Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
Il giudice del patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni dell'accoglimento dell'accordo e dare conto dell'accertamento sull'assenza di cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e sull'adeguatezza della pena. (Fattispecie nella quale la motivazione della sentenza impugnata - annullata dalla Corte - era affidata a tre righe di un modulo prestampato, in cui non vi era neanche cenno all'art. 129 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2010, n. 31392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31392 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/04/2010
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 728
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 31466/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM DU MI N. IL 03/10/1987;
avverso la sentenza n. 352/2009 TRIB. SEZ. DIST. di ACIREALE, del 22/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
udito il P.G. in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 22/7/2009 il Tribunale di Catania, sez. dist. di Acireale, applicava ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ad AM TR IH la pena di mesi 5 e giorni 20 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 189 e 186 C.d.S. perché, dopo avere con il suo ciclomotore investito un bambino di quattro anni, non si fermava per prestare soccorso alla vittima;
nonché per avere guidato il mezzo in stato di ebbrezza alcolica (acc. in Acireale il 19/7/2009).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato personalmente deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. 3. Il ricorso è fondato.
Va premesso che la sentenza impugnata è composta dall'intestazione, dalla esposizione delle imputazioni, da una parte di modulo che richiama il verbale di dibattimento con l'accordo sulla pena e dal dispositivo.
Orbene, pur tenendo conto della sinteticità della motivazione della sentenza di patteggiamento, connaturata al rito prescelto, tale semplificazione non può giungere fino al punto di non rendere edotte le parti delle ragioni che spingono il giudice ad avallare l'accordo, dando conto delle verifiche impostegli ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2. Invero, pur non richiedendosi al giudice l'accertamento e la valutazione delle prove del reato, pur sempre egli deve esplicitare di avere svolto un accertamento negativo dell'operatività dell'art.129 c.p.p. (assenza di cause di non punibilità), nonché della esatta qualificazione del fatto (affinché l'accordo sulla pena non si tramuti in accordo sul reato) e della correttezza della valutazione delle circostanze e dell'adeguatezza della pena (cfr. Cass. 1^, 1480/97, Magelli). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza è affidata a tre righe di un modulo prestampato in cui non vi è neanche cenno all'art. 129 c.p.p.. Pertanto ricorre un'ipotesi di mancanza grafica della motivazione che impone l'annullamento della sentenza (ex plurimis, Cass. 2^, 16829/08, Bloise), che deve essere disposto senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010