Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 2
Sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, le dichiarazioni spontanee rese da un coindagato, annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell'informativa di reato, ancorché rese senza difensore e non verbalizzate. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che le dichiarazioni rese dal coindagato nell'immediatezza dell'arresto circa l'identità dei complici, pur se sollecitate dagli operanti, fossero assimilabili ad un interrogatorio in senso tecnico, che presuppone domande specifiche e risposte da verbalizzare alla presenza del difensore).
La mancata verbalizzazione da parte delle polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 cod. proc. pen., non le rende nulle o inutilizzabili in quanto nessuna sanzione in tal senso è prevista da detta norma, sicché, salvi i limiti di cui all'art. 350, commi 6 e 7, cod. proc. pen., l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria può fare relazione del loro contenuto all'autorità giudiziaria e rendere testimonianza "de relato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2014, n. 33821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33821 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
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