Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen. (nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la pena concordata tra le parti di giorni cinque di arresto ed E. 193,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza).
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2002, n. 5933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5933 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni Silvio COCO Presidente
dott. Francesco MARZANO Componente
dott. Carlo Giuseppe BRUSCO "
dott. Alfonso CHILIBERTI "
dott. Luisa BIANCHI "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze
nei confronti di
IS IA nato il [...];
Avverso sentenza del 18 aprile 2002 del GIP Tribunale di Lucca;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Brusco Carlo Giuseppe;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Frasso che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza 18 aprile 2003 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca che ha applicato nei confronti di IS IA la pena concordata tra le parti (giorni cinque di arresto ed Euro 193,00 di ammenda) per il reato di cui all'art. 186 comma 2^ del codice della strada. Con il ricorso proposto si deduce la violazione degli artt. 4, 52 e 64 del d. l.vo 28 agosto 2000 n. 274 perché erroneamente sarebbe stato applicato all'imputato il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 186 del codice della strada mentre avrebbe dovuto essere applicato quello previsto dall'indicata normativa in tema di competenza penale del giudice di pace.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato. Prima della pronunzia della sentenza impugnata era già entrato in vigore (con decorrenza 2 gennaio 2002: v. il d. l. 2 aprile 2001 n. 91 convertito nella l. 3 maggio 2001 n. 163) il d. l.vo 28 agosto 2000 n. 274 contenente disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.
Tra i reati divenuti di competenza del giudice di pace vi sono (art. 4 comma 2^ lett. q d. l.vo 274) anche i reati previsti dall'art. 186 commi 2^ e 6^ del codice della strada (d. l.vo 285/1992). Per questi reati il trattamento sanzionatorio è stato modificato dall'art. 52 del d. l.vo 274 che, nel caso di reati puniti con l'arresto è l'ammenda (comma 2^ lett. e) prevede che "si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi".
Questa modifica del trattamento sanzionatorio si applica, per la norma transitoria prevista dall'art. 64 comma 2^ del d. l.vo 274, anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto e anche se il reato è giudicato da un giudice diverso dal giudice di pace (art. 64 comma 2^ in relazione all'art. 63 comma 1^). Ciò anche per l'espresso richiamo che l'art. 64 comma 2^ fa all'art. 2 comma 3^ del codice penale indiscutibile essendo che le nuove norme siano di maggior favore se non altro perché le nuove sanzioni hanno più carattere detentivo (anche la permanenza domiciliare: v. l'art. 53 comma 2^ del d. l.vo 274).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia al Tribunale di Lucca.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 FEBBRAIO 2003.