Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati in secondo grado dal giudice di appello, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma primo del citato D.Lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.Lgs. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza con cui il giudice di appello aveva applicato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, la sola pena pecuniaria, in sostituzione di quella detentiva a norma dell'art. 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ritenendola illegale a seguito dell'introduzione del nuovo e più favorevole regime sanzionatorio previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000).
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 36725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36725 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 01/04/2004
Dott. BATTISTI Mariano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 495
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 025874/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI RE N. IL 24/08/1967;
avverso SENTENZA del 29/01/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA:
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 29 gennaio 2003, confermava la sentenza. in data 13 dicembre 2001, del tribunale di Venezia, che aveva affermato la penale responsabilità, condannandolo alla pena di lire 1.450.000 di ammenda, di cui L.
1.050.000 in conversione della pena di giorni 14 di arresto, di TO AZ per il reato, accertato in Tessera il 15 ottobre 1999, di guida di un veicolo in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcooliche.
2 - Il difensore ricorre per cassazione denunciando "violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2 c.p. ex art, 606, comma 1, lett. b), c.p.p.", deducendo che, "con l'entrata in vigore del D.L.gsvo
274/2000, la pena prevista per il reato contestato all'imputato non consiste più nell'arresto e nell'ammenda, ma nella pena pecuniaria in alternativa alla permanenza domiciliare o al lavoro di pubblica utilità", di tal che "la Corte si sarebbe dovuto porre il problema della successione delle leggi, di cui all'art. 2 c.p., e, quindi, il problema della legge più favorevole, legge che, nella specie, non può non essere quella successiva ove si consideri che la legge precedente comporta l'applicazione, appunto e della pena detentiva e della pena pecuniaria".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è fondato.
a - È da premettere che non può trovare applicazione la norma dell'art. 619 s comma 3, c.p.p. corrispondente alla norma dell'art. 538, comma 3, del codice abrogato - secondo la quale "nello stesso modo - rettificando, cioè, la specie e la quantità della pena - si provvede (la Corte di Cassazione provvede) nei casi di legge più favorevole all'imputato anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso".
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, "quando le norme più favorevoli all'imputato siano sopravvenute alla pronuncia di primo grado e il giudice di appello abbia omesso di compiere un esame comparativo tra la vecchia b la nuova legislazione e di applicare le norme più favorevoli, la Corte di Cassazione non può ovviare direttamente alla omissione, ma deve annullare con rinvio la sentenza impugnata, sempre che - come nel caso di specie - il vizio dell'omessa applicazione sia stato ritualmente denunciato nel ricorso". (Cass. 16 marzo 1977, Veneziani). b - Come è noto, il D.L.gsvo 28 agosto 2000, n.. 274 - disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 L. 24 novembre .1999, n. 468 - è entrato in vigore, in virtù della l. 3 maggio 2001, n. 163, il 2 gennaio 2002, sicché, se il tribunale,
la cui sentenza è del 13 dicembre 2001, ha potuto astenersi dal porsi. il problema, la Corte di appello, che ha deciso il 29 maggio 2003, avrebbe dovuto tenere conto dello ius suporveniens e, in applicazione dell'art. 2 c.p., accertare quale fosse la legge più favorevole.
c - Non v'è alcun dubbio, infatti, che l'art. 52 del l'anzidetto D.L.gsvo punisca il reato di guida in stato di ebbrezza, non più con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda, ma con la pena pecuniaria della specie corrispondente - con l'ammenda - o con la pena della permanenza domiciliare da venti a quarantacinque giorni ovvero con la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi, fatta eccezione per il caso di recidiva reiterata infraquinquennale nel quale, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, pene, queste ultime, che. ai sensi, del successivo art. 58, si considerano, ad ogni effetto, della specie corrispondente a quella della pena originaria e, quindi, nel caso in esame, corrispondenti alla pena dell'arresto.
d - È superfluo, inoltre, sottolineare che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, legge più favorevole è quella dalla cui applicazione derivino al reo in concreto conseguenze giuridiche meno gravose ed è pacifico che la modifica introdotta dalla seconda legge può consistere in qualsiasi mutamento di diritto penale sostanziale:
nuovi elementi costitutivi o nuove circostanze del reato, diversa durata e/o specie della pena, applicabilità o meno di pene accessorie o misure di sicurezza, benefici, differenti effetti penali, regime dell'esecuzione, nuove cause di non punibilità o di estinzione del reato, ecc.
a - È appena il caso di ricordare, poi, che, prescindendo da eventuali periodi di sospensione del processo, il problema della prescrizione del reato nel caso in esame non si pone, ove si. tenga presente quanto affermato dalle ss.uu. con la sentenza 19 gennaio 1994, Cellerini, secondo la quale "il principio della formazione progressiva del giudicato - desumibile da una corretta interpreta- zione dell'art. 624 c.p.p. - che ne comporta la configurabi1ità in ordine alle parti non annullate della sentenza concernenti - come nella specie l'esistenza dal reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che escluda l'operatività delle cause di estinzione del reato relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 129 c.p.p., che pur preveda l'efficacia di. dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la barriera del giudicato, essendosi, per quelle parti, dalla sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il loro iter processuale".
3 - La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte
di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004