Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2003, n. 7343
CASS
Sentenza 16 gennaio 2003

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Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs.(nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva confermato la condanna dell'imputato a dieci giorni di arresto e lire 200.000 di ammenda per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ritenendo tale pena illegale a seguito dell'introduzione del nuovo e più favorevole regime sanzionatorio).

Commentario1

  • 1Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2003, n. 7343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7343
Data del deposito : 16 gennaio 2003

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