Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2001, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
ITALIANA E PUBBLICA N . 57683 O I Z 6 A 2 R N I . T - R R S . I A B 0 1677/0 1 P T . G . D E L U e L R B L I A E R . A D T B D I A S E SUPREMA DI CASSAZIONE N A T Oggetto 1 E I S 3 N R 1 E IMPOSTE I E S . SEZIONE PRIMA CIVILE T E REDDITO N A IMPRESA MINORE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10692/97 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO - Rel. Consigliere - Consigliere 3534 Cron. Dott. Giovanni VERUCCI Rep. Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere Ud. 02/03/99Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 0500 per diritti L. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 8 FEB. 2001 IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CH AR in proprio e quale erede di LA AV RI LU;
intimato avverso la sentenza n. 33/97 della Commissione 1999 Tributaria Regionale di POTENZA, depositata il 870 07/03/97n. 33/1/97.- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONECASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 57 683 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/99 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Potenza del 7 marzo 1997, resa nel giudi- zio tra IO ST e AR La Cava, da un lato, e l'Ufficio delle II.DD. di Potenza, dall'altro, notificata a istanza dei contribuenti presso quest'ultimo Ufficio il 10 aprile 1997, 1'Amministrazione finanziaria dello Stato, con atto no- tificato fra il 5 agosto e il 12 settembre 1997, ha proposto ricorso per cassazione articolato su un unico complesso motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede i contribuenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Richiamato, in punto di fatto, quanto in preceden- za esposto, il ricorso è inammissibile, sulla base del- la ormai costante giurisprudenza di questa Corte - che il Collegio condivide, dovendosi considerare superato il contrario precedente costituito da Cass. 17 giugno 2 3 1998 n. 6034 - secondo cui, in tema di contenzioso tri- butario, il ricorso per cassazione notificato dall'Amministrazione finanziaria oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza della Commissione l'attotributaria regionale all'Ufficio che ha emesso impugnato, è inammissibile, atteso che, al fine di fare decorrere il termine breve di impugnazione, contemplato dall'art. 51 del d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, la sertenza della Commissione tributaria regionale deve essere notificata all'ufficio dell'amministrazione fi- nanziaria, che ha emanato l'atto impugnato о non ha " emanato l'atto richiesto e non presso l'Avvocatura del- lo Stato, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del r.d. n. 1611 del 1933, a meno che quest'ultima nor abbia assistito in giudizio detta amministrazione (Cass. 3 ottobre 1998 n. 9846; Cass. 28 ottobre 1998 n. 10752 e successive conformi). Nella specie, infatti, l'Avvocatura distrettuale nor ha assistito l'ufficio tributario nella pregressa fase di merito. Nulla per le spese per non avere le parti private svolto attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. 3 10592/97 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del- la I sezione civile il 2 marzo 1999. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Griedo Alfio Finocchiaro леу ele Lead /IL CANCELLIERE OM LE CONTECERC Ed Depositate E 6 FEB. 2001 6 N 8 5 O 9 I 1 . IL CANCELLIERE Z / N 4 A A / I - R 6 R 2 B T S . . A I R L . T G L P . E U A D R . B I B L E A A R D T A D T I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N T . E I N A S A E M