Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2002, n. 7292
CASS
Sentenza 26 novembre 2002

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Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs.(nel caso in esame, la Corte ha annullato d'ufficio, ex art. 609 comma 2 cod. proc. Pen., la sentenza con cui il giudice di appello aveva applicato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sola pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva a norma dell'art, 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ritenendola illegale a seguito dell'introduzione del nuovo e più favorevole regime sanzionatorio previsto dall'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2002, n. 7292
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7292
    Data del deposito : 26 novembre 2002

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