Sentenza 10 gennaio 2007
Massime • 2
In tema di misure alternative alla detenzione, il divieto di plurima concessione di benefici al condannato cui sia stata applicata con il titolo in esecuzione la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. (art. 58 quater, comma settimo bis, L. 26 luglio 1975 n. 354, mod. dall'art. 7, comma settimo, L. 5 dicembre 2005 n. 251) e che abbia già in passato usufruito di altra diversa misura, non opera automaticamente, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione di tutte le condizioni per usufruire di un differente beneficio richiesto. (Fattispecie in cui il Tribunale di sorveglianza di Bolzano aveva respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate dal condannato, cui era stata applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in base all'esclusivo rilievo dell'esito negativo di un precedente affidamento in prova al servizio sociale).
La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., avente ad oggetto un reato procedibile a querela, in cui dagli atti risultava in modo inequivoco la mancata proposizione della querela, resa palese dal rifiuto opposto dalla P.O. agli inquirenti di formalizzare la denuncia proposta verbalmente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2007, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 10/01/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 47
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 028453/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IN CO, N. IL 29/10/1966;
avverso ORDINANZA del 17/05/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 maggio 2006 il Tribunale di sorveglianza di Bolzano rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare avanzate da MI ND sul rilievo che al condannato cui sia stata applicata la recidiva non possono essere concesse più di una volta le misure alternative alla detenzione.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, ND, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Le nuove e più restrittive disposizioni di ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione trovano il loro comune denominatore e la loro ratio nella ostativa qualità personale del soggetto al quale "sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., comma 4". Ai fini dell'esatta interpretazione del novellato art. 58 quater con particolare riguardo al concetto di "applicazione" della recidiva, occorre evidenziare che una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, come applicata non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 c.p., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare.
Al contrario, l'aggravante non è da ritenere applicata allorquando, verificata la configurabilità delle circostanze fattuali dalla medesima descritte, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri, a causa della prevalenza attribuita all'attenuante, che non si limita a paralizzarla, ma prevale su di essa, in modo che, sul piano dell'effettività sanzionatoria, l'aggravante risulta tamquam non esset (Sez. Un. 18 giugno 1991, n. 17, ric. Grassi, rv. 187856; Sez. 1^, 21 maggio 1992, n. 2303, ric. Castellano, rv. 192017; Sez. 1^, 26 giugno 1993, n. 1294, ric. Commisso, rv. 194003, tutte relative a fattispecie concernenti l'applicabilità dell'indulto).
Nel caso di specie, con la sentenza n. 1199/03, pronunziata dal Tribunale di Bolzano il 25 marzo 2004 la recidiva, ritualmente contestata a MI ND ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, ha trovato concreta applicazione, incidendo sulla determinazione della pena.
2. Tanto premesso, il Collegio osserva che il divieto di plurima concessione delle misure alternative alla detenzione, previsto dall'art. 58 quater, comma 7 bis, Ord. Pen. nei confronti del condannato cui sia stata applicata (nel senso in precedenza chiarito) la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, non opera nelle ipotesi in l'istanza si riferisca ad una misura alternativa diversa da quella in precedenza concessa (v. in senso conforme Sez. 1^, 22 novembre 2006, n. 20089, ric. P.G. nel proc. pen. a carico di Del Genio). A favore di tale conclusione militano plurime argomentazioni di tipo letterale e logico-sistematico.
Sotto il primo profilo è da evidenziare che l'interpretazione letterale della norma appare inequivocabile nel senso che l'applicazione di una specifica misura è preclusiva per il futuro della stessa misura, come si desume dalla indicazione degli specifici benefici e dalla previsione che ciascuno di essi non possa essere concesso più di una volta.
Anche l'interpretazione logico-sistematica conduce alla stessa conclusione, poiché ogni misura penitenziaria ha presupposti e finalità diverse che il legislatore ha sempre tenuto ben presenti e distinti, laddove ha riservato una autonoma e specifica regolamentazione a ciascuna delle misure.
Infine da numerose decisioni della Corte Costituzionale (sentenze n. 306/1993, 173/1999, 445/1997, 257/2006) emerge una trama interpretativa unitaria, in base alla quale l'automatica preclusione dell'accesso ai benefici penitenziari in ragione della configurazione normativa di "tipi d'autore" (quale, nel caso di specie, il recidivo ex art. 99 c.p., comma 4) e di una scelta general-preventiva si porrebbe in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e vanificherebbe i principi di proporzione e di individualizzazione della stessa che caratterizzano il trattamento penitenziario.
In questa cornice di principi generali, recepiti in una recente decisione delle Sezioni Unite (Sez. Un. 28 marzo 2006, ric. Alloussi), il Collegio ritiene che l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione di un soggetto cui sia stata applicata la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'8 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005) non può essere automaticamente preclusa dalla circostanza che la persona condannata abbia già in passato usufruito di altra, diversa misura, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione di tutte le condizioni per usufruire del differente beneficio richiesto (in senso conforme Sez. 1^, 22 novembre 2006, n. 0 20089/06 ric. Del Genio;
Sez. 1^, 22 dicembre 2006, n. 0 28587/06, ric. Falcin). Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bolzano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2007