Articolo 134 della Costituzione
Articolo 133Articolo 135
Versione
1 gennaio 1948
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Versione
18 gennaio 1989
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (( . . . )) , a norma della Costituzione.



Entrata in vigore il 18 gennaio 1989
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