Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il fatto di lieve entità configura una circostanza attenuante ad effetto speciale, che non si sottrae al giudizio di comparazione con le aggravanti eventualmente contestate (nella specie, la recidiva).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2011, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 28/09/2011
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1433
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17916/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano;
nel procedimento penale nei confronti di:
DH OU, n. in Tunisia 1.06.1978;
CH IC, n. in Tunisia 3.08.1975;
contro la sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 11.1.2011;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il pubblico ministero ricorre per cassazione avverso la sentenza sopra indicata, con cui il tribunale di Milano ha condannato gli imputati OU DH e IC CH alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 4.000 di multa, ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, commesso il 10 luglio 2010.
2. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 99, 62 bis e 69 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5, assumendo l'erroneità del riconoscimento delle attenuanti generiche e l'inosservanza di legge penale nell'avere il Tribunale omesso di computare nel giudizio di valenza anche la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 3. Quest'ultima censura è fondata.
3.1. In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non configura un'ipotesi autonoma di reato, bensì una circostanza attenuante ad effetto speciale, in quanto gli elementi oggettivi considerati dalla norma si aggiungono alle fattispecie incriminatrici descritte nello stesso D.P.R. art. 73 senza modificarne la struttura ed incidono unicamente sulla gravità dei reati e sulla misura della pena (Cass. Sez. U, n. 35737/2010, P.G. in proc. Rico).
Ne consegue che, ove concorrano fra loro circostanze di segno, opposto, la circostanza attenuante di cui all'ora ricordato art. 73, comma 5, è soggetta al giudizio di comparazione secondo il disposto dell'art. 69 c.p. (Cass. Sez. 4, n. 2070/1998, P.M. in proc. Vassallo).
3.2. Inammissibile è, invece, il motivo concernente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che si risolve in una valutazione di fatto diversa da quella motivatamente ritenuta dal giudice di merito.
4. La sentenza va, pertanto, annullata sul giudizio di valenza tra le circostanze del reato, con rinvio al tribunale di Milano.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di DH OU e IC CH limitatamente al giudizio di valenza delle circostanze del reato e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012