel 2007, che nel 2008, aveva rappresentato almeno la metà delle importazioni di calzature, detenendo pure il valore medio per kg. più basso registrato presso l'Ufficio doganale, sia nel 2007 che nel 2008, mentre, nell'anno 2008 aveva praticamente effettuato quasi tutte le operazioni di importazione di calzature cinesi su Gioia Tauro (225 su 226) da gennaio ad agosto. L 1.1.6. In base a tali elementi oggettivi, dal tenore delle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni del GI che si è attribuito in sostanza la responsabilità dell'organizzazione del contrabbando medesimo-, congrue ed immuni da vizi si presentano le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui nelle importazioni in contestazione, assoggettate a controllo, i valori imponibili dichiarati nei documenti doganali non corrispondevano all'effettivo prezzo della transazione, essendo stati piuttosto "concordati" con il GI, allo scopo di far apparire un valore imponibile il più possibile inferiore e contenere così nel minimo il pagamento dei diritti doganali dovuti. La sentenza impugnata, in proposito, ha richiamato in premessa le dichiarazioni autoaccusatorie del GI, del tutto compatibili con gli elementi oggettivi emersi all'esito delle indagini documentali, secondo cui il compito del propalante, attraverso la sua società Cargo Service, era appunto quello di curare lo sdoganamento di merce proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese accuratamente sottofatturata, ovvero, presentando in dogana, 10 per ogni spedizione, fatture cinesi false, in cui risultava un valore imponibile inferiore a quello reale, al fine di evadere i diritti di confine e sulla differenza tra diritti dovuti e l'ammontare dei diritti pagati si realizzava il guadagno della sua società, dal momento che ! uno dei diritti di confine evasi veniva dagli importatori a lui corrisposto attraverso una particolare voce ("nostra assistenza doganale"), esposta nelle fatture che la Cargo Service trasmetteva a "NA" (la AI) per il pagamento;
l'ammontare dell'importo dovuto era stato preventivamente determinato in misura fissa all'interno del compenso globale dovuto per le attività di sdoganamento, in relazione all'ammontare della fattura cinese.
1.1.7. Per quanto concerne, poi, la deduzione dei ricorrenti, secondo cui solo in presenza dell'alterazione della fattura cinese potrebbe configurarsi l'ipotesi di reato di contrabbando intraispettivo, ebbene tale deduzione innanzitutto non considera il complesso meccanismo di determinazione del valore doganale delle merci, meccanismo che, da un lato, tiene conto del valore di transazione, cioè del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della OM (che a sua volta all'epoca dei fatti, teneva conto di plurimi . elementi, tra cui non solo quello dei valori esposti nella fattura, ma anche nella bolletta doganale) e, dall'altro, assegna per tale determinazione un ruolo cruciale allo spedizioniere doganale. I ricorrenti sul punto omettono, comunque, di confrontarsi con quanto specificamente evidenziato dalla sentenza impugnata, che, a proposito della posizione dello ZI, come si dirà innanzi, ha compiutamente ricostruito la complessa metodica utilizzata dagli associati per attuare il contrabbando, mediante la sottofatturazione e la falsificazione del dato relativo al valore delle merci indicato nei documenti a corredo di esse (bolletta doganale, fatture), metodica questa operante su più fronti dei complessi meccanismi doganali, univocamente emergente dalla conversazione oggetto di intercettazione tra lo ZI ed il YN in data 6.5.2008. La necessità, palesata dallo ZI nella conversazione in questione di sdoganare i container, indicando lo stesso valore della fattura di esportazione (per aggirare i controlli incrociati con la Cina che erano alla base della "stretta" che in quel periodo si stavano verificando in Dogana e che era oggetto del dialogo), in modo da rendere omogenei i valori di esportazione e di sdoganamento, dà conto proprio del fatto che al fine di "abbassare" il valore delle merci glòi imputati operavano su più piani, in modo da ottenere nel contempo il risultato di ridurre quanto più possibile il rischio di essere scoperti. In ogni caso, il GI, nel riferirsi alle modalità dell'attività delittuosa posta in essere mediante lo sdoganamento con sottofatturazione ha chiaramente evidenziato come le fatture che gli pervenivano tramite la AI (NA) ed il YN (CH) erano oggetto di falsificazione non solo per il formato del foglio (un normale A4 invece dei fogli leggermente più lunghi ordinariamente usati in Cina), ma anche per il prezzo bassissimo esposto, nell'ordine di 0,20-0,30 centesimi di dollaro USA per paio di scarpe (si trattava infatti 11 打 : prevalentemente di scarpe), di gran lunga inferiore a quello unitario ordinariamente riscontrabile in consimili transazioni.
1.1.9. Con riguardo alla merce non importata direttamente dalla AI a mezzo della società Kang Li.Da. s.r.l., ma da altri importatori cinesi, i ricorrenti hanno evidenziato l'insufficienza al fine della loro responsabilità nei vari episodi delittuosi contestati, di un mero "interessamento" alle operazioni, come messo in risalto nella sentenza impugnata. Orbene, a prescindere dalla genericità della deduzione, non avendo provveduto i ricorrenti ad indicare esattamente avverso quali operazioni sono rivolte le censure in questione, tuttavia, la lettura operata dagli imputati dei passaggi motivazionali della sentenza d'appello appare all'uopo senz'altro riduttiva, omettendo di considerare i molteplici elementi in essa evidenziati, denotanti la responsabilità degli imputati anche per tali ulteriori episodi di contrabbando. Il fatto che la AI ed il YN per tali episodi non figurino quali diretti beneficiari della sottofatturazione, non esclude, come messo, in sostanza, in evidenza dalla sentenza impugnata, la riferibilità ad essi di tali operazioni, essendone i promotori ed artefici, provvedendo a mettere in contatto le ditte cinesi reclutate con il GI, dal quale ultimo, poi, ricevevano la provvigione per l'operato contatto, in virtù della cooperazione nell'attività di contrabbando. Il contenuto delle conversazioni oggetto di captazione - tra cui quella del 27/06/2007, tra AI ROrong ed il GI, nella quale, conformemente ai patti conclusi, la stessa rivelava che avrebbe portato tutto il lavoro da Napoli a Gioia Tauro, in cambio della "fedeltà" del GI nell'affidamento alla stessa dell esclusiva" della cura delle importazioni di merci sotto fatturate dirette agli imprenditori cinesi sulla Piazza Vittorio di Roma, e, dunque, della "provvigione" dovuta per la mediazione- dà chiaramente conto degli accordi intercorsi tra gli associati proprio al fine di consentire la sottofatturazione anche a ditte cinesi diverse dalla società Kang Li.Da., in cambio dell'utile costituito dalla provvigione. Il contenuto delle conversazioni telefoniche, non oggetto di contestazioni, che dà conto dell'attività "organizzativa" del contrabbando posta in essere dagli imputati, va letto, altresì come già detto, in relazione allo specifico contenuto delle dichiarazioni del GI che hanno consentito, ad avviso dei giudici di merito, di meglio ricostruire la genesi delle relazioni illecite tra gli associati indicando nella AI il punto di riferimento degli importatori di merce cinese in Italia, la quale provvedeva con il YN a far pervenire al GI le fatture falsificate raccolte presso i venditori stranieri in modo da far risultare un prezzo inferiore a quello effettivamente versato, e dunque un più modesto valore della merce importata 1.1.10. Quanto alla posizione del YN, la sentenza impugnata indica il contenuto di ulteriori conversazioni telefoniche (quella del 5.1.2008 ore 18,48; del 6.5.2008 ore 16,04 del 17.10.2008), con gli stretti collaboratori del GI, ZI e GI, attestanti ulteriormente la metodica predetta e la piena consapevolezza e condivisione dell'illiceità delle operazioni di sdoganamento curate dalla Cargo Service, su mandato della Kang Li Da e/o degli altri importatori cinesi, dalla stessa società rappresentati. 12 t 1.1.11.Le deduzioni dei ricorrenti circa l'insussistenza dell'affectio societatis, oltre a presentarsi del tutto generiche, omettono di considerare i molteplici elementi a loro carico provenienti dalle conversazioni captate e dalle dichiarazioni del GI, attestanti gli "accordi" intercorsi per la sottofatturazione, denotanti chiaramente la ricorrenza del dolo del delitto di associazione per delinquere, con la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione. Nell'associazione per delinquere l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati, cosicché è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dal comune fine criminoso, che determina pericolo per l'ordine pubblico ed è la ragione stessa per la configurazione - quale autonomo titolo di reato del delitto di associazione per delinquere, - per la cui sussistenza, peraltro, è irrilevante l'eventuale mancata partecipazione di tutti, o di alcuni degli associati, alla consumazione dei delitti programmati (Sez. V, n. 39378 del 22/06/2012; Sez. 1, n. 3402 del 11/10/1991, Rv. 191122; Cass., sez. 6, 22.4.1989, Morelli;
Cass., sez. 1, 11.10.1991, Niccolai;
Cass., sez. 1, 15.1.1993, Ambrosino;
Cass., sez. 1, 15,12.1994, Semeraro;
Cass., sez. 6, 12.5.1995, Mauriello, Cass., sez. 6, 16.1.1998, Pastori;
Cass., sez. 4, 21.4.2006, n. 22824, Q. e altro, rv. 234576; Cass., sez. 6, 24.5.2011, n. 29581). La condotta di partecipazione, dunque, si distingue da quella del concorrente ex art. 110 c.p. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza del "pactum sceleris", con riferimento alla consorteria criminale, e della "affectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata (Sez. II, 29/11/2012, n. 47602). In base ai suindicati principi, emerge evidente come gli accordi intercorsi tra gli imputati, lungi dal tradursi in intese occasionali od episodiche, risultavano finalizzati proprio alla commissione di una seria indeterminata di delitti in materia di contrabbando doganale e correlati delitti di falso, con stabilità del vincolo associativo, sicchè il contributo cosciente alla vita dell'organizzazione emerge indubitabilmente dall'attività dagli stessi, posta in essere, come desumibile dal compendio probatorio acquisito e descritto nelle sentenze di merito. La consapevolezza di aver assunto siffatto vincolo è ricavabile, d'altra parte, anche da fatti concludenti, al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi criminosi, in modo da costituire, nella sua funzione propulsiva della criminalità così organizzata, un attentato all'ordine pubblico.
1.2. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono della mancata assunzione di una prova ritenuta "decisiva", consistente nell'acquisizione di fatture cinesi, richiesta nel corso del giudizio di primo grado, al fine di dimostrare che, contrariamente a quanto dichiarato dal GI, tali fatture avevano, invece, la medesima dimensione di un foglio A4. 13 Va premesso che, secondo i principi più volte affermati da questa Corte, deve ritenersi "decisiva", in relazione alla previsione dell'art. 606, primo comma, lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia;
ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014). In particolare, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa risulti determinante per un esito diverso del processo, non limitandosi ad incidere su aspetti secondari della motivazione (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013). Alla stregua di siffatti principi deve senz'altro condividersi la valutazione, secondo cui, in sostanza, alle fatture cinesi oggetto di richiesta di acquisizione non può attribuirsi alcuna valenza di prova decisiva, non presentandosi potenzialmente idonee ad elidere, sulla base di quanto evidenziato nelle sentenze di merito, il corposo compendio probatorio a carico degli imputati in merito alla illecita attività di contrabbando doganale dagli stessi posta in essere. Invero, la circostanza secondo cui solo il modello 1M4, allegato alla fattura, presenta dimensioni diverse dal foglio A4, non può ritenersi avere una valenza particolarmente significativa, ben potendo essere stata confusa la dimensione del foglio di accompagnamento della fattura con la fattura stessa e, comunque, le reali dimensioni della fattura costituiscono un dettaglio rispetto agli altri elementi acquisiti, senz'altro non idonee ad inficiare le dichiarazioni del propalante, sulla base di quanto congruamente e senza illogicità messo in risalto nella sentenza impugnata. Per quanto concerne, poi, l'importanza di appurare la falsità, o meno, della fattura cinese si rimanda a quanto già evidenziato sub 1.1.7. 1.3. Va respinto, altresì, il terzo motivo di ricorso degli imputati, in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Ed invero, la Corte territoriale con ragionamento congruo e coerente ha dato ampiamente conto della determinazione del trattamento sanzionatorio, considerando benevola la pena irrogata dal primo giudice, in relazione al reato più grave sub A) - in misura prossima al minimo edittale, pure a fronte di una condotta materiale connotata di elevata gravità così come nella determinazione degli aumenti per la continuazione, in misura corrispondente ad appena pochi giorni di reclusione per ciascuno dei fatti di concorso in contrabbando aggravato accertati, così dimostrando di aver già considerato, nel giudizio ex art. 133 c.p., gli elementi concernenti la personalità dei rei (l'incensuratezza, la giovane età, la condizione di stranieri, etc.). Con riguardo specifico, poi, alle attenuanti, i giudici di merito hanno evidenziato che alla concessione di esse è ostativa l'assenza nella condotta, anche processuale, complessivamente posta in essere, di una qualche modalità, un qualche elemento fattuale atipico, da elevare a fondamento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. Tale valutazione non merita censura, presentandosi in linea con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti 14 generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639), all'evidenza non ravvisati nella fattispecie in esame dai giudici di merito.
2. Infondato, ai limiti dell'inammissibilità, si presenta il ricorso di ZI EL. Ed invero, va subito detto, che l'imputato ripropone in questa sede in buona parte le medesime censure già svolte in appello, in relazione alle quali, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha fornito ampia, congrua e non illogica risposta.
2.1. Con il primo motivo di ricorso l'imputato contesta la ricorrenza di elementi denotanti la sua adesione al sodalizio criminoso facente capo al GI, adducendo di essersi limitato a svolgere l'attività di mero trasportatore per conto della Cargo Service, indicando a dimostrazione di ciò passi di conversazioni oggetto di intercettazione, dei quali ha offerto, in modo del tutto frammentario, una diversa chiave di lettura. Le deduzioni svolte dall'imputato in proposito si presentano in buona parte generiche, omettendo di 3 confrontarsi con le ampie e precise argomentazioni contenute nelle sentenze di merito, che, nell'interpretare e valutare nel loro complesso tutte le emergenze in atti, hanno ritenuto,, senza incorrere in vizi, che esse convergessero verso l'indubbia responsabilità dell'imputato, per i reati di cui ai capi A) e B). Tali emergenze, fondate essenzialmente sul contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, si sono saldate con le dichiarazioni del GI che hanno contribuito a fornire una chiave di lettura di esse, quantunque le sentenze di merito abbiano evidenziato che le dichiarazioni accusatorie del GI in realtà sostanzino riscontro estrinseco di dati probatori già preesistenti ed in sé autosufficienti.
2.1.1. In linea generale va premesso che, contrariamente a quanto implicitamente richiesto dall'imputato, non è ammissibile in questa sede una rilettura degli esiti delle intercettazioni, esulando dai poteri della Corte di cassazione appunto quello della "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9- 10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella). All'uopo, deve rilevarsi come, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisca questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013). Sul punto va subito detto che la sentenza impugnata 15 non palesa alcun vizio motivazionale nell'intepretazione delle conversazioni oggetto di intercettazione.
2.1.2.Del tutto generica e, comunque, manifestamente infondata, si presenta, poi, la doglianza, secondo la quale, la prova in merito alla responsabilità dell'imputato si fonda sul contenuto delle conversazioni captate, connotate da incompletezza e cripcità del linguaggio utilizzato, di non sicura decifrabilità del contenuto. Ed invero, i giudici d'appello, nel rispetto dei principi affermati da questa Corte - secondo cui, in tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri : di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione (Sez. 6, n. 29350 del 03/05/2006)-, pur in presenza di un frasario criptico, risultano aver agevolmente decifrato il contenuto delle conversazioni offrendo una ricostruzione di esse coerente e priva di elementi di criticità.
2.1.3. Neppure lo ZI, così come la AI ed il YN, ha mosso censure in merito all'esistenza dell'associazione facente capo al RG, limitandosi ad evidenziare, l'insussistenza di elementi responsabilità a suo carico in ordine all'adesione al sodalizio. Gli elementi di responsabilità a suo carico, come detto, sono stati ricavati senza illogicità dai giudici di merito dal tenore delle conversazioni oggetto di intercettazione ed innanzitutto dal dialogo telefonico tra l'imputato ed il YN del 6.5.2008 (Rit 1748 progr. 19079), nel corso del quale lo ZI evidenziava di aver favorito proprio lui gli accordi tra la AI ed il GI ("ES: "Glieli ho portati io a Mino! Come ho portato... CH: Io non io sapevo... ES: ..NA da Mino! Cioè... da... da... da Mino?! NA ce l'ho portata. io!"), affermazione questa che conferma pienamente il racconto del GI, secondo cui: fu proprio ZI EL, soggetto che conosceva quale titolare di una ditta di autotrasporti, parente di un suo dipendente, tale CR TO, a metterlo in contatto con la cittadina di nazionalità cinese "NA" e più in generale con gli importatori cinesi, nell'anno 2005; lo ZI, invero, un giorno s'era presentato nel suo ufficio presso il porto di Gioia Tauro, comunicandogli di avere dei contatti con i c.d. "raccoglitori", ossia cittadini cinesi che si trovano da molti anni sul territorio italiano e che, quindi, parlando fluentemente l'italiano, costituivano il punto di riferimento di molti loro connazionali svolgenti attività di importazione dalla Cina, attraverso porti italiani, con necessità di rapportarsi con i rappresentanti doganali che, nei porti nazionali, potevano curare tutta l'attività di sdoganamento relativa alle loro spedizioni dirette in Italia;
lo ZI, proponeva, dunque, al GI di collaborare in un'attività che avrebbe dovuto spostare proprio su Gioia Tauro un notevole flusso di importazioni di merci cinesi ed, in particolare, mentre compito dello ZI sarebbe stato quello di curare il trasporto dei containers cinesi verso la loro destinazione, il GI avrebbe dovuto, invece, curare le operazioni di sdoganamento, operazioni queste da effettuare celermente, risparmiando sui diritti di confine e senza rischi di blocco, al fine di 16 मे : consentire ai clienti di commercializzare i prodotti sul mercato in tempi rapidi ed a costi concorrenziali;
Lo ZI, quindi, lo metteva in relazione con AI ROrong, cittadina cinese amministratrice del gruppo Kang Li. Da s.r.l., e con YN NL, alias CH, allora suo fidanzato (e successivamente marito), stretto collaboratore di NA;
con i predetti soggetti iniziò, quindi, ad operare il contrabbando per sottofatturazione mediante le attività di sdoganamento di spedizioni provenienti dalla Cina, relative a calzature, prodotti manifatturieri e articoli casalinghi;
col passare del tempo, peraltro, grazie all'intermediazione di NA il numero di spedizioni cinesi sdoganate dalla Cargo Service ebbe ad aumentare notevolmente.
2.1.4. In tale contesto deve rilevarsi come si presenti inammissibile per quanto già precisato la lettura alternativa offerta dall'imputato in merito al significato del passo indicato della conversazione del 6.5.2008- da intendersi nel senso che l'imputato raccontava al YN di aver portato al GI alcuni clienti, segnalando, innanzitutto, persone di Firenze- avendo, peraltro, l'imputato fatto specifico riferimento a "NA" alias la AI. Sempre dalla conversazione del 6.5.2008, inoltre, la Corte territoriale ha enucleato un importante passaggio -riportandone il testo nella sentenza nel quale l'imputato rappresentava la necessità (per il futuro) di sdoganare i container indicando lo stesso valore della fattura di esportazione (per aggirare i controlli incrociati con la Cina che erano alla base della "stretta" che in quel periodo stavano verificando in Dogana e che era oggetto del dialogo), non potendo più operarsi con carichi che entravano in Dogana con valori dichiarati anche di metà rispetto a quelli di partenza. Sul punto la sentenza impugnata, con ragionamento congruo, fornisce una logica chiave di lettura di quanto affermato dallo ZI, circa gli incentivi all'epoca concessi dalla Repubblica Popolare Cinese, per avvantaggiare le esportazioni mediante il rimborso del 19% del valore della merce esposto in fattura, con l'interesse, dunque, all'atto della partenza delle merci ad indicare un valore maggiore ai fini del rimborso, interesse questo in contrasto, invece, con la situazione che si determinava in Italia, ove, a fronte di un valore maggiore, più alti erano i dazi da pagare ed alla quale si ovviava con il meccanismo delle false fatture, poste a base della dichiarazione doganale, al fine di abbattere i costi.
2.1.5. Non merita censure in proposito la valutazione dei giudici di merito, secondo cui dal predetto dialogo, emerge evidente, la piena compartecipazione dello ZI al sodalizio, per essere compiutamente addentrato nei meccanismi di sottofatturazione, tanto da suggerire di adeguare i due valori delle merci, per evitare di essere tutti scoperti, attraverso i controlli incrociati con la Cina, ragionando non più in termini di utile immediato e rilevante, ma di quantità e, dunque, con "guadagni" più modesti, ma più sicuri, manifestando chiaramente l'interesse di "lavorare".
2.1.6. La Corte territoriale, poi, ha dato ampiamente conto, senza incorrere in vizi, dell'infondatezza delle deduzioni dell'imputato, proposte già in quella sede ed inammissibilmente riproposte in questa sede, trattandosi di deduzioni in fatto, circa: 17 P -l'aver appreso tre mesi prima dell'intercettazione dei "meccanismi" di sottofatturazione, essendo in proposito dirimenti le dichiarazioni del GI circa la presentazione da parte del medesimo imputato dei cittadini cinesi avvenuta nel 2005; in realtà, dalla conversazione emerge, secondo i giudici di merito, che lo ZI, rivendica, piuttosto, con YN che erano ormai già tre mesi che andava ripetendo che occorreva cambiare strategia;
-l'intenzione di cambiare Agenzia doganale e di cessare la collaborazione con il GI, apparendo tale circostanza indicativa della adesione del predetto al sodalizio e dell'insoddisfazione per il fatto che il GI non riusciva più a garantire, come prima, gli sdoganamenti di favore;
-l'assenza di benefici economici dalla commissione del contrabbando e, dunque, nessun interesse (e volontà) ad aderire al sodalizio, atteso che ai fini dell'adesione alla cosca non è necessaria anche la dimostrazione del profitto derivato al singolo associato dall'adesione al sodalizio;
in ogni caso, il GI ha indicato il ritorno economico dello ZI rispetto al contrabbando di merce, consistente appunto nell'implementazione del numero dei trasporti di container affidati alla sua ditta e la previsione di un compenso maggiore (di circa 500-600 euro) di quello ordinariamente percepito per il singolo trasporto;
d'altra parte è configurabile la partecipazione ad un'associazione a delinquere di un soggetto che, pur agendo per il proprio fine di profitto, contribuisca al mantenimento ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione (Sez. 2, n. 46989 del 08/11/2013).
2.1.7. Del tutto infondata si presenta, poi, la deduzione, secondo la quale i giudici di merito non avrebbero compiutamente e correttamente valutato la chiamata in correità effettuata dal GI in termini di attendibilità intrinseca ed estrinseca e dei riscontri che la supporterebbero. Ed invero, a prescindere dalla genericità della deduzione, si osserva che i giudici di merito hanno evidenziato come le dichiarazioni accusatorie del GI costituiscono, piuttosto, un riscontro estrinseco ai dati probatori già preesistenti ed autosufficienti, ma ciononostante non hanno omesso di analizzarle specificamente, facendo corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità (Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013). In tale percorso valutativo, tuttavia, il giudice non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate 18 R unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez.1, n. 22633 del 05/02/2014). Inoltre, il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni, con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento 2086 del 17/09/2009). (Sez.5 n. Alla stregua, dunque, di tali principi, la Corte territoriale, con valutazione immune da censure, ha evidenziato come la scelta collaborativa del GI si è presentata autentica, avendo lo stesso reso dichiarazioni pienamente confessorie, ammettendo, peraltro, di essersi posto al servizio del defunto OC MO per permettere a costui ed all'associazione da lui controllata di conseguire i propri scopi della cui illiceità era pienamente consapevole. Per quanto concerne il profilo specifico della intrinseca attendibilità, la Corte territoriale ha evidenziato, senza illogicità, con valutazione di merito che non presenta vizi, come non sia stata acquisita concreta dimostrazione dell'esistenza di motivi di rancore che possano avere indotto il collaboratore ad attribuire allo ZI condotte illecite, per mera intenzione malevola o di danno, non potendo dirsi idonea a tale dimostrazione la circostanza che, dal contenuto di alcune intercettazioni riportate in seno all'ordinanza custodiale e, pertanto, conosciute prima della scelta collaborativa, il GI abbia appreso quale opinione deteriore avesse di lui lo ZI e come questi gli avesse mentito in ordine alle ragioni che l'avevano indotto ad interrompere il loro rapporto di collaborazione, causale questa ritenuta troppo esile per poterne inferire, addirittura, la prova di un risentimento di tale entità da costituire spia di una possibile determinazione malevola da parte del collaboratore. Le ulteriori specifiche argomentazioni addotte dal ricorrente sempre a sostegno dell'inattendibilità del RG (dichiarazioni di rese in sede di interrogatorio da RA LL) afferiscono ad elementi fattuali dei quali è inibito l'esame in questa sede, non essendo supportati da adeguati elementi di conforto, in ossequio, peraltro, alla regola dell'autosufficienza del ricorso.
2.1.8. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso dello ZI, atteso che la Corte territoriale ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali non sono state riconosciute le attenuanti generiche e la pena è stata quantificata in misura non corrispondente al minimo edittale, evincibili dal ruolo di primo piano assunto dallo ZI nel sodalizio e dal fatto che anche le condotte di contrabbando si connotano di una gravità considerevole, in relazione all'intensità del dolo, alla professionalità dimostrata ed al danno prodotto all'Erario. Tale valutazione non si presenta illogica od affetta da vizi, in considerazione, peraltro, del fatto che, per quanto concerne specificamente le attenuanti generiche, esse come già detto, hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che 19 ж effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639), che nella fattispecie in esame i giudici di merito hanno ritenuto non ravvisabile, non potendo la sola incensuratezza dell'imputato essere posta a base della concessione delle attenuanti generiche.
2.1.9. Infondato si presenta anche il terzo motivo di ricorso, discendendo la previsione dell'applicazione della misura di sicurezza dal disposto di cui all'art. 417 c.p. in relazione all'art. 416 c.p. Peraltro, i giudici d'appello proprio in considerazione del ridimensionamento della pena all'esito dell'assoluzione dello ZI da alcune ipotesi di reato a lui ascritte, hanno ridotto la misura della libertà vigilata ad anni uno.
3. Va respinto, altresì, ricorso di TR SC, ritenuto dai giudici di merito responsabile della partecipazione alla 'ndrangheta di Gioia Tauro, e precisamente dell'appartenenza alla "ndrina MO", in relazione all'episodio dell'acquisizione dell'hotel LA IA (capo D).
3.1. La questione preliminare dedotta dall'imputato, con il primo motivo di ricorso, circa la sussistenza della "cosca MO" si presenta priva di fondamento, avendo la Corte territoriale dato conto dell'operatività, lungo un arco temporale di diversi decenni, dell'attività del sodalizio mafioso in questione -storicamente federato con i Piromalli- collocato ai massimi livelli della 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, come comprovato nel parallelo procedimento c.d. "Cent'anni di Storia"- oggetto di sentenza irrevocabile, tra l'altro, nei confronti dei cugini MO TO cl. '89 e MO TO cl. '90- che ha ribadito la sussistenza cosca appunto della in questione. Immune da vizi si presenta in proposito la conclusione dei giudici di merito, secondo cui la storica esistenza della cosca MO nel contesto territoriale gioiese, almeno sino al 2008, può dirsi acquisita in forza delle varie pronunce divenute irrevocabili nel corso degli anni, oltre alle emergenze nuove del presente procedimento ed in parte del procedimento "Cent'anni di Storia", che consentono di ritenere ampiamente verificata la permanente sussistenza, anche nell'arco temporale oggetto di contestazione, della cosca medesima. Tale percorso valutativo fa corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di valutazione della prova, la "notorietà" di un fatto, quale l'esistenza di un'associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen., ben può desumersi in modo certo dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, che costituiscono prova in ordine alla ricostruzione delle vicende accertate in giudizio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34491 del 14/06/2012), oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno ristretto, purché il giudice non si limiti alla generica indicazione dell'avvenuta pronuncia di tali sentenze, ma indichi i provvedimenti giudiziari di riferimento (Sez. 6, n. 50057 del 11/11/2009).
3.1.1. La vicenda dell'acquisizione dell'hotel LA IA, oggetto del presente procedimento per la cui esatta e completa ricostruzione si rimanda alla diffusa trattazione 20 20 contenuta nella sentenza impugnata- in relazione alla quale, per il raggiungimento degli obiettivi avuti di mira dalla cosca, il TR risulta aver fornito un importante contributo come si evidenzierà innanzi, e da qui la contestazione nei suoi confronti del reato ex art. 416 bis c.p.- è stata ritenuta, con ragionamento immune da vizi, espressione della perdurante operatività del sodalizio, come si evidenzierà innanzi, con il permanente ricorso dei MO agli strumenti tipici dell'intimidazione mafiosa, come si ricava dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione.
3.1.2. Per quanto concerne, poi, le doglianze relative all' incompatibilità della contestazione associativa rivolta al TR, in relazione alla commissione di un unico reato fine (l'acquisizione ed il controllo dell'Hotel LA IA) ed al mancato approfondimento della ricorrenza di un'ipotesi di concorso nel reato, ebbene, come anche si evidenzierà con la trattazione dei successivi motivi di ricorso- che ripropongono in termini più specifici la questione della idoneità della condotta dell'imputato ad integrare il reato ascrittogli- ai fini della configurabilità del delitto associativo, non appare decisiva la commissione, nel contempo, di un certo numero di reati fine, potendo l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, o, comunque, ricavarsi pure in assenza del compimento di essi, atteso che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione ex art. 416 bis cod. pen., ciò che rileva - posta l'esistenza della struttura delinquenziale prevista dalla legge è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, rilevante sotto il profilo causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione, ovvero dell'attività delittuosa conforme al piano associativo (arg. ex Sez. 5, n. 13701 del 14/02/2014). Invero, il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è di natura permanente, ma ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente ad integrarlo (Sez. 6, n. 53118 del 08/10/2014). Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune, o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato, anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014). :
3.1.3. In merito alla doglianza relativa alla mancata specifica valutazione della condotta dell'imputato in termini di mero concorso, occorre evidenziare che la Corte territoriale non ha approfondito tale specifico aspetto, avendo all'evidenza ritenuto assorbente la circostanza che i fatti di cui l'imputato si è reso autore fossero significativi della sua adesione al sodalizio dei MO e non piuttosto il frutto di un'intesa estemporanea od occasionale. L'elemento distintivo, invero, tra i delitti associativi, di cui agli artt. 416 e 416 bis cod. pen., e la semplice partecipazione criminosa, di cui all'art. 110 cod. pen., è costituito dalla natura dell'accordo criminoso: nel concorso di persone nel reato, l'accordo avviene in via occasionale ed accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la 21 F realizzazione dei quali si esaurisce, sicché cessa ogni pericolo per l'ordine pubblico;
nei delitti associativi, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (Sez.1, n. 9859 del 01/07/1987).
3.2. Infondati si presentano il secondo ed il terzo motivo di ricorso, circa la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 521 c.p.p. e la non idoneità della condotta attribuita all'imputato ad integrare il delitto associativo, una volta esclusa la sua partecipazione alla "forzata estromissione" dei gestori CE, VI e Pulcini, in relazione alla vicenda dell'acquisizione da parte del sodalizio MO dell'hotel LA IA, non essendo l'imputato neppure presente presso l'hotel quella sera e non essendo, peraltro, l'episodio in questione rilevante ai fini dimostrativi della perdurante esistenza della cosca MO. :
3.2.1. Occorre brevemente premettere in fatto, ai soli fini di meglio inquadrare le . doglianze del ricorrente, che, secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta più attendibile dalla Corte territoriale, rispetto a quella del giudice di primo grado: : - nella vicenda LA IA occorre individuare tendenzialmente due diverse fasi, che possono dirsi sostanzialmente scandite dall'omicidio di MO OC in data 1.2.2008: nella prima fase, antecedentemente all'omicidio, le emergenze processuali non registrano al di là del ragionevole dubbio, un interesse, un coinvolgimento della cosca MO nell'affaire in questione, essendo certo che un simile interesse vi fu certamente da parte del solo MO OC;
una seconda fase, di alcuni mesi successiva alla morte del boss, in cui la cosca gioiese, altrettanto sicuramente, intervenne nella vicenda dell'acquisizione della prestigiosa struttura alberghiera;
-il collaboratore GI ha narrato: di aver indirizzato MO OC verso tale struttura alberghiera, sita in Monte Porzio Catone, prenotando delle camere per il MO ed i consuoceri che volevano alloggiare presso un albergo vicino Roma;
di conoscere, in particolare, la struttura in questione, per averla frequentata e per aver conosciuto, stringendo amicizia, DE EL, divenuto, dopo la morte del conte GO, . Presidente della Fondazione, azionista di maggioranza della società proprietaria dell'hotel; proprio dal DE, aveva ricevuto notizie della forte esposizione debitoria della società verso la banca che aveva erogato il mutuo (di cui non era stata pagata alcuna rata) e che era incombente il rischio di escussione della garanzia reale e dell'espropriazione forzata, sicchè, al fine di contrastare una simile iniziativa, lo stesso DE aveva creato due società, la BI ST s.r.l., affidata all'amministrazione unica di VI CH, e la LA IA Service s.r.l., affidata all'amministrazione unica di CE LA, alle quali aveva concesso in affitto l'azienda, per la durata di nove anni;
proprio il DE gli proponeva di acquistare la struttura, evidenziando come sarebbe stato a ciò sufficiente corrispondere il solo prezzo necessario a soddisfare l'istituto bancario mutuante, somma, 22 comunque, notevolmente inferiore al valore dell'immobile, ed il GI aveva, pertanto, accettato di rilevare la proprietà del LA IA, ponendo quale unica condizione che insieme venisse pure trasferita l'effettiva gestione dei servizi alberghieri e di ristorazione, in quel momento affidati a BI ST e LA IA Service;
nell'autunno del 2007, OC MO informato dallo ZI dei suoi progetti di acquisizione dell'hotel, lo convocava e gli comunicava che l'operazione interessava a lui;
-in realtà, secondo la Corte territoriale, tenuto conto del comportamento del GI che, anche dopo l'asserito ingresso del MO nell'affare, continuava a farla da padrone, i due furono sempre soci, nell'acquisizione dell'hotel; -il 17.12.2007, il GI, il MO ed il DE attuarono il piano finalizzato ad estromettere il VI e la CE, chiudendo gli accessi dell'albergo e facendoli presidiare da una vigilanza privata;
-- in data 1.2.2008 veniva assassinato OC MO e quello stesso giorno venivano sottoscritti il contratto preliminare di cessione delle quote della I.T.A. (proprietaria della struttura alberghiera) ed il contratto con cui I.T.A. trasferiva all' acquirente Cargo Service s.r.l. del GI il possesso della struttura e, dunque, la gestione dei servizi alberghieri e di ristorazione;
-nel prosieguo della vicenda si registrava che i rapporti tra il GI ed il DE divenivano tesi circa l'uso della struttura da parte della Fondazione ed il GI si attivava al fine di trovare una sistemazione lontano da Gioia Tauro alla vedova di OC MO, proponendole di entrare nell'affare di un hotel sempre in Monte Porzio Catone, l'hotel Giovannella;
- l'interessamento del GI per la vedova determinava una fase di crescente sospetto verso l'imprenditore da parte dei MO e specialmente di MO AM, non gradendo il boss detenuto che l'imprenditore si rapportasse direttamente ad una donna per questioni che dovevano, invece, essere trattate da uomini e che questi assumesse iniziative di supporto alla volontà della cognata di lasciare definitivamente Gioia Tauro, in un momento in cui, invece, era necessaria l'unità della famiglia e l'esigenza di occuparsi in prima persona, quale capo clan, delle figlie e della moglie del fratello ucciso;
dai dialoghi oggetto di captazione si evince che MO AM non sa nemmeno bene chi sia il GI e fino a che punto ci si possa fidare di questi e da qui, dunque, la necessità di "controllarlo"; tale compito venne appunto affidato al TR, come si ricava dal tenore delle conversazioni oggetto di intercettazione;
in particolare, al TR venne sostanzialmente rimesso il ruolo di controllore dei movimenti del GI in ragione di quella particolare sua condizione di autista dello ZI che gli consentiva di mantenere assidui contatti con l'imprenditore rosarnese, oltre al compito di fungere da emissario della cosca MO nella ricerca di quei contatti con DE che dovevano servire a meglio delineare e comprendere gli effettivi contorni della vicenda LA IA. 23 3.2.2. In base a tale ricostruzione, brevemente descritta, la Corte territoriale ha evidenziato come, con riguardo alla posizione del TR, pur dovendo trovare conferma la sua affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo D), escluse le aggravanti, andava, tuttavia, emendata ed integrata la motivazione di primo grado, innanzitutto in merito alla vicenda dell'atto di forza" del 17.12.2007 alla quale, secondo il collaboratore, : avrebbe partecipato anche l'imputato. In proposito, i giudici d'appello, dopo aver, invece, escluso che il TR fosse : presente presso il LA IA la sera della forzata estromissione dei gestori CE, . VI e Pulcini, come confermato dal tenore della conversazione del 19.12.2007, intercorsa proprio tra il TR ed il GI e che tale atto, tuttavia, non era rilevante ai fini dimostrativi dell'associazione dell'imputato alla cosca MO, sicchè la neutralità : significativa dell'episodio, in prospettiva accusatoria, la escludeva anche in prospettiva difensiva, mettendo, invece, in evidenza l'importanza del contesto in cui si era sviluppato il dialogo captato. Infatti, il dato significativo che emergeva dall'intercettazione in questione era costituito dal fatto che, già alla data del dicembre 2007, il GI aveva individuato : . proprio nel TR la persona cui rivolgersi in quei frangenti, avendo urgente necessità di mettersi in contatto con MO TO, evidenziando l'intercettazione una dimestichezza ed B intensità di relazioni del TR con i MO ed in particolare - anche per comunanza di età - 1 con MO TO cl. 89, con ciò smentendo la deduzione circa il difetto dei rapporti con i . presunti maggiorenti di quell'associazione. All'uopo i giudici di merito hanno messo in risalto che, in quell'occasione, organizzata dal GI una festa presso l'hotel LA IA, per il decennale della Cargo Service, festa alla quale in rappresentanza di MO OC avrebbe dovuto partecipare MO TO cl. '89, detto il nero, figlio del boss detenuto MO AM, dall'intercettazione emergeva proprio il momento in cui il GI stava passando a prendere MO TO in macchina per condurlo a Roma e non riuscendo a trovarlo chiedeva al TR di provare a chiamarlo, visto che non gli riusciva di mettersi in contatto con lui;
anche il TR tentava invano (come peraltro registrerà il servizio tecnico in atto sull'utenza del MO), accettando, poi, di salire a bordo dell'auto con il GI per mostrare a questi dove si trovasse esattamente l'abitazione di MO TO. Una volta esclusa la partecipazione del TR alla vicenda dall'estromissione forzata, si presentavano rilevanti, secondo i giudici di merito, ai fini della condotta associativa, il contributo ed ruolo cruciale svolto dal TR nell' "affare LA IA", emergenti dal tenore delle conversazioni oggetto di captazione: tale ruolo, come già accennato, si concretizzerà nel controllo del GI, nell'assunzione di contatti con il DE, per meglio comprendere e riferire, consentendo, quindi, di programmare l'acquisizione dell'hotel LA IA da parte della cosca. La Corte territoriale, all'uopo, ha evidenziato che il TR ha assolto a tale incarico con grande solerzia e precisione, essendo sempre in costante contatto con MO TO cl. '89 (definitivamente condannato per associazione alla cosca MO nel parallelo processo 24 "Cent'anni di storia ") e seguendo alla lettera le istruzioni promananti da questi: è il TR, . infatti, ad acquisire dal DE le informazioni preliminari sullo stato delle relazioni tra F questi ed il GI, nonché a riferire a MO TO, rafforzando l'interesse della cosca per quelle relazioni e quelle vicende (come da conversazioni del 9 e 10 .
7.2008 intercorse tra il TR ed il DE) e che organizza logisticamente l'incontro chiesto dal DE con i MO in data 11.7.2008 al ristorante IA Vibo, venendo addirittura ammesso a partecipare a quell'incontro, nel corso del quale apprenderà anche delle strategie di primo intervento che, in esito a quell'incontro, verranno decise dai vertici della cosca di concerto con la proprietà dell'albergo. Tale importante incontro, avvenuto sotto osservazione della P.G., registrava la partecipazione, tra gli altri, oltre al TR, del DE, del Balestrieri, amministratore della I.T.A., di MO NT cl. 89, di AF TO e di MO NT cl. '90 (nell'occasione accompagnato dallo zio materno SI Mazzacuva ET); durante l'incontro il DE evidentemente illustrò ai MO la propria versione della vicenda LA IA, rivelando altresì che il GI premeva per la firma dell'atto pubblico di cessione della struttura (la cui stipula a quanto riferito dal collaboratore era fissata per il successivo 17 luglio), pure a fronte della progressiva perdita delle garanzie in ordine alla : presenza della Fondazione nell'hotel alle condizioni concordate, proprio facendosi forte dell'appoggio dei MO, che, invece, erano del tutto ignari anche del fatto che il GI stesse portando a compimento il progetto ch'era stato pure di OC MO;
l'incontro evidentemente si chiuse con la messa a punto di una strategia comune con la promessa dei MO di intervenire a tutela del DE, come comprovato dal fatto che appena tre giorni dopo, il 14.7.2008, giungeva al commercialista della Cargo Service un fax inviato "per conoscenza ai MO", tramite il TR, con il quale si ribadiva la volontà della I.T.A. di cedere le quote alla Cargo Service, sollecitando prima della stipula del definitivo, però, un incontro con "quelle persone a cui il GI aveva fatto riferimento;
all'esito della 11 ricezione del fax, il GI contattava il DE, con toni più concilianti al fine di trovare un accordo (cfr. conversazione del 14.7.2008) e lo stesso collaborante narrava di essere stato convocato presso l'agrumeto dei MO, tramite ZI EL, che, a sua volta era stato incaricato di ciò dal TR;
nel corso dell'incontro veniva contestato al GI di aver usato indebitamente del "nome" dei MO (rectius: di essersi avvalso della capacità intimidatoria mafiosa della famiglia) per scopi di arricchimento personale con l'ordine di abbandonare immediatamente ogni disegno di acquisizione del LA IA;
negli incontri delle ore e dei giorni successivi, si delineava e specificava definitivamente la misura e la specie dell'intervento della cosca con l'imposizione della soluzione nella contrapposizione GI -DE con la richiesta della maxi tangente di 5 milioni di euro (solo benevolmente ridotta a 4 milioni) sull'acquisto della struttura, ovvero la manifestazione più mafioso. tradizionale dell'interventotipica e Il TR, pur non essendo fisicamente presente all'incontro del 15.7.2008 risultava 25 informato degli sviluppi (chiaramente illeciti) di quella convocazione ed il giorno successivo, 16.7.2008, si occuperà (insieme allo ZI) di prelevare il GI per condurlo al nuovo incontro con i vertici della cosca presso il magazzino di RA IU. Lo stesso sarà messo al corrente anche delle richieste estorsive avanzate dalla cosca ed, infine, della loro accettazione da parte del GI, come del contenuto del "lodo MO" quanto alla controversia che opponeva questi al DE. La conversazione intercettata il 17.7.2008, in ambientale, sull'auto di MO TO è stata ritenuta dai giudici di merito, nel dialogo con il primo esponente della cosca in libertà, : ulteriore espressione non solo della relazione assolutamente confidenziale tra l'imputato e : gli esponenti di vertice della 'ndrina gioiese- oltre che con il nero, anche con MO TO cl. '90 il bianco- ma anche espressione dell'integrale coinvolgimento del TR nella vicenda LA IA, accanto ai MO, testimoniando il suo pieno inserimento nelle dinamiche associative e l'integrale adesione al modus operandi (basti pensare all'evocazione del possibile impiego di armi di fuoco e del compimento di atti di violenza mafiosa, contenute nel dialogo), alle strategie ed agli scopi del gruppo.
3.2.3.In tale contesto fattuale, non appare in alcun modo viziata la conclusione dei giudici di merito, secondo cui la condotta posta in essere dal TR, come monitorata ed emergente pure dalle dichiarazioni del GI, si presenta idonea a configurare l'associazione dello stesso alla consorteria criminale dei MO, ricorrendo a tal fine gli elementi più volte messi in risalto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, ben potendo tale partecipazione essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato (Sez. un., 12/07/2005, n. 33748). Dal tenore delle conversazioni in atti e dalle ulteriori emergenze assunte emerge con evidenza la continua messa a disposizione dell'imputato per il raggiungimento degli obiettivi del sodalizio e d'altra parte, in tema di associazione di stampo mafioso, la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività delittuose, anche di bassa manovalanza, - ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione - rappresenta univoco sintomo - indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, seppur ad un livello minimale, all'associazione, mentre, invece, la "legalizzazione" e la conseguente qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale criminoso. (Sez. 6, n. 5649 del 22/01/1997; Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014). 26 A La rappresentatività della condotta del TR, al fine dell'adesione al sodalizio criminoso dei MO, poi, è stato correttamente ritenuto che non possa essere superata dalla considerazione che il "coinvolgimento" del TR negli affari della cosca emerga in relazione ad un sola operazione ed abbracci il limitato arco temporale in sostanza rilevato dalle investigazioni, atteso che tale affare si presenta innanzitutto emblematico per le modalità di estrinsecazione, in termini di perdurante operatività della cosca, e comunque come già evidenziato il vincolo tra il singolo e l'organizzazione non è necessario che si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato, anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014).
3.2.4. Il TR ha eccepito, come già accennato, la violazione del principio sancito dall'art. 521 c.p.p., atteso che, a fronte della contestazione quale condotta rappresentativa : dell'adesione al sodalizio della partecipazione all'episodio della forzata estromissione dei precedenti gestori del LA IA, è stato condannato per l'attività di intelligence posta in essere nei confronti del GI. Tale deduzione è completamente destituita di fondamento. Premesso che il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, sicchè la violazione di tale principio è - ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in . rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva (Sez. VI, 18/02/2015, n. 10140); in particolare, l'obbligo di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modifica rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato, e ciò accade laddove tale mutamento avvenga a sorpresa e rappresenti uno sviluppo decisorio assolutamente inaspettato, determinando conseguenze negative per l'imputato che si trovi per la prima volta di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali (Sez. V, 07/10/2014, n. 4169). Nel caso di specie, non ricorre alcuna di tali ipotesi, atteso che la condotta attribuita al TR come descritta nell'imputazione, accanto alla contestazione dell'episodio dell'estromissione forzata dei precedenti gestori del LA IA contiene ! l'esatto riferimento alla partecipazione del TR a "tutte le successive fasi relative allo svolgimento dei rapporti tra il sodalizio ed il GI curando gli interessi primo". La valutazione operata dalla Corte territoriale, pertanto, non si pone in termini di fatto diverso o di modificazione della contestazione, quanto piuttosto di riduzione degli addebiti, che non inferisce in alcun modo con il principio sancito appunto dall'art. 521 c.p.
3.3. Infondato si presenta il quarto motivo di ricorso in merito al trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato, avendo la Corte territoriale, con ragionamento completo immune da censure, congruamente illustrato le ragioni per le quali nel concedere all'imputato le attenuanti generiche, dando conto dell'assenza di retaggi familiari malavitosi e della giovane età dell'imputato al momento della commissione del fatto, non ha 27 * ritenuto, tuttavia, di operare un'attenuazione di pena nel massimo raggio, evidenziando così le ragioni della quantificazione della pena finale, in considerazione dell'obiettiva gravità del fatto commesso e dell'intensità del dolo manifestato.
4. I ricorsi vanno, dunque, per le ragioni dette respinti ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3.3.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Lofolore. Rosa Pezzullo Grazia alorcia Пок Расов DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 30 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise олучих 8 828