Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 2
Nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., l'esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo. (In motivazione, la S.C. ha affermato che ad essa non spetta il potere di ricostruire i possibili significati del motivo di ricorso non sufficientemente chiaro, sicché questo, per assolvere utilmente alla sua funzione limitativa dell'ambito dell'impugnazione, deve essere specifico).
La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., in tutta la sua estensione e in ciascuna delle sue articolazioni, impedisce di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, dato che si configura l'ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione, la quale si caratterizza per l'inidoneità dell'atto di parte a mantenere in vita il rapporto processuale. (Principio affermato con riferimento a un caso di mancanza di specificità del motivo a sostegno di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti).
Commentari • 5
- 1. BENI CULTURALI ED AMBIENTALI: Nozione di immobili e zone vincolate.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/07/2016 (ud. 08/03/2016) Sentenza n.33043 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Beni sottoposti a vincolo paesaggistico – Immobili o aree o intere zone – Nozione di immobili e zone vincolate – Artt. 3, 32 e 44, lett. e), d.P.R. n.380/2001 – Artt. 136, 138, 141, 142 e 181, c.1 bis, d.lgs. n.42/2004. La nozione di “immobile” sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 42 del 2004, è un concetto normativo, per la cui integrazione l'art. 3 T.U.E. rinvia espressamente alle norme in materia ambientale, dalle quali si evince che i beni sottoposti a vincolo paesaggistico possono essere immobili o aree, o intere zone. Ed è la stessa natura di alcuni vincoli …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni unite la questione della rilevabilità di ufficioGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere l'ordinanza qui commentata, clicca sotto su download documento. 1. Non sarà semplice, per le Sezioni unite, il 25 giugno prossimo, data fissata per l'udienza di discussione del ricorso in proc. Butera, dare risposta nel merito al contrasto sottoposto alla loro cognizione dalla quinta sezione penale con l'ordinanza in rassegna. Vediamo perché. Converrà prendere le mosse dai fatti oggetto di giudizio. Due coniugi, cui si ascrivono lesioni personali in concorso e, per il solo marito, minacce, sono rispettivamente condannati alla pena condizionalmente sospesa di due e tre mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Sentenza confermata in …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Penale n. 17524 del 06https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17524 Anno 2013 Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) SENISI GABRIELE MATTEO N. IL 06/12/1985 avverso la sentenza n. 2758/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCERA, del 07/12/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI; Data Udienza: 06/12/2012 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 7 dicembre 2011, resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucera ha applicato, su richiesta delle parti, a Senisi Gabriele Matteo la pena di anni uno di reclusione per il reato previsto dagli artt. …
Leggi di più… - 4. Fenomenologia dell’improcedibilità cronologicaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 23 febbraio 2022
Sommario: 1. L'improcedibilità in funzione acceleratoria. – 2. L'estinzione dell'azione e le norme processuali ad effetti sostanziali. – 3. Il diritto a un giusto processo di durata ragionevole. – 4. Critica al giudicato sostanziale fra improcedibilità e inammissibilità. – 5. Profili di diritto intertemporale. – 6. Il diritto al giudizio di innocenza. L'improcedibilità in funzione acceleratoria. Fin dalla sua entrata in vigore, l'improcedibilità cronologica[1] disciplinata dall'art. 344-bis c.p.p. è stata oggetto di un acceso dibattito dottrinale a cui si sono aggiunte, di recente, le prime prese di posizione della giurisprudenza di merito e di legittimità. L'interesse mostrato per il …
Leggi di più… - 5. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/06/1998, n. 11493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11493 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Prof. Antonio LA TORRE Presidente
Dott. Giuseppe VIOLA Consigliere Ud. Pubbl.
Dott. Pasquale LACANNA Consigliere del 24/06/98
Dott. Mauro D. LOSAPIO Rel. Consigliere SENTENZA
Dott. AR DAPELO Consigliere N. 7
Dott. Giovanni DE ROBERTO Consigliere R.G.N.
Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere 4297/98
Dott. Adalberto ALBAMONTE Consigliere
Dott. Giovanni CANZIO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RI nato in [...] il [...].
avverso la sentenza del Pretore di Monza del 9 ottobre 1997. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere sig. Losapio. Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Umberto Toscani che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
LA CORTE RILEVA.
1. A seguito di accertamenti condotti dalle strutture della competente USL il 3 giugno 1994, furono rinviati a giudizio dinnanzi al pretore di Monza:
- NE IA per rispondere, quale legale rappresentante della omonima ditta, del reato di cui agli artt. 3, comma 5, e 9, comma 3-octies, della legge n. 475 del 1988, per omessa tenuta del registro dei rifiuti speciali (capo a);
- TI NU, VE RI, TI LL e IA AR per rispondere, quali legali rappresentanti di imprese succedute alla predetta con diverse denominazioni: (a) dello stesso reato addebitato alla NE, nonché (b) del reato di cui all'art. 21, comma 1, della legge 10 maggio 1976 n. 319, per sversamento di reflui provenienti da insediamento produttivo in pubblica fognatura senza autorizzazione.
All'udienza del 9 ottobre 1997, procedendo con lo speciale rito di cui all'art. 444 c.p.p., il Pretore emise due coevi provvedimenti:
da una canto, rilevata la propria incompatibilità a conoscere dell'accusa nei confronti di AR IA, dispose lo stralcio degli atti nei confronti di costui e delle posizioni allo stesso connesse e la formazione di nuovo fascicolo da trasmettere al Pretore dirigente per l'assegnazione ad altro magistrato, fissando, contestualmente, l'udienza di prosieguo al giorno 12 dicembre 1997;
dall'altro canto, sulla conforme richiesta della parti residue, con la sentenza impugnata, dichiarò, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di IA NE, NU TI, LL TI, RI VE quanto al fatto di cui ai capi a) delle rispettive imputazioni, perché non (più) previsto dalla legge come reato;
applicò, nei confronti dei predetti, con riferimento al capo b) del decreto di citazione a giudizio, la pena dagli stessi richiesta, sull'accordo con il pubblico ministero, di mesi 4 di reclusione e L.
1.800.000 di ammenda ciascuno.
2. Ricorre per cassazione RI VE deducendo: "Mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p.". Secondo il deducente, il Pretore non avrebbe spiegato quale normativa ritenne di applicare al caso concreto, posto che il d.P.R. n. 915 del 1982 è stato abrogato dal d.lgv. n. 22 del 1997. Ciò implicherebbe un difetto di motivazione in ordine ai "criteri" sulla base dei quali il giudice aderì alla concorde richiesta delle parti di applicazione della pena.
3. Con ordinanza del 24 febbraio 1998, il Presidente della III sezione della Corte, alla quale il ricorso era stato assegnato ratione materiae, trasmise gli atti alla Prima Presidenza evidenziando la esistenza di un consolidato contrasto di giudicati all'interno della sezione in tema di scarichi di reflui in pubblica fognatura.
Con decreto del 19 marzo, 1998 il Primo Presidente aggiunto assegnò il ricorso alle sezioni unite della Corte fissando la trattazione per l'odierna udienza.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per carenza di specificità del motivo a sostegno.
Invero, tenuto conto della complessità dell'imputazione, della disarticolazione dell'iter processuale e della forma pattizia della definizione del giudizio nel grado di merito, non appare chiaro, dato il riferimento a disposizioni di legge che regolano materie diverse, contemplate in differenti enunciati di imputazione, a quale capo o punto della decisione censurata, peraltro assunta secondo le stesse richieste di parte, l'impugnazione faccia riferimento, posto che il d.lgv. n. 22 del 1997, concernente norme di "Attuazione delle direttive 91/156/CEE, sui rifiuti, 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", non ha inciso sulla disposizione di legge applicata (V. art. 56 d.lgs. cit.), la quale pare costituisca il referente normativo di base posto a sostegno del ricorso.
Sicché la disarticolazione del discorso giustificativo a sostegno dell'impugnazione conduce a carenza di specificità sia per mancata indicazione del capo e del punto della decisione impugnata, sia per contraddittorietà della ragione di censura facendosi riferimento a disposizioni legislative riguardanti materie differenti tra loro, enunciate in diversi capi di imputazione.
E, evidenzia il Collegio, nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt. 444 s. c.p.p. - indubbiamente ispirato da intenti deflattivi dei giudizi, comprese le fasi di gravame -, l'esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte;
e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo.
D'altra parte, come è già stato deciso in tema d'impugnazione in genere (cfr.: sez. II civ., 1 marzo 1995, n. 2341), la Corte non ha alcun potere di ricostruire i possibili significati del motivo di ricorso non sufficientemente chiaro, sicché questo, per assolvere utilmente alla sua funzione limitativa dell'àmbito dell'impugnazione, deve essere specifico.
5. Per quanto sopra precisato, appare chiaro come nel caso di specie manchi quella specificità del motivo di doglianza che il legislatore del rito penale, in particolare, pretende in ogni ipotesi di impugnazione (art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p.). Infatti, l'art. 581 c.p.p. stabilisce che l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale, tra l'altro, sono "enunciati":
"a) i capi e i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste;
c) i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", sicché un atto privo dei requisiti prescritti, che si limiti ad esprimere la volontà di impugnare senza indicare i capi o i punti cui intende riferirsi, o senza enunciare i motivi di doglianza rispetto alla decisione censurata (e anche in ciò consiste la specificità), non può costituire una valida forma d'impugnazione e, quindi, non può produrre gli effetti introduttivi del giudizio del grado successivo, cui si collega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione d'inammissibilità.
Del resto, se si ritenesse il contrario, si perverebbe ad una conclusione assurda, perché si dovrebbe riconoscere ad una generica (ed invalida) dichiarazione d'impugnazione l'effetto di consentire al giudice una cognizione estesa a tutti i capi della sentenza, mentre lo stesso effetto non potrebbe riconoscersi ad una impugnazione proposta validamente ma con riferimento solo ad alcuni capi della sentenza, dato che per gli altri capi, e i relativi addebiti, la vicenda processuale dovrebbe ritenersi conclusa, come questa Corte ha già evidenziato (Sez.Un., 11 novembre 1994, Cresci, in motivazione).
Ne segue che la difettosità della struttura razionale dell'atto impugnatorio di cui ci si occupa non consente alla Corte di controllare la esistenza, o meno, della, genericamente denunciata, mancanza di motivazione a riguardo del regime normativo applicato sulla conforme richiesta della parte ricorrente, ora "pentita".
6. Tuttavia, per completezza di analisi, il Collegio deve darsi carico di esaminare il ricorso sotto il diverso, e in qualche modo connesso, profilo dell'operatività, o meno, nella presente fattispecie processuale, della regola dettata dall'art. 129 c.p.p.. Al riguardo, va evidenziato come la mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., in tutta la sua estensione e in ciascuna delle sue articolazioni, impedisca di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità, dato che si configura l'ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione, la quale si caratterizza per la inidoneità dell'atto di parte a mantenere in vita il rapporto processuale.
In sintesi, l'impugnazione priva dei requisiti previsti dalla richiamata disposizione codicistica è, procedimentalmente, tamquam non esset e non impedisce la formazione del giudicato allo scadere del termine per impugnare.
Questa conclusione vale anche per il caso di carenza di specificità del motivo, cioè della mancanza dell'indicazione (specifica) delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la doglianza e, conseguentemente, la richiesta che sostanzia l'atto impugnatorio. Sul punto appare sufficiente rinviare alla citata decisione di queste Sezioni unite su ricorso Cresci, ove è stata approfondita la disamina della questione, alle cui conclusioni il Collegio ritiene di aderire, non ravvisando ragioni per discostarsene.
7. Come la predetta decisione di questa Corte non ha mancato di rilevare, diversa è la soluzione da adottatasi in caso di manifesta infondatezza del motivo (art. 606 comma 3 c.p.p.: vizio riguardante solo il ricorso per cassazione), pur specifico, dedotto a fondamento della impugnazione, posto che, come è stato detto (e diversamente da quanto una isolata decisione della Corte ha ritenuto: Sez. III, 22 settembre 1995, Mauro), in questo caso è necessario procedere ad analisi da parte del giudice dell'impugnazione all'esito della quale egli perviene a una decisione di "manifesta infondatezza";
conclusione che, rispetto a quella di (semplice) "infondatezza", spesso si basa su giudizi incerti e persino, a volte, opinabili.
8. Conclusivamente, dunque, deve riaffermarsi il principio secondo il quale la mancata specificità del motivo a sostegno dell'impugnazione si risolve in una ipotesi di inammissibilità originaria inidonea a mantenere in vita il rapporto processuale sino al momento della cognizione del giudice dell'impugnazione il quale, conseguentemente, non è abilitato a rilevare la esistenza o sopravvenienza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. 9. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e a versare, a titolo di sanzione pecuniaria, alla Cassa delle ammende, la somma, ritenuta congrua in relazione alla condotta processuale, di L. 1.000.000.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p.:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di L. 1.000.000.
Deciso in Roma il 24 giugno 1998.
Depositata il 3 novembre 1998.