Sentenza 14 giugno 2012
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, la "notorietà" di un fatto quale l'esistenza di un'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. ben può desumersi in modo certo dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, che costituiscono prova in ordine alla ricostruzione delle vicende accertate in giudizio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2012, n. 34491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34491 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2012 |
Testo completo
3449 1 / 1 2 SENTENZA n.1072 REGISTRO GENERALE n. 22388/11 PUBBLICA UDIENZA DEL 14 GIUGNO 2012 RE P U B BLIC A I T A LIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale Composta dai Signori: Presidente Dott. Nicola Milo Consigliere Dott. Arturo Cortese Consigliere Dott. CO Ippolito Consigliere Dott. ZO Rotundo Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) CO TA OZ, nato a [...] il [...]; 2) EU TA, nato a [...] il (CT) 6.9.1970; 3) AL UT, nato a [...] il [...]; 4) VA TI SO, nato a [...] il [...]; 5) MA TI AN, nato a [...] il [...]; 27 6) ON TI AN, nato a [...] il [...]; 7) BI CA, nato a [...] il [...]; 8) AT LI, nato a [...] il [...]; 9) ON CE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza dell'8 novembre 2010 emessa dalla Corte d'appello di TA;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. FR Montagna che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza in ordine alla posizione di BI CA, il rigetto del ricorso di MA TI AN e l'inammissibilità degli altri ricorsi;
sentito l'avvocato Carmelo HI, per la parte civile Jioniambiente s.p.a., che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e delle statuizioni civili;
sentiti gli avvocati Luca Cianfaroni, difensore di MA TI AN, CO NT, difensore di EU TA, AL FI, difensore di ON CE, ZO TI, difensore di AL UT e MA AE HI, difensore di CO TA OZ, EU TA, VA TI SO, BI CA e AT LI, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 00000000 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di TA ha confermato la sentenza del 16 luglio 2009 con cui il G.u.p. del Tribunale di TA, a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto la responsabilità di CO TA OZ, EU TA, AL UT, VA TI SO, MA TI AN, ON TI AN, BI CA, AT LI e ON CE in ordine ai reati di associazione mafiosa -contestata solo ai prime cinque di estorsione aggravata e traffico di sostanze stupefacenti, - condannandoli alle pene ritenute di giustizia. Dalla sentenza di secondo grado si apprende che i fatti del procedimento in oggetto si riferiscono ad episodi di estorsione e di traffico di stupefacenti posti in essere nell'ambito del clan mafioso denominato "TA OZ", resosi autonomo dal più vasto clan etneo "Santapaola" a seguito dell'arresto dei fratelli 2 FR e LO GN, nonché di AT TA, che assieme a CO TA OZ lo dirigevano;
quest'ultimo avrebbe approfittato degli arresti dei capi e, a seguito di un duro scontro con il rappresentante dell'originario clan, US CA, sarebbe riuscito a creare un'autonoma associazione ponendosi a capo di essa. A seguito di un'operazione investigativa veniva arrestato CO TA OZ per cui, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il comando dell'associazione veniva assunto da EU SP, con la collaborazione di TO Di RC e di IN TA OZ non ricorrenti -, che hanno comunque assicurato il collegamento tra gli - affiliati e il capo detenuto. Gli episodi oggetto di contestazione si riferiscono a tale periodo, compreso tra il dicembre 2005 e il gennaio 2008. 2. Inutilizzabilità delle intercettazioni Alcuni ricorrenti hanno, preliminarmente, eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, sotto diversi profili.
2.1. Nel ricorso presentato dall'avvocato MA AE HI, nell'interesse di CO TA OZ, di EU TA e di VA TI SO, si eccepisce l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni, telefoniche ed ambientali, perché disposte in mancanza dei presupposti di legge, senza adeguata motivazione e utilizzando impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica. Ne consegue, secondo la difesa, che non vi sarebbe alcuna prova delle direttive che TA avrebbe dato dal carcere allo SP attraverso l'intermediazione del figlio IN, anche perché nelle dichiarazioni rese da Di RC sarebbero evidenti numerose incongruenze. EU TA, con il ricorso proposto dall'avvocato CO NT, ha dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni, con conseguente necessaria distruzione dei risultati, per le seguenti ragioni: a) carenza dei presupposti indiziari per l'inizio dell'attività captativa;
b) mancanza di motivazione dei provvedimenti di proroga delle intercettazioni;
c) omessa motivazione nei decreti in ordine al presupposto dell'urgenza; d) omessa motivazione circa l'utilizzo di impianti esterni alla procura della Repubblica. 3 Nel ricorso presentato dall'avvocato US Rapisarda, nell'interesse di MA TI AN, il primo motivo si sofferma su una serie di ritenute irregolarità delle operazioni di intercettazione. Con riferimento alle imputazioni di cui ai capi A) e D) è stata dedotta la violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p., con conseguente invalidità dei decreti autorizzativi e inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per le seguenti ragioni, tutte disattese dai giudici di merito: -mancanza di motivazione del decreto con cui il G.i.p. in data 26.11.2005 aveva autorizzato l'intercettazione ambientale a bordo dell'autovettura in uso a Di RC;
- inesistenza del decreto esecutivo delle intercettazioni, autorizzate il 26.11.2005, perché non sottoscritto dal pubblico ministero e mancante della data di deposito in cancelleria;
- indeterminatezza del decreto di intercettazione emesso dal pubblico ministero nei confronti dell'utenza in uso a MA TI AN nel quale si faceva riferimento "ad ogni altra utenza" e al numero IMEI dell'apparecchio; · violazione dell'art. 268 comma 3 c.p.p. per la mancata motivazione sull'utilizzo di impianti diversi da quelli installati in procura;
- assenza di motivazione nei provvedimenti di proroga delle intercettazioni.
2.2. Tutti i motivi attinenti alle questioni sulle intercettazioni sono inammissibili. Questa Corte ha avuto modo di ribadire l'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (in questo senso, Sez. VI, 11 marzo 2009, n. 20377, Arnone;
Sez. VI, 8 maggio 2009, n. 22445, Candita;
Sez. III, 5 maggio 2010, n. 29612, R.). Nel caso in esame, i ricorrenti hanno riproposto nel ricorso per cassazione, con le medesime argomentazioni, le stesse eccezioni dedotte in sede di appello e respinte dalla Corte territoriale con argomenti del tutto condivisibili, eccezioni riformulate senza tenere conto delle risposte fornite dai giudici di merito al riguardo nelle pagine 5-8 della sentenza impugnata, sicché i motivi non possono che essere considerati generici e come tali inammissibili. Peraltro, alcune delle questioni erano state proposte, negli identici termini, anche nella fase cautelare ed erano state respinte con la sentenza n. 7455 emessa dalla Sez. I di questa Corte in data 13 gennaio 2009, con motivazioni in parte riprese dalla Corte d'appello di TA. Infatti, con particolare riferimento alla questione dei numeri IMEI, questa Corte, con la sentenza citata, ha avuto modo di precisare che detta numerazione rappresenta un elemento identificativo certo in ordine all'apparecchio utilizzato, sicché qualora emerga, come nel caso di specie, che l'apparecchio sia in possesso della persona che deve essere sottoposta ad intercettazione "non vi può essere, evidentemente, ragione per escludere l'avvio delle operazioni in attesa dell'individuazione del numero dell'utenza utilizzata dalla persona nei cui confronti occorre procedere all'intercettazione". Si è anche messo in evidenza come un divieto del genere finirebbe per porsi in contrasto con le stesse finalità dell'intercettazione e con l'esigenza, di assicurare, per quanto possibile, la continuità delle captazioni quando siano utilizzati apparecchi cellulari. Infatti, le particolari modalità operative e di attivazione dei cellulari a tecnologia GSM, attraverso la prassi del cambio delle schede telefoniche, consentono di vanificare l'intercettazione dei singoli numeri di utenza, sicché nel caso di utilizzazione di schede diverse da parte della persona sottoposta ad intercettazione, non si pone la necessità di una nuova autorizzazione del giudice. Infatti, si è affermato che "deve ritenersi comunque implicita l'estensione dell'autorizzazione a tutte le utenze che risultino di volta in volta attivate sull'apparecchio mediante la prassi citata (cambio delle schede telefoniche), sempre che, ovviamente, tali schede siano in uso alla medesima persona indagata, nei riguardi della quale l'intercettazione sia stata ritualmente autorizzata". Inoltre, è stata riconosciuta la legittimità del provvedimento con cui il pubblico ministero, una volta che il giudice abbia autorizzato l'intercettazione telefonica dell'indagato, sostituisca, in sede di esecuzione delle operazioni, all'utenza mobile (scheda del 5 cellulare) indicata nel provvedimento autorizzativo, altra utenza mobile, effettivamente usata dall'indagato (Sez. IV, 3 maggio 2001, n. 17832). In conclusione, "l'utilizzo del numero IMEI consente, evidentemente, di per se stesso, l'intercettazione anche nel caso in cui l'utente cambi la scheda e, dunque, va nel senso come rilevato dal giudice di merito di garantire l'effettività - - dell'intercettazione e di superare i problemi evidenziati".
3. Associazione mafiosa di cui al capo A). Secondo la Corte territoriale l'esistenza del sodalizio mafioso denominato clan "TA OZ" costituisce un fatto giudizialmente accertato con plurime sentenze ormai irrevocabili. Di tale contesto associativo avrebbero fatto parte, oltre a CO TA BA ed EU TA, con ruoli apicali di promozione e di direzione, anche MA TI AN, VA TI SO e AL UT. L'associazione, operante nei territori di Bronte, TT, Maniace e Randazzo, avrebbe acquisito la gestione ed il controllo di attività economiche condizionando, attraverso l'attività estorsiva, il settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani. La sentenza ha ritenuto gli imputati pienamente coinvolti nel reato sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, da cui emergerebbero tutte le caratteristiche della fattispecie associativa, tra cui il forte vincolo gerarchico, la segretezza, la forza di intimidazione esercitata all'esterno, i rapporti con le altre associazioni delinquenziali operanti in territori vicini, la disponibilità di armi e la spartizione delle attività delittuose di pertinenza del sodalizio.
3.1. Nel ricorso presentato dall'avvocato MA AE HI, nell'interesse di CO TA OZ, di EU TA e di VA TI SO, si deduce, innanzitutto, l'irrilevanza delle sentenze acquisite agli atti in ordine alla esistenza del gruppo associativo, atteso che riguardano soggetti diversi ed estranei al procedimento in oggetto, sentenze che non hanno riguardato gli attuali ricorrenti. 60 3.2. Con distinto ricorso EU TA ha, inoltre, censurato la sentenza per vizio di motivazione, non avendo i giudici neppure indicato attraverso quali condotte avrebbe diretto e comunque partecipato all'attività del sodalizio criminoso;
inoltre, del tutto carente di giustificazione sarebbe l'applicazione dell'aggravante circa il ruolo direttivo che gli è stato riconosciuto.
3.3. Nel ricorso presentato dall'avvocato ZO TI, nell'interesse di AL UT, viene censurata la sentenza per avere ritenuto la partecipazione dell'imputato all'associazione sulla base di un'applicazione erronea dell'art. 416- bis c.p., con riferimento in particolare al concetto di "partecipazione", assunto dai giudici in un'accezione eccessivamente lata, tale da ricomprendervi anche una condivisione meramente psicologica dei programmi e delle finalità della associazione, laddove la giurisprudenza richiede un effettivo contributo materiale in favore del sodalizio criminoso. In sostanza, la decisione impugnata viene sottoposta a critica nel punto in cui assume che le stabili e continuative relazioni amichevoli con esponenti dell'associazione costituiscano prova della sua partecipazione, in assenza di condotte specifiche poste in essere dall'imputato al fine di contribuire alla realizzazione dei fini illeciti dell'organizzazione criminale: in altri termini, si ritiene che la semplice conoscenza e frequentazione con soggetti appartenenti ad una consorteria mafiosa, peraltro in un contesto particolarmente ristretto, come il paese di Bronte, non possa essere considerato elemento idoneo a far acquisire lo status di partecipe all'associazione mafiosa. La difesa del ricorrente evidenzia come dalle conversazioni intercettate non risulti mai l'indicazione del UT come soggetto impegnato nella realizzazione di reati fine, né la sentenza contiene riferimenti in ordine a forme di concorso dell'imputato in alcuno degli illeciti contestati agli altri imputati. In conclusione, si critica la sentenza per avere affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di meri elementi indiziari, privi dei caratteri di certezza, univocità e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p. 7 Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza, che non ha preso in considerazione le doglianze contenute nell'atto di appello, limitandosi a ripercorrere l'iter argomentativo della decisione di primo grado. Con il terzo motivo viene dedotta l'inosservanza degli artt. 2 Cost. e 7 CEDU, rilevando che il sodalizio criminoso TA OZ andrebbe collocato temporalmente in epoca antecedente alla legge n. 251 del 2005 che ha inasprito il regime sanzionatorio dell'art. 416-bis c.p., sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere ad una rideterminazione della pena, con applicazione della norma più favorevole.
3.4. Nel suo ricorso MA TI AN censura la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione, rilevando che i giudici non abbiano risposto alle doglianze contenute nell'atto di appello e abbiano travisato il senso di alcune intercettazioni. In particolare, si sostiene che la conoscenza da parte dell'imputato di alcuni appartenenti al clan non è circostanza idonea a dimostrare il suo inserimento nell'associazione, essendosi trattato di contatti, anche quelli con Di RC, di carattere individuale dettati da ragioni lavorative, anche in considerazione del fatto che l'imputato gestiva, assieme al fratello, l'unica ditta operante nel settore del calcestruzzo nel territorio di Maniace. A questo proposito si insiste nel ricorso su alcune intercettazioni dalle quali i giudici avrebbero dovuto desumere come l'imputato non condividesse le scelte del fratello di contrattare con determinati soggetti ritenuti compromessi, ma rivendicasse di poter gestire la propria attività lavorativa in assoluta libertà, effettuando forniture a soggetti che gli garantivano la maggiore convenienza economica.
3.5. I ricorsi proposti sono infondati, ad eccezione di quello relativo alla posizione di AL UT. Quest'ultimo è stato ritenuto partecipe dell'associazione mafiosa di cui al capo A) sulla base di una motivazione che appare insufficiente ad affermare la sua intraneità nel sodalizio. 8 0 0 Infatti, i giudici di merito hanno desunto la sua partecipazione sulla base dei risultati delle intercettazioni, omettendo però ogni indicazione specifica sul tenore e sul significato delle conversazioni captate, in modo da spiegare le ragioni per cui i dialoghi oggetto di intercettazione siano da ritenere elementi di prova del pieno coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione criminosa. In mancanza di tali spiegazioni, finisce per risultare di scarso rilievo probatorio anche la sua partecipazione alla riunione del 3 febbraio 2006, non emergendo dalla sentenza altri elementi in forza dei quali desumere il concreto contributo dato dal UT all'associazione, né il ruolo da questi svolto nell'organizzazione criminosa. D'altra parte, l'episodio dell'attentato subito il 19 novembre 2001 non può essere utilizzato, da solo, come elemento indiziario di un suo inserimento nelle dispute cruente dei clan rivali nella zona. I rilevati vizi della motivazione giustificano l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla posizione di AL UT.
3.6. In ordine agli altri imputati del reato associativo, si rileva che i motivi dedotti dall'avvocato MA AE HI nell'interesse di TA OZ, TA e TI SO sono infondati, in quanto correttamente la sentenza impugnata ha desunto l'esistenza dell'associazione mafiosa da precedenti sentenze. Infatti, in tema di valutazione della prova, la "notorietà" di un fatto, anche l'esistenza di un'associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., ben può desumersi in modo certo dalle decisioni dell'autorità giudiziaria, oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno ristretto (cfr., Sez. VI, 11 novembre 2009, n. 50057, Gullo). Nella specie, la Corte d'appello ha dato atto di avere ritenuto l'esistenza di un'autonoma compagine mafiosa facente capo a TA OZ sulla base delle sentenze irrevocabili acquisite agli atti, che costituiscono prova in ordine alla ricostruzione dei fatti accertati in giudizio, ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. Peraltro, correttamente i giudici hanno comunque proceduto ad accertare "la veridicità dei fatti ritenuti dimostrativi e rilevanti rispetto all'oggetto della prova", per poi valutare le singole responsabilità degli imputati di questo processo.
3.7. Infondato è il ricorso di TA. Contrariamente a quanto dedotto dall'imputato la sentenza impugnata ha coerentemente motivato in ordine al ruolo da questi svolto nell'associazione e al contributo offerto al sodalizio: la sua posizione di "responsabile" della consorteria risulta dalle conversazioni intercettate, da cui è emerso, nella ricostruzione fornita dai giudici di merito, che questi non solo aveva rapporti privilegiati con i vertici della cosca, ma che rappresentava un punto di riferimento per gli altri sodali che lo aggiornavano costantemente sugli sviluppi delle attività estorsive che ponevano in essere, nonché sulle varie problematiche organizzative riguardanti gli affari illeciti dell'organizzazione, ricevendone indicazioni e direttive che confermano la sua posizione verticistica nell'associazione in questione. La Corte territoriale ha, inoltre, precisato che la circostanza secondo cui TA riceveva a sua volta direttive da parte di CO TA OZ, tramite il figlio IN, non è idonea ad inficiare l'attribuzione del ruolo di "responsabile”, anzi ne conferma la posizione di vertice del gruppo "in libertà”.
3.8. Infondato è pure il ricorso di MA TI AN. Anche in questo caso la Corte di appello di TA ha fornito una motivazione logica e completa in ordine al coinvolgimento dell'imputato nel reato associativo, prendendo in esame i risultati delle intercettazioni da cui è emerso un costante e continuo contatto con i vertici dell'organizzazione criminosa. In particolare, i giudici hanno messo in evidenza la presenza dell'imputato sul territorio in qualità di uomo di riferimento di TA e Di RC, nonché la sua partecipazione ai singoli delitti commessi per l'organizzazione e il riconoscimento del suo ruolo da parte degli altri sodali.
4. Tentata estorsione di cui al capo D). EU TA, VA TI SO, MA TI AN e ON CE sono stati ritenuti tutti responsabili, in concorso tra loro, del tentativo di 10 estorsione posto in essere ai danni dei rappresentanti delle società Joniambiente s.p.a. e Amieri NT s.p.a., la prima costituita da 14 comuni per assicurare la gestione dei rifiuti nei rispettivi territori, la seconda incaricata del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti dalla Joniambiente.
4.1. Nel ricorso proposto nell'interesse di EU SP e VA TI SO si censura la sentenza per avere ritenuto sussistente il reato sebbene dagli atti non risulti che gli imputati abbiano mai usato minacce o violenza nei confronti dei rappresentanti delle due società, essendosi limitati a tentare di "dirottare la ricerca di manovalanza e dei mezzi necessari verso risorse locali"; si nega, inoltre, che SP abbia mai avuto un ruolo organizzativo o esecutivo, dal momento che, come risulta pacifico, si sarebbe limitato ad ascoltare passivamente le lagnanze che gli venivano rivolte da altri. I ricorrenti esaminano distintamente gli episodi contestati nel capo di imputazione: riguardo alla riparazione dei mezzi da affidare alle ditte indicate dagli imputati, si rileva che era la AL CE ad individuare a quali ditte affidare le riparazioni e che il suo amministratore, D'OR, ha escluso ogni ipotesi di pressione in favore delle ditte vicine agli imputati;
nessun riferimento a pressioni esercitate per la realizzazione della nuova area di parcheggio risulta in atti;
in relazione al servizio di guardanìa si sostiene che si è trattato di un suggerimento amichevole;
per quanto concerne l'utilizzo della spazzatrice del TI si evidenzia che si è trattato di un normale noleggio, con regolare contratto, senza alcuna imposizione.
4.2. Con il distinto ricorso dell'avvocato CO NT si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla posizione di SP, rilevando come la sentenza impugnata non abbia neppure indicato la condotta attraverso cui l'imputato avrebbe tentato di porre in essere le estorsioni ai danni delle società.
4.3. Nel ricorso proposto nell'interesse di MA TI AN viene dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 11 D). Si precisa come la richiesta di noleggiare la spazzatrice, di proprietà del socio VA TI SO, non ha mai assunto i toni di una richiesta estorsiva, ma andava inserita in un contesto di politica locale diretta a favorire le aziende della zona, come risulta anche dalle dichiarazioni rese dal presidente della Joniambiente, MA IA;
del resto lo stesso IA ha negato di avere subito pressioni o minacce e ha escluso che i danneggiamenti subiti dalla società fossero ricollegabili ad attività estorsive. Inoltre, vengono ritenute irrilevanti e comunque equivoche le conversazioni dell'imputato oggetto di intercettazioni, costituendo semplici sfoghi del momento, ma insufficienti a configurare una condotta di estorsione. Si rileva, infine, che la Corte territoriale non ha neppure preso in considerazione uno dei motivi contenuti nell'appello in cui si individuava, in subordine, la possibilità di configurare il diverso reato di illecita concorrenza. Inoltre, contesta la sussistenza della ritenuta aggravante di cui all'art.7 legge n. 203/1991. 4.4. Anche ON CE, tramite il proprio difensore di fiducia, avvocato AL FI, ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente contesta l'assunto contenuto in sentenza, secondo cui egli sarebbe, in quanto dipendente della Aimeri NT s.p.a., il tramite consapevole interno alle società per conto del clan TA OZ e in questo ruolo avrebbe concorso nel tentativo di estorsione. Nel ricorso si sottolinea l'apparente motivazione con cui i giudici sono pervenuti a ritenere l'imputato colpevole, non rintracciandosi alcun riferimento in ordine ai legami che avrebbe avuto con il clan mafioso e, quindi, tacendo sul contributo causale che avrebbe offerto per la realizzazione del reato. Si evidenzia come gli elementi indiziari sarebbero costituiti da tre intercettazioni, la cui lettura avrebbe dovuto condurre ad escludere ogni coinvolgimento dell'CE nel delitto, in considerazione del dato numerico dei contatti e dello stesso contenuto, in cui non emerge alcun riferimento a fatti o condotte riguardanti contributi utili per presunte estorsione. Con un secondo motivo il ricorrente rileva come la Corte territoriale non abbia fatto applicazione del principio di cui all'art. 533 c.p.p., pronunciando una 12 sentenza di assoluzione in presenza di un plausibile e ragionevole dubbio circa il coinvolgimento dell'imputato. Inoltre, si contesta la ritenuta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, erroneamente riferita anche all'CE.
4.5. I ricorsi sono infondati. Secondo la sentenza i tentativi estorsivi sarebbero stati attuati attraverso pressioni, minacce, danneggiamenti e avrebbero riguardato l'assunzione fittizia di personale addetto alla vigilanza, nonché la riparazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti affidata a ditte gradite agli imputati, il noleggio di mezzi di proprietà degli imputati e la individuazione di una nuova area di deposito dei mezzi. Le prove a carico degli imputati sono costituite oltre che da intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, da funzionari e dipendenti delle due società, tra cui RO BO, TT NO, IN D'OR e US CH, nonché da US GI, socio della ET AL CE. I giudici di merito hanno ricostruito puntualmente le vicende contestate agli imputati sulla base di intercettazioni che erano già in atto nei confronti del sodalizio criminale, evidenziando come dalle dichiarazioni rese dalle persone offese e dai testimoni sopra indicati è emerso il modus operandi utilizzato da ON Di RC, VA TI SO e MA TI AN, con la piena complicità di ON CE, che avrebbe loro fornito una serie di informazioni in qualità di dipendente della società estorta. In particolare, in entrambe le sentenze di merito viene descritta con particolare precisione la vicenda relativa alla macchina spazzatrice di proprietà di TI SO e TI AN e dei tentativi di imporne l'acquisto alla società Aimeri, prendendo in concreta considerazione il ricorso al danneggiamento delle macchine già utilizzate dalla società. Anche la responsabilità di TA e di CE viene motivata con argomentazioni logiche, mettendo in rilievo il diverso contributo concorsuale fornito dai due imputati: da un lato il ruolo di riferimento riconosciuto allo 13 TA, a cui Di RC riferiva l'evolversi dell'attività estorsiva, circostanza che evidenzia la piena partecipazione, quantomeno morale, dell'imputato nell'azione delittuosa;
dall'altro lato, la posizione di CE che forniva indicazioni sull'organigramma delle società e sulla malleabilità dei soggetti nonché suggeriva il miglior modus operandi per esercitare le debite pressioni (v. intercettazioni n. 912 del 9.2.1006 e n. 1162 del 24.2.2006, riportate nelle sentenze). Rispetto alle argomentate motivazioni contenute nella decisione impugnata, fondata su inequivoche conversazioni intercettate confermate dalle dichiarazioni dei testimoni, i ricorrenti si limitano a negare la propria responsabilità e a sostenere l'assenza di ogni minaccia nelle fasi delle trattative, proponendo una lettura del tutto alternativa ai fatti e alle prove così come ricostruiti in sentenza. Non sussiste il vizio di motivazione dedotto nel ricorso di MA TI AN, relativo alla omessa risposta in ordine alla ipotizzabilità del diverso reato di illecita concorrenza, in quanto la stessa deduzione prospettata risulta disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Infatti, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Nella specie, la sentenza ha indicato con adeguatezza e logicità le ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il tentativo di estorsione, così consentendo l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, per cui non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio. Infine, corretta appare la ritenuta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, anche nei confronti di CE, in presenza di modalità tipiche dell'agire mafioso.
5. Estorsione di cui al capo H). VA TI SO, MA TI AN e ON TI AN sono stati riconosciuti colpevoli dell'estorsione, aggravata dall'art. 7 legge n. 203/1991, ai 14 danni dell'imprenditore AT SO per averlo costretto, con minacce, ad assumere tra le maestranze della sua impresa ON TI AN e a rivolgersi per la realizzazione dei lavori di copertura del tetto dell'edificio scolastico alla ditta del figlio di VA SO TI, tentando, infine, di indurre lo stesso imprenditore a rifornirsi di calcestruzzo presso la ditta di TO Di RC.
5.1. Nel suo ricorso MA TI SO, preliminarmente, censura la sentenza per avere ritenuto legittimo l'uso delle videoregistrazioni realizzate sul cantiere e insiste per l'inutilizzabilità dei risultati della stessa videoripresa: si sostiene che il relativo provvedimento andava congruamente motivato e convalidato dal giudice, trovando integrale applicazione la disciplina in materia di intercettazioni;
in ogni caso, anche a non voler ritenere che il cantiere - oggetto delle videoriprese - potesse essere qualificato come "domicilio" il pubblico ministero avrebbe dovuto motivare il ricorso a questo sistema di captazione delle immagini;
infine, si sostiene anche la violazione dell'art. 268 comma 3 c.p.p. per la mancata giustificazione della deroga all'utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura. Nel merito denuncia il vizio di motivazione non avendo la sentenza considerato e valutato gli elementi probatori acquisiti, in particolare si contesta che il furto dei pezzi di carpenteria ("cravatte” di ferro) da parte di ON TI AN fosse strumentale ad attività estorsive e in genere ricattatorie;
mentre si sostiene che la ! richiesta da parte di MA TI AN rivolta al SO di assumere ON TI AN sarebbe stata motivata semplicemente dal tentativo di dare lavoro ad un giovane, senza alcun intento estorsivo nei confronti dell'imprenditore, circostanza questa che sarebbe stata confermata dallo stesso SO, che poi licenziò, dopo solo due settimane, il neo assunto;
inoltre, si evidenzia come, dalle stesse dichiarazioni del SO, risulta che ON TI AN venne pagato solo per i giorni lavorativi effettivamente svolti, non avendo trovato riscontro l'accusa contenuta nell'imputazione secondo cui il lavoratore avrebbe ricevuto lo stipendio senza prestare alcuna attività lavorativa;
si censura la sentenza anche riguardo alla ritenuta estorsione diretta ad imporre la ditta che avrebbe realizzato i lavori di 15 copertura del tetto dell'edificio scolastico, evidenziando l'esistenza di un contratto di subappalto, in cui era stato stabilito un prezzo ritenuto congruo dalle parti e rilevando come il SO non ha mai obiettato nulla sulla qualità del lavoro svolto;
si sottolinea che i giudici avrebbero malamente interpretato le dichiarazioni rese dallo stesso SO tanto è vero che era stata chiesta la rinnovazione - dell'istruttoria dibattimentale in appello per risentire la persona offesa, richiesta respinta dalla Corte territoriale -, peraltro omettendo di considerare la brusca interruzione del rapporto di lavoro da parte dell'imprenditore, elemento rilevante ai fini della valutazione circa l'esistenza di una condotta estorsiva, in quanto dimostrerebbe la assoluta libertà di negoziazione del SO, il quale, peraltro, avrebbe dichiarato di non avere mai saldato il prezzo dei lavori e di non avere mai ricevuto minacce o pressione. Inoltre, si sostiene l'assoluta indipendenza dei tre episodi esaminati, escludendo che siano stati realizzati nell'ambito di un contesto associativo e che presentino caratteri estorsivi, precisando che al limite potrebbero configurare ipotesi diverse di reati, come quello di illecita concorrenza o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ovvero di minacce o violenza privata. Lo stesso viene sostenuto riguardo all'episodio della fornitura del calcestruzzo, in cui non si ravvisa alcun elemento proprio dell'estorsione, ma semmai del reato di cui all'art. 513-bis c.p. Inoltre, contesta la sussistenza della ritenuta aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991. 5.2. Nel ricorso presentato nell'interesse di ON TI AN, si deduce, con il primo motivo, l'illogicità della motivazione a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato. In particolare, il ricorrente rileva come i giudici di merito non abbiano offerto alcuna logica giustificazione in ordine al rapporto tra il furto delle "cravatte" di ferro e la sua assunzione presso la ditta del SO, attraverso l'intervento di MA TI AN: si sostiene l'illogicità del ragionamento fatto in sentenza, secondo cui il furto sarebbe stato commesso al fine di indurre l'imprenditore ad assumere l'imputato come una sorta di garante per scongiurare 16 altri furti nel cantiere, in quanto il furto sarebbe stato commesso dallo stesso ON TI AN che sul punto è confesso non prima dell'assunzione, ma nel corso del suo rapporto di lavoro, sicché la relazione tra i due fatti non reggerebbe più sul piano logico. Ne consegue, secondo l'impostazione difensiva, la totale estraneità dell'imputato rispetto alle supposte condotte estorsive. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova in ordine al concorso di ON TI AN negli altri episodi cui si riferisce il capo di imputazione, coinvolgimento che i giudici non hanno dimostrato, ma hanno solo apoditticamente affermato. Con un secondo motivo il ricorrente contesta la sussistenza della ritenuta aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991. Si sostiene che la condotta attribuita all'imputato, quella cioè di essersi attivato per recuperare parte dei beni sottratti alla ditta SO, non può portare a configurare la contestata aggravante, non sussistendo il dolo specifico di agevolare la consorteria mafiosa.
5.3. VA TI SO non ha presentato motivi specifici su tale capo di imputazione.
5.4. I ricorsi di MA TI AN e di ON TI AN sono infondati;
quello di VA TI SO è inammissibile per la mancanza dei motivi. Correttamente la sentenza impugnata ha respinto le eccezioni di inutilizzabilità dei risultati delle video riprese dedotte nel ricorso di MA TI SO, escludendo che occorresse osservare la procedura per le intercettazioni. Infatti, il cantiere dove sono state eseguite le riprese non può essere considerato né domicilio né luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate: si tratta di un'area destinata a lavori edili e in quanto tale non rientra nel concetto di privata dimora o di domicilio perché luogo esposto al pubblico, caratterizzato da uno spazio soggetto alla visibilità di coloro che vi si trovano;
la percettibilità all'esterno fa venir meno le ragioni della tutela del luogo, anche se di proprietà di privati. In questo caso l'impiego della videocamera può sostanzialmente equipararsi a una operazione di appostamento da parte della polizia giudiziaria, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, senza alcuna necessità di 17 autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (cfr., Sez. un. n. 26795/06, ric. Prisco). Dunque, si è trattato di riprese filmiche relative a comportamenti tenuti al di fuori del domicilio o di luoghi ad essi assimilabili, sicché per esse non è necessario il ricorso al procedimento previsto dagli artt. 266 e seg. c.p.p., come erroneamente sostenuto dal ricorrente. Inoltre, si rileva che il cantiere edile non appartiene al ricorrente sicché egli non avrebbe potuto neppure dolersi della eventuale violazione di un diritto di cui non era titolare. Una volta stabilito che le videoriprese in questione non costituiscono intercettazioni in senso tecnico, vengono superate le censure riguardanti il profilo di non ritualità per non essere state esplicitate la ragione della deroga all'utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica e la mancanza di convalida.
5.5. Nel merito i ricorsi in esame tentano di fornire una lettura alternativa alla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, ricostruzione che, invece, appare del tutto logica e coerente, fondata su un attento esame delle prove acquisite, soprattutto sulle inequivoche intercettazioni dalle quali risulta il pieno coinvolgimento degli imputati. In particolare, dalla combinazione videoregistrazione-intercettazioni emergono i movimenti e i colloqui tra la vittima, AT SO, MA TI - presente sul cantiere nonostante fosse agli arresti domiciliari -, ON TI e VA TI;
risulta che SO richiede a VA TI la restituzione del materiale di carpenteria rubato, dicendogli che già MA TI si era impegnato a restituire il tutto (intercettazione del 3.1.2008, che la sentenza ritiene particolarmente eloquente). Secondo i giudici il furto è stato strumentale ad agganciare SO attraverso il sistema del "buono amico" interpretato da ON TI: in questa ricostruzione la restituzione sarebbe avvenuta in cambio dell'assunzione del TI e del lavoro di copertura del tetto della scuola da affidare alla ditta del fratello di VA TI. In questa vicenda risultano coinvolti tutti e tre gli imputati: infatti i giudici hanno constatato che attraverso le video riprese si vede 18 ON TI che il 7.1.2008 scarica le "cravatte" rubate;
fondamentale viene ritenuta la telefonata di sfogo di SO alla moglie (intercettazione del 16.1.2008); i lavori della copertura del tetto vengono poi affidati al figlio di VA TI, AR, e vengono pagati dal SO anche se non completati;
la fornitura del calcestruzzo viene affidata inizialmente a Di RC su indicazione di MA TI, ma successivamente alla prima fornitura interviene la ditta di VA SO in seguito ad accordi intervenuti tra gli imputati. Le singole condotte sono state valutate dai giudici unitariamente, cogliendo la specifica finalità di un'azione complessa che aveva come obiettivo proprio quello di imporre all'imprenditore, attraverso minacce anche indirette, comportamenti che altrimenti non avrebbe voluto;
per questa ragione deve ritenersi che correttamente sia stato ritenuto sussistente il reato di estorsione. Peraltro, il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513-bis c.p., ipotizzato da uno dei ricorrenti, non potrebbe mai assorbire il delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, ma semmai avrebbe potuto concorrere con il reato di cui all'art. 629 c.p. Anche in questo caso ricorre, come giustamente ritenuto in sentenza, l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, stante l'azione delittuosa caratterizzata da tipiche modalità mafiose.
6. Reati in materia di stupefacenti: capi G3; G4, G5 e G6. 6.1. BI CA è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 1-bis d.P.R. 309/1990, per avere, in concorso con TO Di RC e TT AN, acquistato un panetto di marijuana del peso di circa un chilogrammo (capo G3). Nel ricorso proposto nell'interesse di CA si rileva che la Corte territoriale non ha dato alcuna risposta all'eccezione, che viene riproposta in questa sede, sull'applicabilità, al caso in esame, della normativa in materia di stupefacenti antecedente alla riforma di cui alla legge n. 49 del 2005, in quanto più favorevole 19 dal punto di vista sanzionatorio, atteso che il fatto contestato all'imputato risulta commesso il 21.1.2006, nella vigenza della vecchia disciplina.
6.2. AT LI è stato ritenuto responsabile di tre episodi di acquisto di sostanza stupefacente (eroina e marijuana), in concorso con TO Di RC (artt. 110 c.p. e 73 comma 1-bis d.P.R. 309/1990). Nel ricorso proposto nel suo interesse viene contestata la sentenza sotto il profilo del vizio motivazionale, per avere confermato la colpevolezza del LI solo ed unicamente in base a colloqui intercettati, dai quali non si evince con alcuna certezza né la presenza dell'imputato negli episodi contestati (LI viene identificato in base a un'intercettazione in cui si fa il nome di "Turi"), né il tipo di stupefacente oggetto di acquisto, omettendo di fornire risposta in ordine alla invocata attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. cit.
6.3. Per quanto riguarda CA deve riconoscersi che, come dedotto nel ricorso, la pena nei suoi confronti risulta determinata in base alla nuova legge n. 49 del 2006, entrata in vigore il 28.2.2006, quindi successivamente alla commissione del reato che risale al 21.1.2006, sicché andava applicata la precedente normativa, nella specie più favorevole, trattandosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
6.4. In ordine alla posizione di LI si rileva l'infondatezza dei motivi con cui si sostiene la sua estraneità ai reati contestatigli, in quanto la sentenza ha indicato le conversazioni intercettate dalle quali risulta il pieno coinvolgimento dell'imputato negli episodi di detenzione di cui ai capi G4, G5 e G6, offrendo una motivazione logica e coerente sulla sua esatta identificazione. Deve invece accogliersi il motivo con cui si lamenta la mancata motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 5 dell'art. 73 - d.P.R. 309/1990, in quanto sul punto la sentenza si limita a far riferimento ad una "rilevante quantità" di stupefacente nonostante i capi di imputazione non specifichino alcun dato quantitativo, facendo anzi cenno, in maniera del tutto 20 0 2 : generica, a imprecisati quantitativi (capi G4 e G6) nonché ad un panetto (capo G5) di cui non indicano il peso. Inoltre, devono estendersi anche alla posizione di LI le considerazioni sopra svolte circa la normativa applicabile, in quanto anche per i reati di cui ai capi G5 e G6 avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina precedentemente in vigore in materia di stupefacenti, in quanto nella specie più favorevole.
6.5. In conclusione, per i motivi sopra indicati, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di CA e di LI, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di TA, che dovrà procedere a nuovo giudizio in ordine al solo trattamento sanzionatorio.
7. Trattamento sanzionatorio. Quasi tutti i ricorrenti censurano la sentenza anche sotto il profilo sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo. MA TI AN lamenta una carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, nonché riguardo alla determinazione della pena e della condanna alle statuizioni civili. ON TI AN censura la sentenza per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quelle previste dall'art. 114 c.p. ON CE lamenta anch'egli la mancata concessione delle attenuanti generiche e, inoltre, censura la decisione impugnata per avere previsto l'aumento di pena in relazione alla recidiva mai contestata. EU SP rileva l'erroneità del calcolo della pena in quanto sarebbe stato vanificato il ricorso al rito abbreviato con la diminuzione di un terzo;
inoltre, lamenta il diniego delle attenuanti generiche;
infine, censura la sentenza per il mancato riconoscimento della continuazione del reato di cui al capo A) del presente procedimento con il reato di estorsione di cui alla sentenza del 25.10 2000 emessa dal G.u.p. di TA. 21 7.1. In punto di trattamento sanzionatorio i ricorsi di MA TI AN, ON TI AN e EU TA sono manifestamente infondati, in quanto la sentenza ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in relazione alla gravità delle condotte illecite poste in essere, motivando inoltre le ragioni dell'entità delle pene inflitte;
correttamente non è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. a ON TI AN, non potendosi ritenere di minima importanza il suo contributo nell'estorsione ai danni di SO;
generico è il motivo con cui TA lamenta un errore nel calcolo della pena non riscontrato e, inoltre, per quanto concerne il mancato riconoscimento della continuazione si rileva che questa potrà eventualmente essere applicata in sede di esecuzione.
7.2. Fondato, invece, è il ricorso di CE in punto di trattamento sanzionatorio essendogli stata calcolata una recidiva mai contestata: tuttavia, non è necessario disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p. la pena può essere rideterminata in questa sede in anni quattro di reclusione ed euro 680 di multa, eliminando l'aumento di pena erroneamente applicato. Infondato è il rimanente motivo con cui anche CE lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo i giudici, come si è visto, motivato in ordine alla gravità della condotta.
8. Interessi civili. Infine, EU TA, MA TI AN, VA TI SO e ON CE vanno condannati alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile Joinambiente s.p.a. che si liquidano in complessivi euro 8.500,00 oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AL UT e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di TA. 22 Annulla la medesima sentenza nei confronti di BI CA e di AT LI limitatamente al trattamento sanzionatorio e per il LI anche in relazione alla attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di TA;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di ON CE limitatamente alla ritenuta recidiva, che esclude, ed elimina il corrispondente aumento di pena, rideterminando la pena finale in anni quattro di reclusione ed euro 680,00 di multa;
rigetta nel resto il ricorso dell'CE. Rigetta i ricorsi di CO TA OZ, EU TA, VA TI SO, MA TI AN e ON TI AN, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna EU TA, VA TI SO, MA TI AN e ON CE alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Joniambiente s.p.a. liquidate in euro 8.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012 Il Consigliere estensore Presidente Giorgio Fidelbo Nicola Miló DEPOSITATO IN CANCELLERIA|| L 10 SET 2012 EM C SUPR IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pera Esposito 23 2 2 5