Sentenza 26 novembre 2002
Massime • 1
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs.(nel caso in esame, la Corte ha annullato d'ufficio, ex art. 609 comma 2 cod. proc. Pen., la sentenza con cui il giudice di appello aveva applicato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sola pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva a norma dell'art, 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ritenendola illegale a seguito dell'introduzione del nuovo e più favorevole regime sanzionatorio previsto dall'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2002, n. 7292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7292 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato OLIVIERI Presidente
dott. LV BOGNANNI Componente
dott. Antonio SPAGNUOLO "
dott. Umberto ATRIPALDI "
dott. Stefano PETITTI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AL OR N. IL 18/01/1959;
avverso SENTENZA del 05/10/2001 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere PETITTI STEFANO;
udito il Procuratore Generale in persona del dr. Gianfranco Iadecola che ha concluso per le dichiarazioni di inammissibilità del ricorso. Fatto
Con sentenza in data 18 ottobre 2001, la Corte di appello di Trento confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato IT LV colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, c.d.s., perché circolava alla guida del veicolo BMW 320 tg AF 869 BZ in stato di ebbrezza alcolica, e, concessa la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di giorni 20 di arresto e lire 400.000 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con lire 1.500.000 di ammenda e applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi tre.
Avverso tale decisione, IT LV, personalmente, ricorre per cassazione deducendo, con un primo motivo, erronea applicazione dell'art. 186, comma 2, c.d.s.. Nella vicenda per la quale egli è stato condannato, sostiene il ricorrente, difetterebbe il presupposto stesso del reato contestatogli, giacché dalle risultanze istruttorie emergerebbe soltanto che egli ha avuto un paio di alterchi, prima con il proprietario di una Mercedes, e poi con i Carabinieri, mentre non vi sarebbe alcuna prova che egli fosse alla guida della propria auto.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza dell'art.530, comma 2, c.p.p., in quanto sarebbe del tutto insufficiente la prova che egli fosse alla guida in stato di ebbrezza: certamente, osserva il ricorrente, non potrebbe riconoscersi il valore di prova alle dichiarazioni rese ai Carabinieri di Trento dal proprietario della Mercedes, trattandosi di persona animata da intento speculativo e comunque da malanimo nei suoi confronti. Né potrebbe essere ritenuta una prova quanto riferito dai Carabinieri in merito alle circostanze rilevate presso la sua abitazione, poiché si tratterebbe di circostanze datate ad oltre un'ora di distanza dall'accaduto.
Con un terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per erronea applicazione o inosservanza dell'art. 133 c.p.. Il richiamo contenuto nella sentenza di primo grado e confermato nella sentenza impugnata, sarebbe assolutamente illegittimo per mancanza di una chiara motivazione in proposito. Anzi, osserva il ricorrente, l'operato del giudice di merito sarebbe addirittura contraddittorio, giacché la condanna applicata costituisce il massimo della pena edittale, essendo stata operata solo la diminuzione per la scelta del rito.
Diritto
Il ricorso è infondato per quanto attiene ai motivi concernenti l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, c.d.s..
La sentenza impugnata ha invero ritenuto provato lo stato di ubriachezza dell'IT sulla base di un duplice e concordante rilevamento di quella condizione, effettuato in momenti diversi da un teste e dai Carabinieri. Il primo aveva riferito che, nel discutere con l'IT, che aveva tamponato la sua auto in sosta e poi gli aveva mostrato i documenti, aveva nettamente percepito il suo stato di ebbrezza, avendolo visto barcollare, parlare in modo sconnesso e incomprensibile e avendo sentito che emanava odore di alcol. I secondi, giunti all'incirca un'ora dopo presso l'abitazione dell'IT, avevano rilevato che questi non solo teneva atteggiamenti stravaganti e anomali, in quanto saliva e scendeva per le scale, farfugliava parole incomprensibili e diceva loro di prendere le sue generalità dal campanello della porta di ingresso, ma aveva uno sguardo fisso, emanava forte odore di alcol, si appoggiava ai muri per non cadere e barcollava nel muoversi: in sostanza, mostrava gli stessi sintomi già rilevati dal teste. Da ciò i giudici di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, hanno tratto il convincimento che il ricorrente era incorso in una pesante ubriacatura e che, nelle condizioni rilevate dal teste, la cui auto era stata tamponata da quella del ricorrente, si era messo alla guida per ritornare a casa.
Si tratta, come si vede, di motivazione adeguata ed immune da vizi logicogiuridici. L'assunto del ricorrente, secondo cui le risultanze probatorie non consentirebbero di ritenere provato che egli si sia posto alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, contrasta con la valutazione dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto sussistente la prova che egli, tra il primo e il secondo rilevamento, si era posto alla guida, e si risolve in una censura attraverso la quale si sollecita un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, il che non è consentito in sede di legittimità.
Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata in punto trattamento sanzionatorio. Anche se per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente, le statuizioni della sentenza impugnata in punto di pena devono essere annullate da questa Corte, ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p., il quale attribuisce alla Corte di cassazione il compito di decidere le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tra le questioni rilevabili d'ufficio rientrano certamente quelle relativa alla legalità della pena e, nella specie, deve ritenersi che la pena comminata all'IT con la sentenza del Tribunale di Trento, confermata in appello, sia divenuta illegale.
Il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, entrato in vigore il 1 gennaio 2002, all'art. 4, comma 2, n. 15, attribuisce alla competenza del giudice di pace i reati di cui agli articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'art. 64, comma 2, del medesimo d.lgs., per quanto rileva nel presente procedimento, stabilisce che, "ferma l'applicabilità dell'articolo 2, terzo comma, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 2"; l'art. 63, comma 1, a sua volta, dispone che "nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo 2 del presente decreto legislativo, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44". Il titolo 2 concerne le sanzioni applicabili dal giudice di pace e l'articolo 52, comma 2, lettera c), in particolare, prevede che per i reati di competenza del giudice di pace, quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire 1.500.000 a lire 5.000.000 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi.
Poiché l'art. 186, comma 2, del codice della strada sanziona il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto fino ad un mese e con la pena dell'ammenda da lire 635.090 a lire 2.540.350, la sentenza della Corte di appello, che conferma le statuizioni della sentenza di primo grado, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giorni venti di arresto e lire 400.000 ammenda, ancorché la pena dell'arresto sia stata sostituita con la pena dell'ammenda di lire 1.500.000, applica una pena che, al momento del presente giudizio, è divenuta illegale.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al Corte di appello di Trento per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia alla Corte di appello di Trento. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 2003.
La Corte Suprema di Cassazione sezione 4 penale con ordinanza n. 29351/03 così dispone: Correggersi la sentenza sostituendo nella motivazione e nel dispositivo alla indicazione come giudice di rinvio della Corte di Appello di Trento la indicazione della Corte di Appello di Brescia.
Roma, 23 luglio 2003.