Sentenza 30 novembre 2006
Massime • 2
La bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva in quanto trae origine dalla dichiarazione dell'importatore e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata. Ne consegue che ricorre il delitto di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen. ogni qualvolta la falsità delle attestazioni compiute dal funzionario dell'amministrazione doganale sia dovuta all'induzione in errore operata dal privato. (Nella specie le bollette doganali, relative all'importazione di banane da Paesi extracomunitari, riportavano falsamente come importatore non il nominativo del reale destinatario della merce, ma quello dell'intestatario del certificato di importazione, al fine di consentire al primo di godere del dazio di importazione agevolato spettante solo al secondo).
Ai fini della sussistenza del delitto di contrabbando doganale previsto dall'art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine, in tale nozione dovendo ritenersi compresi anche i dazi o prelievi previsti dalla legislazione dell'Unione europea per merci provenienti da Paesi extracomunitari, a nulla rilevando che al momento dell'emanazione della legislazione nazionale fosse stata presa in considerazione solo la tutela della potestà tributaria dello Stato italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2006, n. 4950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4950 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 30/11/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2102
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 030141/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR OL, N. IL 31/05/1956;
avverso SENTENZA del 11/05/2005 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. TROYER Luca e LOZZI Gilberto i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con sentenza del 1 giugno 2004 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto, a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto NZ OL, perché il fatto non costituisce reato, dalle seguenti imputazioni:
1) dal reato di cui all'art. 110 c.p., art. 48-479 c.p., art. 640 c.p., comma 2, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 292 e 295,
perché, responsabile vendite e, poi, direttore generale della TA IT S.p.a., in concorso con HI VA, onde poter importare banane provenienti da paesi extracee e fruire di un dazio di importazione ridotto rispetto a quello ordinario, faceva in modo che - la EQ IT utilizzasse dei titoli di importazione di categoria C (previsti dai regolamenti comunitari emanati dalla Commissione n. 404/93 e 1442/93) non rilasciati alla TA IT S.p.a. ed in relazione ai quali, pertanto, non era possibile per la TA effettuare le relative importazioni. Ed infatti per poter procedere a tali importazioni a dazio ridotto consentiva che sulle bollette doganali venisse riportato falsamente quale importatore, il nominativo dell'intestatario del certificato di importazione. In tal modo con artifizi e raggiri induceva in errore l'amministrazione, doganale ove i titoli di importazione erano presentati per lo sdoganamento delle banane, che sulla base della falsificazione delle bollette doganali, liquidava i dazi e l'IVA per l'importazione, in misura ridotta. L'elenco dei titoli e delle bollette, con i relativi estremi è contenuto nel capo di contestazione n. 1, ove è altresì indicata, l'entità del dazio e dell'IVA evasa. Falsificazione commessa in luogo non determinato, in epoca coincidente o di poco anteriore alla data delle singole bollette doganali. Truffa e contrabbando consumato presso le dogane ove avveniva l'importazione per il tramite delle bollette precedentemente falsificate. 2) dal reato previsto dall'art. 489 c.p. perché, al fine di ingiusto profitto, riceveva da HI VA i titoli di categoria C sotto indicati, utilizzati dalla TA IT S.P.A.; HI otteneva il rilascio del titolo dal Ministero per il Commercio con l'estero, a seguito di presentazione di richieste nelle quali il HI medesimo falsificava la firma del richiedente. I titoli rilasciati, conseguentemente, risultavano falsificati in quanto fondati sul falso presupposto che l'intestatario - beneficiario fosse realmente il richiedente. I titoli in questione venivano utilizzati presso gli uffici doganali ove avveniva l'importazione delle banane, per il tramite delle bollette doganali, sulla scorta del titolo di importazione falso presentato, ottenendo la liquidazione di un dazio ridotto (Le bollette di importazione oggetto di falsificazione ed i relativi titoli utilizzati nell'occasione e la conseguente evasione del pagamento del dazio e dell'IVA sono indicati in elenchi allegati all'imputazione, con l'indicazione delle relative date dal gennaio 1998 all'ottobre 1999. Fatti commessi nella circoscrizione doganale di Trento - sez. di Rovereto). A seguito di impugnazione proposta dal P.G., la Corte di appello di Trento, con sentenza dell'11 maggio 2005, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il EN colpevole dei delitti di cui al capo 1) della rubrica, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, mentre ha confermato la decisione impugnata limitatamente all'assoluzione dall'imputazione di uso di certificati falsi di cui al capo 2). In estrema sintesi la corte territoriale ha accertato che le banane di cui alle bollette doganali indicate nell'imputazione restarono sempre nella piena e totale disponibilità della IQ LI, che, celata sotto il paravento dei finti importatori di categoria C, ottenne la liquidazione dei diritti di confine in misura ridotta, anziché in quella intera stabilita per le importazioni al di fuori del contingente tariffario, lucrando così l'illecito profitto quantificato negli elenchi allegati al capo d'imputazione ed ha, pertanto, ritenuto sussistenti i delitti, uniti dal vincolo della continuazione, di falsità ideologica in atto pubblico e di contrabbando aggravati, in questo assorbito il reato di truffa. Ha evidenziato la corte di appello che il NZ, acquistando i certificati d'importazione in violazione del divieto imposto dalla norma comunitaria e trasmettendoli al personale amministrativo dipendente con le opportune istruzioni, aveva messo deliberatamente in moto il meccanismo delittuoso sopra descritto;
che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che le bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva, in quanto trae origine dalla dichiarazione dell'importatore e si perfeziona dopo i dovuti controlli con l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata (Sez. 5, 9.4.2003, Campolongo, rv 224.770) e, dunque, le bollette doganali per il cui tramite era stato commesso il delitto di contrabbando, integravano il reato di falsità contestato, nella parte in cui - su induzione dello spedizioniere doganale, a sua volta ingannato dagli impiegati della IQ LI che agivano su ordine di EN - indicavano e attestavano, contrariamente al vero, che importatori-proprietari della merce erano i cinquanta operatori del gruppo NA, mentre l'effettivo importatore-proprietario era in realtà la IQ LI. Quanto, infine, alle deduzioni difensive dirette a sostenere la liceità della prassi giudicata delittuosa, basate sull'assunto che essa sarebbe stata avallata dagli organi di governo nazionali e comunitari, la corte di merito ha osservato che gli atti provenienti dalle competenti Autorità amministrative, mostrando di conoscere bene il fenomeno della cessione dei certificati mascherata dal ricorso a finte vendite seguite da altrettanto finti riacquisti, avvertono soltanto che il divieto di cessione, di cui viene riaffermata la vigenza, "non comporta alcun limite alla vendita ad un operatore tradizionale di un prodotto già messo in libera pratica e all'esistenza di un contratto ancor prima che il prodotto sia messo in libera pratica" (v. nota 16.5.2000 della Direzione Generale dell'Agricoltura della Commissione Europea) o, detto in altre parole, "che il titolare del certificato d'importazione, al cui nome è stata presentata la dichiarazione d'importazione, non può essere considerato responsabile di una irregolarità se i due contratti di acquisto (prima dell'importazione) e di rivendita (dopo l'importazione) sono regolari", come risultante dalla nota del 20.11.1997 del Dipartimento delle Dogane del Ministero delle Finanze, cosi affermando la liceità dell'importazione ove il titolare del certificato concluda contratti regolari di acquisto e di vendita. È legittima, dunque, la condotta dell'operatore che, acquistata la merce allo stato estero e pagati i diritti di confine, verificato che l'acquisto è esuberante rispetto alla sua potenzialità commerciale o alla capienza del proprio magazzino, la rivenda magari allo stesso soggetto dal quale l'aveva comperata, così soddisfacendo reali e concrete esigenze commerciali. Per contro, la fattispecie decisa era caratterizzata dalla mancanza non solo dell'incontro delle volontà dei presunti contraenti, ma anche dall'assenza della causa tipica del contratto di compravendita, ossia lo scambio della merce contro il prezzo.
p.
2 - Contro la sentenza della corte territoriale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando:
1) la nullità assoluta della sentenza impugnata ai sensi dell'art.179 c.p.p. per essersi il giudice d'appello pronunciato su un fatto in ordine al quale non è vi è stato esercizio dell'azione penale;
2) la violazione da parte del giudice di seconde cure del principio del tantum devolutum quantum appellatum, avendo la Corte riformato un capo della sentenza non oggetto di impugnazione da parte del Procuratore Generale;
3) la manifesta carenza e illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova in ordine alla affermazione di responsabilità penale del NZ per i delitti di contrabbando, falso ideologico e truffa aggravata contestati al capo 1) del decreto di citazione a giudizio;
4) con riferimento agli stessi reati di cui al capo 1) del decreto di citazione a giudizio, l'erronea applicazione della legge e l'erronea interpretazione della legge di cui bisogna tener conto nell'applicazione della legge penale con riferimento all'art. 12 del reg. CEE 1442/93;
5) la nullità della sentenza per difetto di contestazione ai sensi degli artt. 522 e 620 c.p.p.;
6) la manifesta carenza e illogicità della motivazione, il travisamento della prova e l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati contestati nonostante la presenza di un errore sulla legge extrapenale ai sensi dell'art. 47 c.p., comma 3, o in ogni caso di una ignoranza inevitabile della legge penale ai sensi dell'art. 5 c.p.;
7) la manifesta carenza e illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla concreta determinazione della pena ed al giudizio di comparazione delle circostanze.
8) La difesa dell'imputato, inoltre, ha depositato il 7.4.2006 memoria contenente motivi nuovi in relazione al vizio di motivazione ai sensi della L. n. 46 del 2006 con trascrizione di atti probatori ritenuti rilevanti ed allegazione di copia di numerosi documenti. Infine, con memoria depositata il 14.11.2006 il ricorrente ha formulato motivi nuovi concernenti;
9) l'erronea applicazione della legge penale e di leggi di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in relazione all'art. 13 Reg. CEE n. 1442/93. Richiama, in proposito, la nota del 16.5.2000 della Direzione Generale dell'Agricoltura della Commissione Europea e il parere del Dipartimento delle Dogane del Ministero della Difesa del 20.11.1997, nonché la giurisprudenza di merito che finora, con riferimento ad altri prodotti alimentari soggetti ad importazione da Paesi extra UE contingentata con dazi agevolati, ha escluso la rilevanza penale di operazioni analoghe a quella oggetto di contestazione nel presente giudizio (si tratterebbe di meccanismo elusivo delle norme fiscali e doganali in materia di importazione facilitato da una normativa lacunosa che, se pur vieta "la cessione del titolo di importazione", consente poi di fatto l'importazione agevolata attraverso operatori del settore compiacenti ed in molti casi anche interessati"). Richiama la pronuncia del Gup del Tribunale di Rovigo secondo il quale "il superamento dei limiti individuali di importazione da paesi extracomunitari ad aliquota agevolata che il singolo imprenditore sia riuscito ad ottenere (ad esempio come nel caso di specie, sommando una pluralità di quote importate sulla scorta di titoli legittimi da altrettanti imprenditori) non configura una violazione dei dazi imposti dall'U.E. ma potrebbe, astrattamente, essere valutata sotto il profilo della idoneità a creare una "posizione dominante" nel mercato capace di falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune..." (peraltro, si riconosce che nel caso concreto vi è stato lo sforamento del contingentamento perché i titoli erano falsi anche se l'imputato non era a conoscenza).
10) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati in relazione alla mancata declaratoria di non punibilità sotto il profilo dell'ignoranza inevitabile della legge penale ex art. 5 c.p. ovvero per errore sulla legge extrapenale ai sensi dell'art. 47 c.p., comma 3;
11) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati nella parte in cui la sentenza impugnata nega l'avvenuto pagamento del prezzo delle banane ritenendo avvenuto il solo pagamento della mediazione e dei certificati nel mentre il prezzo della merce secondo il ricorrente sarebbe avvenuto "per compensazione" (vendita e riacquisto dai compratori con certificato C: pag. 14 memoria);
12) segnala la necessità di annullamento senza rinvio con dichiarazione di inammissibilità dell'appello del P.M. in applicazione della legge Pecorella.
p.
3 - Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Invero, quanto ai motivi sub 1, 2 e 5 (con i quali si deduce la nullità assoluta della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 179 c.p.p. per essersi il giudice d'appello pronunciato su un fatto in ordine al quale non è vi è stato esercizio dell'azione penale;
la violazione da parte del giudice di seconde cure del principio del tantum devolutum quantum appellatum, avendo la Corte riformato un capo della sentenza non oggetto di impugnazione da parte del Procuratore Generale;
e la nullità della sentenza per difetto di contestazione ai sensi degli artt. 522 e 620 c.p.p.) le censure muovono dall'erroneo presupposto che la contestazione di cui al capo 1) della rubrica fosse indissolubilmente collegato con quello di cui al capo 2), nel mentre il collegamento sussiste soltanto perché nel primo vi è il rinvio espresso all'elenco delle bollette falsificate di cui a quest'ultima imputazione, così consentendo l'individuazione delle singole condotte (con riferimento anche alla data e all'importo dei diritti evasi, in relazione al reato di contrabbando). Dalla lettura del capo 1) della rubrica si evince chiaramente che la condotta contestata è autosufficiente sia in relazione al delitto di cui agli artt. 48 e 479 c.p. (... "per poter procedere a tali importazioni a dazio ridotto consentiva che sulle bollette doganali venisse riportato falsamente quale importatore, il nominativo dell'intestatario del certificato di importazione") sia in relazione al reato di contrabbando e a quello di truffa, ritenuto assorbito nel primo ("In tal modo con artifizi e raggiri induceva in errore l'amministrazione, doganale ove i titoli di importazione erano presentati per lo sdoganamento delle banane, che sulla base della falsificazione delle bollette doganali, liquidava i dazi e l'IVA per l'importazione, in misura ridotta").
Le bollette doganali erano ideologicamente false perché - come espressamente chiarito nell'imputazione - intestate a persone (titolari di titolo d'importazione di categoria C) diverse dal reale importatore (IQ), titolare di titolo di importazione di categoria A. Di ciò era consapevole il P.G. appellante - e la stessa difesa dell'imputato, la quale della questione aveva discusso nella memoria depositata in appello a pag. 11 e ss. - il quale nell'atto di appello riferiva l'irregolarità della "introduzione della merce" alla "fittizietà delle operazioni di compravendita" e non certo, e soltanto, alla consapevolezza del NZ della falsità dei titoli di importazione utilizzati, forniti dal NA. p. 3. - Quanto alle censure relative alle dedotte violazioni della normativa comunitaria (motivi sub 4, 6, 9 e 10) va osservato quanto segue.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana istituiva un regime degli scambi con i paesi terzi e apriva un contingente doganale annuo per le importazioni di banane di paesi terzi e delle cosiddette banane ACP non tradizionali. In forza dell'art. 20 del regolamento del Consiglio, la Commissione adottava le modalità di rilascio dei titoli d'importazione e le condizioni di trasmissibilità dei medesimi.
L'art. 2, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità prevedeva i vari contingenti tariffari, aperti in differenti limiti per la categoria degli operatori tradizionali denominata categoria A, per la categoria degli operatori tradizionali categoria B e per la categoria degli operatori che dal 1992 o successivamente hanno iniziato a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali, denominata categoria C.
L'art. 13 del medesimo regolamento autorizza la cessione dei diritti derivanti dai titoli d'importazione da parte degli operatori delle categorie A e B a favore di operatori della categoria C, ma vieta qualunque cessione effettuata da un operatore della categoria C a favore di operatori delle categorie A e B.
Con sentenza dell'8 giugno 1995 la Corte di Giustizia (6^ sezione, 61993J0389, nel procedimento C- 389/93), investita da una richiesta di interpretazione pregiudiziale e nel risolvere - tra l'altro - la questione "se l'art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio e l'art. 2, lett. c), del regolamento di attuazione debbano essere interpretati nel senso che un operatore può chiedere la registrazione nella categoria C pur avendo l'intenzione di cedere il titolo d'importazione a un terzo" - pur fornendo risposta affermativa al quesito, ha tuttavia chiarito che:
"L'art. 20, comma 2, primo trattino, del regolamento del Consiglio prevede espressamente la possibilità di alienare i titoli d'importazione e autorizza la Commissione a stabilire le modalità di attuazione del trasferimento.
L'art. 13 del regolamento di attuazione disciplina in modo dettagliato le varie alienazioni di titoli autorizzate. Tale articolo vieta, al punto 2, la cessione di titoli da parte di un operatore della categoria C a favore di operatori delle categorie A e B. Benché il regolamento di attuazione non contenga disposizioni esplicite in proposito, dalla struttura generale della disciplina comunitaria si desume che la sanzione, in caso di cessione vietata, consiste nell'impossibilità, per il cessionario, di effettuare importazioni di banane collegate ai titoli ceduti". Orbene, non ha senso invocare l'ignoranza in buona fede di una norma, già interpretata da un organismo sovranazionale a ciò deputato, da parte di un operatore commerciale che proprio quella normativa deve applicare quotidianamente. Nè ciò è plausibile neanche invocando circolari emesse dallo Stato membro in relazione all'applicazione di quella normativa. Ma nella concreta fattispecie, come ha evidenziato correttamente la corte territoriale, la prassi elusiva invocata dal ricorrente si riferisce ad operazioni commerciali vere e non a negozi simulati. Ciò era stato già ribadito dalla Corte di Giustizia allorquando, nel rilevare che il regolamento di attuazione non conteneva disposizioni esplicite in proposito, aveva desunto dalla struttura generale della disciplina comunitaria "che la sanzione, in caso di cessione vietata, consiste nell'impossibilità, per il cessionario, di effettuare importazioni di banane collegate ai titoli ceduti", il che va tradotto nella illiceità delle importazioni collegate a titoli ceduti.
Da ciò consegue - come ritenuto correttamente dalla corte territoriale - che l'avere usufruito illegalmente, in tal modo, di dazi in misura ridotta comporta la realizzazione di una condotta integratrice del reato di contrabbando. E in tal senso questa Corte ha già avuto modo di precisare che "in materia di reati doganali, tenuto conto delle innumerevoli ed imprevedibili modalità con le quali può realizzarsi il contrabbando, il legislatore, al fine di non lasciare impunita alcuna forma di tale illecito, con la previsione di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, art. 292, ha inteso creare una ipotesi residuale e sussidiaria di reato a forma libera in cui soltanto l'evento è precisato e cioè la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine;
sicché ad integrare il reato è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre l'evento sopra specificato. Ne deriva che l'interesse protetto dalla legge doganale deve essere esteso anche alla percezione dei "diritti di confine" comunitari cioè a quei dazi o prelievi previsti dalla legislazione della Comunità europea per merci provenienti dall'estero inteso come territorio extracomunitario, anche se al momento dell'emanazione della legislazione italiana tale interesse era limitato alla potestà tributaria dello Stato" (Sez. 3, Sentenza n. 4032 del 27/11/2002 Cc. (dep. 28/01/2003 ) Rv. 224735, Presidente:
Postiglione A. Estensore: Novarese).
L'unica censura specifica mossa in relazione al reato di contrabbando, relativa all'omessa verifica del superamento dei limiti di importazione e, dunque, dell'indebito pagamento dei dazi in misura ridotta è contraddetta dalla stessa affermazione del ricorrente, il quale riconosce che nel caso concreto "vi è stato lo sforamento del contingentamento" perché i titoli degli apparenti importatori di categoria C erano falsi, mentre nessuna diversa spiegazione è stata offerta circa la necessità di IQ di acquistare dal NA "i nudi certificati di importazione dietro compenso" (v. infra 5). p.
4 - Con i motivi sub 3 e 11 il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata proprio in relazione alla ritenuta fittizietà delle operazioni di compravendita sottese alle importazioni con nome diverso dal reale importatore. Inoltre, (v. sub 8) la difesa dell'imputato ha depositato il 7.4.2006 memoria contenente motivi nuovi in relazione al vizio di motivazione ai sensi della L. n. 46 del 2006 con trascrizione di atti probatori ritenuti rilevanti e allegando copie di verbali di dichiarazioni e copie di fatture e quietanze.
Occorre, allora, chiarire i limiti del sindacato di questa Corte, posto che nella concreta fattispecie le censure (anche con trascrizione di parti di dichiarazioni rese da testi e coimputati) esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dal giudice del merito e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Peraltro, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) "al giudice di legittimità resta infatti preclusa -
in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa)" (Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula;
Sez. 5, 22 marzo 2006, Cugliari). La novella normativa, invero, non consente la censura della selezione delle prove da parte del giudice del merito, neppure se il ricorso risulti autosufficiente contenendo la trascrizione dei verbali di prova, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione (Sez. 5, 12 aprile 2006 n. 16955, Pres. Lattanzi - est. Nappi). Più di recente si è ribadito che "la cognizione dei vizi della motivazione non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove e la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, con la previsione che il vizio può essere dedotto quando risulti "da altri atti del processo specificamente indicati" non fa venire meno il limite della contestualità, espresso dalla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, e quindi va letta con riferimento esclusivo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva". Infatti, il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza del limite posto all'ambito della cognizione del giudice di legittimità e non ha una funzione solo logistica", sicché la selezione delle prove compiuta dal giudice del merito non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente per mezzo della trascrizione al suo interno dei verbali di prova" (Sez. 5, Sentenza n. 19388 del 09/05/2006 Ud. (dep. 06/06/2006) Rv. 234159) e resta, dunque, "non deducibile nel giudizio di legittimità il "travisamento del fatto" poiché alla Cassazione sono tuttora precluse - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi criteri di ricostruzione dei fatti" (Sez. 6, Sentenza n. 27429 del 2006, Rv. 234559). Infine, giova ricordare che il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la menzionata novella dell'art. 606 cod. proc. pen., "si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 2006). Va confermato, dunque, che "la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), del codice di procedura vigente - era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova" (Sez. un., 23 novembre 1995, n. 2110, in C.E.D., n. 203767, Pres. Vessia, Est. Marvulli). Peraltro, ciò che impedisce di dedurre in Cassazione l'omessa considerazione di una prova decisiva è l'impossibilità di accertare attendibilmente il significato di una singola prova senza una valutazione complessiva dell'insieme degli elementi raccolti;
tenuto conto che per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile.
Valutazione che non può essere effettuata dal giudice di legittimità sulla base di una lettura necessariamente parziale prospettata nel ricorso.
p.
5 - Ciò premesso, va rilevato che nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta all'accertamento degli elementi del reato in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice, evidenziando, in particolare, sulla base di accertamento in fatto incensurabile in questa sede, che:
- la IQ LI era il vero soggetto importatore delle partite di banane sdoganate su apparente richiesta ora dell'uno ora dell'altro dei cinquanta operatori del gruppo NA. - le fatture di vendita emesse dalla IQ LI a favore degli operatori del gruppo NA documentavano negozi puramente fittizi, così come le sette fatture di vendita emesse da NA, aventi complessivamente per oggetto la stessa quantità di merce che la IQ LI aveva precedentemente fatturato come venduta ai titolari dei certificati costituenti il "pacchetto NA". - i corrispondenti prezzi non furono mai pagati, mentre gli unici movimenti di denaro afferenti alla presente vicenda consistono nei bonifici bancari disposti dalla IQ LI in favore: a) dello spedizioniere doganale Errek, a titolo di anticipo o di rimborso del pagamento dei diritti doganali;
b) degli autotrasportatori, per il pagamento dei viaggi compiuti con partenza dal porto di Brema, passaggio alla dogana di Rovereto, fino al magazzino di ultima destinazione;
c) della s.p.a. Castelletti, per compensare NE, che aveva favorito l'incontro tra EN e NA per la cessione dei certificati (L. 300 per cartone); d) di NA, per compensarlo dell'illecita cessione dei certificati (L. 10.000 per cartone).
Infine - e l'argomento esime la Corte dall'esaminare la tesi difensiva fondata su un preteso pagamento eseguito "per compensazione" - le date delle fatture emesse dal NA sono posteriori alle date delle fatture con cui la IQ LI vendeva la merce nazionalizzata ai suoi clienti finali, sì che apparentemente la IQ LI avrebbe venduto le banane ancor prima di averle acquistate, mentre in realtà ciò poteva fare solo perché la merce non era mai uscita dalla sua disponibilità. Ma, soprattutto, tutte le altre circostanze innanzi elencate assumono un significato univoco se raffrontate con le seguenti - pure sottolineate dalla sentenza impugnata - secondo cui:
- NA ha ammesso senza infingimenti di avere ceduto alla IQ LI i nudi certificati di importazione dietro compenso;
- LP IO, direttore commerciale della IQ LI, nel riconoscere che la sua società aveva acquistato da NA certificati in questione, ha precisato che il prezzo corrente in quell'anno era di L.
9.500 circa al cartone;
- IC IE, titolare della s.n.c. Cogno, ha dichiarato che NA, alla fine del 1997, le aveva confidato di avere ceduto il suo pacchetto di licenze alla IQ LI al prezzo di L. 10.000 al cartone;
- dalla relazione della Corte dei Conti risulta, appunto, che il prezzo della transazione dei certificati aveva raggiunto, all'epoca, i cinque dollari per cartone.
- i bonifici disposti dalla IQ LI in favore di NA non riguardarono i prezzi di cui alle fatture relative alle pretese compravendite di banane, bensì proprio il prezzo della cessione dei certificati fraudolentemente utilizzati per la liquidazione del dazio a tariffa ridotta ( 100.53 4 x L. 10.000 - L. 1.005.340.000). - sulle fatture emesse dalla s.p.a. Castelletti nei confronti della IQ LI per riscuotere il prezzo della mediazione prestata da NE è specificata la seguente causale: "commissione su intermediazione acquisti certimport banane".
Pertanto, quando non sono inammissibili perché versate in fatto, tutte le censure mosse dal ricorrente contro la motivazione della sentenza impugnata sono manifestamente infondate. Infine, quanto al motivo sub 7), è inammissibile la censura con riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, in considerazione della globalità del giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, previsto dall'articolo 69 c.p.; giudizio che può ritenersi adeguatamente motivato se il giudice pone in risalto una sola delle circostanze suscettibili di valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alle altre circostanze, per dimostrare la ragione del proprio convincimento;
senza necessità di specificazione analitica delle singole circostanze e di indicazione delle rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di equivalenza (sez. 4^, 2 novembre 1983, Albanese;
sez. 2, sent. n. 9387 del 2000).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007