Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2006, n. 4950
CASS
Sentenza 30 novembre 2006

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La bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva in quanto trae origine dalla dichiarazione dell'importatore e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata. Ne consegue che ricorre il delitto di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen. ogni qualvolta la falsità delle attestazioni compiute dal funzionario dell'amministrazione doganale sia dovuta all'induzione in errore operata dal privato. (Nella specie le bollette doganali, relative all'importazione di banane da Paesi extracomunitari, riportavano falsamente come importatore non il nominativo del reale destinatario della merce, ma quello dell'intestatario del certificato di importazione, al fine di consentire al primo di godere del dazio di importazione agevolato spettante solo al secondo).

Ai fini della sussistenza del delitto di contrabbando doganale previsto dall'art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine, in tale nozione dovendo ritenersi compresi anche i dazi o prelievi previsti dalla legislazione dell'Unione europea per merci provenienti da Paesi extracomunitari, a nulla rilevando che al momento dell'emanazione della legislazione nazionale fosse stata presa in considerazione solo la tutela della potestà tributaria dello Stato italiano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2006, n. 4950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4950
    Data del deposito : 30 novembre 2006

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