Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
Integra il delitto di sottrazione di merce al pagamento dei diritti di confine dovuti (art. 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), l'indicazione, nei documenti doganali che ne certificano il trasporto, di un quantitativo di merce inferiore a quello, in esubero, accertato in sede di visita fisica da parte del funzionario delegato al controllo. (Fattispecie di sequestro preventivo di merce importata dalla Moldavia, nella quale la Corte ha precisato che il regime fiscale privilegiato in ordine all'esenzione dai dazi doganali e dall'I.V.A. previsto dal Reg. CEE n. 55 del 21 gennaio 2008 per l'importazione di merce dalla Repubblica moldova, è applicabile a condizione che il quantitativo di merce importata corrisponda a quella risultante dal documento di trasporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2010, n. 26143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26143 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 26/05/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 810
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 40378/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO LI, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Trieste in data 29/9/09;
Visti gli atti la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dr. Santi Gazzarra;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. FRATICELLI Mario il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio o, in subordine per il rigetto;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Ruffini Nino, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
In data 22/4/09 il p.m. presso il Tribunale di Trieste convalidava il sequestro della merce, sottoposta a vincolo dall'Ufficio Dogane di Trieste, trattandosi di merce di abbigliamento non dichiarata a manifesto del carnet TIR, ne' dichiarata alla importazione;
in particolare detta merce consisteva in 1.046 gonne di lana, 425 abiti di lana e 329 giubbotti sintetici, per un totale di dazio pari a Euro 4.167 ed Euro 7.778 di i.v.a..
La istanza di riesame veniva rigettata dal Tribunale di Trieste. In data 22/9/09 la difesa dell'RO proponeva appello contro il provvedimento del p.m., con cui, in data 14/9/09, veniva rigettata la istanza di dissequestro della merce e lo stesso Tribunale, con ordinanza del 29/9/09, ha confermato il provvedimento reiettivo. Propone ricorso per cassazione il prevenuto a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi:
-erronea applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, lett. b), convertito in L. n. 427 del 1993; del Reg. CEE 2658/87 e Reg. CEE 55/08;
-inesistenza della ipotesi di reato astrattamente contestata. Il ricorrente rileva che, in forza delle disposizioni legislative e regolamentari indicate, le operazioni di importazione di merce dalla Moldavia non comportano l'applicazione di una tassazione a fini daziari ed i.v.a., sul valore complessivo del prodotto realizzato, di tal che la affermazione di principio sulla quale è costruita la intera ordinanza impugnata è erronea e contraria alla legge extrapenale, in quanto non essendovi imposizione fiscale non può esservi evasione o contrabbando.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il discorso argomentativo, svolto dal giudice di merito, si palesa del tutto logico ed esaustivo.
Il sequestro è stato eseguito sulla merce che risultava in eccedenza da quella indicata nel documento di accompagnamento;
la legislazione e i regolamenti richiamati dalla difesa dell'indagato non si palesano attinenti al caso di specie, in quanto qui non si contesta l'omesso pagamento di dazi ed i.v.a. in relazione alla merce che risultava regolarmente trasportata, ma sulla quota di essa rivelatasi in plus. Il Regolamento CEE del 2008 fissa le regole per la importazione dalla Moldavia e i sistemi che devono essere adottati, affinché si possa applicare la esenzione dal dazio doganale e dall'imposta sul valore aggiunto, e detta normativa dispone in ordine alle varie cadenze di controllo a cui va sottoposto il carico ed il mezzo che lo trasporta. Nel caso di specie l'Ufficio delle Dogane di Trieste, servizio antifrode, ha rilevato che l'RO ha presentato in Dogana, in data 14/4/09, le bollette di importazione, relative alla merce giunta dalla Moldavia in regime TIR, scortata da carnet TIR n. XB60666721.
All'atto della visita fisica il funzionario delegato al controllo ha accertato la presenza di un quantitativo di merce non dichiarata a manifesto del predetto carnet TIR, ne' comunque dichiarata per la importazione.
In dipendenza di quanto sopra si è proceduto a sequestro dei capi di abbigliamento in eccedenza, non riscontrati in documento di accompagnamento e non dichiarati.
La difesa del ricorrente rileva che non può essere ritenuto concretizzato il reato contestato in quanto la importazione della merce proveniente dalla Moldavia gode di privilegi particolari in ordine alla esenzione di dazi e di i.v.a., ma la doglianza si palesa del tutto priva di fondamento in quanto, nel caso di specie, il dettato regolamentare (Reg. CEE n. 55 del 21/1/08), richiamato dall'indagato, risulta inconferente: le esenzioni de quibus attengono all'ingresso nel territorio dello Stato di merce proveniente dalla Moldavia che sia corrispondente alla cartacea attestazione sul quantitativo della stessa.
Di contro, nel caso in cui venga rilevato quantitativo di merce diverso da quello indicato nel documento che ne certifica il trasporto non può che considerarsi concretizzata la ipotesi di reato di cui alla contestazione (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 292, art. 295, commi 1 e 2, e lett. C (T.U.L.D.)), visto che detti beni non risultano dichiarati ne' nel carnet TIR, così come previsto in convenzione, ne' nelle dichiarazioni di importazione presentate in Dogana.
A conferma della infondatezza di quanto sostenuto in impugnazione si osserva che ai sensi dell'art. 203 del Reg. CEE n. 2913/92, la obbligazione doganale alla importazione sorge all'atto della sottrazione della merce al controllo doganale: nella specie al detto controllo si è tentato di sottrarre la merce rilevata in esubero dal numero di capi di abbigliamento indicati nel documento di trasporto, in violazione della disposizione indicata, ne' il detto plus di merce poteva essere considerata non assoggettabile ai dazi doganali e all'i.v.a..
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010