Sentenza 11 dicembre 2020
Massime • 1
Il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2020, n. 5217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5217 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2020 |
Testo completo
05217-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: 1086 Gerardo Sabeone - Presidente - Sent. n. sez. /2020 Luca Pistorelli CC- 11/12/2020 Angelo Caputo R.G.N. 21522/2020 Elisabetta Morosini GI Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE TE GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2020 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 24/02/2020 la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione delle seguenti sentenze, con cui De NO GI è stato condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio di PI GI: sentenza n. 294/2008 del Gup del Tribunale di Reggio Calabria del 15.5.2008 di condanna del ricorrente a 30 anni di reclusione ed euro mille di multa per concorso nell'omicidio di PI GI, reato aggravato ex art. 7 L. 203/1991; if sentenza n. 18/2009 della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 17.11.2009; sentenza n. 885/2010 della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione De NO GI, con atto dei difensori Avv. Giancarlo Murolo e Marcello Manna, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 630, 634, 192, 546 c.p.p. nonché art. 6 CEDU. Sostiene il ricorrente che le sentenze delle quali si chiede la revisione sarebbero erronee, avendo il giudice di primo grado fondato la statuizione di condanna del ricorrente sulle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia FI Antonino, oggetto del verbale di interrogatorio del 18.10.2004, mentre la Corte di Assise di Appello avrebbe confermato la condanna dell'appellante privilegiando le dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore nel corso di altro interrogatorio - genericamente indicato come effettuato nel 2002 , affermando la falsità delle dichiarazioni successive, senza tuttavia che il dichiarante fosse escusso in contraddittorio dinanzi ai giudici di secondo grado, applicando il principio della frazionabilità della chiamata in reità da parte di un collaboratore di giustizia. Deduce, al riguardo, la violazione dell'art. 6 CEDU a seguito della pronunzia della Corte di Strasburgo del 29.6.2017 per avere omesso la Corte di Assise di Appello di esaminare i testi ritenuti inattendibili dal giudice di primo grado. Inoltre, evidenzia una serie di circostanze sulla base delle quali i giudici del merito avrebbero dovuto escludere l'attendibilità del collaboratore di giustizia ovvero ritenere che le dichiarazioni erano fondate sulla conoscenza dei fatti la cui fonte sarebbe stata la stampa locale o atti processuali dei quali FI era in possesso, nonché sulle risultanze del procedimento c.d. "Meta", nel corso del quale FI aveva reso dichiarazioni accusatorie sei-sette anni dopo l'avvio della collaborazione. Deporrebbe, inoltre, per l'inattendibilità di FI - secondo la prospettazione difensiva - la revoca del programma di protezione in data 19 dicembre 2005, provvedimento invero annullato dal TAR, e il fatto per cui FI era stato destinatario di confisca dei beni. Con memoria pervenuta il 04/12/2020 l'Avv. Manna ha ribadito le proprie doglianze, sostenendo che la prova nuova sarebbe rappresentata dalla definitività della sentenza emessa nel procedimento 'Meta', fondato sulle dichiarazioni del FI. if 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, per l'omesso confronto argomentativo con il provvedimento impugnato, perché propone motivi non consentiti, diretti ad una rivalutazione del merito, e perché manifestamente infondato, per l'assoluta carenza dei presupposti legittimanti una richiesta di revisione.
2. Escluso, infatti, che ricorra un contrasto tra giudicati rilevante ai sensi della lett. a) dell'art. 630 cod. proc. pen., neppure invocato dal ricorrente, la richiesta di revisione non risulta essere stata fondata su "nuove prove" sopravvenute o scoperte successivamente, ai sensi della lett. c) della citata norma. Invero, il ricorrente si limita a riproporre argomenti già valutati e disattesi dalla Corte territoriale competente sull'istanza di revisione, e correttamente ritenuti palesemente eccentrici rispetto alle ipotesi contemplate dall'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c) cod. proc. pen., senza neppure dedurre di essere venuto a conoscenza, dopo la sentenza di condanna, di prove nuove, che, sole о unite a quelle già valutate, avrebbero potuto condurre al proprio proscioglimento. Tutte le argomentazioni enunciate nel ricorso riguardano doglianze sui giudizi di merito concernenti le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia FI neppure richiamate nel loro contenuto -, con il richiamo di estratti delle sentenze censurate;
in altri termini, oggetto di censura sono le valutazioni che il Gup prima, e la Corte territoriale poi, hanno formulato sulle dichiarazioni rese dal collaboratore FI. Tanto premesso, il ricorrente si limita a sollecitare una non consentita diversa valutazione del compendio probatorio costituito dall'apporto dichiarativo del collaboratore di giustizia FI Antonino, come noto riservata alla valutazione dei giudici del merito in sede endoprocedimentale, e che può essere messa in discussione con gli ordinari mezzi di impugnazione (come, del resto, già avvenuto), ma non può essere oggetto di giudizio di revisione. Va dunque ribadito che nell'istanza di revisione non vengono indicate "prove nuove", e che il giudizio di revisione non può essere invocato come una sorta di 'quarto grado' di giudizio. Al riguardo, giova rammentare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di 3 riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sez. 5, n. 6480 del 13/11/2015, dep. 2016, Pullarà, Rv. 266260; Sez. 1, n. 11261 del 04/02/2009, Caridi, Rv. 243919; Sez. 5, n. 53236 del 20/09/2018, T, Rv. 274185); ipotesi che, nel caso in esame, non è nemmeno rappresentata dal ricorrente. Anche con riferimento al rilievo che il narrato del collaboratore FI sarebbe stato ritenuto inattendibile nel diverso procedimento "Meta", all'esito del quale la sentenza di appello sarebbe stata annullata senza rinvio, va rilevato che, pur prescindendo dalla assoluta genericità dei riferimenti (al procedimento in oggetto, ai reati contestati, al contenuto delle propalazioni), in tema di revisione, il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi di divergente valutazione giuridica attribuita da due diversi giudici all'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico- fattuali addebitate al medesimo imputato, in un caso affermandosi la responsabilità del giudicabile e nell'altro pronunciandosi sentenza di assoluzione per assenza di riscontri, essendo tale difformità conseguenza dell'applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16458 del 11/02/2014, La Rosa, Rv. 260886). Parimenti inammissibile è la doglianza concernente l'asserita violazione dell'art. 6 CEDU, atteso che non ricorre alcuna ipotesi di riforma in peius di una sentenza di assoluzione, bensì una doppia conforme di condanna.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/12/2020 س ا ل م Il Consigliere estensore Il Presidente Geraldo Sabeone GI Riccardi GI Riccard 4