Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen. (nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva condannato l'imputato alla pena di giorni dieci di arresto e E. 70,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2002, n. 4852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4852 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni PIOLETTI Presidente
dott. Salvatore BOGNANNI Componente
dott. Francesco MARZANO "
dott. Giovanni FEDERICO "
dott. Ruggiero GALBIATI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI AR, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze emessa in data 28/1/2002;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. S. Bognanni. Svolgimento del processo
Con sentenza del 28/1/2002 la Corte di appello di Firenze, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Prato in data 29/3/2001 nei confronti di GI AR, lo ha condannato alla pena di giorni dieci di arresto ed E.70,00 di ammenda, con le attenuanti generiche, valutate con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, siccome riconosciuto colpevole del reato di guida del ciclomotore Ciao Piaggio, avente il telaio n.1007593, in stato di ebbrezza, derivante dall'ingestione di bevande alcooliche;
con la recidiva specifica e reiterata. All'imputato era stata irrogata altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di giorni quindici. Il giudice di primo grado invece lo aveva mandato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.. Avverso tale sentenza GI ha proposto ricorso per cassazione, col quale ne ha chiesto l'annullamento con rinvio, deducendo erronea applicazione della legge penale, con riferimento alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in quanto la Corte di appello non ha considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.274/2000 sulla competenza del giudice di pace, ormai per il reato di che trattasi la pena prevista è differente rispetto al precedente trattamento sanzionatorio, e cioè più favorevole, nel senso che rispetto a quella detentiva è ormai prevista solamente l'ammenda, e perciò solo questa la Corte di merito poteva infliggere, dal momento che la norma sostanziale più favorevole va applicata anche nell'ipotesi di fatto commesso precedentemente alla intervenuta riforma.
Motivi della decisione
II motivo addotto a sostegno del ricorso è fondato. Ed invero questa Corte rileva che quella di appello ha irrogato la pena sulla scorta della previsione dell'art. 186 CS., senza invece considerare che, in virtù della riforma introdotta col decr. Legislativo 28/8/2000, n.274 entrato in vigore a gennaio di quest'anno, la pena prevista per l'ipotesi criminosa in questione è soltanto l'ammenda. Quindi, trattandosi di sanzione più favorevole, la nuova disciplina deve essere applicata anche al caso in esame, ancorché il fatto fosse stato commesso in epoca anteriore, e ciò in virtù della norma di cui all'art. 2, comma 3 cp. Su tale punto dunque la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto. Ne deriva che essa va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte "a qua", altra sezione, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia sul punto alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 FEBBRAIO 2003.