Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/1987, n. 11382
CASS
Sentenza 11 luglio 1987

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L'accertamento della condotta di dissociazione di cui all'art. 1 della legge 18 febbraio 1987 n. 34 può essere effettuato anche dalla Corte di Cassazione, nei limiti fissati alla sua eccezionale Competenza di merito dal terzo comma dell'art. 538 cod. proc. pen., cioè quando la decisione "senza pronunciare annullamento" non richieda di assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti.*

Perché sia configurabile la banda armata di cui all'art. 306 cod. pen. non è necessario che esista una struttura organizzata di tipo militare con capi, Gerarchie di vertice e gregari armati e disciplinati, ma è sufficiente che si stabilisca fra i componenti un vincolo di puro collegamento idoneo a realizzare il fine specifico che, assieme alla disponibilità delle armi, strumento assieme ad altri per la realizzazione del fine stesso, qualifica il reato di cui all'art. 306 codice penale. È irrilevante che i componenti della banda agiscano taluni a livello palese, inseriti nel tessuto sociale, e altri a livello occulto, o che passino da un livello all'altro o da azioni di direzione ed organizzazione ad azioni di esecuzione, o viceversa. ( V mass n 176701; ( Conf mass n 176513; ( Conf mass n 176514).*

La mancata consumazione dei delitti per la cui realizzazione la banda armata è stata formata costituisce la prima condizione per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 309 cod. pen. ai soggetti che tengono i comportamenti previsti da detto articolo. La consumazione dei delitti esclude l'applicazione della causa di non punibilità anche se è stata opera di un soggetto diverso da quello che invoca la causa di non punibilità o se per i delitti stessi, purché storicamente accertati, non è intervenuta condanna ed è stata applicata solo una causa estintiva. Anche la consumazione dei reati di cui agli artt. 270 e 270 bis cod. pen. è di ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 309 cod. pen. perché pure tali delitti sono compresi fra i reati-fine per i quali si costituisce la banda armata.*

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 304 nelle ipotesi di ritiro dall'associazione o dalla banda, sussistendo la condizione negativa stabilita dalla prima parte del primo comma del detto articolo (mancata commissione di reati connessi all'accordo, associazione o banda, salvo le eccezioni previste nel terzo comma dell'art. 1 e nel secondo dell'art. 5 della detta legge), non è sufficiente una semplice confessione, ma è necessario che venga fornita ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione del sodalizio criminoso che riveli sotto il profilo soggettivo la completa disponibilità del soggetto alla dissociazione e contribuisca, sotto il profilo oggettivo, alla disarticolazione e all'annientamento della struttura criminale.*

Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche possono essere valutati il comportamento menzognero o negativo dell'imputato o la confessione riduttiva nel suo contenuto, limitata a quanto già accertato dall'inquirente, frutto di calcolo defensionale e non indice di ravvedimento. È sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche l'apprezzamento negativo anche di un solo dato oggettivo o soggettivo che sovrasti nella sua intensità negativa altri eventuali dati di contenuto neutro o eventualmente positivo ricavabili dagli Atti. ( V mass n 176783; ( Conf mass n 160690; ( Conf mass n 162911; ( Conf mass n 171219; ( Conf mass n 162557; ( Conf mass n 171597; ( Conf mass n 176127).*

Il giudice di merito nella valutazione della prova deve procedere all'identificazione, all'analisi e al coordinamento di tutti gli elementi, fondando il suo convincimento su quelli che ad esso conducono univocamente e senza alternative. Adeguati spazi debbono essere riservati alla valutazione delle fonti di prova e al controllo delle notizie con i dati che intrinsecamente vanno ricondotti ai profili della spontaneità, delle costanze, del disinteresse, della narrazione particolareggiata della Mancanza di motivi di risentimento e estrinsecamente al profilo della riscontrabilità. Inoltre nella valutazione delle prove debbono essere differenziati pentitismo e dissociazione nei reati ad ispirazione ideologica e negli altri reati, specie di stampo mafioso; deve valutarsi il vantaggio del pentimento in relazione al rischio accettato di vendette dirette o trasversali; deve tenersi conto dei riscontri esterni e degli effetti peggiorativi della notizia sulla posizione processuale di chi la fornisce; si debbono controllare con rigore, ma non respingere aprioristicamente, le notizie "de relato" che costituiscono spesso il primo anello nel tessuto della prova.*

Non sussiste incompatibilità fra il delitto di banda armata e l'aggravante di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1980 n. 15 perché il dolo specifico del delitto di cui all'art. 306 cod. pen. non si identifica necessariamente con la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.*

I reati di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata e quello di favoreggiamento personale si differenziano, oltre che per la diversa natura del bene giuridico offeso, anche per la diversità sia dei presupposti, quanto del soggetto aiutato e del contenuto dell'aiuto prestato. Presupposto del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. è che sia stato commesso un reato prima che al suo autore venga prestato aiuto, presupposto invece del delitto di cui all'art. 307 cod. pen. è che l'aiuto venga prestato all'autore del reato la cui attività criminosa non sia ancora cessata. Il soggetto aiutato nel reato sub. Art. 378 cod. pen. è una persona non qualificata, mentre nell'art. 307 è un partecipante all'associazione o alla banda armata di cui agli artt. 305 e 306 cod. pen.. l'aiuto nell'ipotesi di cui all'art. 378 cod. pen. è di contenuto indeterminato, mentre in quella di cui all'art. 307 cod. pen. ha un contenuto limitato all'offerta del rifugio o alla fornitura del vitto. Forme di aiuto diverse da queste ultime costituiscono concorso nel reato del partecipe. L'aiuto prestato al soggetto che non fa più parte dell'associazione può rientrare negli schemi dell'art. 378 codice penale.*

Nei reati associativi la figura dell'organizzatore si identifica in colui che, anche in fasi successive alla formazione dell'associazione, svolge attività essenziali per assicurarne l'efficienza. Il partecipe invece non ha un ruolo qualificato da funzioni essenziali per il sodalizio, connotato da autonomia decisionale. La sua prestazione è di regola non essenziale, fungibile ma è sempre prestata all'associazione con continuità e consapevolezza. Rientra di regola tra i partecipi quello che all'interno dell'associazione viene definito "irregolare" o "contatto", salvo che non si tratti di "contatto" puramente ideologico, privo di vincoli con l'associazione, che fornisca prestazioni esclusivamente al singolo e non all'associazione.*

Non è configurabile il vincolo della continuazione fra il reato associativo e gli altri reati posti in essere nell'ambito dell'associazione, salvo che questi ultimi non siano già stati programmati al momento dell'associazione, in quanto il reato associativo ha normalmente un programma criminoso indeterminato, mentre il reato continuato, si caratterizza per la concreta percezione spazio-temporale ideativa delle linee essenziali dei singoli delitti che rimangono unificati, nell'esecuzione dalla medesimezza del disegno criminoso.*

La dichiarazione di dissociazione di cui all'art. 4 della legge 18 febbraio 1987 n. 34 non si identifica con la condotta di dissociazione di cui all'art. 1 della stessa legge. La sua presentazione e verbalizzazione nei tempi e con le modalità prescritte, quando la condotta di dissociazione non risulti già dagli Atti, è condizione necessaria perché il giudice possa applicare le misure previste dagli artt. 2 e 3, naturalmente dopo aver accertato con ogni mezzo se effettivamente sia stata posta in essere una condotta di dissociazione secondo i parametri dell'art. 1 della legge citata (definitivo abbandono della organizzazione o del movimento terroristico o eversivo cui si sia appartenuti, rivelato da condotte tipiche che debbono essere tenute congiuntamente: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica).*

La finalità di terrorismo e quella di eversione dell'ordinamento costituzionale sono concettualmente distinte. Costituisce finalità di terrorismo quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture. La finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello stato disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'ordinamento costituzionale.*

Il reato di associazione sovversiva di cui all'art. 270 cod. pen. e quello di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale di cui all'art. 270 bis cod. pen. possono concorrere con il delitto di banda armata, in quanto tra quest'ultima fattispecie e le altre esiste un rapporto normativo di strumentalità e non di specialità. Qualora le dette fattispecie siano storicamente coincidenti fra di esse è ravvisabile concorso formale ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen. e non concorso materiale. ( Conf mass n 154516).*

Le ipotesi delittuose di cui all'art. 270 cod. pen. si inquadrano nella categoria dei reati di pericolo presunto e, pertanto, è sufficiente per la loro configurazione che venga costituita una associazione, secondo gli schemi suoi propri, ma con aggiunto il fine di sovvertire violentemente l'ordinamento dello stato nelle sue varie articolazioni e travolgere in definitiva il suo assetto democratico e pluralistico.*

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/1987, n. 11382
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11382
Data del deposito : 11 luglio 1987

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