Sentenza 4 aprile 2007
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui venga data lettura dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere da parte del GIP in sede di udienza di convalida, il termine per impugnare davanti al tribunale del riesame decorre da quel momento in quanto la lettura del provvedimento equivale a notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2007, n. 17232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17232 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 04/04/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 516
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 002780/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR DA, N. IL 07/11/1970;
avverso ORDINANZA del 22/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO GUGLIELMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa l'1 Dicembre 2006 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari a AS EL.
La successiva richiesta di riesame era dichiarata inammissibile dal Tribunale della libertà di Catania con ordinanza 22 dicembre 2006, perché proposta in data 13 dicembre 2006, e dunque oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento genetico, avvenuta in sede di udienza di convalida l'1 dicembre 2006 mediante lettura in udienza, alla presenza del AS e del difensore. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 309 c.p.p., perché nessun avviso di deposito dell'ordinanza cautelare era mai stata notificata così da consentire l'estrazione di copie degli atti e l'esercizio del diritto di difesa:
tenuto conto che l'udienza di convalida si era svolta presso la cassa circondariale di Catania ed il fascicolo era rimasto dapprima dell'esclusiva disponibilità del Giudice delle indagini preliminari e poi trasferito presso la cancelleria del Pubblico Ministero. All'udienza del 4 aprile 2006 il P.G. ha precisato le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
È principio generale, più volte ribadito nel codice di rito, che la lettura del provvedimento, comprensivo della motivazione, equivale a notificazione alle parti presenti (art. 424, richiamato dall'art. 441 c.p.p.): con la conseguenza che il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla lettura stessa (art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), seconda parte).
Ulteriore conferma è ravvisabile nell'obbligo dall'immediata motivazione dall'ordinanza sullo status libertatis dell'imputato nel caso in cui sia emessa contestualmente alla sentenza di condanna:
proprio perché il termine previsto dall'art. 310 c.p.p., (mediante il richiamo all'art. 309 c.p.p., comma 1), decorre dalla lettura del provvedimento, a conferma che per le parti presenti essa equivale, come detto, alla notifica menzionata dall' art. 309 c.p.p., comma 1, ed è quindi dies a quo del termine per proporre, rispettivamente, il riesame o l'appello (Cass. sez. 1^, 7 Maggio 1998, n. 2588; Cass., sez. 1^, 1 aprile 1992, n. 1410). Nella specie il G.I.P. del Tribunale di Catania ha dato lettura del provvedimento, corredato di motivazione e dunque completo, all'udienza di convalida dell'arresto, ponendo quindi il difensore in grado di conoscerne integralmente il contenuto e le argomentazioni che lo sorgevano. Ne consegue che nessun'altra formalità di notifica comunicazione era dovuta;
che nulla avrebbe aggiunto a quanto già legalmente conoscibile.
Il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2007