Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2002, n. 4799
CASS
Sentenza 19 novembre 2002

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Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen. (nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva applicato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sola pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva a norma dell'art, 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ritenendo più favorevole per l'imputato il regime di conversione delle pene pecuniarie, in caso di insolvibilità, previsto dall'art. 55 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2002, n. 4799
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4799
    Data del deposito : 19 novembre 2002

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