Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA POPOLO ITALIANO0 2 546 0 1 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11097/98 Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere Cron.5277 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 13/12/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti3000 sul ricorso proposto da: FEB. 2001 il LS NG RI, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE ROMA VIA TELEGONO 6, presso 10 studio legale CANCELLERIA VANI-FERRI, rappresentata e difesa dall'avvocato COSENZA DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente CC06430
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avversO la sentenza n. 6476/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/04/98 R.G.N. 1386/95; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5401 udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo -1- D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Generale Dott. Alberto CINQUE l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per 1 11097/98 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da NG MA LS avverso la sentenza 14 novembre 1994 del Pretore di Cassino ed ha affermato che gli interessi moratori sulle somme riconosciute a favore della LS a titolo di indennità di accompagnamento non sono dovuti, poiché il diritto alla prestazione è insorto in epoca (1.6.1993) successiva non solo alla proposizione della domanda amministrativa (5.9.1989), ma anche alla proposizione della domanda giudiziale (1.8.1992). Secondo il Tribunale, infatti, non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973 secondo cui le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore insorgono dopo 120 giorni dalla presentazione della D'A.. • domanda amministrativa in quanto l'operatività di detta norma presuppone che il diritto alla prestazione sia già maturato al momento della presentazione della predetta domanda amministrativa;
di conseguenza, nell'ipotesi in cui il diritto alla prestazione sia insorto nel corso del giudizio, come nella specie, non è configurabile una "mora debendi" del debitore prima della sentenza di condanna. Avverso questa sentenza l'assistita ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. فى Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente sostiene che nella specie sussistono le condizioni legali di responsabilità del Ministero dell'Interno per il ritardo nell'adempimento in quanto, per effetto del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche in materia di indennità di accompagnamento, gli interessi moratori decorrono dalla data di maturazione delle singole rate anche quando le condizioni di esistenza del diritto intervengono nel corso del giudizio, ovvero nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo e la proposizione della domanda giudiziale. Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui i requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale, quale in specie l'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18, vengono ad esistenza nel corso del giudizio - nell'ambito dell'accertamento consentito ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. gli D'Ag. della interessi e la rivalutazione spettanti al creditore prestazione decorrono dalla medesima data dalla quale è dovuto il trattamento, atteso che in tale ipotesi non è necessaria una nuova domanda amministrativa che l'ente erogatore debba assumere ad oggetto delle sue determinazioni e non si giustificherebbe quindi la concessione al predetto ente dello "spatium deliberandi" di 120 giorni ai sensi dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (cfr. Cass. n. 7974 del 1998, Cass. n. 5050 del 1998, Cass. n. 9434 del 1997, Cass. n. 11534 del 1995). A questo orientamento giurisprudenziale il Collegio intende prestare piena adesione, condividendone le argomentate motivazioni. A questi principi non si è invece attenuto il Tribunale, avendo quel giudice negato all'assistita gli interessi moratori sui ratei arretrati della prestazione, ancorchè fosse stato 3 accertato che le condizioni di sussistenza del diritto fossero insorte dal 1.6.1993, e quindi in corso di giudizio. Nella specie, infatti, all'assistita spettano certamente gli interessi moratori sui ratei arretrati della prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza del diritto. Per le considerazioni sopra esposte la sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ritiene di decidere nel merito a norma dell'art. 384 primo comma c.p.c. e per l'effetto condanna il Ministero dell'Interno alla corresponsione degli interessi sui ratei dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 luglio 1993. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno alla corresponsione degli interessi sui ratei dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 luglio 1993. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000. Il Cons. estensore Il Presidente M. Rieuwende Odprtin 3 Phill 0 3 1 A 5 I . S D S . T , R A N IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O T A , L ' 3 L Depositata in Cancelleria L A 7 L S O - E E B 8 21 FEB. 2001 P I D - S 1 I D I 1 S N A N G T E E oggi, S IL COLLABORATORE O S G O I A G P A DI CANCELLERIA A D E M M E L E I O R , T F A O T A I D R L E R T T E I L A S I T E D G N D E E O S R E