Sentenza 12 novembre 2002
Massime • 3
Nel reato di fuga previsto dall'art. 189 comma 6 cod. strad., punito solo a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendo riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro.
Il reato di fuga previsto dall'art. 189 comma 6 cod. strad. è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (la Corte ha precisato come una diversa interpretazione che collegasse l'obbligo di fermarsi alla condotta da cui sia derivato un danno effettivo alle persone limiterebbe l'ambito di operatività della fattispecie ai soli casi di macroscopica e immediata evidenza di lesioni o di morte).
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato sulla base della disciplina transitoria ivi prevista, devono applicarsi, a norma dell'art. 64 comma 2 del citato decreto legislativo, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52, in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen.(nel caso di specie, la Corte ha annullato d'ufficio la sentenza di condanna per il reato di fuga di cui all'art. 189 comma 6 cod. strad., rinviando al giudice di merito per l'applicazione delle sanzioni più favorevoli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2002, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.:
1) Dott. Paolo FATTORI Presidente
2) Dott. Francesco MARZANO Consigliere
3) Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere
4) Dott. Alfonso CHIILIBERTI Consigliere
5) Dott. Ettore PALMIERI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA VA, n. in Fano il 16.12.1949;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 22novembre 2001.
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Luigi Cini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Il 22 novembre 2001 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza in data 2 gennaio 1999 del Tribunale di Pesaro - Sezione Distaccata di Fano -, in composizione monocratica, con la quale MA VA era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 189.6 C. d. S.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando:
- con i primi due motivi di gravame vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 192 c.p.p., per avere la sentenza impugnata "distorto la verità e le dichiarazioni dei testimoni, facendo dire loro cose che non hanno detto (..)";
- con un terzo motivo il vizio di violazione di legge, in relazione all'art: 192 c.p.p., "per non avere disposto la rinnovazione del dibattimento per sentire il teste RI AR, già, ammesso, circa l'assenza di qualsiasi traccia sull'auto che potesse suffragare l'accusa di avere urtato il ciclista";
- con un quarto ed ultimo motivo di doglianza il vizio di violazione di legge, in riferimento agli artt. 42 c.p. e 189 C. d. S., "per avere ritenuto responsabile il MA, attribuendogli il comportamento tenuto non a titolo di dolo bensì di dolo eventuale".
3.0 I proposti motivi di doglianza sono infondati.
Quanto, invero, ai primi due, premesso che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato, i giudici del merito hanno dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione. A fronte di questo, il ricorrente si limita, in sostanza, a proporre una diversa ricostruzione ed un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali evidenziate, laddove per un verso la ricostruzione del fatto è mancipio esclusivo del giudice del merito, e, per altro verso, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 29.1.1996, n. 930); e, poiché, come s'è detto, ai sensi dell'art.606, lett. e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e-o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice del merito una diversa ricostruzione, quand'anche altrettanto logica (Cass., Sez. Un., n. 16-1996). Quanto al terzo motivo di gravame, con l'atto di appello era stata richiesta la rinnovazione del dibattimento per "risentire l'Agente Scelto AR RI circa la mancanza di qualsiasi traccia sull'auto che potesse suffragare l'accusa di avere urtato il ciclista e per acquisire il verbale della Polizia Stradale (..)''. Ora, ai sensi dell'art. 603.1 c.p.p., il giudice dell'appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti"; il positivo esercizio di tale potere, dunque, è vincolato alla condizione della riscontrata incompletezza dell'indagine dibattimentale, alla ritenuta impossibilità, cioè, di poter decidere in mancanza di tale rinnovazione istruttoria: tale giudizio è rimesso alla valutazione del giudice del merito ed è incensurabile, se correttamente motivata, in sede di legittimità. Nella specie, la sentenza impugnata ha, fra l'altro, richiamato proprio la deposizione del teste AR, ritenendola "del tutto chiara", sicché è evidente la ritenuta superfluità della sua riaudizione e la conseguente insussistenza delle condizioni di legge per la proposta rinnovazione dibattimentale.
Quanto, infine;
all'ultimo motivo di gravame, dà atto la sentenza impugnata che, "come riferisce il teste AR, l'automobilista, dopo l'investimento, rallentò sensibilmente (il che significa che ben si era accorto dell'investimento, sia pure di striscio) e poi si allontanò a sensibile velocità"; e che "(.) il MA (come da lui stesso ammesso) aveva visto il ciclista cadere", soggiungendosi che avrebbe dovuto perciò rappresentarsi, "almeno in forma eventuale, la possibilità di aver egli stesso cagionato tale caduta". Se, dunque, l'imputato "si era accorto dell'investimento, sia pure di striscio" ed "aveva visto il ciclista cadere", deve assorbentemente rilevarsi che, ai sensi del primo comma dell'art. 189 C.d.S., "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona". Richiamando il 6 comma della norma incriminatrice le "condizioni di cui al comma 1", il dolo richiesto deve, quindi, investire, innanzitutto ed essenzialmente, l'omesso obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente;
ove questo sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non anche, a quel momento, anche al riscontrato effettivo danno alle persone, che, spesso, non è accertabile immediatamente nella sua effettiva sussistenza e consistenza, e che, semmai, se compiutamente conosciuto o percepito, può dar luogo (anche) alla distinta ipotesi criminosa di cui al 7 comma della stessa norma incriminatrice. Trattandosi di reato omissivo di pericolo, ove le circostanze fattuali del caso, ben percepite dall'agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecar danno alle persone, l'utente della strada ha comunque l'obbligo di fermarsi, a tale momento ed in riferimento a tali percepite circostanze dovendo ragguagliarsi il suo comportamento doloso;
e se tale danno effettivamente sussista, conformemente alle indicazioni di idoneità del fatto a produrlo, la sua omissione concretezza il reato in questione;
diversamente opinando, lo stesso precetto penale finirebbe col rimanere privo di reale contenuto, tranne i casi di macroscopica immediata evidenza di lesioni o di morte, con evidente elusione della ratio della norma, improntata alla ritenuta necessità di una immediata collaborazione dell'agente nell'accertamento dei fatti, o (in riferimento alla ipotesi di cui al 7 comma) del suo prestare assistenza alle persone ferite: e ciò anche in considerazione del fatto che l'accertamento dell'elemento psicologico del reato va compiuto al momento in cui l'azione viene posta in essere, e quindi alle circostanze concretamente rappresentate a quel momento, riservato ad un momento successivo il definitivo accertamento delle conseguenze dei sinistro (così come un rovinoso impatto con altri utenti della strada può non dar luogo ad esiti lesivi, questi ben possono conseguire anche ad eventi di apparente banale significazione).
3.1 Deve nondimeno rilevarsi che a seguito della entrata in vigore (2 gennaio 2002) del D. Legs.vo n. 274-2000, il reato in questione (che, ai sensi dell'art. 4.2, lett. q) di tale testo normativo, si appartiene ora alla competenza per materia del giudice di pace, salva la disciplina transitoria di cui agli artt. 63-64), è diversamente, e più favorevolmente per l'imputato, sanzionato, e tale più favorevole trattamento sanzionatorio deve, nella specie, trovare applicazione, anche ex officio, ai sensi dell'art.
2.3 c.p.
4. La impugnata sentenza va, dunque, annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.
P.Q.M.
La Corte annulla, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 GENNAIO 2003.