Sentenza 12 dicembre 2017
Massime • 1
L'esclusione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ove si sia in concreto apprezzata l'insussistenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della esclusione della recidiva, in considerazione dei precedenti dell'imputato, risalenti e non di particolare allarme).
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- 1. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 2. Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2017, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2017 |
Testo completo
04135-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE composta da Presidente - Sent. n. sez.3257 Piero Savani Vito Di Nicola PU - 12/12/2017 Donatella Galterio R.G.N. 11255/2017 RE Gentili Ubalda Macrì - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia nel procedimento a carico di ES RE, nato in [...] l'[...] e ES ES, nato in [...] l'[...], avverso la sentenza in data 4.10.2016 del Tribunale di Padova, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla recidiva;
udito per l'imputato, l'avv. Paola Armellin, quale sostituto processuale dell'avv. Roberto Moroni, che ha concluso riportandosi ai motivi RITENUTO IN FATTO luch 1. Il Tribunale di Padova con sentenza in data 4.10.2016 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di ES RE e ES ES per i fatti di cui agli anni d'imposta 2006 e 2007 per essere il reato estinto per prescrizione, non applicata la recidiva, ed ha assolto ES RE dalla residua imputazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. I due imputati erano stati chiamati a rispondere in concorso del reato di cui agli art. 110 c.p., 10bis, d. Lgs. n. 74/00, perché ES RE, in qualità di legale rappresentante, ES ES, in qualità di firmatario della dichiarazione dei redditi della società ES Sport Wheels Promotion s.n.c., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non avevano versato nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, e cioè entro il 30.9.2006 e 30.9.2007, le ritenute relative agli emolumenti erogati nei relativi anni d'imposta ed in particolare di € 624.209,00 per l'anno d'imposta 2005 e di € 371.347,00 per l'anno d'imposta 2006; in San Giorgio in Bosco, negli anni 2006 e 2007; il solo ES RE, del reato di cui all'art. 10bis d. Lgs. n. 74/00, perché, nella qualità sopra indicata, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, non aveva versato entro il termine previsto per la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta e cioè entro il 30.9.2009, ritenute relative ad emolumenti erogati nell'anno d'imposta 2008 per l'ammontare complessivo di € 66.814,00, in San Giorgio in Bosco, il 30.9.2009, con la recidiva per ES RE e la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale per ES ES.
2. Con un unico motivo di ricorso, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per omessa motivazione sulla recidiva. Secondo il ricorrente, la pronuncia contiene una perentoria, quanto immotivata affermazione di disapplicazione della recidiva, sia semplice, per l'imputato ES RE (ma in realtà da contestarsi come infraquinquennale con riguardo al delitto di cui al n. 5 del certificato) che qualificata ex art. 99, comma 4, per l'imputato ES ES, al solo fine di pervenire alla declaratoria di prescrizione dei reati contestati. Chiede quindi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con i conseguenziali provvedimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Dopo che le sezioni unite di questa Corte hanno affermato con la sentenza n. 5859/12, Marcianò, Rv 251690 che in tema di recidiva facoltativa è richiesto uno specifico dovere di motivazione sia ove il giudice ritenga di escluderla sia his ove ritenga di applicarla, le sezioni semplici hanno indirizzato la loro attenzione sulla generale ammissibilità di una motivazione implicita (Sez. 2, n. 39743/2015, Del Vento ed altri, Rv 264533; Sez. 6, n. 20271/16, Duse ed altri, Rv 267130). La Corte ritiene di dare continuità all'orientamento citato, evidenziando come, nella specie, può senz'altro interpretarsi la laconica motivazione della sentenza impugnata nel senso che il Giudice abbia in concreto apprezzato l'insussistenza dei presupposti di applicazione della recidiva facoltativa. Ed invero, nel caso di ES RE, la recidiva semplice contestata è del tutto 2 : irrilevante ai fini dell'accertamento della prescrizione del reato;
nel caso di ES ES, è vero che è stata contestata la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, ma è altresì vero che dal certificato del casellario giudiziale risultano come precedenti rilevanti, un delitto del 1993 in cui la pena di giorni 20 di reclusione era stata sostituita con la multa di lire 500.000 (n. 1), due delitti in continuazione del 2001 in cui la pena della reclusione di mesi 5 era stata sostituita con la multa di lire 11.250.000 (n. 6), un delitto del 2001 in cui la pena della reclusione di mesi 1 e giorni 10 era stata sostituita con la multa di € 1.520,00 (n. 9), mentre il delitto del 2005 di cui al n. 14 del certificato penale è divenuto irrevocabile in data successiva alla contestazione di cui si discute e quindi è irrilevante in questa sede. In definitiva, di fronte a tale certificato in atti, che registra dei precedenti risalenti e di non particolare allarme sociale, si deve ragionevolmente ritenere che il Giudice abbia effettuato la sua valutazione nel senso di escludere convintamente la recidiva contestata, con la conseguenza che sarebbe stato onere del ricorrente dedurre per quale motivo tale disapplicazione non poteva essere condivisa, integrando una violazione di legge. Sul punto il ricorso è carente, perché si limita alla censura formale dell'omessa motivazione, senza indicare quali elementi il Giudice avrebbe dovuto valorizzare per ritenere invece correttamente contestata la recidiva, tanto più che lo stesso Pubblico ministero in udienza aveva chiesto la pronuncia della sentenza di estinzione del reato contestato per sopravvenuta prescrizione. Il ricorso del Procuratore generale è pertanto inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso, il 12 dicembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savani Ubalda Macrì Loath The DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 GEN 2018 IL CANCELLIERE Luana Mai 3