Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la determinazione "contra legem" della pena implica l'esclusione della validità dell'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice, con la conseguenza che, potendo le parti rinegoziare l'accordo su altri basi, eventualmente anche optando per il giudizio ordinario, tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio. (Nella specie, le parti avevano indicato come pena base una pena inferiore al minimo edittale previsto per il reato unito con il vincolo della continuazione).
Commentari • 2
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
- 2. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2007, n. 34302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34302 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 14/06/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 01812
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 004274/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di ISCHIA;
nei confronti di:
1) AT VI, N. IL 06/06/1941;
avverso SENTENZA del 06/12/2006 TRIB. SEZ. DIST. di ISCHIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di NAPOLI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.12.2006, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il tribunale di Napoli sede distaccata di Ischia ha applicato a AT CE la pena patteggiata di mesi due di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda per le contravvenzioni edilizie, legate fra loro nel vincolo della continuazione, di cui A) al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per avere realizzato manufatti edilizi senza permesso;
B) agli artt. 93 e 95 del citato D.P.R. e della L.R. n. 9 del 1983, art. 2, per avere violato nella realizzazione di tali manufatti la disciplina antisismica;
ed infine C) al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, collegato al cit. art. 44, lett. c) perché tale abuso è avvenuto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico- ambientale.
Il giudicante nel calcolo della pena ha preso le mosse dal reato sub A) considerandolo il più grave, fissando come pena base quella di mesi tre di arresto ed Euro 16.000,00 di ammenda (su cui ha successivamente praticato la riduzione per effetto delle riconosciute attenuanti generiche, l'aumento per la continuazione ed infine la riduzione conseguente alla scelta del rito).
Il procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione rilevando che il tribunale è incorso in errore nel determinare la pena pecuniaria del reato base - quello di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) - avendo trascurato di considerare che ai sensi del
D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 47 convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326 (entrata in vigore, dunque, prima della realizzazione dei reati in questione e pertanto applicabile nella specie) la pena stessa è stata raddoppiata passando da Euro 15.493,00 ad Euro 30.986,00 come minimo edittale e da Euro 51.645,00 ad Euro 103.290,00 come massimo. Conseguentemente, nella specie, la pena pecuniaria base - di Euro 16.000,00 ridotta ad Euro 11.000,00 per effetto delle generiche - è stata determinata in misura inferiore al minimo edittale risultando pertanto illegale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La pena pecuniaria irrogata per il reato base, inferiore al minimo edittale per la ragione sopra indicata, ha comportato a sua volta l'irrogazione di una pena pecuniaria complessiva illegale per il reato continuato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata. La illegalità della pena infatti implica l'esclusione della validità dell'accordo concluso fra le parti del processo e ratificato dal giudice. L'annullamento peraltro deve avvenire senza rinvio in quanto le parti del processo potranno - o no - rinegoziare l'accordo su altre basi e nel caso contrario - se ad es., con riguardo al caso in esame, l'imputato non ritenesse di patteggiare data la maggiore entità della sanzione pecuniaria - il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario. Questa conclusione, rigorosamente rispettosa della volontà negoziale delle parti, (conforme a Cass. Sez. 5, n. 1411 del 2007 Rv ed alla prevalente giurisprudenza di questa Corte Suprema) si fa preferire a quella di un indirizzo minoritario di questa stessa Corte che opta invece per la possibilità della rettificazione della sentenza ex art. 619 c.p.p., comma 2 ed a quella di altro indirizzo che è nel senso dell'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2007