Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2007, n. 4688
CASS
Sentenza 10 gennaio 2007

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In tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di plurima concessione di benefici al condannato cui sia stata applicata con il titolo in esecuzione la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. (art. 58 quater, comma settimo bis, L. 26 luglio 1975 n. 354, mod. dall'art. 7, comma settimo, L. 5 dicembre 2005 n. 251) e che abbia già in passato usufruito di altra diversa misura, non opera automaticamente, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione di tutte le condizioni per usufruire di un differente beneficio richiesto. (Fattispecie in cui il Tribunale di sorveglianza di Bolzano aveva respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate dal condannato, cui era stata applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in base all'esclusivo rilievo dell'esito negativo di un precedente affidamento in prova al servizio sociale).

La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., avente ad oggetto un reato procedibile a querela, in cui dagli atti risultava in modo inequivoco la mancata proposizione della querela, resa palese dal rifiuto opposto dalla P.O. agli inquirenti di formalizzare la denuncia proposta verbalmente).

Commentari3

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2007, n. 4688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4688
Data del deposito : 10 gennaio 2007

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