Sentenza 13 marzo 2023
Massime • 2
Alla associazione finalizzata a commettere fatti in materia di stupefacenti di lieve entità, prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costituente reato autonomo e non mera ipotesi attenuata della fattispecie associativa di cui al comma 1 del medesimo articolo 74, si applicano le aggravanti previste dai precedenti commi 3, 4 e 5, stante la mancanza di clausole di riserva o salvezza nelle relative disposizioni e non essendovi profili di incompatibilità strutturale tra le diverse ipotesi.
In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini nell'immediatezza dei fatti sono pienamente utilizzabili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia.
Commentario • 1
- 1. Rapina e detenzione di armi: determinazione della pena tra aggravanti, recidiva e attenuantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2023, n. 10685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10685 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino SA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI De LL, che ha concluso chiedendo: • ZZ DA: annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva e alla confisca e rigetto nel resto;
• ZZ FA: annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva e alla confisca e rigetto nel resto;
• ER CO: annullamento con rinvio limitatamente ai reati fine di cui al secondo motivo di ricorso e rigetto nel resto;
• ON UE: rigetto;
• IN ME: rigetto;
• LE UE: rigetto;
• EN RA: rigetto;
• OC AN: annullamento con rinvio;
• SA DA: annullamento con rinvio;
• SA ST: annullamento con rinvio;
• IA IO: annullamento con rinvio;
• PI EN: annullamento con rinvio;
• OC DE: annullamento con rinvio;
• ZZ CH: annullamento con rinvio;
• ZZ TI: annullamento con rinvio;
• AR ST:annullannento con rinvio;
• IS ND:annullamento con rinvio;
• OC AE: annullamento con rinvio;
uditi i seguenti difensori per gli imputati per ognuno di seguito indicati, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi: • avvocato Eleonora Nicla Moiraghi per ZZ TI;
• avvocato Fabrizio Merluzzi per ZZ FA;
• avvocato Valerio Spigarelli per ZZ DA, e, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Enrico De Crescenzo Costi, per ZZ CH e EN RA;
• avvocato Cristina Terribile per ZZ DA e ZZ FA;
• avvocato Luigi Maurizio D'agosto, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Simonetta Galantucci, per ER CO e AR ST;
• avvocato Lucia Leone per IN ME e LE UE. o RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 2 marzo 2021, nella parte in cui ha ritenuto sussistenti due associazioni finalizzate al compimento di reati in materia di stupefacenti di lieve entità (art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990), entrambe operanti sulla medesima "piazza di spaccio" per tutta la giornata: l'una, capeggiata dai AT DA e FA ZZ, attiva durante il giorno;
l'altra, guidata da ME IN e da suo figlio UE LE, operante nelle ore notturne. Degli odierni ricorrenti, il solo ZZ è stato giudicato colpevole di singoli episodi di detenzione e/o cessione di stupefacenti e non anche del delitto associativo. Tutti gli altri ricorrenti sono stati condannati anche per vari "reati- fine" del sodalizio ed alcuni anche per altri (detenzione di armi, evasione), ad eccezione dei AT ZZ, di cui è stata accertata la responsabilità solo per il reato associativo. Di sèguito, verranno illustrati i ricorsi di tali imputati, proposti attraverso i rispettivi difensori. 2. DA e FA ZZ. Entrambi rispondono esclusivamente del reato associativo, quali promotori, finanziatori ed organizzatori del sodalizio, non anche di "reati-scopo". Per ognuno di essi ha presentato un distinto ricorso uno dei loro difensori, mentre il comune difensore ne ha presentato uno ulteriore, relativo ad entrambi. 2.1. Il ricorso dell'avv. Spigarelli per DA ZZ. Esso si articola in quattro motivi. 2.1.1. Violazione di legge penale e processuale, travisamento probatorio per fraintendimento o per omissione, e comunque vizi della motivazione, con riferimento al giudizio di colpevolezza. Ripercorrendo in dettaglio i risultati probatori valorizzati in sentenza e provenienti pressoché esclusivamente dalle intercettazioni di conversazioni, il ricorso evidenzia, in via generale, l'inosservanza, da parte della Corte d'appello, del dovere di motivazione più puntuale impostole dal contenuto semplicemente indiziario di quei dialoghi e dall'essere gli stessi intervenuti soltanto tra soggetti diversi dai ricorrenti. Si deduce, infatti, che la decisione impugnata si sarebbe limitata a richiamarne lo sterile elenco contenuto nella sentenza di primo grado, senza prendere in considerazione le letture alternative proposte con gli atti d'appello e senza, dunque, pervenire ad un giudizio di colpevolezza resistente al dubbio ragionevole. Esaminando, quindi, in particolare, i profili valorizzati in sentenza, si contesta, anzitutto, la rilevanza assegnata al fatto che DA ZZ si sarebbe fatto carico delle spese legali e di sostentamento degli "spacciatori" arrestati. Si obietta, in proposito: a) che le conversazioni in tal senso tra il detenuto AN OC e la sua GN EN ZU sono ambigue, non contenendo espressi riferimenti a DA ZZ e riferendo costoro circostanze apprese da terzi;
b) che ZZ si è fatto carico delle spese legali e di sostentamento per AN e DE OC soltanto per solidarietà parentale, essendo costoro, rispettivamente, suo cognato e suo nipote, come si evincerebbe dal fatto che AN OC fosse stato arrestato per fatti di tutt'altra natura nonché dall'atteggiamento piuttosto seccato del ZZ, dalla sua pretesa di farsi restituire le somme versate e dalla sua volontà di tenerne all'oscuro suo fratello FA;
c) che l'analoga richiesta avanzata da AE OC - fratello di AN, e quindi pur sempre un parente - non risulta comunque aver avuto sèguito; d) che, invece, da varie conversazioni indicate dalle difese, ma trascurate in sentenza, si evince che erano altri soggetti, in particolare il coimputato ER, ad occuparsi del pagamento delle spese legali per gli altri presunti associati. Si contesta, inoltre, l'assunto per cui il ricorrente avrebbe altresì curato il coordinamento dei "pusher", osservandosi in proposito che: a) l'affermazione per cui ER fosse uno «stipendiato» dei AT ZZ non trova conferma in alcun dialogo intercettato;
b) l'esclamazione «zio DA passa sempre», attribuita a AE OC in una conversazione con altre persone, è smentita dal fatto che, in due anni di appostamenti di polizia, ZZ non è mai stato visto nella "piazza di spaccio"; c) la conversazione in cui questi ha imposto con tono autoritario a ER di raggiungerlo non è concludente, perché si tratta di un colloquio tra parenti e le ragioni sottostanti non sono state appurate, né v'è prova che ER abbia adempiuto all'ordine; d) tale è anche la conversazione tra lo stesso ER e la sua GN, in cui il primo afferma che si sarebbe recato da DA «per consegnargli la settimana», non potendo ritenersi dimostrato che quegli si riferisse al ZZ, con il quale non è stato documentato alcun contatto successivo;
e) le dichiarazioni degli acquirenti VE ed un altro neppure identificato attesterebbero, al più, un loro rapporto di mera conoscenza con i AT ZZ, insignificante per dedurne l'intraneità al sodalizio. 2 2.1.2. Inutilizzabilità c.d. "patologica" delle dichiarazioni spontanee rese dal coimputato PE OL alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini e ritenute in sentenza elemento di riscontro agli esiti delle intercettazioni. Esse sono documentate solo mediante un'annotazione di polizia giudiziaria, avendo costui rifiutato di verbalizzarle. Sono state assunte in assenza di un difensore, senza gli avvertimenti di rito ed in violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., dovendo costui essere ascoltato sin dall'inizio come indagato, poiché già in esordio aveva ammesso di aver compiuto dei reati. Sarebbero inutilizzabili, inoltre, anche per la violazione dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., avendo quegli attribuito la gestione della "piazza di spaccio" ai AT ZZ soltanto sulla base di voci correnti («tutti lo sanno»). In ogni caso, esse non avrebbero alcuna valenza dimostrativa, essendo state smentite dal OL nel corso del dibattimento, allorché - rendendo ulteriori dichiarazioni spontanee - ha affermato di non aver mai conosciuto i AT ZZ. Ma, tanto sulle eccezioni difensive d'inutilizzabilità, quanto sul deficit di credibilità di tale propalante, nulla si dice in sentenza. 2.1.3. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva qualificata, non avendo la Corte distrettuale assolto all'onere di puntuale motivazione in ordine alla maggiore pericolosità ed alla più accentuata colpevolezza del reo. Si obietta sul punto che la precedente condanna valorizzata a tal fine in sentenza attiene a fatti degli anni 2004-2005 e che, da allora, neppure una pendenza giudiziaria grava sul ricorrente. 2.1.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di misura della pena e di diniego delle attenuanti generiche. La pena-base è stata fissata nel massimo edittale dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, senza alcuna spiegazione ed omettendosi qualsiasi considerazione sulle circostanze di segno favorevole evidenziate con l'appello (esiguità delle condotte, assenza dalla piazza di spaccio, contegno processuale, unico e lontano precedente). Del tutto silente, poi, è la sentenza impugnata, con riferimento alle attenuanti generiche. Né può essere d'aiuto quella di primo grado, che, quanto alla pena, si limitava a considerazioni tautologiche (l'aver trasformato il portone di un alloggio popolare in una piazza di spaccio) e, riguardo alle attenuanti generiche, ha valorizzato condotte sicuramente non ascrivibili al ZZ, ovvero le resistenze opposte alle forze dell'ordine all'atto dell'accesso nella "piazza di spaccio". 2.2. Il ricorso dell'avv. Merluzzi per FA ZZ. Anche questo difensore rassegna quattro doglianze. 2.2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di colpevolezza, sostanzialmente per le ragioni di cui al precedente ricorso, ovvero: — inutilizzabilità, e comunque inconcludenza, delle dichiarazioni del coimputato OL, che debbono valutarsi secondo la regola dell'art. 193, comma 3, cod. proc. pen., riferiscono soltanto voci correnti e risultano vaghe ed incerte, finanche nell'identificazione degli imputati;
— inconcludenza delle conversazioni intercettate, per la maggior parte svoltesi in àmbito familiare ed alle quali il ricorrente è rimasto estraneo;
da esse, anzi, si evince una serie di circostanze che comproverebbero l'estraneità di costui all'ipotetico sodalizio, e cioè che: nessuno lo avverte dell'arresto dei supposti sodali;
nessuno chiede a lui la paga o riceve denaro da lui;
egli non passa mai dalla "piazza"; nessuno lo interpella;
non ha contatti con ER;
non acGN nessuno dagli avvocati;
AE OC, quando invita la propria moglie a rivolgersi a qualcuno per il sostentamento, indica altri e non lui;
quando suo fratello DA è all'estero, si disinteressa del tutto dell'attività illecita;
si dedica, invece, al suo lavoro di «pesciarolo»; — assoluta irrilevanza di alcune conversazioni riportate in sentenza, come quelle in cui DE OC e ER commentano la somiglianza tra ZZ e suo figlio, appena nato, o ER afferma di aver partecipato alla festa di compleanno di esso ricorrente. In conclusione, e più in generale, la difesa lamenta la considerazione indistinta, e perciò fuorviante, delle posizioni del ricorrente e di suo fratello. 2.2.2. Violazione dell'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, con conseguente incidenza sfavorevole sul giudizio di bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche. La Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che l'ipotesi aggravata prevista da tale disposizione (numero di associati superiore a dieci, tra cui soggetti dediti all'uso di stupefacenti) si applichi anche alle associazioni di cui al successivo comma 6: quest'ultima disposizione, infatti, tipizzerebbe una fattispecie autonoma di reato, con il conseguente rinvio quoad poenam al primo e secondo comma dell'art. 416, cod. pen., da essa espressamente ed esclusivamente richiamati. 2.2.3. Mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, peraltro in presenza di una pena pari al massimo edittale dell'art. 416, cit.. 4 2.2.4. Assenza di motivazione in ordine alla confisca di denaro e beni mobili, disposta ex art. 240-bis, cod. pen.. 2.3. Il ricorso dell'avv. Terribile per entrambi gli imputati. Questa impugnazione è sorretta da tre motivi. 2.3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di colpevolezza, per ragioni analoghe a quelle esposte nei precedenti ricorsi: sottrazione all'onere di motivazione;
equivocità dei dialoghi intercettati e fraintendimento dei medesimi;
estraneità agli stessi dei AT ZZ;
mancata dimostrazione del fatto che, parlando di DA e FA o dei "AT", gli interlocutori si riferissero a loro;
assenza di contatti con i loro presunti sodali;
totale loro assenza dalla "piazza di spaccio"; mancata dimostrazione del loro ruolo direttivo e dell'elemento soggettivo, eloquenti essendo, piuttosto, in senso contrario, le affermazioni di AN OC e EN ZU («hanno fatto mori' 'a piazza... DA se n'è partito, quello ormai s'è buttato a fa' il pesciarolo») nonché della suocera del ZZ («DA se ne vole anna' là»). Inoltre, il ruolo, loro attribuito, di esattori degli introiti del gruppo sarebbe smentito dal fatto di non essere mai stati fermati in possesso di cospicue somme, né visti ricevere denaro da alcuno;
né vi sono conversazioni dalle quali sia emerso che essi dessero direttive od ordini ai presunti sodali. 2.3.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'utilizzazione ed alla valorizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dal coimputato PE OL alla polizia giudiziaria. Alle osservazioni operate sul punto dagli altri ricorsi, quello in esame aggiunge: che l'inutilizzabilità ex art. 194, comma 3, cod. proc. pen., opera anche nei riti a prova contratta;
e che, comunque, la circostanza per cui a gestire la piazza di spaccio fossero i AT ZZ è stata da quegli riferita in termini incerti («me pare») e per conoscenza indiretta da una fonte non indicata. 2.3.3. Violazione di legge per assenza di motivazione, nonostante le specifiche censure formulate con l'appello, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, alla fissazione della pena-base nel massimo edittale ed al computo della recidiva per ZZ DA, nonostante un solo e risalente precedente a suo carico. 3. UE ON. Questi deduce esclusivamente una violazione di legge nella parte in cui è stata ravvisata la circostanza aggravante dell'art. 74, comma 3, cit., nonostante si trattasse di associazione di cui al comma 6 della stessa norma, che tipizza una fattispecie autonoma, espressamente sanzionata con esclusivo riferimento ai • 5 commi 1 e 2 dell'art. 416, cod. pen., senza possibilità, quindi, di applicare nemmeno le circostanze aggravanti previste dai successivi commi di tale disposizione codicistica. Egli deduce che tale erronea lettura normativa ha avuto diretta incidenza negativa sul giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, poiché ritenute equivalenti con detta aggravante. 4. ND IS e DE OC. I loro ricorsi, benché distinti, possono essere esposti congiuntamente, poiché perfettamente identici. Essi deducono violazione di legge e vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, poiché sarebbero sostanzialmente immotivati: a) il giudizio di equivalenza, e non invece di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, che di per sé non può essere ostativa alle prime;
b) il computo di quest'ultima, non sorretto da una specifica valutazione di maggiore pericolosità e di più accentuata colpevolezza del reo;
c) la determinazione della pena-base nel massimo edittale, senza distinzioni tra i vari imputati, e dunque con una valutazione fondata esclusivamente sul dato obiettivo, senza la necessaria considerazione anche della personalità del singolo. 5. TI ZZ. Questi lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza, sia per il delitto associativo che per i singoli "reati-scopo". La sentenza impugnata mancherebbe del tutto di motivazione sulla posizione del ricorrente, essendosi limitata ad un'esposizione sommaria delle risultanze investigative, senza confrontarsi con le deduzioni difensive rassegnate con l'atto d'appello. 6. AE e AN OC - DA e ST SA - IO IA - EN PI. Unico è il loro ricorso e sorretto per lo più da motivi comuni. 6.1. Il primo consiste nella nullità della sentenza per assenza di motivazione, sostenendosi che quest'ultima si sia limitata all'acritica adesione alla pronuncia di primo grado, senza l'illustrazione dei motivi di appello e l'argomentazione sui medesimi. 6.2. Con i motivi dal secondo al quarto si lamentano violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione, rispettivamente, alla configurabilità di un'associazione, alla partecipazione ad essa dei ricorrenti ed alla responsabilità di costoro per i "reati-scopo" loro rispettivamente ascritti. 6.2.1. Quanto al primo aspetto, la sentenza si sarebbe limitata a valorizzare esclusivamente la reiterazione dei singoli reati. Non vi sarebbe prova, invece, di dati caratteristici del vincolo associativo (entità degli approvvigionamenti, movimentazioni economiche, cassa comune, fondo sociale, luogo comune di deposito, condivisa assunzione del rischio, paritaria suddivisione dei profitti); mentre tali non sarebbero quelli valorizzati in sentenza, ovvero l'uso di un linguaggio convenzionale, la distribuzione dei compiti, la circolarità dei contatti tra i singoli, che, in questo tipo di attività criminale, si riscontrano normalmente anche nel concorso nel reato continuato. 6.2.2. Riguardo alla partecipazione dei singoli, il giudizio si fonderebbe su una preconcetta lettura in chiave accusatoria dei dialoghi oggetto d'intercettazione, inosservante dei requisiti ormai condivisi per la configurazione di tale condotta: disponibilità manifestata verso il gruppo e non solo verso uno dei partecipi, ancorché di vertice;
insufficienza del concorso in uno o più "reati-fine"; apprezzabile stabilità del contributo, sul piano logistico-organizzativo; affectio societatis. 6.2.3. Relativamente, infine, ai singoli episodi di detenzione e cessione, il giudizio si fonderebbe esclusivamente sulle prove tecniche (intercettazioni e videoriprerse), per loro natura equivoche e bisognevoli di riscontri, invece mancanti, con l'effetto che i soggetti sono stati ritenuti colpevoli per il solo fatto di essere stati visti in un determinato luogo. 6.3. Il quinto motivo riguarda i soli imputati ST SA, IA e PI, i quali lamentano una violazione di legge nella parte in cui è stata ravvisata a loro carico la circostanza aggravante dell'art. 74, comma 3, cit., per le stesse ragioni dedotte dagli altri ricorrenti, evidenziando, altresì, che proprio il silenzio della legge - valorizzato in sentenza per dedurne l'applicabilità dell'aggravante anche in caso di associazione finalizzata al "piccolo spaccio" - deve condurre alla conclusione opposta, in ragione del divieto di analogia in malam partem della legge penale. 6.4. Con il sesto motivo, gli imputati AN e AE OC e DA SA denunciano una violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, mancando in sentenza la necessaria motivazione puntuale sulla loro maggiore pericolosità e più accentuata colpevolezza. Irragionevole, inoltre, si presenterebbe la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, poiché fondata soltanto sulla presenza della recidiva, come se l'una fosse ostativa alle altre, quando peraltro è la stessa Corte d'appello ad aver deciso di riconoscere in via alternativa l'aggravante dell'art. 74, comma 3, cit., o la recidiva, al fine di contenere la misura della pena, in ragione delle riconosciute condizioni di disagio sociale degli imputati. 7. ST AR. Sono quattro i motivi del suo ricorso. 7.1. Violazione di legge e vizi di motivazione relativamente al giudizio di colpevolezza per il delitto associativo, per la mancanza di un quadro indiziario sufficientemente concludente in punto di stabilità del contributo e di affectio societatis, ove si consideri: che il ricorrente non ha mai effettuato direttamente attività di spaccio, tanto da essere anche rimproverato per questo;
ed altresì che è stato coinvolto in quel contesto soltanto da ottobre agli inizi di dicembre del 2015, allorché - come si legge nella sentenza di primo grado - se n'è spontaneamente allontanato. 7.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di colpevolezza per i singoli "reati-scopo", in quanto, per ventidue tra questi, risulta dagli atti il coinvolgimento del ricorrente esclusivamente nelle attività di conteggio e/o di movimentazione del danaro riveniente dallo spaccio, e quindi una condotta successiva al perfezionamento dei singoli reati e non prevista dalla norma incriminatrice dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. A questi delitti, dunque, egli è rimasto estraneo, non potendo gli stessi essergli addebitati in ragione della mera - ed eventuale - partecipazione al sodalizio. 7.3. Violazione di legge, nella parte in cui è stata ravvisata la circostanza aggravante dell'art. 74, comma 3, cit., per le stesse ragioni dedotte dagli altri ricorrenti. 7.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di entità della pena- base, fissata senza alcuna motivazione in misura prossima al massimo edittale e superiore a quella di altri partecipi. Inoltre, la Corte sarebbe incorsa in un errore di calcolo, applicando il disposto aumento di pena di dieci giorni di reclusione per ciascun reato in continuazione per quarantacinque episodi (e quindi nella misura complessiva di un anno e tre mesi), mentre i "reati-satellite" sarebbero quarantuno (con un conseguente aumento di un anno, un mese e venti giorni). 8. CO ER. Il ricorso di questo imputato propone tre censure. 8 8.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., in ragione dell'assenza di una motivazione effettiva del giudizio di colpevolezza del ricorrente per il delitto associativo, ove si considerino: il ristretto arco temporale interessato dai fatti, antinomico alla necessaria stabilità del vincolo;
il compimento di attività illegale parallela ed in proprio da parte di alcuni soggetti ritenuti associati, all'insaputa dei capi, e perciò sintomatica dell'assenza di affectio societatis;
la circostanza per cui ER fosse spesso presente nella "piazza di spaccio" sol perché residente nei pressi. 8.2. In secondo luogo, si deducono violazione di legge e vizi di motivazione relativamente al giudizio di colpevolezza per i singoli "reati-scopo", per i quali egli sarebbe stato condannato essenzialmente in ragione della sua mera presenza nella "piazza", peraltro neppure in tutti quei casi accertata, senza tuttavia aver mai ceduto, detenuto od offerto in vendita lo stupefacente, ma essendosi occupato soltanto del controllo del luogo e della contabilità degli incassi: attività, queste, entrambe successive al perfezionamento dei singoli reati e non previste dalla norma incriminatrice dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Trattandosi, dunque, delle medesime condotte sottese al giudizio di colpevolezza per il delitto associativo, la condanna anche per i singoli "reati-scopo" violerebbe il divieto del bis in idem sostanziale. 8.3. Infine, si lamentano violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio: a) per essere stata la pena fissata illogicamente ed imnnotivamente in misura prossima al massimo edittale, pur in presenza di fatti di lieve entità; b) per il mancato riconoscimento di attenuanti generiche, fondato dal primo giudice - e implicitamente ratificato dalla sentenza d'appello, che nulla ha specificato sul punto - sul mancato distacco da quei contesti criminogeni, quando invece sarebbe dimostrato che ER già dal 2018 ha avviato una regolare attività lavorativa;
c) per l'assenza di motivazione riguardo al computo della recidiva. 9. UE LE e ME IN. Figlio e madre, gestori, secondo la sentenza impugnata, della "piazza di spaccio" nelle ore notturne, propongono anch'essi un unico ricorso comune, sostenuto da tre motivi. 9.1. Vizi di motivazione con riferimento al giudizio di colpevolezza per il delitto associativo, in quanto fondato esclusivamente sul dato della reiterazione delle singole condotte di cessione, tuttavia insufficiente a tal fine. 9 Deporrebbero, anzi, in senso contrario vari elementi, quali: a) il brevissimo lasso temporale - più o meno quattro mesi - interessato dall'attività illecita, incompatibile con la stabilità del vincolo;
b) l'assenza di un canale di approvvigionamento, non potendosi perciò escludere che i singoli episodi di cessione abbiano avuto ad oggetto sostanza stupefacente proveniente da un'unica partita;
c) l'insussistenza di un vincolo permanente tra i singoli, diversi dei quali hanno cessato spontaneamente il loro rapporto di collaborazione. 9.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di entità della pena- base, fissata senza alcuna motivazione in misura ampiamente superiore al minimo edittale (cinque anni di reclusione, a fronte di una forbice edittale da tre a sette), pur a fronte di uno specifico motivo di appello. 9.3. Violazione di legge e vizi di motivazione relativamente alla misura degli aumenti di pena per continuazione. Il primo giudice, in motivazione, li aveva fissati in dieci giorni per ciascuno dei "reati-satellite", ma l'aumento complessivamente applicato non corrispondeva aritmeticamente. La Corte d'appello, investita della questione, si è limitata ad apportare un aumento cumulativo, in violazione di quanto statuito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 47127 del 2021. 10. RA EN. Ritenuto sodale di LE e IN, questi impugna la sentenza d'appello per tre ragioni. 10.1. Vizio di motivazione dell'affermazione della sua responsabilità per il delitto associativo, per avere la sentenza reso una giustificazione soltanto apparente e frutto di travisamento probatorio, senza rispondere alle plurime e specifiche criticità segnalate con l'atto d'appello, che invece avrebbero richiesto una completa rivalutazione del quadro probatorio. 10.2. Violazione di legge e vizi di motivazione, per non avere la sentenza riconosciuto l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 10.3. Violazione di legge per assenza di motivazione in punto di applicazione della recidiva. 11. CH ZZ. Il ricorso di questo imputato rassegna due censure. 11.1. Omessa motivazione, anche soltanto implicita, in ordine al motivo di appello con cui veniva richiesta l'assoluzione dai delitti di cui ai capi 6), 19), 21), 54), 74) e 215) dell'imputazione. 10 11.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, nella parte in cui la sentenza: a) ha comunque tenuto in considerazione l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, cit., benché il ricorrente non fosse imputato del delitto associativo, in tal modo inficiando il proprio complessivo percorso argomentativo in senso a costui sfavorevole, pur non computando tale fattispecie circostanziale nella commisurazione della pena;
b) ha computato la recidiva, senza alcuna motivazione;
c) ha negato le attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va qui ribadita l'ordinanza resa dal Collegio all'odierna udienza ed inserita nel relativo verbale, con la quale è stata respinta l'istanza di rinvio per altro impegno professionale avanzata dal difensore dei ricorrenti AE, AN e DE OC, DA e ST SA, IA, PI, ON e IS. Per giurisprudenza da tempo consolidata, infatti, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102, cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912). In presenza dell'istanza di rinvio del difensore per tale ragione, poi, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni, al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244109). Nello specifico, tali condizioni - che devono ricorrere tutte, e non solo alternativamente - non risultano soddisfatte, poiché: il difensore aveva avuto notizia del contemporaneo impegno professionale già dallo scorso novembre;
inoltre, non ha dimostrato di non potersi avvalere dell'opera di un sostituto, quanto meno nel presente processo, considerato che nel suo studio professionale risultano operare altri professionisti ed egli non ha richiesto la trattazione orale, così mostrando di non reputare essenziale la sua partecipazione personale alla presente udienza. 2. Prima di esaminare le singole posizioni dei ricorrenti, conviene trattenersi su alcune questioni comuni, evitando così di appesantire la motivazione con inutili ripetizioni. La prima di esse è quella del rapporto tra le disposizioni dei commi 3 e 6 dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e se, in particolare, anche per l'associazione finalizzata al c.d. "piccolo spaccio" possano trovare applicazione le circostanze aggravanti previste dai precedenti commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'associazione - per così dire - ordinaria. 2.1. Punto fermo è l'autonomia tra le due fattispecie associative, così come da tempo chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 34475 del 23/06/2011, ric. Valastro, Rv. 250352). Hanno spiegato le Sezioni unite che il reato di associazione costituita al fine di commettere reati in materia di stupefacenti di lieve entità costituisce ipotesi autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata (sia pure con determinazione autonoma della pena) del reato di cui al comma 1 del medesimo articolo 74, poiché il rinvio, ivi disposto, ai commi primo e secondo dell'art. 416, cod. pen., nei termini usati dal legislatore, riconduce l'associazione finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità in materia di droga all'associazione per delinquere comune. Tanto deriva dalla chiara dizione della norma («si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 416 del codice penale»), espressione di un rinvio quoad factum e non di un mero rinvio quoad poenam (poiché, in tal ultimo caso, sarebbe stata utilizzata la diversa dizione «si applicano le pene previste da commi primo e secondo dell'art. 416 cod. pen.») ed indicativa della volontà del legislatore di riservare all'ipotesi criminosa in questione, in ragione del minor allarme sociale suscitato dai fatti e della minore pericolosità degli autori degli stessi, un regime diverso da quello previsto per l'ipotesi criminosa contemplata dal comma 1. Peraltro - hanno ulteriormente osservato le Sezioni unite - ove si fosse inteso regolare, al citato comma 6, un'ipotesi circostanziata attenuata, il legislatore avrebbe previsto una semplice riduzione di pena rispetto alle ipotesi associative più gravi previste dai commi precedenti, senza operare quel generale richiamo all'art. 416 cod. pen.. 2.2. Questo non comporta, tuttavia, che per l'autonomo reato previsto dal comma 6 non possano trovare applicazione le fattispecie circostanziali di cui ai precedenti commi da 3 a 5 dello stesso art. 74. 12 Tanto, anzitutto, non si ricava dal testo di quelle norme, in nessuna delle quali è presente alcuna clausola di salvezza o di riserva od altra locuzione esplicita in quel senso. In secondo luogo, non vi è incompatibilità ontologica tra le diverse previsioni, poiché anche l'associazione dedita al c.d. "piccolo spaccio" può ben essere composta da più di dieci persone e con la partecipazione di soggetti tossicodipendenti (comma 3); può avere la disponibilità di armi (comma 4), quando, ad esempio, queste siano di minima capacità offensiva e non siano state mai utilizzate;
oppure può commerciare sostanze adulterate (comma 5), qualora ciò avvenga, ad esempio, comunque in quantità minime e senza un'organizzazione particolarmente articolata. Inoltre, anche ad una lettura normativa di tipo assiologico secondo il canone dell'offensività, in presenza di quelle fattispecie aggravanti risulta indiscutibile la maggiore pericolosità per la sicurezza e la salute pubbliche di un'associazione criminale quand'anche costituita solamente per commettere fatti di lieve entità. E, ancora, non può trascurarsi come il richiamo operato dall'art. 74, comma 6, cit., all'art. 416, cod. pen., sia limitato a primi due commi di quest'ultima norma, i quali si riferiscono esclusivamente alle diverse figure soggettive, rispettivamente dei dirigenti e dei semplici partecipi del sodalizio, con perfetta simmetria rispetto agli analoghi commi 1 e 2 dell'art. 74. Se, dunque, il legislatore del testo unico, per l'ipotesi associativa meno grave, avesse inteso calibrare la risposta punitiva su quella dell'associazione criminale comune, non si vede per quale motivo si sarebbe dovuto limitare a considerare soltanto le diverse figure di partecipi, ritenendo invece irrilevanti, per la sottospecie finalizzata al traffico di stupefacenti, le ipotesi circostanziali pure previste dalla norma generale o, quanto meno, quella del numero superiore a dieci, di cui al quinto comma del citato art. 416. Se tanto non ha fatto, la spiegazione più logica - anzi, l'unica ragionevole - è quella per cui un esplicito richiamo normativo a tale ultima previsione codicistica è stato reputato superfluo, proprio in ragione dell'identica previsione contenuta nel comma 3 del medesimo art. 74. Si rivela, dunque, privo di qualsiasi giustificazione razionale uno spettro sanzionatorio come quello invocato dalla difese, che, per l'associazione di cui all'art. 74, comma 6, cit., escluda la configurabilità sia delle fattispecie aggravate dei precedenti commi da 3 a 5, che, ad un tempo, di quelle previste dall'art. 416, cod. pen.. Il relativo motivo di ricorso, pertanto, è infondato e dev'essere respinto. 13 3. Altra censura comune a quasi tutti i ricorsi è quella riguardante il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego od al riconoscimento non pieno delle attenuanti generiche, alla considerazione della recidiva, nonché alla misura della pena-base e degli aumenti per continuazione. Su ognuno di questi profili, non possono che essere ribadite le posizioni ormai ferme della giurisprudenza di questa Corte, che possono sintetizzarsi nei termini che seguono. 3.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 3.2. Altrettanto vale per la determinazione della pena, la quale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen.. Ne discende che le relative determinazioni sono censurabili in cassazione solo quando si presentino frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano prive di adeguata motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 3.3. In tema di recidiva, poi, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183); tale dovere può essere adempiuto anche implicitamente, ma purché si dia conto della ricorrenza dei requisiti di maggiore riprovevolezza della condotta e di più accentuata pericolosità del suo 14 autore (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, Alessio, Rv. 272040; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). 3.4. In caso di reato continuato, infine, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena-base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite;
con la precisazione per cui il grado d'impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e dev'essere tale da consentire di verificare: che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati;
che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81, cod. pen.; e che, infine, non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 4. DA e FA ZZ. La comunanza della maggior parte dei motivi e dei relativi argomenti di supporto rende più funzionale la disamina congiunta dei relativi ricorsi. 4.1. I motivi volti a contestare l'affermazione di colpevolezza presentano un limite comune, che ne determina l'inammissibilità in questa sede. Essi si articolano sostanzialmente, infatti, per un verso, nella contestazione del significato attribuito dal giudice d'appello agli elementi di prova da esso valorizzati;
e, per l'altro, nell'allegazione di altre emergenze che, invece, esso avrebbe trascurato. Ma, com'è noto, l'erronea interpretazione di un dato probatorio da parte del giudice di merito è censurabile dalla Corte di cassazione soltanto nell'ipotesi del c.d. "travisamento", del fraintendimento, cioè, palese ed incontrovertibile del relativo significato, con esclusione, invece, della rilevanza degli asseriti errori di valutazione (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). E, peraltro, tale vizio non soltanto deve potersi desumere dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, ma è ravvisabile solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, e ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (in questi termini, tra moltissime altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Analoga valenza debbono rivestire, nell'economia complessiva della decisione, anche le eventuali omissioni. La denunzia di minime incongruenze argomentative t 15 o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo, infatti, all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (così, tra molte altre, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988). Questo perché, in tema di sindacato della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di verificare se questi ultimi abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, potendo esercitare il proprio potere demolitorio soltanto in caso di illogicità manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °cui/ (per tutte: Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nello specifico, invece, non solo la motivazione della sentenza impugnata, nel capo relativo alla colpevolezza dei ricorrenti, non presenta palesi discrasie logiche tra le sue diverse asserzioni, ma le censure mosse dalla difese sono costruite spigolando tra singole battute estratte dai dialoghi intercettati, decontestualizzate e, peraltro, nessuna di significato univoco ed inconciliabile con l'accusa: in tal modo, i ricorsi eludono un puntuale confronto critico con una motivazione che - soprattutto se si ha riguardo alla sentenza di primo grado, tuttavia richiamata da quella d'appello - si presenta invece ampia e fondata su risultanze inequivocabili (vds. pagg. da 155 a 179, sent. G.u.p.). 4.2. Quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase d'indagini dal coimputato OL, nessun problema può sorgere dall'essere state le stesse da lui rassegnate in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1, e 64 cod. proc. pen. Infatti, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, sono pienamente utilizzabili negli eventuali riti a prova contratta, purché emerga con chiarezza che il suo autore abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (tra le tante: Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242): e, in questo caso, , 16 nessuno neppure adombra che vi siano state indebite pressioni degli inquirenti o di altri terzi. Problemi, invece, possono presentarsi in relazione alla documentazione di tali dichiarazioni. Sebbene non manchino, infatti, pronunce che le ritengono utilizzabili anche quando esse non vengano verbalizzate (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Maniglia, Rv. 263219), ritiene il Collegio di aderire al contrario indirizzo, secondo cui tali dichiarazioni non possono essere utilizzate qualora non siano inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (Sez. 1, n. 37676 del 03/05/2022, L., Rv. 283740; Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv. 280880; Sez. 1, n. 12752 del 27/02/2019. Marchese, Rv. 276176). E' di solare evidenza logica, infatti, che tale veste formale rappresenti la garanzia minima per consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi od anche soltanto involontari malintesi da parte dell'autorità di polizia. Nello specifico, dunque, non essendo contenute in un verbale da lui sottoscritto, le dichiarazioni del OL non sarebbero utilizzabili. Tuttavia, la relativa doglianza si presenta generica sotto il profilo dell'interesse a far valere tale vizio procedurale, poiché, nell'economia complessiva della motivazione giustificativa della condanna dei AT ZZ, quelle dichiarazioni rivestono un ruolo meno che marginale, tanto da meritare in sentenza (pag. 7) non più di un cenno all'interno del lungo elenco degli elementi di riscontro alle concludenti e decisive informazioni tratte invece dai dialoghi intercettati, dai servizi di appostamento e dalle videoriprese, sui cui poggiano le conformi decisioni di merito. Pertanto, poiché i ricorsi non provano neppure a cimentarsi con un'eventuale prova di resistenza della motivazione pur in assenza di tale dato probatorio, deve concludersi per l'irrilevanza della relativa censura. 4.3. L'avv. Merluzzi, per il solo FA ZZ, con il secondo motivo del suo ricorso ha sollevato la questione dell'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. Sul punto, non c'è nulla da aggiungere rispetto a quanto già evidenziato al precedente § 2, cui pertanto si rinvia. 4.4. Meritano di essere accolte, invece, le doglianze rassegnate da entrambi gli imputati sulla motivazione riguardante il trattamento sanzionatorio loro riservato. Risultano sostanzialmente inadempiuti dalla Corte distrettuale, infatti, i pur limitati obblighi imposti sul punto dalla legge e dianzi delineati al § 3. 17 La motivazione, infatti, è sostanzialmente inesistente, sia per quel che riguarda l'applicazione ed il bilanciamento delle circostanze, sia relativamente alla misura della pena-base, fissata in un valore significativamente superiore al medio edittale (vds. pagg. 11 e 14, sent.). Si rende indispensabile, pertanto, per questa parte, un supplemento di motivazione. A maggior ragione tanto s'impone in relazione alla confisca, la cui statuizione di conferma è addirittura del tutto priva di motivazione, nonostante lo specifico motivo d'appello proposto dagli imputati (pag. 2, sent.). Su entrambi questi punti della decisione, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata, con rinvio al giudice di merito. 5. AN ON. Questo ricorrente ha sollevato soltanto la questione dell'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, all'associazione di cui al comma 6 di quella stessa disposizione. Il tema è stato già trattato al precedente § 2, cui è sufficiente rinviare. Per quanto ivi s'è detto, dunque, il suo ricorso dev'esser respinto. 6. ND IS e DE OC. Le loro doglianze, come s'è visto, attengono alla carenza di motivazione su vari profili del trattamento sanzionatorio: bilanciamento tra circostanze, computo della recidiva, misura della pena-base. Considerato il perimetro normativo di riferimento tracciato al precedente § 3, esse debbono ritenersi fondate, per ragioni analoghe a quelle già esposte trattando dei AT ZZ (retro, g 4.4). Su tutti gli anzidetti profili, invero, la motivazione è praticamente inesistente, essendosi la sentenza limitata ad enunciare le proprie determinazioni, senza offrirne una spiegazione (vds. pagg. 11, 14). Anche per tali imputati, dunque, la decisione dev'essere annullata, con rinvio al giudice di merito per la motivazione supplementare su tali profili. 7. TI ZZ. Il suo ricorso è inammissibile, perché generico. Esso si limita, infatti, ad enunciare il vizio lamentato, vale a dire l'assenza di motivazione del giudizio di colpevolezza per tutti i reati a lui ascritti, ma non indica 18 neppure una circostanza trascurata dalla Corte d'appello e suscettibile di condurre ad un esito per lui diverso. La sentenza impugnata, dunque, finisce per saldarsi con quella di primo grado, da essa richiamata, la quale a carico del ricorrente delinea un quadro probatorio granitico (vds. pagg. 204-207), con cui il ricorso elude qualsiasi confronto. 8. AE e AN OC — DA e ST SA — IO IA — EN PI. 8.1. I motivi dal primo al quarto del loro comune ricorso, con i quali si lamenta l'assenza o, comunque, l'insufficienza della motivazione del giudizio di colpevolezza per tutti i reati a ciascuno rispettivamente ascritti, sono viziati da genericità assoluta e non possono, perciò, essere ammessi. Essi si risolvono, infatti, in una rassegna di giurisprudenza di legittimità, acGNta da una semplice manifestazione di dissenso dalle valutazioni delle risultanze probatorie compiute dalla sentenza impugnata e dalla conseguente affermazione dell'inesistenza dei presupposti di legge per la configurabilità dei reati, senza, però, che tali assunti passino attraverso il benché minimo confronto critico con le risultanze probatorie illustrate dalle sentenze di merito e con le relative argomentazioni. 8.2. Per il quinto motivo, riguardante la compatibilità tra aggravante di cui all'art. 74, comma 3, ed associazione prevista dal successivo comma 6, valga quanto già detto (retro, § 2). 8.3. Merita di essere accolto, invece, il motivo proposto dai due OC e da DA SA relativo al difetto di motivazione del computo della recidiva, avendo la Corte d'appello omesso qualsiasi spiegazione sul punto, in violazione del relativo dovere su di essa gravante (retro, § 3.3). La sentenza dev'essere perciò annullata per questa parte, con rinvio al giudice di merito, per la necessaria integrazione della motivazione. 8.4. Per EN PI, invece, le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio debbono essere accolte con esclusivo riferimento agli aumenti per continuazione, poiché fissati in modo cumulativo ed in violazione del dovere di specificità della motivazione (retro, 3.4.). Anche su questo punto, la sentenza dev'essere pertanto annullata con rinvio. 9. ST AR. 19 9.1. Il primo motivo del suo ricorso, con cui si contesta l'affermazione di colpevolezza per il delitto associativo, non può essere ammesso, perché aspecifico. Vero è che, su tale aspetto, la motivazione della sentenza impugnata è telegrafica: «è stato visto spacciare, contare i ricavi, consegnare involucri...» (pag. 4). E' altrettanto indiscutibile, però, che il ricorso si limita a censure generiche ed in fatto, senza contestare l'esistenza di quelle condotte e la loro concludenza ai fini di un giudizio di partecipazione ad un sodalizio criminale finalizzato al traffico di stupefacenti. E la genericità delle doglianze risalta con ancora maggiore evidenza ove le stesse vengano lette al lume della sentenza di primo grado, che la Corte d'appello richiama e che indica elementi probatori univoci ed indiscussi, con cui il ricorso non si misura (yds. pagg. 190-193). 9.2. Il secondo motivo, riguardante il giudizio di colpevolezza per i singoli "reati-scopo", non è fondato, anche se non manifestamente. Sulla base della complessiva ricostruzione dei fatti operata in dettaglio dalla sentenza di primo grado, e fatta propria da quella impugnata per effetto di espresso richiamo, è sicuramente ravvisabile un contributo del ricorrente in ciascuno degli episodi addebitatigli, pur quando egli non abbia personalmente e materialmente provveduto alle cessioni dello stupefacente, ma solo al conteggio dei ricavi dalle stesse ritratti. Egli, infatti, abitando nel palazzo ov'era allestita la "piazza di spaccio", era ivi presente senza soluzione di continuità e, in ragione di ciò, rappresentava il riferimento per i pusher e per gli spacciatori al dettaglio per quel che riguardava il loro rifornimento costante, l'occultamento delle provviste di sostanza e la consegna degli incassi. Non è illogico concludere, allora, come concordemente hanno fatto i giudici di merito, che egli, in relazione a ciascuno di quei singoli episodi criminosi, abbia offerto, se non altro, un contributo morale, in termini di rafforzamento del proposito criminoso dei singoli spacciatori, che sapevano di poter contare costantemente ed all'occorrenza sul suo ausilio. 9.3. Anche il terzo motivo, in tema di compatibilità tra disposizioni dei commi 3 e 6 del più volte citato art. 74, non è giuridicamente fondato, per quanto detto al precedente § 2. 9.4. Merita di essere accolta, invece, anche in questo caso per ragioni analoghe a quelle già viste per altri ricorrenti, la censura in tema di motivazione delle statuizioni in punto di pena. In effetti, il complessivo aumento per continuazione non corrisponde aritmeticamente al risultato che si otterrebbe dalla moltiplicazione del numero dei reati per la porzione di pena stabilita per ciascuno di essi dal primo giudice (e che 20 parrebbe essere stata condivisa dalla Corte d'appello, benché senza una specifica indicazione in tal senso). Ed anche la determinazione della pena-base, significativamente distante dal minimo edittale, è priva di qualsiasi giustificazione. Su entrambi questi punti, dunque, s'impone l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice di merito, perché provveda al necessario supplemento di motivazione. 10. CO ER. 10.1. Il primo motivo del suo ricorso, in tema di responsabilità per il delitto associativo, risulta manifestamente infondato, poiché nessuno dei profili che con esso si pongono all'attenzione della Corte si presenta tale da rendere manifestamente illogica la concorde conclusione dei giudici di merito in quel senso. L'arco temporale del suo contributo all'attività di quell'organizzazione, ancorché in ipotesi ristretto, non ne esclude la partecipazione penalmente rilevante: la durata delle condotte criminose, infatti, può essere anche breve, qualora dagli elementi acquisiti possa comunque inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato, al quale l'agente abbia fatto riferimento e nel quale abbia consapevolmente operato, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D., Rv. 250771). Lo svolgimento, poi, da parte del singolo socius scelerum, di attività illegale in proprio e parallela rispetto a quella dell'organizzazione criminale, in generale, non è affatto ontologicamente inconciliabile con la partecipazione a tale entità collettiva, non essendo indispensabile, per la configurazione del relativo vincolo solidaristico, un patto di esclusiva e di non concorrenza. Ma poi, con specifico riferimento al ER, l'allegazione di tale attività illegale autonoma non è nemmeno sorretta dall'indicazione di specifiche evidenze raccolte in giudizio, perciò risolvendosi in una pura e semplice asserzione difensiva. Infine, dalla ricostruzione dei fatti compiuta nei giudizi di merito, non sindacabile in questa sede, risulta che ER non si limitasse ad essere semplicemente presente nella "piazza di spaccio", ma ne era - si potrebbe dire - il preposto, sovrintendendo egli a tutte le relative attività, secondo quanto si rileva nitidamente da una pletora di conversazioni intercettate e di appostamenti effettuati dagli investigatori (vds. pagg. 180-190, sent. G.u.p.). 21 10.2. Il secondo motivo, in tema di colpevolezza per i singoli "reati-fine", replica sostanzialmente la corrispondente doglianza proposta da AR, ovvero colui che di ER era il principale collaboratore nonché il braccio operativo nei rapporti con gli spacciatori sulla piazza. Le osservazioni già rassegnate per quel suo ausiliario (retro, § 9.2.) debbono perciò valere anche per lui: anzi, a maggior ragione per lui, ove si consideri che egli era il punto di riferimento di tutti gli operatori sulla piazza, ivi costantemente presente o, comunque, immediatamente rintracciabile per ogni esigenza operativa, organizzativa ed economica. La doglianza in esame, dunque, dev'esser respinta, poiché non fondata. 10.3. Così come per molti altri imputati, invece, la sentenza si rivela sostanzialmente priva di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, particolarmente per quel che riguarda il diniego delle attenuanti generiche e la considerazione della recidiva. Su questi profili, pertanto, la motivazione dev'essere necessariamente integrata dal giudice di merito, dovendo perciò la sentenza essere a tal fine annullata con rinvio. 11. UE LE e ME IN. Anche il comune ricorso di questi due imputati dev'essere respinto nella parte relativa alle doglianze riguardanti la loro affermazione di colpevolezza, ed essere accolto, invece, là dove lamenta la carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio 11.1. L'addotto vizio di motivazione in tema di responsabilità, in effetti, non può ravvisarsi, poiché i profili evidenziati con l'atto d'impugnazione non minano la tenuta logica del ragionamento dei giudici di merito: anche per queste posizioni, infatti, la sentenza d'appello dev'essere letta unitamente a quella del primo giudice, che delinea un quadro probatorio francamente inattaccabile (vds. pagg. 148-154 e 238-245, sent. G.u.p.). E' sufficiente osservare, allora, che - secondo quanto già rilevato trattando del ricorso di ER (retro, § 10.1.) - il ristretto arco temporale dell'attività illecita, ove mai effettivamente tale (poiché, nel caso di specie, più o meno breve è stato soltanto il tempo delle indagini, che hanno tuttavia rilevato l'esistenza di un organismo già operativo da prima), non è ontologicamente incompatibile con l'esistenza di un'associazione criminale. In secondo luogo, la protrazione delle cessioni per circa quattro mesi rende estremamente improbabile l'ipotesi difensiva dell'unicità della fornitura a monte 22 delle stesse, peraltro non suffragata da alcuna emergenza probatoria;
anzi, la circostanza per cui LE già allora vantasse precedenti specifici e si trovasse in detenzione domiciliare per fatti analoghi (rimanendovi fino al 21 novembre 2015), nonché la rivendicazione di sua madre di essere presente in quella piazza da almeno tredici anni (vds. pag. 239, sent. G.u.p.), privano di qualsiasi plausibilità l'assunto difensivo, presentandosi logicamente congruenti, piuttosto, con un avviamento criminale già ampiamente maturato da costoro. Infine, la circostanza per cui, nel tempo, alcuni sodali si siano allontanati dal gruppo non può ritenersi dimostrativa dell'inesistenza di questo, poiché la - tendenziale - permanenza del vincolo di solidarietà tra i partecipi, necessaria per la configurabilità di un'associazione criminale, non va confusa con la perpetuità di quel legame, che è dato tipico ed esclusivo, semmai, del fenomeno associativo mafioso, il quale tuttavia si distingue nettamente da quello comune per la peculiare intensità del vincolo, spesso addirittura enfatizzata - com'è noto - anche dall'impiego di rituali solenni. 11.2. Quanto, invece, al trattamento sanzionatorio, effettivamente sia la determinazione della pena-base, in misura distante dal minimo edittale, che gli aumenti di pena per continuazione sono sostanzialmente privi di motivazione, nonché, questi ultimi, stabiliti in modo cumulativo e non coincidente con la misura adottata dal primo giudice per ciascun reato. Sul punto, la Corte d'appello deve dunque necessariamente integrare la motivazione e, perciò, anche per questi due ricorrenti la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio. 12. RA EN. Nessuno dei motivi del ricorso di questo imputato è ammissibile. 12.1. Il primo, con cui lamenta la mera apparenza della motivazione posta a fondamento del suo giudizio di colpevolezza, è del tutto generico: egli sostiene, infatti, che la Corte distrettuale non abbia risposto alle criticità da lui segnalate con l'atto d'appello, ma nel ricorso omette il benché minimo cenno ad esse, precludendo perciò a questa Corte qualsiasi valutazione in proposito. 12.2. Il secondo motivo, poi, non solo è generico, ma è anche manifestamente infondato: egli si duole, infatti, del mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, senza nemmeno specificare in relazione a quali singole condotte;
ma, soprattutto, dimentica completamente che tutti i singoli "reati-scopo" dell'associazione, una volta inquadrata quest'ultima nel 23 paradigma normativo dell'art. 74, comma 6, cit., rientrano necessariamente nella fattispecie del predetto comma 5. 12.3. Infine, manifestamente infondato, nonché privo di qualsiasi interesse, è il motivo riguardante l'assenza di motivazione sulla recidiva: assenza, infatti, che è giustificata dal semplice fatto che tale circostanza aggravante a lui non è stata applicata (pag. 12, sent.). 13. CH ZZ. 13.1. E' fondato il primo motivo del suo ricorso, con cui egli denuncia l'assenza di motivazione sul primo dei suoi motivi di appello, mediante il quale contestava la sua condanna per i delitti di cui ai capi 6), 19), 21), 54), 74) e 215) dell'imputazione (oltre che per quello di cui al capo 2, dal quale comunque è stato assolto in appello). In effetti, su quella doglianza, la Corte distrettuale ha completamente omesso di pronunciarsi, ragion per cui la sentenza, per la parte relativa, non può che essere annullata con rinvio, onde consentirne l'integrazione della motivazione. Sulle restanti imputazioni (ZZ è stato ritenuto responsabile in appello di ventotto dei reati contestatigli), deve ritenersi invece formato il giudicato, non essendo stata impugnata la statuizione di conferma della condanna di primo grado. A norma dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dunque, per esse va dichiarata irrevocabile l'affermazione della sua responsabilità. 13.2. Sono inammissibili, invece, le doglianze da lui rassegnate con il secondo motivo di ricorso e relative al trattamento sanzionatorio. In particolare: a) quella riguardante il riconoscimento dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 74, comma 3, cit., è priva del necessario interesse, posto che per essa non gli è stato applicato alcun aumento di pena e, dunque, egli non ha di che dolersene;
b) analogamente deve ritenersi con riferimento alla mancanza della motivazione in punto di recidiva, non essendovi la sentenza tenuta, dal momento che di tale circostanza non si è tenuto conto nella determinazione della pena a lui applicata;
o quanto, infine, al diniego delle attenuanti generiche, il motivo è semplicemente enunciato ed è, perciò, aspecifico. 14. Sempre ai sensi del citato art. 624, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarato irrevocabile il giudizio di colpevolezza per tutti gli imputati i cui ricorsi sono stati accolti limitatamente al difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e rigettati nel resto: ovvero i AT ZZ, i tre OC, e poi 24 ER, AR, DA SA, IS, la PI, la IN e suo figlio UE LE. 15. ON, IA e ST SA, le cui impugnazioni sono state respinte, debbono essere obbligatoriamente condannati a sostenere le spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). Mentre ZZ e EN, essendo stati i loro ricorsi dichiarati integralmente inammissibili, oltre a doversi far carico anch'essi di tali spese, sono tenuti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di: ZZ CH, con riferimento ai reati di cui ai capi 6), 19), 21), 54), 74) e 215), e dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per le ulteriori imputazioni;
OC AN, OC AE, OC DE, ER CO, PI EN, IN ME, AR ST, SA DA, IS ND, LE UE, limitatamente alla determinazione della pena;
ZZ DA e ZZ FA, limitatamente alla determinazione della pena ed alla statuizione sulla confisca;
rinvia per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi e dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità. Rigetta i ricorsi di ON AN, SA ST, IA IO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di ZZ TI e EN RA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023.