Sentenza 10 ottobre 2002
Massime • 1
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato sulla base della disciplina transitoria ivi prevista, devono applicarsi, a norma dell'art. 64 comma 2 d.lgs. cit., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 d.lgs. cit., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen.; ne consegue che la pena applicata dal giudice prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo citato, deve considerarsi illegale, in quanto non più prevista dalla normativa che disciplina il reato per il quale si procede (nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso dell'imputato, annullando la sentenza di "patteggiamento" a due mesi di arresto e lire 2.200.000 di ammenda, pronunciata dal tribunale per i reati di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di consentire l'accertamento dell'eventuale stato di alterazione psico-fisica, previsti dall'art. 186 commi 2 e 6 cod. strad.).
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2002, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill. mi Sigg.:
Dott. Giovanni PIOLETTI Presidente
Dott. Benito DE GRAZIA Consigliere
Dott. Carlo BRUSCO Consigliere
Dott. Stefano PETITTI Consigliere
Dott. Ettore PALMIERI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO ES nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10 luglio 2001 del Tribunale di Vigevano;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo Brusco;
udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVA
PO ES ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza 10 luglio 2001 del Tribunale di Vigevano che ha applicato nei suoi confronti e su sua richiesta, con il consenso del pubblico ministero, la pena complessiva di mesi due di arresto e lire 2.200.000 di ammenda per i reati di cui all'art. 186 comma 2 e comma 6 del codice della strada.
Con il ricorso proposto si deduce:
- la violazione degli artt. 516 e segg. del codice di rito perché il reato di cui all'art. 186 c. 60 citato sarebbe stato, nell'udienza dibattimentale e prima ancora della sua apertura, irritualmente contestato all'imputato sia perché la sua ipotetica esistenza risultava già dagli atti del procedimento (e la contestazione in udienza ha impedito l'esercizio di una serie di diritti ed in particolare quelli previsti dall'art. 415 bis c.p.p.) sia perché la contestazione è limitata all'enunciazione della norma senza alcuna descrizione del fatto e quindi è da ritenere del tutto generica;
- la violazione degli artt. 445, 125 e 546 lett. e del codice di rito per erronea qualificazione giuridica del fatto;
in particolare il giudice del patteggiamento avrebbe erroneamente omesso di applicare la continuazione in presenza di tutti i requisiti previsti palla legge per tale applicazione (in particolare la natura dolosa di entrambi i reati); inoltre il giudice avrebbe dovuto, prima di applicare l'aumento per la recidiva, valutare l'eventuale concepibilità pelle attenuanti generiche all'imputato respingendo la richiesta di patteggiamento, se ritenute concepibili, o motivando adeguatamente in caso contrario;
- la violazione degli artt. 223 e 224 del codice della strada per non aver tenuto conto, nella determinazione del periodo di sospensione della patente, del periodo già disposto dal prefetto. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente evidenzia come le contravvenzioni previste dall'art. 186 del codice della strada siano divenute oblazionabili a seguito dell'entrata in vigore del d. l.vo 274/2000 che ha introdotto la competenza penale del giudice di pace;
ne consegue la necessità di annullare con rinvio la sentenza impugnata per porre in grado l'imputato di proporre richiesta di oblazione.
Il ricorrente ha successivamente proposto un motivo aggiunto concernente la mancanza di motivazione sulla mancata concessione all'imputato (che mai ne aveva beneficiato) della sospensione condizionale della pena negata sulla base di una prognosi negativa ma senza tener conto che l'ultima condanna risaliva a due anni precedenti, senza tener conto delle altre circostanze previste dall'art. 133 cod. pen. Infine con memoria difensiva successivamente depositata il ricorrente, con riferimento al quarto motivo di ricorso in precedenza sintetizzato, ha rilevato che nel frattempo era entrato in vigore il d. l.vo sulla competenza penale del giudice di pace, con le conseguenze già illustrate sul trattamento sanzionatorio, e ha ribadito ulteriormente la volontà di proporre domanda di oblazione con la conseguente necessità di annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò premesso va rilevato preliminarmente che, successivamente alla pronunzia della sentenza di applicazione della pena nei confronti del ricorrente avvenuta il 10 luglio 2001 (la sentenza è stata depositata il 17 luglio 2001) è entrato in vigore (con decorrenza 2 gennaio 2002: v. il d. l. 2 aprile 2001 n. 91 convertito nella 1. 3 maggio 2001 n. 163) il d. l.vo 28 agosto 2000 n. 274 contenente disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. Tra i reati divenuti di competenza del giudice di pace vi sono (art. 4 comma 2 lett. q d. l.vo 274) i due reati per i quali è stata applicata la pena nel presente processo: quelli previsti dall'art. 186 commi 2 e 6 del codice della strada (d. l.vo 285/1992). Per questi reati il trattamento sanzionatorio è stato modificato dall'art. 52 del d. l.vo 274 che, nel caso di reati puniti con l'arresto e l'ammenda (comma 2 lett. c) prevede che "si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi".
Questa modifica del trattamento sanzionatorio si applica, per la norma transitoria prevista dall'art. 64 comma 2 del d. l.vo 274, anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto e anche se il reato è giudicato da un giudice diverso dal giudice di pace (art. 64 comma 2 in relazione all'art. 63 comma 1). Ciò anche per l'espresso richiamo che l'art. 64 comma 2 fa all'art.2 comma 3 del codice penale indiscutibile essendo che le nuove norme siano di maggior favore se non altro perché le nuove sanzioni non hanno più carattere detentivo (anche la permanenza domiciliare: v. l'art. 53 comma 2 del d. l.vo 274).
Consegue alle considerazioni svolte e alla mancata formazione del giudicato sul punto relativo all'applicazione della pena (che il ricorrente, con l'impugnazione proposta, ha rimesso in discussione chiedendo l'applicazione della nuova disciplina sanzionatoria sia pure ai diversi fini della possibilità di richiedere l'oblazione) che la Corte di legittimità si trova a giudicare in un caso nel quale la pena applicata dal giudice su richiesta delle parti è divenuta illegale perché non più prevista dalla normativa che disciplina il reato per il quale si procede.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Vigevano per l'ulteriore corso.
Le ulteriori censure formulate dal ricorrente restano assorbite in quanto tutte si riferiscono o a vizi intrinseci della sentenza di applicazione della pena (che, con questa decisione viene posta nel nulla) o a vizi che, ritornando il procedimento nella fase in cui si trovava prima dell'accordo, potranno se del caso essere dedotti davanti al giudice che procede.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vigevano per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 2003.