Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2020, n. 5217
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Sentenza 11 dicembre 2020

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, emessa il 11 dicembre 2020. Il ricorrente ha contestato l'ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro, che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione delle sentenze di condanna per omicidio. Le richieste del ricorrente si fondavano sulla presunta inattendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, sostenendo che tali dichiarazioni non fossero state adeguatamente verificate e che vi fossero prove nuove a sostegno della sua innocenza.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti per giustificare una revisione, né aveva dimostrato l'esistenza di "prove nuove" ai sensi dell'art. 630 c.p.p. Inoltre, la Corte ha sottolineato che le doglianze presentate riguardavano una rivalutazione del merito, già affrontata nei precedenti gradi di giudizio, e che il giudizio di revisione non può essere utilizzato come un ulteriore grado di appello. Infine, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

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Massime1

Il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2020, n. 5217
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5217
    Data del deposito : 11 dicembre 2020

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