CASS
Sentenza 29 novembre 2023
Sentenza 29 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2023, n. 47748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47748 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udito il Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. È presente l'avvocato GIAMBRUNO VINCENZO del foro di PALERMO in difesa di RO AD che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 47748 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di assise della medesima città in data 21/06/2021 nei confronti di RR AR, condannandolo anche al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili. 1.1. La pronuncia di primo grado aveva dichiarato il sopra nominato imputato colpevole del reato di omicidio volontario, perpetrato in danno di PE Lo BA;
fatto omicidiario aggravato dalla premeditazione e commesso in concorso con SE AC, al quale AR aveva fornito assistenza e da quegli attuato mediante l'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco, che attingevano la vittima in zone vitali del corpo, cagionandone il decesso. Per l'effetto - esclusa la contestata circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. - l'imputato era stato condannato alla pena dell'ergastolo, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;
quanto alle pene accessorie, RR AR era stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena e decaduto dalla responsabilità genitoríale ed era stata ordinata, inoltre, la pubblicazione della sentenza, mediante affissione nei Comuni di Palermo e di Partinico e - per la durata di quindici giorni - sul sito internet del Ministero della Giustizia;
l'imputato, infine, era stato condannato alla rifusione dei danni patiti dalle parti civili costituite. 1.2. I delitti di ricettazione e detenzione di armi clandestine, contestati sub B) della rubrica, sono stati dichiarati estinti - già nel primo grado di giudizio - per intervenuta prescrizione, stante l'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.; AR, infine, è stato mandato assolto dalla contestazione di omicidio in danno di PE US e dai relativi reati di ricettazione e porto di arma clandestina, con l'adozione della formula di rito per non aver commesso il fatto. 1.3. Stando alla ricostruzione conformemente operata nelle due sedi di merito, PE Lo BA venne aggredito la sera del 13 luglio 2007, mentre si trovava - nei pressi della propria abitazione, ubicata in Partinico - a bordo della propria autovettura Mitsubishi, all'interno della quale vennero trovate evidenti tracce ematiche. La vittima risultò esser stata attinta da diversi colpi di arma da fuoco e, nonostante gli immediati soccorsi e il trasporto presso il locale nosocomio, decedette a causa delle ferite riportate. Le indagini espletate nell'immediatezza non condussero ad apprezzabili risultati;
ricevettero però nuovo impulso, allorquando - nell'ambito di una vasta operazione di contrasto alla criminalità organizzata - vennero tratti in arresto, per una serie di fatti estorsivi di stampo mafioso, perpetrati in varie zone del territorio palermitano, SE AC, il cognato RR AR (odierno imputato e fratello di ER AR, convivente del suddetto AC) e MM ME. SE AC, soggetto in seguito risultato essere il figlio naturale dell'anziano capomafia Francesco Lo ON, già reggente del mandamento di Partinico, decise di iniziare la collaborazione con la giustizia. Riferì quindi che egli stesso, anni addietro, era entrato in contatto con la famiglia del Lo ON e, in particolare - dopo un iniziale periodo di diffidenza - aveva stretto un forte rapporto personale con uno dei cinque figli di questi, ossia AU Lo ON;
con quest'ultimo, altresì, il AC aveva iniziato anche una collaborazione in ambito criminale. Allorquando AU Lo ON venne ucciso, SE AC - facendo affidamento su quanto concordemente rivelatogli da vari esponenti della famiglia Lo ON - individuò in PE Lo BA uno dei responsabili del fatto omicidiario;
per tale ragione, con una risoluzione ampiamente condivisa nell'ambito familiare, venne decisa l'uccisione del Lo BA. Lo stesso AC si offrì di prendere personalmente parte all'omicidio, nell'intento di dimostrare l'esistenza di un particolare affiato verso il defunto fratello e, più in generale, di rendere manifesta la sua forte affezione verso la ormai ritrovata famiglia naturale. SE AC si trovò, però, dinanzi alla necessità di reperire un supporto umano, al fine di dare concreta esecuzione al proposito assassino;
così, individuò un possibile collaboratore nel cognato, l'odierno imputato RR AR, il quale si prestò di buon grado. Reperite le armi da adoperare, si passò all'individuazione del veicolo da utilizzare per recarsi in loco;
vennero quindi reperiti - in sequenza - diversi mezzi che apparivano idonei alla bisogna, finché venne definitivamente scelta la vettura adatta. Furono così effettuati diversi sopralluoghi, finalizzati essenzialmente a studiare i movimenti della vittima e ad individuare il luogo più adatto per l'agguato. AC e AR, infine, sorpresero PE Lo BA in strada. Con la loro Fiat Uno condotta dal primo, bloccarono la marcia della vettura a bordo della quale si trovava la persona offesa, che era impossibilitata ad aprire lo sportello e uscire dall'abitacolo, trovandosi ormai troppo vicino al muro che costeggiava la strada. Attuando il piano convenuto, RR AR puntò un fucile a canne mozze verso Lo BA e premette il grilletto, ma il proiettile non partì. A questo punto, AC impugnò una pistola marca IT & SO e la puntò verso la vittima, potendo godere di una linea di tiro perfettamente libera, in quanto il cognato si era appiattito allo schienale del sedile;
così AC esplose due colpi di arma da fuoco, attingendo PE Lo BA al collo e alla tempia sinistra e causandone il decesso. Ciò fatto, AC e AR raggiunsero una vettura Seat Ibiza, che avevano parcheggiato in un luogo propizio e il secondo cosparse di benzina la Fiat uno utilizzata durante l'agguato, all'interno della quale avevano abbandonato il sopra menzionato fucile a canne mozze. Si verificò, però, una esplosione, che scaraventò a terra AC, provocandogli varie ustioni;
durante il tragitto alla volta di Palermo, AC si disfece della pistola, gettandola fuori dal finestrino. Nei giorni seguenti, con l'aiuto del nipote Francesco Lo ON, pose rimedio alle esigenze di carattere economico, che gli erano state rappresentate da RR AR prima della commissione dell'omicidio, procurandogli la somma di cinquemila euro e aiutandolo nella sistemazione dei locali che ospitavano un panificio, attività che avevano avviato insieme. 2. Ricorre per cassazione RR AR, a mezzo del difensore avv. VI NO, deducendo sei motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater cod. proc. pen.; viene posta, altresì, la questione di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, in ordine all'art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 111 e 117, comma 1, Cost, in relazione agli artt. 2, 3, 6 e 20 della Carta dei diritti dell'UE, nonché agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'art. 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Stando alla nuova formulazione dell'art. 581 cod. proc. pen., la difesa non avrà la possibilità di impugnare una sentenza di condanna, laddove l'imputato - avendo partecipato al processo - non abbia effettuato una nuova elezione di domicilio, mediante l'atto di appello o il ricorso per cassazione. Trattasi di una normativa che si pone in una situazione di insanabile contrasto, sia con i principi costituzionalmente garantiti, sia con le garanzie convenzionali, essendo figlia di una visione del processo penale a struttura "cooperatoria", nella quale il difensore è chiamato a vestire i panni del volenteroso negoziatore. La norma, inoltre, è priva di ragionevolezza, atteso che il domicilio, di regola, risulta già eletto o dichiarato in precedenti fasi del procedimento. Tale formalismo finisce per negare l'esercizio dell'inviolabile diritto di difesa costituzionalmente tutelato, oltre a collidere con il diritto convenzionale e sovranazionale, in particolare con il diritto alla vita, con la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, nonché con il diritto al giusto processo, che permette di impugnare una sentenza ingiusta e viziata. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, oltre che mancata assunzione di una prova decisiva, vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. d) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 575, 577, n. 3 cod. pen., agli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. e agli artt. 24 e 111 Cost. Viene censurata, in particolare, la scelta di disattendere le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. Era stata chiesta, in primo luogo, l'audizione di RI TA AT, in ordine al fatto che i titoli di credito rinvenuti sotto la vettura fossero a lei intestati;
tale richiesta era stata formulata al fine di chiarire se, effettivamente, la AT si trovasse insieme alla persona offesa, poco prima dell'omicidio. Era stata domandata, inoltre, l'effettuazione di un accertamento presso la A.S.P. di Palermo, onde acquisire eventuali schede di intervento del servizio 118; ciò a riscontro della credibilità e attendibilità delle dichiarazioni rese dal AC, in ordine alle ustioni dallo stesso subite (ha riferito di averle riportate subito dopo l'azione omicidiaria, mentre era intento a incendiare l'autovettura adoperata per giungere sul posto) e per verificare, invece, la credibilità di quanto di contro affermato da AR (avrebbe egli stesso soccorso AC negli anni 2014 o 2015, dopo un incidente stradale verificatosi a Palermo, nel corso del quale quest'ultimo era venuto a contatto con la marmitta di un motoveicolo, così riportando le suddette ustioni). La difesa, infine, aveva auspicato venisse disposta una perizia balistica, essendo inverosimile la ricostruzione della dinamica del fatto omicidiario riferita da AC, in punto di compatibilità della stessa con l'esistenza di colpi indirizzati dall'alto verso il basso, in ragione sia dello strumento utilizzato, sia della posizione della vittima. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale, vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 575 e 577, n. 3 cod. pen. e 125, 192, 193 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost., di cui al capo a) della rubrica. La Corte territoriale cade in contraddizione, nella parte in cui ricava il riscontro, in ordine al fatto che ME MM abbia appreso le modalità dell'uccisione di Lo BA da Corredo AR, dall'elemento captativo, in cui si evince invece che è stato AC a narrare al propalante Mannnni i predetti fatti;
in tal modo, risulta anche smentita la ulteriore affermazione resa dal dichiarante AC, nel punto in cui ha dichiarato - venendo smentito dalle stesse intercettazioni che lo riguardano - di non aver mai raccontato nulla a terze persone, circa i fatti accaduti la sera del 13 luglio 2007. Lo stesso MM, in udienza, si è corretto, affermando di aver appreso (L-f: dell'omicidio Lo LD dallo stesso collaboratore di giustizia AC, come pienamente riscontrato dalla dichiarazione intercettata, verificatasi fra i due il 27 gennaio 2015. Sono stati applicati erroneamente, allora, i principi in tema di valutazione della intrinseca credibilità dei collaboratori di giustizia AC e MM, in ordine alla posizione di AR, così pervenendosi ad una motivazione carente e apodittica. Quanto alla intercettazione relativa al colloquio fra la NO, madre dell'odierno ricorrente e la vicina di casa Lannino, essa è temporalmente collocata alcuni mesi dopo l'inizio della collaborazione con la magistratura, da parte del AC;
è logico ritenere, quindi, che la NO - prima di dar corso allo sfogo, oggetto di captazione, con la vicina di casa Lannino - avesse appreso (dalla figlia, compagna del collaboratore di giustizia AC, ovvero da altre fonti) del tenore delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal propalante, in merito all'omicidio Lo BA e consequenzialmente, presa da un momento di sconforto per le sorti del figlio, abbia proferito tali frasi. 2.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 577, n. 3) cod. pen. Dal compendio probatorio presente in atti, infatti, non possono trarsi validi elementi, per ritenere provato che RR AR abbia premeditato l'omicidio del Lo BA, dal momento che non si rilevano dati dai quali - in maniera fondata e attendibile - possa desumersi che l'imputato abbia partecipato alla fase ideativa e preparatoria dell'omicidio. Le propalazioni rese, sul punto, dal collaboratore di giustizia AC appaiono generiche e superficiali e la motivazione adottata, sul punto„ dalla Corte di assise di appello illogica, carente e contraddittoria. Prescindendo dalle dichiarazioni rese dal AC, non vi sono elementi che consentano di ritenere provata la partecipazione quotidiana dell'odierno ricorrente, ai numerosi appostamenti e pedinamenti, dal momento che non sono stati sentiti testimoni che abbiano visto AR - nei giorni antecedenti rispetto all'omicidio - nelle vicinanze dell'abitazione della persona offesa, o del luogo in cui la stessa svolgeva la sua attività lavorativa, ovvero dei posti abitualmente frequentati dalla vittima stessa. Si è ritenuto, quindi, che AR abbia premeditato l'omicidio, in virtù del semplice fatto che sia stato messo al corrente della volontà di compierlo. Nemmeno dalle generiche e confuse dichiarazioni rese da MM, del resto, è possibile trarre la conclusione che AR abbia tenuto una condotta atta a integrare la suddetta aggravante, dal momento che anche questi nulla riferisce, circa la preparazione dell'agguato. 2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., evidenziandosi vizio di motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62- bis, 69, commi 2 e 3, 132 e 133 cod. pen., nonché 27 Cost. Nel momento in cui prendeva parte alla commissione di tale fatto, AR aveva appena ventidue anni e commetteva il primo reato della sua vita, plagiato dalla personalità e dalle promesse fattegli dal cognato;
quest'ultimo, infatti, gli aveva prospettato che gli avrebbe fatto percepire una ingente somma di denaro, in realtà mai ottenuta. Incongruo appare, pertanto, il riferimento operato dalla Corte, ai precedenti penali e all'applicazione di misura di sicurezza a carico di AR, trattandosi di fatti collocabili in epoca posteriore, rispetto alla commissione del reato per il quale si procede. La pena irrogata, comunque, appare del tutto sproporzionata, rispetto alla personalità del soggetto, oltre che in rapporto al ruolo da questi rivestito nell'iter criminis. 2.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione di legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 cod. pen., 438 e 442, comma 2-bis cod. proc. pen. e agli artt. 24, 25, 27 e 111 Cost. e agli artt. 1 e 5 legge n. 33 del 2019, formulandosi anche richiesta di rimessione in termini dell'imputato, per la richiesta di accesso al rito abbreviato, in ragione dell'entrata in vigore - all'indomani della scadenza dei termini per l'accesso al rito premiale - di un regime sanzionatorio di favore, riservato alla persona condannata con rito abbreviato, che non impugni la sentenza di condanna. L'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, ha inserito il comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen., con il quale si prevede che - quando né l'imputato, né il suo difensore abbiano proposto impugnazione, avverso la sentenza di condanna pronunciata all'esito della celebrazione del processo secondo le forme del rito abbreviato - il giudice dell'esecuzione debba ulteriormente ridurre la pena irrogata, nella misura di un sesto. Trattasi di norma favorevole di carattere sostanziale, come tale suscettibile di applicazione retroattiva, a norma dell'art. 2, secondo comma cod. pen. La giurisprudenza di legittimità, intervenendo in ordine ad analoghi mutamenti migliorativi, rispetto alla disciplina del rito alternativo in questione, ha sempre ritenuto l'applicabilità retroattiva di tali modifiche, attribuendo alle stesse una connotazione sostanziale, ulteriore rispetto alla veste formale di natura processuale. Nella concreta vicenda, non osta all'accoglimento della richiesta il fatto che l'art. 438, comma 1-bis cod. proc. pen. escluda il giudizio abbreviato, in relazione ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Il fatto per il quale si procede risale al 13/07/2017, elemento che consente di accogliere la richiesta di rimessione in termini per la proposizione di rito alternativo, così permettendo a AR di godere, oltre che della riduzione conseguente alla scelta del rito alternativo, anche della ulteriore riduzione di pena di un sesto. 3. Con tempestivo motivo aggiunto presentato a mezzo dell'avv. VI NO, il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 69, secondo e terzo comma, 114, 132 e 133 cod. pen. e 27 Cost. Merita censura la sentenza impugnata, laddove ha escluso di poter riconoscere, nella condotta serbata dall'imputato, gli estremi della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen., nonché per aver omesso di motivare, in ordine alla eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio. Nella concreta fattispecie, risulta lampante come la condotta tenuta da AR sia del tutto marginale, con riferimento alla eziologia del reato contestato, atteso che il fatto omicidiario, comunque, sarebbe stato compiuto ad opera del AC. Questi era già determinato a portare a compimento il proposito criminoso, a prescindere dall'apporto eventualmente offerto da AR. Il Giudice territoriale ha omesso di confrontarsi con il ruolo assunto dal ricorrente, rispetto al concorrente SE AC. L'odierno imputato, infatti, si è limitato a partecipare alla realizzazione dell'omicidio, dando assistenza al AC nella programmazione dell'esecuzione materiale dell'omicidio. Il fatto è stato però concretamente realizzato da quest'ultimo, mediante l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco che, attingendo la vittima in parti vitali del corpo, ne hanno cagionato il decesso. L'apporto offerto da AR, quindi, non ha avuto apprezzabili conseguenze pratiche, sull'esito letale dell'azione. Da ciò discende la denunciata erronea quantificazione della pena finale, in considerazione di tutti i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. Si sarebbe dovuto, infatti, riconoscere la circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. ed operare il bilanciamento, rispetto alla ritenuta circostanza aggravante. La pena così determinata, quindi, risulta inadeguata e sproporzionata, rispetto al ruolo realmente assunto dal ricorrente nel fatto-reato; una sanzione così severa, quindi, non risulta idonea a svolgere la funzione propria, di rieducazione e di reinserimento sociale del reo, costituzionalmente prevista dall'art. 27 Cost. La sentenza impugnata è sfornita di qualsiasi motivazione, atta a dare contezza del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice, in ossequio ai parametri valutativi fissati dall'art. 133 cod. pen. Considerato lo specifico modus operandi del tutto secondario addebitabile al ricorrente, oltre che tenuto conto della giovanissima età, del contesto familiare e sociale in cui viveva l'odierno imputato, del notevole lasso temporale trascorso dal fatto e, infine, dell'epoca in cui si collocano gli accadimenti giudicati, non vi erano ragioni per irrogare un trattamento sanzionatorio tanto rigoroso. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate, ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Il primo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto propone censure - a contenuto profondamente generico e aspecifico - direttamente incentrate sulla critica rispetto al contenuto prescrittivo della norma richiamata;
trattasi, pertanto, di una doglianza che non risulta minimamente aderente alla motivazione del provvedimento impugnato, essendo essa rivolta, piuttosto, alla formulazione di una critica di tenore astratto, rispetto alla disposizione codicistica. 3. Con il secondo motivo, la difesa censura la scelta di non accogliere le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sopra dettagliatamente indicate in parte narrativa (audizione di RI TA AT, in ordine al fatto che i titoli di credito rinvenuti sotto la vettura fossero a lei intestati, al fine di verificare se quest'ultima si trovasse in compagnia della vittima, nei momenti immediatamente precedenti l'omicidio; accertamento presso la A.S.P. di Palermo, finalizzato alla verifica della genesi delle ustioni subite da AC, onde accertare se questi le avesse riportate nell'atto di dar fuoco alla vettura, adoperata per giungere sul luogo che sarebbe poi divenuto teatro dell'omicidio, oppure in occasione di un successivo incidente stradale;
esperimento di una perizia balistica, volta a verificare la compatibilità della ricostruzione offerta dal AC, rispetto alla traiettoria dei proiettili che uccisero Lo BA). 3.1. Va precisato, allora, che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano - ad onta della tesi difensiva - la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Nel giudizio di appello, infatti, questa costituisce un istituto di carattere eccezionale, fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado;
sicché, il potere del giudice del gravame di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, superando la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, (4) Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando poi incensurabile nel giudizio di legittimità, laddove risulti adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487). Secondo altro consolidato principio di diritto espresso dai questa Corte, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte all'indomani dell'emissione della sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995). 3.2. Ciò premesso, l'argomentazione espressa dalla Corte territoriale, in relazione alla negatoria della ulteriore prova testimoniale invocata, si profila sufficiente e congrua. La Corte di assise di appello, infatti, ha rigettato la richiesta reputando - con motivazione non manifestamente illogica - non dirimente acclarare se, effettivamente, la AT avesse apposto la propria firma di traenza su alcuni assegni di conto corrente bancario, che si presentavano solo parzialmente compilati e che erano stati rinvenuti sotto l'autovettura a bordo della quale si trovava la vittima, allorquando venne uccisa. La Corte distrettuale ha, in primo luogo, precisato come la fidanzata dell'epoca di PE Lo BA si chiamasse AL - e non RI TA - AT;
ha poi sottolineato che i titoli potrebbero esser giunti sotto la vettura in qualunque modo, anche a seguito di un semplice smarrimento da parte del possessore;
infine, ha concluso nel senso della radicale inadeguatezza di tale fatto, pure all'esito dell'auspicato approfondimento, in punto di individuazione di un possibile scenario alternativo, rispetto all'omicidio per il quale si procede. 3.3. Del pari congruamente, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che fosse radicalmente inutile procedere all'acquisizione - secondo uno schema procedurale che si sarebbe rivelato, a dir poco, generico e indeterminato, oltre che meramente esplorativo - di tutte le schede di intervento redatte dal 118, onde verificare la possibile origine alternativa delle lesioni riportate da AC. HA anche ricordato, i Giudici di secondo grado, come la versione dell'incidente sia niente altro, se non una fandonia di comodo, propinata alla bisogna da AC e AR ad una preoccupatissima NG NO (suocera del primo e madre del secondo), per giustificare - senza ovviamente riferire dell'incendio dell'autovettura, susseguito alla commissione dell'omicidio - il rientro in casa del primo con il corpo deturpato da bruciature. 3.4. Anche l'ultimo approfondimento istruttorio auspicato dalla difesa è stato giudicato del tutto inutile, ininfluente e irrilevante (si vedano le pagine da 22 a 25 della sentenza impugnata, laddove si evidenzia - con ricchezza di argomentazioni - l'ormai definitivo accertamento giudiziale, circa il fatto che proprio il AC abbia esploso i colpi mortali all'indirizzo di Lo BA). 3.5. Il giudice di secondo grado, quindi, non ha omesso alcuna valutazione, in ordine alle richieste istruttorie formulate dalla difesa;
le ha disattese, invece, fornendo sia una congrua giustificazione comune e cumulativa, sia una valutazione di carattere singolo, rimarcandone la non necessità ai fini della decisione, atteso l'ampio materiale probatorio presente nell'incarto processuale. 3.6. Il segmento principale della censura si risolve, in conclusione, nella semplice riproposizione delle ragioni in base alle quali - in ipotesi difensiva - la Corte territoriale si sarebbe dovuto determinare ad accogliere tale istanza. Lungi dall'evidenziare vizi effettivamente deducibili in sede di legittimità, però, la difesa non riesce ad oltrepassare la soglia della semplice prospettazione di una difforme lettura degli atti, arrestandosi alla mera richiesta di sostanziale rivisitazione nel merito della vicenda. La doglianza, in definitiva, non può che essere ritenuta inammissibile. 4. Il terzo motivo formulato dalla difesa, sebbene articolato - come enunciato in parte narrativa - in una duplicità di profili di doglianza, presenta una matrice unitaria e si presta agevolmente, quindi, ad una trattazione unitaria. Tali censure afferiscono tutte, infatti, alla motivazione della sentenza impugnata criticando - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove. Giova allora precisare, ai fini del corretto inquadramento del perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, le seguenti coordinate teoriche. 4.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve rammentare come, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 4.2. Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione - oggetto di specifica deduzione difensiva, nella fattispecie in esame - va osservato che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato;
non sussiste possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti del processo;
sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non sì sostanzia nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere - radicalmente differente - di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). 4.3. Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio - entro il quale ogni elemento sia contestualizzato - che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza, ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). 4.4. La doglianza difensiva, in particolare, si incentra sulla confutazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni - di tenore auto ed eteroaccusatorio - rese dal AC. Viene poi criticata l'interpretazione offerta dalla Corte distrettuale, in ordine ad alcune intercettazioni, meglio descritte in parte narrativa. 4.5. La Corte di assise di Palermo, però, ha specificamente analizzato sia il profilo della attendibilità intrinseca dei singoli dichiaranti, sia i connessi temi della sussistenza di riscontri oggettivi, soggettivi e individualizzanti e della concordanza fra le varie ricostruzioni. Per quanto attiene al preteso contrasto, fra le dichiarazioni rese da AC e la propalazione di MM, esso verterebbe essenzialmente sull'avere quest'ultimo sostenuto di non aver mai riferito ad alcuno particolari di alcun tipo circa l'omicidio, prima di intraprendere la collaborazione con la giustizia;
il conflitto con il MM si sostanzierebbe, allora, nell'avere questi affermato di aver appreso la narrazione onnicidiaria proprio da AC. La Corte territoriale, però, ha ritenuto insussistente la lamentata distonia narrativa. In primo luogo, ha sottolineato come MM abbia riferito di aver ricevuto da AC esclusivamente una isolata confidenza, riportata in termini oltremodo vaghi e generici, circa l'omicidio; lo stesso MN, però, ha ripetutamente ribadito di aver appreso il nucleo centrale di tale fatto delittuoso - direttamente e integralmente - dallo stesso AR, suo amico e attuale imputato. La Corte, a conferma di tale assunto, richiama il contenuto di una intercettazione ambientale, relativa ad un dialogo intercorso fra MM e AC, nel corso del quale quest'ultimo descrive - in termini criptici e adoperando un eloquio convenzionale e allusivo - proprio l'omicidio di Lo BA, operando però, rispetto a tale fatto omicidiario, solo un richiamo generico e privo di precisi riferimenti nominativi (si veda quanto scritto alla pagina numero 26 della sentenza). 4.6. Il correlato versante della esistenza di riscontri, rispetto alle propalazioni del AC (esecutore materiale dell'omicidio de quo, come da accertamento giudiziale ormai irrevocabile) risulta parimenti sviscerato in modo puntuale e coerente. La intrinseca attendibilità del AC si fonda, stando al convincimento sussunto nella sentenza impugnata, in primo luogo, sulla stessa spontaneità che ha caratterizzato la genesi della sua scelta collaborativa. AC, infatti, venne tratto in arresto in relazione a un episodio di estorsione di stampo mafioso e - senza esserne minimamente sospettato - confessò subito le proprie responsabilità, in ordine all'omicidio Lo BA. Fatte alcune considerazioni in ordine alla tenuta logica delle dichiarazioni rese da AC e, quindi, circa la intima credibilità del narrato di questi, la Corte territoriale ha analizzato il versante della sussistenza dei riscontri, in termini individualizzanti, relativamente alla posizione di AR. Ha verificato, quindi, come tutti i profili della ricostruzione di AC abbiano trovato un forte suffragio, proveniente da ulteriori elementi evocativi, peraltro di eterogenea natura e derivazione. E quindi: - l'incendio dell'autovettura adoperata per recarsi in loco, descritto da AC, risulta riscontrato attraverso le dichiarazioni del teste PE TO;
- il riferito movente di vendetta collima alla perfezione, con l'esser stato il Lo BA indagato per l'uccisione, nel 2005, di AU Lo ON, fratello naturale di AC;
- il ritrovamento, all'interno della suddetta vettura incendiata, di un fucile a canne mozze, al cui interno ancora si trovava un proiettile inesploso, rappresenta un riscontro alla dinamica dei fatti riferita da AC, circa il fatto che AR premette il grilletto dell'arma, senza che vi fosse l'esplosione. La Corte ha anche affrontato - per ritenerla del tutto inesistente - la possibilità che AC si sia limitato a riportare particolari del fatto omicidiario, relativamente alla riconducibilità soggettiva al correo, non essendone direttamente a conoscenza, bensì per averli appresi attraverso la divulgazione giornalistica. 4.7. Un formidabile riscontro alla narrazione del collaboratore, inoltre, è giunto dalle conversazioni ambientali oggetto di captazione. Vengono riportate in sentenza (alla pagina numero 30) ben due intercettazioni ambientali, nel corso delle quali AC, in pratica, descrive i particolari salienti dell'omicidio Lo BA;
nella seconda di tali conversazioni, presente AR, il collaboratore ricorda esplicitamente le ustioni da lui stesso riportate tempo addietro, nel mentre incendiava l'autovettura adoperata per raggiungere la vittima Lo BA (nell'occasione, le conversazioni intercorse fra AC, NL TT e RR AR vengono intercettate mentre i tre sono intenti a dar fuoco alla L4y1 serranda di un esercizio commerciale, allo scopo di convincere il titolare dello stesso a piegarsi alle richieste estorsive;
AC, rammentando di essersi ustionato in occasione dell'omicidio Lo BA, raccomanda agli altri - fra cui AR - di fare molta attenzione al fuoco). Infine, la Corte territoriale riporta l'intercettazione ambientale relativa alla conversazione intrattenuta da NG NO (come detto, madre di AR e suocera di AC) con la vicina di casa NC NÍ. Nel corso di tale dialogo, la NO riferisce - in maniera del tutto esplicita, con termini di inequivocabile significazione - la esatta dinamica dell'omicidio Lo LD, pur tentando di edulcorare le responsabilità ascrivibili al figlio, il quale si sarebbe limitato, a suo dire, ad accompagnare il complice, secutore materiale del fatto criminoso (si veda quanto riportato alla pagina numero 32 della sentenza impugnata). 4.8. Nel tentativo di contrastare il coerente, logico e adeguatamente argomentato convincimento della Corte territoriale, la difesa non riesce a superare lo stadio della mera critica confutativa e assertiva, sostanzialmente proponendo una diversa valutazione delle dichiarazioni del dichiarante AC, nonché una difforme lettura e interpretazione del contenuto delle captazioni. 4.9. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, la Corte di assise di appello - contrariamente alle deduzioni difensive - non ha minimamente mancato di saggiarne e attestarne la credibilità soggettiva, nonché l'attendibilità dei narrati da essi provenienti, la loro vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante e, infine, l'esistenza di riscontri esterni e individualizzanti di univoca valenza evocativa. La concordanza fra le plurime narrazioni, infatti, postula la convergenza delle chiamate, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, nonché la loro autonomia genetica (vale a dire, la derivazione da fonti di informazione diverse) e, infine, la loro indipendenza, nel senso che tali ricostruzioni non devono apparire frutto di intese fraudolente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134); trattasi di elementi che, nella specie, risultano adeguatamente sviscerati dalla Corte territoriale. Le censure mosse dai difensori peccano invece, con tutta evidenza, di genericità: la sentenza impugnata, infatti, ha condiviso la valutazione compiuta in primo grado, in ordine alla attendibilità degli apporti collaborativi, ai quali - contrariamente alle deduzioni difensive - ha dedicato ampio spazio. Sono state evidenziate le specificità connotanti le singole narrazioni e si sono esclusi sospetti di reciproco inquinamento, ovvero di assimilazione di nozioni provenienti dall'esterno. L'analisi ha poi implicato il raccordo - di tenore logico e intratestuale - fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e, successivamente, con gli elementi oggettivi raccolti nel corso delle indagini. Tutte le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale mostrano un buon governo dei principi più volte esposti da questa Corte: infatti, sulla credibilità soggettiva ed oggettiva dei collaboranti, la sentenza impugnata non mostra di attribuire - in maniera aprioristica - credito a tali dichiarazioni, ma analizza specificamente il contenuto del narrato, saggiando la sovrapponibilità e la coerenza tra le dichiarazioni, nonché la carenza di dati radicalmente dissonanti, lo spessore dei collaboranti e la sussistenza di elementi di riscontro di carattere oggettivo. In riferimento a tale ultima tematica, è bene rammentare che - attenendosi ai principi dogmatici elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la succitata Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145) - il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti, rappresentati: - dalla credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
- l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
- la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262309; si ricorda, infine, anche il dictum di Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, De Stefano, Rv. 280335, a mente della quale: «Il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto»). La Corte di assise di appello di Palermo, come detto, ha ritenuto che - rispetto alla completa e lineare ricostruzione offerta da AC (autore materiale del fatto omicidiario), già congruamente suffragata dalla narrazione di MM (portatore di una scienza privilegiata, in ordine ai fatti riportati, per averli appresi direttamente dall'imputato AR) sussistano diversi riscontri esterni, di inconfutabile valenza dimostrativa. Trattasi, in particolare, del riscontro proveniente dalle sopra menzionate intercettazioni, che la Corte di assise di appello ha scandagliato attentamente e delle quali ha ritenuto la natura "troncante", sulla base di una lettura coerente e logica. 4.10. Quanto poi alle obiezioni della difesa, circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa lettura delle conversazioni versate in atti - e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato, al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità. 4.11. Non vi è chi non rilevi, in definitiva, come la Corte territoriale - su tutti gli specifici punti sopra enucleati - abbia strutturato il proprio apparato argomentativo in maniera lineare, coerente e priva di spunti di contraddittorietà. 5. Con il quarto motivo, si critica la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione. Trattasi di censura di carattere rivalutativo e generico, da giudicare quindi manifestamente inammissibile. Questa Corte di legittimità ha, per il vero, più volte espresso principi in diritto tesi a creare una netta linea di demarcazione, tra la semplice preordinazione (di un reato doloso come l'omicidio volontario, consumato o tentato) e la circostanza aggravante della premeditazione. Tale linea interpretativa - cui il Collegio non può che prestare convinta adesione - è stata espressa con particolare chiarezza da Sez. 1, n. 47250 del 9.11.2011, Livadia, rv 251503 (che ha chiarito come - in tema di omicidio volontario - non rappresenti sicuro indice rivelatore della premeditazione, che si sostanzia in una deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata, il mero intervallo riscontrabile tra la preparazione e l'esecuzione, sì come non possono trarsi elementi di certezza dalla predisposizione di un agguato, in quanto ciò attiene alla realizzazione del delitto e non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione, che connota la indicata circostanza aggravante), nonché da Sez. 1, n. 5147 del 14.7.2015, Scanni, rv 266205 (secondo la quale, la mera preordinazione del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive). In effetti, come osservato, tra le altre, da Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, rv 260219, spetta al giudice di merito cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della fattispecie concreta, posto che anche una sorta di 'agguato' può essere espressione di una iniziativa estemporanea accompagnata da dolo, ma non inquadrabile nell'alveo previsionale della circostanza aggravante in esame. Nella concreta fattispecie la Corte di secondo grado, in ossequio alle indicazioni dell'organo nomofilattico, ha realizzato - come si è detto - una logica attribuzione di peso, ai numerosi elementi di valutazione e conoscenza emersi. Con motivazione logica, esaustiva e puntuale, la Corte ha desunto la sussistenza della premeditazione, da una variegata congerie di dati probatori, di multiforme tipologia, ma tra loro collimanti alla perfezione. Si è così sottolineata la pianificazione con largo anticipo della condotta, deducendo tale fatto dalla certosina predisposizione dei dettagli del gesto, destinato, peraltro, ad essere perpetrato dopo aver prescelto - all'esito del compimento di svariati sopralluoghi - il luogo e le condizioni di tempo maggiormente propizi, al compimento del fatto omicidiario. Coglie quindi nel segno, la Corte territoriale, quando sottolinea la granitica permanenza nel tempo del proposito criminoso, restato immune ad ogni occasione di ripensamento. Sul punto, in pratica, pare a questo Collegio che vi sia stata ampia e doviziosa risposta, rispetto ad ogni censura formulata dalla difesa in sede di gravame. 6. Il quinto motivo, che censura l'entità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato. 6.1. La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena. La motivazione della impugnata sentenza, conforme a quella del primo giudice, si sottrae a ogni sindacato in sede di legittimità, per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta serbata dall'imputato e la natura efferata del fatto di sangue commesso, oltre che l'allarmante corredo di pregiudizi dai quali risulta accompagnato AR, tutti elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che non risultano contrastati da emergenze di segno favorevole al reo. 6.2. Parimenti inammissibile risulta la doglianza attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento, in quanto marcatamente generico e aspecifico, nonché caratterizzato da censure di merito inammissibili in questa sede. Trattasi, in effetti, di censura generica e in fatto, che si arresta allo stadio della mera asserzione confutativa, senza confrontarsi con il complesso della motivazione;
da questa, infatti, emergono motivate valutazioni negative, in ordine alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti. 7. Il sesto motivo si risolve, sostanzialmente, nella formulazione di una impropria richiesta di rinnessione in termini, ai fini dell'accesso al rito abbreviato, in ragione dell'entrata in vigore - all'indomani della scadenza dei termini per l'accesso al rito speciale - di un regime sanzionatorio di favore, riguardante la persona condannata con rito abbreviato. La richiesta è radicalmente inammissibile, posto che - in primo luogo - non risulta esser stata mai formulata da AR alcuna istanza di ammissione al rito abbreviato. In secondo luogo, la nuova disciplina di favore postula la mancata impugnazione della sentenza di condanna;
nel caso in esame, al contrario, risulta ovviamente proposto il gravame. 8. Il motivo aggiunto sopra enunciato, infine, concerne il mancato riconoscimento, in favore di RR AR, della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e, consequenzialmente, l'omessa rimodulazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio, che viene censurato dalla difesa a causa di una pretesa eccessiva asprezza. 8.1. La difesa, formulando le proprie conclusioni dinanzi alla Corte di assise, ha però domandato esclusivamente l'assoluzione dell'imputato o, in via subordinata, il minimo della pena;
in sede di gravame - oltre a formulare l'istanza di rinnovazione istruttoria di cui sopra - la difesa ha chiesto ritenersi inattendibili i collaboratori AC e MM e, consequenzialmente, mandarsi assolto il prevenuto, domandando anche, in via subordinata, l'esclusione dell'aggravante della premeditazione, nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, invocando una diminuzione della pena. Attraverso il ricorso in esame, quindi, il ricorrente introduce - per la prima volta e all'interno del giudizio di legittimità, non avendo sollevato la medesima questione in sede di gravame - il tema attinente alla possibile concessione dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., così formulando la postulazione di una non consentita rivisitazione, in questa sede processuale, di un versante dell'accertamento compiuto dal Giudice del merito. 8.2. È però noto come - in sede di legittimità - possano essere denunciati solo vizi del provvedimento impugnato, che siano riconducibili all'alveo di quelli tassativamente indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., che delinea il giudizio di cassazione come impugnazione a critica vincolata avverso il provvedimento censurato, nella quale non è consentito un nuovo esame del merito (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952). Risulta preclusa, quindi, la deduzione di violazioni di legge o di vizi della motivazione attinenti ad accertamenti di fatto e profili valutativi, che non siano stati censurati mediante l'impugnazione di merito e che non siano stati sottoposti, in alcun modo, alla cognizione del giudice di secondo grado;
presunti vizi che, pertanto, correttamente non siano stati riesaminati nella sede propria del giudizio di appello e che, dunque, non possono essere oggetto di motivo di ricorso di legittimità. Deriva da tale iter concettuale, la inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto vertente su statuizioni assunte dal giudice di primo grado non devolute in sede di gravame, attraverso uno specifico e puntuale motivo di impugnazione (il principio di diritto si trova espresso, fra tante, nel dictum di Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza, Rv. 274346 - 01, a mente della quale: «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato»). 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 05 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udito il Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. È presente l'avvocato GIAMBRUNO VINCENZO del foro di PALERMO in difesa di RO AD che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 47748 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 05/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di assise della medesima città in data 21/06/2021 nei confronti di RR AR, condannandolo anche al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili. 1.1. La pronuncia di primo grado aveva dichiarato il sopra nominato imputato colpevole del reato di omicidio volontario, perpetrato in danno di PE Lo BA;
fatto omicidiario aggravato dalla premeditazione e commesso in concorso con SE AC, al quale AR aveva fornito assistenza e da quegli attuato mediante l'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco, che attingevano la vittima in zone vitali del corpo, cagionandone il decesso. Per l'effetto - esclusa la contestata circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. - l'imputato era stato condannato alla pena dell'ergastolo, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;
quanto alle pene accessorie, RR AR era stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena e decaduto dalla responsabilità genitoríale ed era stata ordinata, inoltre, la pubblicazione della sentenza, mediante affissione nei Comuni di Palermo e di Partinico e - per la durata di quindici giorni - sul sito internet del Ministero della Giustizia;
l'imputato, infine, era stato condannato alla rifusione dei danni patiti dalle parti civili costituite. 1.2. I delitti di ricettazione e detenzione di armi clandestine, contestati sub B) della rubrica, sono stati dichiarati estinti - già nel primo grado di giudizio - per intervenuta prescrizione, stante l'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.; AR, infine, è stato mandato assolto dalla contestazione di omicidio in danno di PE US e dai relativi reati di ricettazione e porto di arma clandestina, con l'adozione della formula di rito per non aver commesso il fatto. 1.3. Stando alla ricostruzione conformemente operata nelle due sedi di merito, PE Lo BA venne aggredito la sera del 13 luglio 2007, mentre si trovava - nei pressi della propria abitazione, ubicata in Partinico - a bordo della propria autovettura Mitsubishi, all'interno della quale vennero trovate evidenti tracce ematiche. La vittima risultò esser stata attinta da diversi colpi di arma da fuoco e, nonostante gli immediati soccorsi e il trasporto presso il locale nosocomio, decedette a causa delle ferite riportate. Le indagini espletate nell'immediatezza non condussero ad apprezzabili risultati;
ricevettero però nuovo impulso, allorquando - nell'ambito di una vasta operazione di contrasto alla criminalità organizzata - vennero tratti in arresto, per una serie di fatti estorsivi di stampo mafioso, perpetrati in varie zone del territorio palermitano, SE AC, il cognato RR AR (odierno imputato e fratello di ER AR, convivente del suddetto AC) e MM ME. SE AC, soggetto in seguito risultato essere il figlio naturale dell'anziano capomafia Francesco Lo ON, già reggente del mandamento di Partinico, decise di iniziare la collaborazione con la giustizia. Riferì quindi che egli stesso, anni addietro, era entrato in contatto con la famiglia del Lo ON e, in particolare - dopo un iniziale periodo di diffidenza - aveva stretto un forte rapporto personale con uno dei cinque figli di questi, ossia AU Lo ON;
con quest'ultimo, altresì, il AC aveva iniziato anche una collaborazione in ambito criminale. Allorquando AU Lo ON venne ucciso, SE AC - facendo affidamento su quanto concordemente rivelatogli da vari esponenti della famiglia Lo ON - individuò in PE Lo BA uno dei responsabili del fatto omicidiario;
per tale ragione, con una risoluzione ampiamente condivisa nell'ambito familiare, venne decisa l'uccisione del Lo BA. Lo stesso AC si offrì di prendere personalmente parte all'omicidio, nell'intento di dimostrare l'esistenza di un particolare affiato verso il defunto fratello e, più in generale, di rendere manifesta la sua forte affezione verso la ormai ritrovata famiglia naturale. SE AC si trovò, però, dinanzi alla necessità di reperire un supporto umano, al fine di dare concreta esecuzione al proposito assassino;
così, individuò un possibile collaboratore nel cognato, l'odierno imputato RR AR, il quale si prestò di buon grado. Reperite le armi da adoperare, si passò all'individuazione del veicolo da utilizzare per recarsi in loco;
vennero quindi reperiti - in sequenza - diversi mezzi che apparivano idonei alla bisogna, finché venne definitivamente scelta la vettura adatta. Furono così effettuati diversi sopralluoghi, finalizzati essenzialmente a studiare i movimenti della vittima e ad individuare il luogo più adatto per l'agguato. AC e AR, infine, sorpresero PE Lo BA in strada. Con la loro Fiat Uno condotta dal primo, bloccarono la marcia della vettura a bordo della quale si trovava la persona offesa, che era impossibilitata ad aprire lo sportello e uscire dall'abitacolo, trovandosi ormai troppo vicino al muro che costeggiava la strada. Attuando il piano convenuto, RR AR puntò un fucile a canne mozze verso Lo BA e premette il grilletto, ma il proiettile non partì. A questo punto, AC impugnò una pistola marca IT & SO e la puntò verso la vittima, potendo godere di una linea di tiro perfettamente libera, in quanto il cognato si era appiattito allo schienale del sedile;
così AC esplose due colpi di arma da fuoco, attingendo PE Lo BA al collo e alla tempia sinistra e causandone il decesso. Ciò fatto, AC e AR raggiunsero una vettura Seat Ibiza, che avevano parcheggiato in un luogo propizio e il secondo cosparse di benzina la Fiat uno utilizzata durante l'agguato, all'interno della quale avevano abbandonato il sopra menzionato fucile a canne mozze. Si verificò, però, una esplosione, che scaraventò a terra AC, provocandogli varie ustioni;
durante il tragitto alla volta di Palermo, AC si disfece della pistola, gettandola fuori dal finestrino. Nei giorni seguenti, con l'aiuto del nipote Francesco Lo ON, pose rimedio alle esigenze di carattere economico, che gli erano state rappresentate da RR AR prima della commissione dell'omicidio, procurandogli la somma di cinquemila euro e aiutandolo nella sistemazione dei locali che ospitavano un panificio, attività che avevano avviato insieme. 2. Ricorre per cassazione RR AR, a mezzo del difensore avv. VI NO, deducendo sei motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater cod. proc. pen.; viene posta, altresì, la questione di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, in ordine all'art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 111 e 117, comma 1, Cost, in relazione agli artt. 2, 3, 6 e 20 della Carta dei diritti dell'UE, nonché agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'art. 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Stando alla nuova formulazione dell'art. 581 cod. proc. pen., la difesa non avrà la possibilità di impugnare una sentenza di condanna, laddove l'imputato - avendo partecipato al processo - non abbia effettuato una nuova elezione di domicilio, mediante l'atto di appello o il ricorso per cassazione. Trattasi di una normativa che si pone in una situazione di insanabile contrasto, sia con i principi costituzionalmente garantiti, sia con le garanzie convenzionali, essendo figlia di una visione del processo penale a struttura "cooperatoria", nella quale il difensore è chiamato a vestire i panni del volenteroso negoziatore. La norma, inoltre, è priva di ragionevolezza, atteso che il domicilio, di regola, risulta già eletto o dichiarato in precedenti fasi del procedimento. Tale formalismo finisce per negare l'esercizio dell'inviolabile diritto di difesa costituzionalmente tutelato, oltre a collidere con il diritto convenzionale e sovranazionale, in particolare con il diritto alla vita, con la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, nonché con il diritto al giusto processo, che permette di impugnare una sentenza ingiusta e viziata. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, oltre che mancata assunzione di una prova decisiva, vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. d) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 575, 577, n. 3 cod. pen., agli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. e agli artt. 24 e 111 Cost. Viene censurata, in particolare, la scelta di disattendere le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. Era stata chiesta, in primo luogo, l'audizione di RI TA AT, in ordine al fatto che i titoli di credito rinvenuti sotto la vettura fossero a lei intestati;
tale richiesta era stata formulata al fine di chiarire se, effettivamente, la AT si trovasse insieme alla persona offesa, poco prima dell'omicidio. Era stata domandata, inoltre, l'effettuazione di un accertamento presso la A.S.P. di Palermo, onde acquisire eventuali schede di intervento del servizio 118; ciò a riscontro della credibilità e attendibilità delle dichiarazioni rese dal AC, in ordine alle ustioni dallo stesso subite (ha riferito di averle riportate subito dopo l'azione omicidiaria, mentre era intento a incendiare l'autovettura adoperata per giungere sul posto) e per verificare, invece, la credibilità di quanto di contro affermato da AR (avrebbe egli stesso soccorso AC negli anni 2014 o 2015, dopo un incidente stradale verificatosi a Palermo, nel corso del quale quest'ultimo era venuto a contatto con la marmitta di un motoveicolo, così riportando le suddette ustioni). La difesa, infine, aveva auspicato venisse disposta una perizia balistica, essendo inverosimile la ricostruzione della dinamica del fatto omicidiario riferita da AC, in punto di compatibilità della stessa con l'esistenza di colpi indirizzati dall'alto verso il basso, in ragione sia dello strumento utilizzato, sia della posizione della vittima. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale, vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 575 e 577, n. 3 cod. pen. e 125, 192, 193 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost., di cui al capo a) della rubrica. La Corte territoriale cade in contraddizione, nella parte in cui ricava il riscontro, in ordine al fatto che ME MM abbia appreso le modalità dell'uccisione di Lo BA da Corredo AR, dall'elemento captativo, in cui si evince invece che è stato AC a narrare al propalante Mannnni i predetti fatti;
in tal modo, risulta anche smentita la ulteriore affermazione resa dal dichiarante AC, nel punto in cui ha dichiarato - venendo smentito dalle stesse intercettazioni che lo riguardano - di non aver mai raccontato nulla a terze persone, circa i fatti accaduti la sera del 13 luglio 2007. Lo stesso MM, in udienza, si è corretto, affermando di aver appreso (L-f: dell'omicidio Lo LD dallo stesso collaboratore di giustizia AC, come pienamente riscontrato dalla dichiarazione intercettata, verificatasi fra i due il 27 gennaio 2015. Sono stati applicati erroneamente, allora, i principi in tema di valutazione della intrinseca credibilità dei collaboratori di giustizia AC e MM, in ordine alla posizione di AR, così pervenendosi ad una motivazione carente e apodittica. Quanto alla intercettazione relativa al colloquio fra la NO, madre dell'odierno ricorrente e la vicina di casa Lannino, essa è temporalmente collocata alcuni mesi dopo l'inizio della collaborazione con la magistratura, da parte del AC;
è logico ritenere, quindi, che la NO - prima di dar corso allo sfogo, oggetto di captazione, con la vicina di casa Lannino - avesse appreso (dalla figlia, compagna del collaboratore di giustizia AC, ovvero da altre fonti) del tenore delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal propalante, in merito all'omicidio Lo BA e consequenzialmente, presa da un momento di sconforto per le sorti del figlio, abbia proferito tali frasi. 2.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 577, n. 3) cod. pen. Dal compendio probatorio presente in atti, infatti, non possono trarsi validi elementi, per ritenere provato che RR AR abbia premeditato l'omicidio del Lo BA, dal momento che non si rilevano dati dai quali - in maniera fondata e attendibile - possa desumersi che l'imputato abbia partecipato alla fase ideativa e preparatoria dell'omicidio. Le propalazioni rese, sul punto, dal collaboratore di giustizia AC appaiono generiche e superficiali e la motivazione adottata, sul punto„ dalla Corte di assise di appello illogica, carente e contraddittoria. Prescindendo dalle dichiarazioni rese dal AC, non vi sono elementi che consentano di ritenere provata la partecipazione quotidiana dell'odierno ricorrente, ai numerosi appostamenti e pedinamenti, dal momento che non sono stati sentiti testimoni che abbiano visto AR - nei giorni antecedenti rispetto all'omicidio - nelle vicinanze dell'abitazione della persona offesa, o del luogo in cui la stessa svolgeva la sua attività lavorativa, ovvero dei posti abitualmente frequentati dalla vittima stessa. Si è ritenuto, quindi, che AR abbia premeditato l'omicidio, in virtù del semplice fatto che sia stato messo al corrente della volontà di compierlo. Nemmeno dalle generiche e confuse dichiarazioni rese da MM, del resto, è possibile trarre la conclusione che AR abbia tenuto una condotta atta a integrare la suddetta aggravante, dal momento che anche questi nulla riferisce, circa la preparazione dell'agguato. 2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., evidenziandosi vizio di motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62- bis, 69, commi 2 e 3, 132 e 133 cod. pen., nonché 27 Cost. Nel momento in cui prendeva parte alla commissione di tale fatto, AR aveva appena ventidue anni e commetteva il primo reato della sua vita, plagiato dalla personalità e dalle promesse fattegli dal cognato;
quest'ultimo, infatti, gli aveva prospettato che gli avrebbe fatto percepire una ingente somma di denaro, in realtà mai ottenuta. Incongruo appare, pertanto, il riferimento operato dalla Corte, ai precedenti penali e all'applicazione di misura di sicurezza a carico di AR, trattandosi di fatti collocabili in epoca posteriore, rispetto alla commissione del reato per il quale si procede. La pena irrogata, comunque, appare del tutto sproporzionata, rispetto alla personalità del soggetto, oltre che in rapporto al ruolo da questi rivestito nell'iter criminis. 2.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione di legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 cod. pen., 438 e 442, comma 2-bis cod. proc. pen. e agli artt. 24, 25, 27 e 111 Cost. e agli artt. 1 e 5 legge n. 33 del 2019, formulandosi anche richiesta di rimessione in termini dell'imputato, per la richiesta di accesso al rito abbreviato, in ragione dell'entrata in vigore - all'indomani della scadenza dei termini per l'accesso al rito premiale - di un regime sanzionatorio di favore, riservato alla persona condannata con rito abbreviato, che non impugni la sentenza di condanna. L'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, ha inserito il comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen., con il quale si prevede che - quando né l'imputato, né il suo difensore abbiano proposto impugnazione, avverso la sentenza di condanna pronunciata all'esito della celebrazione del processo secondo le forme del rito abbreviato - il giudice dell'esecuzione debba ulteriormente ridurre la pena irrogata, nella misura di un sesto. Trattasi di norma favorevole di carattere sostanziale, come tale suscettibile di applicazione retroattiva, a norma dell'art. 2, secondo comma cod. pen. La giurisprudenza di legittimità, intervenendo in ordine ad analoghi mutamenti migliorativi, rispetto alla disciplina del rito alternativo in questione, ha sempre ritenuto l'applicabilità retroattiva di tali modifiche, attribuendo alle stesse una connotazione sostanziale, ulteriore rispetto alla veste formale di natura processuale. Nella concreta vicenda, non osta all'accoglimento della richiesta il fatto che l'art. 438, comma 1-bis cod. proc. pen. escluda il giudizio abbreviato, in relazione ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Il fatto per il quale si procede risale al 13/07/2017, elemento che consente di accogliere la richiesta di rimessione in termini per la proposizione di rito alternativo, così permettendo a AR di godere, oltre che della riduzione conseguente alla scelta del rito alternativo, anche della ulteriore riduzione di pena di un sesto. 3. Con tempestivo motivo aggiunto presentato a mezzo dell'avv. VI NO, il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 69, secondo e terzo comma, 114, 132 e 133 cod. pen. e 27 Cost. Merita censura la sentenza impugnata, laddove ha escluso di poter riconoscere, nella condotta serbata dall'imputato, gli estremi della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen., nonché per aver omesso di motivare, in ordine alla eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio. Nella concreta fattispecie, risulta lampante come la condotta tenuta da AR sia del tutto marginale, con riferimento alla eziologia del reato contestato, atteso che il fatto omicidiario, comunque, sarebbe stato compiuto ad opera del AC. Questi era già determinato a portare a compimento il proposito criminoso, a prescindere dall'apporto eventualmente offerto da AR. Il Giudice territoriale ha omesso di confrontarsi con il ruolo assunto dal ricorrente, rispetto al concorrente SE AC. L'odierno imputato, infatti, si è limitato a partecipare alla realizzazione dell'omicidio, dando assistenza al AC nella programmazione dell'esecuzione materiale dell'omicidio. Il fatto è stato però concretamente realizzato da quest'ultimo, mediante l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco che, attingendo la vittima in parti vitali del corpo, ne hanno cagionato il decesso. L'apporto offerto da AR, quindi, non ha avuto apprezzabili conseguenze pratiche, sull'esito letale dell'azione. Da ciò discende la denunciata erronea quantificazione della pena finale, in considerazione di tutti i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. Si sarebbe dovuto, infatti, riconoscere la circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. ed operare il bilanciamento, rispetto alla ritenuta circostanza aggravante. La pena così determinata, quindi, risulta inadeguata e sproporzionata, rispetto al ruolo realmente assunto dal ricorrente nel fatto-reato; una sanzione così severa, quindi, non risulta idonea a svolgere la funzione propria, di rieducazione e di reinserimento sociale del reo, costituzionalmente prevista dall'art. 27 Cost. La sentenza impugnata è sfornita di qualsiasi motivazione, atta a dare contezza del percorso logico-giuridico seguito dal Giudice, in ossequio ai parametri valutativi fissati dall'art. 133 cod. pen. Considerato lo specifico modus operandi del tutto secondario addebitabile al ricorrente, oltre che tenuto conto della giovanissima età, del contesto familiare e sociale in cui viveva l'odierno imputato, del notevole lasso temporale trascorso dal fatto e, infine, dell'epoca in cui si collocano gli accadimenti giudicati, non vi erano ragioni per irrogare un trattamento sanzionatorio tanto rigoroso. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate, ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Il primo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto propone censure - a contenuto profondamente generico e aspecifico - direttamente incentrate sulla critica rispetto al contenuto prescrittivo della norma richiamata;
trattasi, pertanto, di una doglianza che non risulta minimamente aderente alla motivazione del provvedimento impugnato, essendo essa rivolta, piuttosto, alla formulazione di una critica di tenore astratto, rispetto alla disposizione codicistica. 3. Con il secondo motivo, la difesa censura la scelta di non accogliere le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sopra dettagliatamente indicate in parte narrativa (audizione di RI TA AT, in ordine al fatto che i titoli di credito rinvenuti sotto la vettura fossero a lei intestati, al fine di verificare se quest'ultima si trovasse in compagnia della vittima, nei momenti immediatamente precedenti l'omicidio; accertamento presso la A.S.P. di Palermo, finalizzato alla verifica della genesi delle ustioni subite da AC, onde accertare se questi le avesse riportate nell'atto di dar fuoco alla vettura, adoperata per giungere sul luogo che sarebbe poi divenuto teatro dell'omicidio, oppure in occasione di un successivo incidente stradale;
esperimento di una perizia balistica, volta a verificare la compatibilità della ricostruzione offerta dal AC, rispetto alla traiettoria dei proiettili che uccisero Lo BA). 3.1. Va precisato, allora, che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano - ad onta della tesi difensiva - la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Nel giudizio di appello, infatti, questa costituisce un istituto di carattere eccezionale, fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado;
sicché, il potere del giudice del gravame di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, superando la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, (4) Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando poi incensurabile nel giudizio di legittimità, laddove risulti adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487). Secondo altro consolidato principio di diritto espresso dai questa Corte, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte all'indomani dell'emissione della sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995). 3.2. Ciò premesso, l'argomentazione espressa dalla Corte territoriale, in relazione alla negatoria della ulteriore prova testimoniale invocata, si profila sufficiente e congrua. La Corte di assise di appello, infatti, ha rigettato la richiesta reputando - con motivazione non manifestamente illogica - non dirimente acclarare se, effettivamente, la AT avesse apposto la propria firma di traenza su alcuni assegni di conto corrente bancario, che si presentavano solo parzialmente compilati e che erano stati rinvenuti sotto l'autovettura a bordo della quale si trovava la vittima, allorquando venne uccisa. La Corte distrettuale ha, in primo luogo, precisato come la fidanzata dell'epoca di PE Lo BA si chiamasse AL - e non RI TA - AT;
ha poi sottolineato che i titoli potrebbero esser giunti sotto la vettura in qualunque modo, anche a seguito di un semplice smarrimento da parte del possessore;
infine, ha concluso nel senso della radicale inadeguatezza di tale fatto, pure all'esito dell'auspicato approfondimento, in punto di individuazione di un possibile scenario alternativo, rispetto all'omicidio per il quale si procede. 3.3. Del pari congruamente, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che fosse radicalmente inutile procedere all'acquisizione - secondo uno schema procedurale che si sarebbe rivelato, a dir poco, generico e indeterminato, oltre che meramente esplorativo - di tutte le schede di intervento redatte dal 118, onde verificare la possibile origine alternativa delle lesioni riportate da AC. HA anche ricordato, i Giudici di secondo grado, come la versione dell'incidente sia niente altro, se non una fandonia di comodo, propinata alla bisogna da AC e AR ad una preoccupatissima NG NO (suocera del primo e madre del secondo), per giustificare - senza ovviamente riferire dell'incendio dell'autovettura, susseguito alla commissione dell'omicidio - il rientro in casa del primo con il corpo deturpato da bruciature. 3.4. Anche l'ultimo approfondimento istruttorio auspicato dalla difesa è stato giudicato del tutto inutile, ininfluente e irrilevante (si vedano le pagine da 22 a 25 della sentenza impugnata, laddove si evidenzia - con ricchezza di argomentazioni - l'ormai definitivo accertamento giudiziale, circa il fatto che proprio il AC abbia esploso i colpi mortali all'indirizzo di Lo BA). 3.5. Il giudice di secondo grado, quindi, non ha omesso alcuna valutazione, in ordine alle richieste istruttorie formulate dalla difesa;
le ha disattese, invece, fornendo sia una congrua giustificazione comune e cumulativa, sia una valutazione di carattere singolo, rimarcandone la non necessità ai fini della decisione, atteso l'ampio materiale probatorio presente nell'incarto processuale. 3.6. Il segmento principale della censura si risolve, in conclusione, nella semplice riproposizione delle ragioni in base alle quali - in ipotesi difensiva - la Corte territoriale si sarebbe dovuto determinare ad accogliere tale istanza. Lungi dall'evidenziare vizi effettivamente deducibili in sede di legittimità, però, la difesa non riesce ad oltrepassare la soglia della semplice prospettazione di una difforme lettura degli atti, arrestandosi alla mera richiesta di sostanziale rivisitazione nel merito della vicenda. La doglianza, in definitiva, non può che essere ritenuta inammissibile. 4. Il terzo motivo formulato dalla difesa, sebbene articolato - come enunciato in parte narrativa - in una duplicità di profili di doglianza, presenta una matrice unitaria e si presta agevolmente, quindi, ad una trattazione unitaria. Tali censure afferiscono tutte, infatti, alla motivazione della sentenza impugnata criticando - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove. Giova allora precisare, ai fini del corretto inquadramento del perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, le seguenti coordinate teoriche. 4.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve rammentare come, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 4.2. Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione - oggetto di specifica deduzione difensiva, nella fattispecie in esame - va osservato che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato;
non sussiste possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti del processo;
sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non sì sostanzia nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere - radicalmente differente - di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). 4.3. Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio - entro il quale ogni elemento sia contestualizzato - che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza, ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). 4.4. La doglianza difensiva, in particolare, si incentra sulla confutazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni - di tenore auto ed eteroaccusatorio - rese dal AC. Viene poi criticata l'interpretazione offerta dalla Corte distrettuale, in ordine ad alcune intercettazioni, meglio descritte in parte narrativa. 4.5. La Corte di assise di Palermo, però, ha specificamente analizzato sia il profilo della attendibilità intrinseca dei singoli dichiaranti, sia i connessi temi della sussistenza di riscontri oggettivi, soggettivi e individualizzanti e della concordanza fra le varie ricostruzioni. Per quanto attiene al preteso contrasto, fra le dichiarazioni rese da AC e la propalazione di MM, esso verterebbe essenzialmente sull'avere quest'ultimo sostenuto di non aver mai riferito ad alcuno particolari di alcun tipo circa l'omicidio, prima di intraprendere la collaborazione con la giustizia;
il conflitto con il MM si sostanzierebbe, allora, nell'avere questi affermato di aver appreso la narrazione onnicidiaria proprio da AC. La Corte territoriale, però, ha ritenuto insussistente la lamentata distonia narrativa. In primo luogo, ha sottolineato come MM abbia riferito di aver ricevuto da AC esclusivamente una isolata confidenza, riportata in termini oltremodo vaghi e generici, circa l'omicidio; lo stesso MN, però, ha ripetutamente ribadito di aver appreso il nucleo centrale di tale fatto delittuoso - direttamente e integralmente - dallo stesso AR, suo amico e attuale imputato. La Corte, a conferma di tale assunto, richiama il contenuto di una intercettazione ambientale, relativa ad un dialogo intercorso fra MM e AC, nel corso del quale quest'ultimo descrive - in termini criptici e adoperando un eloquio convenzionale e allusivo - proprio l'omicidio di Lo BA, operando però, rispetto a tale fatto omicidiario, solo un richiamo generico e privo di precisi riferimenti nominativi (si veda quanto scritto alla pagina numero 26 della sentenza). 4.6. Il correlato versante della esistenza di riscontri, rispetto alle propalazioni del AC (esecutore materiale dell'omicidio de quo, come da accertamento giudiziale ormai irrevocabile) risulta parimenti sviscerato in modo puntuale e coerente. La intrinseca attendibilità del AC si fonda, stando al convincimento sussunto nella sentenza impugnata, in primo luogo, sulla stessa spontaneità che ha caratterizzato la genesi della sua scelta collaborativa. AC, infatti, venne tratto in arresto in relazione a un episodio di estorsione di stampo mafioso e - senza esserne minimamente sospettato - confessò subito le proprie responsabilità, in ordine all'omicidio Lo BA. Fatte alcune considerazioni in ordine alla tenuta logica delle dichiarazioni rese da AC e, quindi, circa la intima credibilità del narrato di questi, la Corte territoriale ha analizzato il versante della sussistenza dei riscontri, in termini individualizzanti, relativamente alla posizione di AR. Ha verificato, quindi, come tutti i profili della ricostruzione di AC abbiano trovato un forte suffragio, proveniente da ulteriori elementi evocativi, peraltro di eterogenea natura e derivazione. E quindi: - l'incendio dell'autovettura adoperata per recarsi in loco, descritto da AC, risulta riscontrato attraverso le dichiarazioni del teste PE TO;
- il riferito movente di vendetta collima alla perfezione, con l'esser stato il Lo BA indagato per l'uccisione, nel 2005, di AU Lo ON, fratello naturale di AC;
- il ritrovamento, all'interno della suddetta vettura incendiata, di un fucile a canne mozze, al cui interno ancora si trovava un proiettile inesploso, rappresenta un riscontro alla dinamica dei fatti riferita da AC, circa il fatto che AR premette il grilletto dell'arma, senza che vi fosse l'esplosione. La Corte ha anche affrontato - per ritenerla del tutto inesistente - la possibilità che AC si sia limitato a riportare particolari del fatto omicidiario, relativamente alla riconducibilità soggettiva al correo, non essendone direttamente a conoscenza, bensì per averli appresi attraverso la divulgazione giornalistica. 4.7. Un formidabile riscontro alla narrazione del collaboratore, inoltre, è giunto dalle conversazioni ambientali oggetto di captazione. Vengono riportate in sentenza (alla pagina numero 30) ben due intercettazioni ambientali, nel corso delle quali AC, in pratica, descrive i particolari salienti dell'omicidio Lo BA;
nella seconda di tali conversazioni, presente AR, il collaboratore ricorda esplicitamente le ustioni da lui stesso riportate tempo addietro, nel mentre incendiava l'autovettura adoperata per raggiungere la vittima Lo BA (nell'occasione, le conversazioni intercorse fra AC, NL TT e RR AR vengono intercettate mentre i tre sono intenti a dar fuoco alla L4y1 serranda di un esercizio commerciale, allo scopo di convincere il titolare dello stesso a piegarsi alle richieste estorsive;
AC, rammentando di essersi ustionato in occasione dell'omicidio Lo BA, raccomanda agli altri - fra cui AR - di fare molta attenzione al fuoco). Infine, la Corte territoriale riporta l'intercettazione ambientale relativa alla conversazione intrattenuta da NG NO (come detto, madre di AR e suocera di AC) con la vicina di casa NC NÍ. Nel corso di tale dialogo, la NO riferisce - in maniera del tutto esplicita, con termini di inequivocabile significazione - la esatta dinamica dell'omicidio Lo LD, pur tentando di edulcorare le responsabilità ascrivibili al figlio, il quale si sarebbe limitato, a suo dire, ad accompagnare il complice, secutore materiale del fatto criminoso (si veda quanto riportato alla pagina numero 32 della sentenza impugnata). 4.8. Nel tentativo di contrastare il coerente, logico e adeguatamente argomentato convincimento della Corte territoriale, la difesa non riesce a superare lo stadio della mera critica confutativa e assertiva, sostanzialmente proponendo una diversa valutazione delle dichiarazioni del dichiarante AC, nonché una difforme lettura e interpretazione del contenuto delle captazioni. 4.9. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, la Corte di assise di appello - contrariamente alle deduzioni difensive - non ha minimamente mancato di saggiarne e attestarne la credibilità soggettiva, nonché l'attendibilità dei narrati da essi provenienti, la loro vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante e, infine, l'esistenza di riscontri esterni e individualizzanti di univoca valenza evocativa. La concordanza fra le plurime narrazioni, infatti, postula la convergenza delle chiamate, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, nonché la loro autonomia genetica (vale a dire, la derivazione da fonti di informazione diverse) e, infine, la loro indipendenza, nel senso che tali ricostruzioni non devono apparire frutto di intese fraudolente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134); trattasi di elementi che, nella specie, risultano adeguatamente sviscerati dalla Corte territoriale. Le censure mosse dai difensori peccano invece, con tutta evidenza, di genericità: la sentenza impugnata, infatti, ha condiviso la valutazione compiuta in primo grado, in ordine alla attendibilità degli apporti collaborativi, ai quali - contrariamente alle deduzioni difensive - ha dedicato ampio spazio. Sono state evidenziate le specificità connotanti le singole narrazioni e si sono esclusi sospetti di reciproco inquinamento, ovvero di assimilazione di nozioni provenienti dall'esterno. L'analisi ha poi implicato il raccordo - di tenore logico e intratestuale - fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e, successivamente, con gli elementi oggettivi raccolti nel corso delle indagini. Tutte le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale mostrano un buon governo dei principi più volte esposti da questa Corte: infatti, sulla credibilità soggettiva ed oggettiva dei collaboranti, la sentenza impugnata non mostra di attribuire - in maniera aprioristica - credito a tali dichiarazioni, ma analizza specificamente il contenuto del narrato, saggiando la sovrapponibilità e la coerenza tra le dichiarazioni, nonché la carenza di dati radicalmente dissonanti, lo spessore dei collaboranti e la sussistenza di elementi di riscontro di carattere oggettivo. In riferimento a tale ultima tematica, è bene rammentare che - attenendosi ai principi dogmatici elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la succitata Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145) - il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti, rappresentati: - dalla credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
- l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
- la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262309; si ricorda, infine, anche il dictum di Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, De Stefano, Rv. 280335, a mente della quale: «Il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto»). La Corte di assise di appello di Palermo, come detto, ha ritenuto che - rispetto alla completa e lineare ricostruzione offerta da AC (autore materiale del fatto omicidiario), già congruamente suffragata dalla narrazione di MM (portatore di una scienza privilegiata, in ordine ai fatti riportati, per averli appresi direttamente dall'imputato AR) sussistano diversi riscontri esterni, di inconfutabile valenza dimostrativa. Trattasi, in particolare, del riscontro proveniente dalle sopra menzionate intercettazioni, che la Corte di assise di appello ha scandagliato attentamente e delle quali ha ritenuto la natura "troncante", sulla base di una lettura coerente e logica. 4.10. Quanto poi alle obiezioni della difesa, circa la lettura fornita dai giudici di merito delle dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa lettura delle conversazioni versate in atti - e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato, al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità. 4.11. Non vi è chi non rilevi, in definitiva, come la Corte territoriale - su tutti gli specifici punti sopra enucleati - abbia strutturato il proprio apparato argomentativo in maniera lineare, coerente e priva di spunti di contraddittorietà. 5. Con il quarto motivo, si critica la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione. Trattasi di censura di carattere rivalutativo e generico, da giudicare quindi manifestamente inammissibile. Questa Corte di legittimità ha, per il vero, più volte espresso principi in diritto tesi a creare una netta linea di demarcazione, tra la semplice preordinazione (di un reato doloso come l'omicidio volontario, consumato o tentato) e la circostanza aggravante della premeditazione. Tale linea interpretativa - cui il Collegio non può che prestare convinta adesione - è stata espressa con particolare chiarezza da Sez. 1, n. 47250 del 9.11.2011, Livadia, rv 251503 (che ha chiarito come - in tema di omicidio volontario - non rappresenti sicuro indice rivelatore della premeditazione, che si sostanzia in una deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata, il mero intervallo riscontrabile tra la preparazione e l'esecuzione, sì come non possono trarsi elementi di certezza dalla predisposizione di un agguato, in quanto ciò attiene alla realizzazione del delitto e non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione, che connota la indicata circostanza aggravante), nonché da Sez. 1, n. 5147 del 14.7.2015, Scanni, rv 266205 (secondo la quale, la mera preordinazione del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive). In effetti, come osservato, tra le altre, da Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, rv 260219, spetta al giudice di merito cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della fattispecie concreta, posto che anche una sorta di 'agguato' può essere espressione di una iniziativa estemporanea accompagnata da dolo, ma non inquadrabile nell'alveo previsionale della circostanza aggravante in esame. Nella concreta fattispecie la Corte di secondo grado, in ossequio alle indicazioni dell'organo nomofilattico, ha realizzato - come si è detto - una logica attribuzione di peso, ai numerosi elementi di valutazione e conoscenza emersi. Con motivazione logica, esaustiva e puntuale, la Corte ha desunto la sussistenza della premeditazione, da una variegata congerie di dati probatori, di multiforme tipologia, ma tra loro collimanti alla perfezione. Si è così sottolineata la pianificazione con largo anticipo della condotta, deducendo tale fatto dalla certosina predisposizione dei dettagli del gesto, destinato, peraltro, ad essere perpetrato dopo aver prescelto - all'esito del compimento di svariati sopralluoghi - il luogo e le condizioni di tempo maggiormente propizi, al compimento del fatto omicidiario. Coglie quindi nel segno, la Corte territoriale, quando sottolinea la granitica permanenza nel tempo del proposito criminoso, restato immune ad ogni occasione di ripensamento. Sul punto, in pratica, pare a questo Collegio che vi sia stata ampia e doviziosa risposta, rispetto ad ogni censura formulata dalla difesa in sede di gravame. 6. Il quinto motivo, che censura l'entità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato. 6.1. La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena. La motivazione della impugnata sentenza, conforme a quella del primo giudice, si sottrae a ogni sindacato in sede di legittimità, per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta serbata dall'imputato e la natura efferata del fatto di sangue commesso, oltre che l'allarmante corredo di pregiudizi dai quali risulta accompagnato AR, tutti elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che non risultano contrastati da emergenze di segno favorevole al reo. 6.2. Parimenti inammissibile risulta la doglianza attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento, in quanto marcatamente generico e aspecifico, nonché caratterizzato da censure di merito inammissibili in questa sede. Trattasi, in effetti, di censura generica e in fatto, che si arresta allo stadio della mera asserzione confutativa, senza confrontarsi con il complesso della motivazione;
da questa, infatti, emergono motivate valutazioni negative, in ordine alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti. 7. Il sesto motivo si risolve, sostanzialmente, nella formulazione di una impropria richiesta di rinnessione in termini, ai fini dell'accesso al rito abbreviato, in ragione dell'entrata in vigore - all'indomani della scadenza dei termini per l'accesso al rito speciale - di un regime sanzionatorio di favore, riguardante la persona condannata con rito abbreviato. La richiesta è radicalmente inammissibile, posto che - in primo luogo - non risulta esser stata mai formulata da AR alcuna istanza di ammissione al rito abbreviato. In secondo luogo, la nuova disciplina di favore postula la mancata impugnazione della sentenza di condanna;
nel caso in esame, al contrario, risulta ovviamente proposto il gravame. 8. Il motivo aggiunto sopra enunciato, infine, concerne il mancato riconoscimento, in favore di RR AR, della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e, consequenzialmente, l'omessa rimodulazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio, che viene censurato dalla difesa a causa di una pretesa eccessiva asprezza. 8.1. La difesa, formulando le proprie conclusioni dinanzi alla Corte di assise, ha però domandato esclusivamente l'assoluzione dell'imputato o, in via subordinata, il minimo della pena;
in sede di gravame - oltre a formulare l'istanza di rinnovazione istruttoria di cui sopra - la difesa ha chiesto ritenersi inattendibili i collaboratori AC e MM e, consequenzialmente, mandarsi assolto il prevenuto, domandando anche, in via subordinata, l'esclusione dell'aggravante della premeditazione, nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, comunque, invocando una diminuzione della pena. Attraverso il ricorso in esame, quindi, il ricorrente introduce - per la prima volta e all'interno del giudizio di legittimità, non avendo sollevato la medesima questione in sede di gravame - il tema attinente alla possibile concessione dell'attenuante ex art. 114 cod. pen., così formulando la postulazione di una non consentita rivisitazione, in questa sede processuale, di un versante dell'accertamento compiuto dal Giudice del merito. 8.2. È però noto come - in sede di legittimità - possano essere denunciati solo vizi del provvedimento impugnato, che siano riconducibili all'alveo di quelli tassativamente indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., che delinea il giudizio di cassazione come impugnazione a critica vincolata avverso il provvedimento censurato, nella quale non è consentito un nuovo esame del merito (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952). Risulta preclusa, quindi, la deduzione di violazioni di legge o di vizi della motivazione attinenti ad accertamenti di fatto e profili valutativi, che non siano stati censurati mediante l'impugnazione di merito e che non siano stati sottoposti, in alcun modo, alla cognizione del giudice di secondo grado;
presunti vizi che, pertanto, correttamente non siano stati riesaminati nella sede propria del giudizio di appello e che, dunque, non possono essere oggetto di motivo di ricorso di legittimità. Deriva da tale iter concettuale, la inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto vertente su statuizioni assunte dal giudice di primo grado non devolute in sede di gravame, attraverso uno specifico e puntuale motivo di impugnazione (il principio di diritto si trova espresso, fra tante, nel dictum di Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza, Rv. 274346 - 01, a mente della quale: «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato»). 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 05 ottobre 2023.