Sentenza 19 novembre 2002
Massime • 1
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen. (nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva applicato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sola pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva a norma dell'art, 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ritenendo più favorevole per l'imputato il regime di conversione delle pene pecuniarie, in caso di insolvibilità, previsto dall'art. 55 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2002, n. 4799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4799 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni Silvio COCO Presidente
dott. Arcangelo DE BIASE Componente
dott. Carlo Giuseppe BRUSCO "
dott. Antonio SPAGNUOLO "
dott. Luisa BIANCHI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN EO nato il [...];
Avverso sentenza del 5 febbraio 2002 della Corte di Appello di Ancona;
Visti gli atti, la sentenza del procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Bianchi Luisa;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione
EN EO ricorre contro la sentenza del 5.2.2002 della Corte di appello di Ancona che ha confermato la condanna inflitta in primo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza condannandolo alla pena di gg. 15 di arresto e lire 400.000 di ammenda con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria.
Lamenta: 1) la violazione di legge penale in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto dell'intervenuta entrata in vigore del d.l.vo 274/00, che nel regolare la competenza penale del giudice di pace, ha introdotto nuove sanzioni, più favorevoli, per la contravvenzione di cui al presente procedimento, nonché nuove possibilità alternative di definizione del procedimento (art.34 e 35) e che, ai sensi dell'art.64 co.2, è di immediata applicazione anche ai procedimenti in corso;
2) l'erronea applicazione della legge processuale per aver fondato la responsabilità del prevenuto sulla sola base di quanto dichiarato dai militari intervenuti. Il secondo motivo di ricorso, il cui esame è preliminare attinendo alla responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, dal momento che è pacifico che la prova del reato di guida in stato di ebbrezza può essere desunta da ogni elemento utile a fondare il convincimento del giudice e dunque anche dalle dichiarazioni degli agenti intervenuti, laddove, come nella specie, il giudice di merito abbia congruamente e logicamente motivato sulla attendibilità dei testi e sulla univocità di quanto da essi riferito.
È invece fondato, nei limiti appresso specificati, il primo motivo di ricorso.
Al momento della pronuncia della sentenza impugnata, era entrata in vigore la legge istitutiva del giudice di pace, che all'art. 52 ha introdotto quali sanzioni applicabili da tale giudice la pena pecuniaria o la permanenza domiciliare ovvero il lavoro di pubblica utilità. Si tratta di sanzioni più favorevoli di quelle originariamente previste (pena dell'arresto congiunta all'ammenda) per la contravvenzione di cui al presente procedimento, anche nel caso, che ricorre nella specie, in cui il giudice abbia applicato la sola pecuniaria facendo uso del potere di sostituzione previsto dall'art. 53 della l.24 novembre 1981, n.689, dovendosi in particolare tenere presente che è diverso il regime di conversione, in caso di insolvibilità del condannato, previsto per la pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva (disciplinato dagli artt.136 cod. pen., 102 l.689/81 e 660 cod. proc. pen.)e per la pena pecuniaria direttamente applicata dal giudice di pace (art.55 l.274/2000). Occorre dunque annullare sul punto della determinazione della pena la sentenza impugnata, risultando ormai illegale la pena inflitta, e trasmettere gli atti alla Corte di appello per la nuova determinazione secondo i criteri fissati dall'art.52 del d.l.vo 28 agosto 2000, n.274. Diversa è la situazione in relazione alle definizioni alternative del procedimento previste dagli artt. 34 e 35 della legge sul giudice di pace, anch'essi d'immediata applicazione nei procedimenti in corso data l'esplicita menzione degli artt.34 e 35 tra quelli richiamati dall'art. 63, co 1, d.lvo 274/00. Si tratta della dichiarazione d'improcedibilità dell'azione penale per particolare tenuità del fatto (art. 34) e della dichiarazione di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art.35) e cioè di istituti che contemplano soluzioni non direttamente imposte per legge, essendo evidentemente rimesso alla valutazione del giudice che procede l'accertamento dei presupposti cui esse sono subordinate. Pertanto deve escludersi che la sentenza impugnata, che nulla dice al riguardo, sia di per sé illegale, potendo un tale silenzio venire in considerazione solo sotto il profilo del difetto di motivazione, vizio nella specie non ravvisabile in quanto, in assenza di una richiesta da parte dell'interessato di essere ammesso a tali benefici, non sussisteva uno specifico obbligo di motivazione del giudice al riguardo.
P.T.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL3 FEBBRAIO 2003.