Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
Per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace e commessi prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000, che rientrano quindi nella cognizione del tribunale, devono applicarsi, sulla base della disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 63 e 64 del citato D.Lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso testo normativo, ed è pertanto illegale la pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva ex art. 53 L. n. 689 del 1981, tenuto conto che si tratta di sanzione "diretta" e che, in caso di insolvibilità, è più favorevole il regime di conversione delineato dall'art. 53 del menzionato decreto legislativo.
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2005, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/12/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 01448
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 036246/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL AT AT, N. IL 17/11/1968;
avverso SENTENZA del 16/12/2004 TRIBUNALE di GROSSETO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E. che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alla pena ed alla provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento dei danni;
rigetto nel resto.
OSSERVA
Con sentenza del 16 dicembre 2004, il Tribunale di Grosseto ha dichiarato LL AT colpevole dei reati di lesioni e danneggiamento alla medesima ascritti e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, ha condannato la medesima alla pena di Euro 2.660,00 di multa, in sostituzione della pena di mesi due e giorni venti di arresto, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidato in Euro 2.500,00 ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, dichiarando provvisoriamente esecutivo il capo della sentenza contenente la condanna al risarcimento.
Il difensore dell'imputata propone ricorso immediato per Cassazione a norma dell'art. 569 cod. proc. pen., deducendo tre motivi di gravame. Nel primo denuncia violazione di legge, nella parte in cui il giudice di primo grado, nel determinare la pena, avrebbe erroneamente applicato le pene contemplate dal codice penale, anziché quelle previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000, da reputare sicuramente più favorevoli quando, come nel caso in esame, non sia concedibile la sospensione condizionale della pena. Nel secondo motivo si prospetta violazione di legge in riferimento al reato di cui all'art. 635 cod. pen., posto che nel caso in esame avrebbe fatto difetto la necessaria alterazione funzionale o strutturale del bene in via di accusa danneggiato. Si lamenta, infine, violazione della legge processuale nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto la provvisoria esecutività del capo concernente il risarcimento del danno in favore della parte civile, giacché la provvisoria esecutività delle disposizioni civili è consentita solo nel caso in cui venga disposta una provvisionale, ovvero quando ricorrano giustificati motivi, che però, nella specie, non sono stati neppure menzionati dal giudice a quo.
Il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto, oltre ad essere prospettato in termini generici e su rilievi di fatto, si fonda su tesi incongrua, giacché non può essere revocata in dubbio la circostanza che danni inferti alla carrozzeria di una vettura mediante calci, integrino senz'altro quella alterazione funzionale o strutturale del bene evocata dal ricorrente, posto che - a tacer d'altro - anche l'estetica degli oggetti è un valore che la norma violata indubbiamente presidia. Sono invece fondati tanti il primo che il terzo motivo di ricorso. Nella specie, infatti, il giudice avrebbe dovuto applicare le più favorevoli sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000. Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace,
commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi -
sempre che non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena - in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto del citato decreto, dell'art. 64 e art. 63, comma 1, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso;
sicché deve reputarsi illegale la pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, in quanto deve ritenersi più favorevole la pena pecuniaria prevista dalla disciplina sul giudice di pace, trattandosi di sanzione "diretta", e risultando altresì più favorevole il regime di conversione, in caso di insolvibilità, a norma dell'art. 55 del citato D.Lgs. n. 274 del 2000 (v., per i vari profili, Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2004, Celestino;
Cass., Sez. 4^, 19 novembre 2002, Clementi;
Cass., Sez. 4^, 26 novembre 2002, Alite). Ugualmente fondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, in quanto il giudice del merito ha dichiarato provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, senza offrire alcuna contezza in ordine ai giustificati motivi che, a norma dell'art. 540 c.p.p., comma 1, devono sostenere siffatta pronuncia.
Segue pertanto l'annullamento con rinvio in parte qua della impugnata sentenza per i segnalati profili, con correlativa declaratoria di irrevocabilità delle parti non coinvolte dalle statuizioni demolitorie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla disposizione con la quale è stata dichiarata la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, e rinvia al Tribunale di Grosseto per nuova deliberazione su detti punti. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabili le parti della sentenza relative alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputata.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006