Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2010, n. 26143
CASS
Sentenza 26 maggio 2010

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Integra il delitto di sottrazione di merce al pagamento dei diritti di confine dovuti (art. 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), l'indicazione, nei documenti doganali che ne certificano il trasporto, di un quantitativo di merce inferiore a quello, in esubero, accertato in sede di visita fisica da parte del funzionario delegato al controllo. (Fattispecie di sequestro preventivo di merce importata dalla Moldavia, nella quale la Corte ha precisato che il regime fiscale privilegiato in ordine all'esenzione dai dazi doganali e dall'I.V.A. previsto dal Reg. CEE n. 55 del 21 gennaio 2008 per l'importazione di merce dalla Repubblica moldova, è applicabile a condizione che il quantitativo di merce importata corrisponda a quella risultante dal documento di trasporto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2010, n. 26143
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26143
    Data del deposito : 26 maggio 2010

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