Sentenza 16 gennaio 2003
Massime • 1
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs.(nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva confermato la condanna dell'imputato a dieci giorni di arresto e lire 200.000 di ammenda per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ritenendo tale pena illegale a seguito dell'introduzione del nuovo e più favorevole regime sanzionatorio).
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2003, n. 7343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7343 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Paolo FATTORI Presidente
dott. Renato OLIVIERI Componente
dott. Francesco MARZANO "
dott. Carlo Giuseppe BRUSCO "
dott. Stefano PETITTI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RA LT N. IL 08/02/1969;
avverso SENTENZA del 05/03/2002 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere PETITTI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena.
Fatto
Con sentenza in data 5 marzo 2002, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Asti aveva dichiarato VA WA colpevole del reato di cui all'art. 187, commi 1 e 4, codice della strada, per avere guidato un'autovettura in condizioni di alterazione fisica e psichica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti, e lo aveva condannato alla pena di giorni dieci di arresto e lire 200.000 di ammenda.
Dal testo della sentenza della Corte di appello, si evince che l'imputato aveva proposto gravame chiedendo la diminuzione della pena e la concessione delle attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il VA personalmente, deducendo il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera b), c.p.p., in relazione all'art. 187 c.d.s., nonché erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che la Corte di appello, nel confermare le statuizioni della sentenza di primo grado, avrebbe omesso completamente di valutare le emergenze del dibattimento di primo grado e in particolare non avrebbe preso in considerazione il grave stato di prostrazione, derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, nel quale egli si trovava al momento del fatto. La motivazione della sentenza, pertanto, sotto tale profilo, sarebbe gravemente lacunosa.
Diritto
Il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata.
Come si desume dal testo della sentenza della Corte di appello di Torino, con l'atto di appello il VA aveva censurato la sentenza di primo grado sotto il profilo della eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha respinto il gravame confermando così la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giorni dieci di arresto e lire 200.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In tal modo, i giudici di appello, pronunciandosi in data 5 marzo 2002. hanno omesso di considerare che, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, il reato di cui all'art. 187 c.d.s. rientra tra quelli per i quali è competente per materia il giudice di pace. Il citato d.lgs., infatti, all'art. 4, comma 2, n. 15, attribuisce alla competenza del giudice di pace i reati di cui agli articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e, all'art. 64, comma 2, stabilisce che, "ferma l'applicabilità dell'articolo 2, terzo comma, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 2"; l'art. 63, comma 1, a sua volta, dispone che "nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44". Il titolo II concerne le sanzioni applicabili dal giudice di pace e l'articolo 52, comma 2, lettera c), in particolare, prevede che per i reati di competenza del giudice di pace, quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire 1.500.000 a lire 5.000.000 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi.
Poiché l'art. 187, comma 4, facendo rinvio all'art. 186, comma 2, del codice della strada, sanziona il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto fino ad un mese e con la pena dell'ammenda da lire 635.090 a lire 2.540.350, appare dunque evidente che la Corte di appello non avrebbe potuto irrogare la pena detentiva, congiunta a quella pecuniaria, trattandosi di pena che, per i procedimenti relativi a reati trasferiti alla competenza del giudice di pace, anche se commessi anteriormente al 1 gennaio 2002 e anche se giudicati da giudici diversi dal giudice di pace, è divenuta illegale. La sanzione applicabile per fatti riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 186, commi 2 e 6, e 187, commi 4 e 5, del codice della strada è, infatti, a far data dal 1 gennaio 2002, la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire 1.500.000 a lire 5.000.000 o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi. La sentenza impugnata, essendo incontestato l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato - sia con l'atto di appello, sia con il ricorso per cassazione il VA ha posto in discussione unicamente l'entità della pena comminatagli - deve dunque essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino, altra sezione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Torino, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 2003.