Versione
1 gennaio 1948
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18 gennaio 1989
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Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (( . . . )) , a norma della Costituzione.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (( . . . )) , a norma della Costituzione.
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- 1. Costituzione italianaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 giugno 2025 · 72.72522
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte Cost., sentenza 28/11/2022, n. 237Massima: […] 67, 69 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, […] con riguardo alla indennità, dall'art. 69 Cost. - garantirebbe in più la scrutinabilità dell'atto normativo davanti alla Corte costituzionale e assicurerebbe un'auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare - in quanto la disciplina del vitalizio, […] scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale -, anche i regolamenti parlamentari minori costituiscono una manifestazione della potestà normativa che la Costituzione riconosce alle Camere a presidio della loro indipendenza e, perciò, […]Massima: Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 26, comma 1, lett.b), della legge n. 724 del 1994, nella parte in cui, nel sopprimere qualsiasi regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari, non prevede altresì che queste prestazioni vanno disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale. […]Leggi di più...
- soppressione dei regimi fiscali particolari·
- assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari·
- inammissibilità delle questioni. (classif. 176001).·
- pensioni·
- assegni vitalizi·
- in genere·
- omessa previsione·
- suddivisione in regolamenti c.d. maggiori e c.d. minori·
- espressa indicazione che ad essi si applichino i principi generali in materia previdenziale·
- insindacabilità dei regolamenti c.d. minori·
- rideterminazione mediante calcolo contributivo con deliberazione di organo interno del senato·
- giudizio costituzionale in via incidentale·
- consiglio di garanzia del senato·
- fonti del diritto·
- giudice rimettente