Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2002, n. 5933
CASS
Sentenza 11 dicembre 2002

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Massime1

Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen. (nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la pena concordata tra le parti di giorni cinque di arresto ed E. 193,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza).

Commentario1

  • 1Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti
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    Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2002, n. 5933
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5933
Data del deposito : 11 dicembre 2002

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