Sentenza 11 luglio 1987
Massime • 14
L'accertamento della condotta di dissociazione di cui all'art. 1 della legge 18 febbraio 1987 n. 34 può essere effettuato anche dalla Corte di Cassazione, nei limiti fissati alla sua eccezionale Competenza di merito dal terzo comma dell'art. 538 cod. proc. pen., cioè quando la decisione "senza pronunciare annullamento" non richieda di assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti.*
Perché sia configurabile la banda armata di cui all'art. 306 cod. pen. non è necessario che esista una struttura organizzata di tipo militare con capi, Gerarchie di vertice e gregari armati e disciplinati, ma è sufficiente che si stabilisca fra i componenti un vincolo di puro collegamento idoneo a realizzare il fine specifico che, assieme alla disponibilità delle armi, strumento assieme ad altri per la realizzazione del fine stesso, qualifica il reato di cui all'art. 306 codice penale. È irrilevante che i componenti della banda agiscano taluni a livello palese, inseriti nel tessuto sociale, e altri a livello occulto, o che passino da un livello all'altro o da azioni di direzione ed organizzazione ad azioni di esecuzione, o viceversa. ( V mass n 176701; ( Conf mass n 176513; ( Conf mass n 176514).*
La mancata consumazione dei delitti per la cui realizzazione la banda armata è stata formata costituisce la prima condizione per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 309 cod. pen. ai soggetti che tengono i comportamenti previsti da detto articolo. La consumazione dei delitti esclude l'applicazione della causa di non punibilità anche se è stata opera di un soggetto diverso da quello che invoca la causa di non punibilità o se per i delitti stessi, purché storicamente accertati, non è intervenuta condanna ed è stata applicata solo una causa estintiva. Anche la consumazione dei reati di cui agli artt. 270 e 270 bis cod. pen. è di ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 309 cod. pen. perché pure tali delitti sono compresi fra i reati-fine per i quali si costituisce la banda armata.*
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 304 nelle ipotesi di ritiro dall'associazione o dalla banda, sussistendo la condizione negativa stabilita dalla prima parte del primo comma del detto articolo (mancata commissione di reati connessi all'accordo, associazione o banda, salvo le eccezioni previste nel terzo comma dell'art. 1 e nel secondo dell'art. 5 della detta legge), non è sufficiente una semplice confessione, ma è necessario che venga fornita ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione del sodalizio criminoso che riveli sotto il profilo soggettivo la completa disponibilità del soggetto alla dissociazione e contribuisca, sotto il profilo oggettivo, alla disarticolazione e all'annientamento della struttura criminale.*
Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche possono essere valutati il comportamento menzognero o negativo dell'imputato o la confessione riduttiva nel suo contenuto, limitata a quanto già accertato dall'inquirente, frutto di calcolo defensionale e non indice di ravvedimento. È sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche l'apprezzamento negativo anche di un solo dato oggettivo o soggettivo che sovrasti nella sua intensità negativa altri eventuali dati di contenuto neutro o eventualmente positivo ricavabili dagli Atti. ( V mass n 176783; ( Conf mass n 160690; ( Conf mass n 162911; ( Conf mass n 171219; ( Conf mass n 162557; ( Conf mass n 171597; ( Conf mass n 176127).*
Il giudice di merito nella valutazione della prova deve procedere all'identificazione, all'analisi e al coordinamento di tutti gli elementi, fondando il suo convincimento su quelli che ad esso conducono univocamente e senza alternative. Adeguati spazi debbono essere riservati alla valutazione delle fonti di prova e al controllo delle notizie con i dati che intrinsecamente vanno ricondotti ai profili della spontaneità, delle costanze, del disinteresse, della narrazione particolareggiata della Mancanza di motivi di risentimento e estrinsecamente al profilo della riscontrabilità. Inoltre nella valutazione delle prove debbono essere differenziati pentitismo e dissociazione nei reati ad ispirazione ideologica e negli altri reati, specie di stampo mafioso; deve valutarsi il vantaggio del pentimento in relazione al rischio accettato di vendette dirette o trasversali; deve tenersi conto dei riscontri esterni e degli effetti peggiorativi della notizia sulla posizione processuale di chi la fornisce; si debbono controllare con rigore, ma non respingere aprioristicamente, le notizie "de relato" che costituiscono spesso il primo anello nel tessuto della prova.*
Non sussiste incompatibilità fra il delitto di banda armata e l'aggravante di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1980 n. 15 perché il dolo specifico del delitto di cui all'art. 306 cod. pen. non si identifica necessariamente con la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.*
I reati di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata e quello di favoreggiamento personale si differenziano, oltre che per la diversa natura del bene giuridico offeso, anche per la diversità sia dei presupposti, quanto del soggetto aiutato e del contenuto dell'aiuto prestato. Presupposto del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. è che sia stato commesso un reato prima che al suo autore venga prestato aiuto, presupposto invece del delitto di cui all'art. 307 cod. pen. è che l'aiuto venga prestato all'autore del reato la cui attività criminosa non sia ancora cessata. Il soggetto aiutato nel reato sub. Art. 378 cod. pen. è una persona non qualificata, mentre nell'art. 307 è un partecipante all'associazione o alla banda armata di cui agli artt. 305 e 306 cod. pen.. l'aiuto nell'ipotesi di cui all'art. 378 cod. pen. è di contenuto indeterminato, mentre in quella di cui all'art. 307 cod. pen. ha un contenuto limitato all'offerta del rifugio o alla fornitura del vitto. Forme di aiuto diverse da queste ultime costituiscono concorso nel reato del partecipe. L'aiuto prestato al soggetto che non fa più parte dell'associazione può rientrare negli schemi dell'art. 378 codice penale.*
Nei reati associativi la figura dell'organizzatore si identifica in colui che, anche in fasi successive alla formazione dell'associazione, svolge attività essenziali per assicurarne l'efficienza. Il partecipe invece non ha un ruolo qualificato da funzioni essenziali per il sodalizio, connotato da autonomia decisionale. La sua prestazione è di regola non essenziale, fungibile ma è sempre prestata all'associazione con continuità e consapevolezza. Rientra di regola tra i partecipi quello che all'interno dell'associazione viene definito "irregolare" o "contatto", salvo che non si tratti di "contatto" puramente ideologico, privo di vincoli con l'associazione, che fornisca prestazioni esclusivamente al singolo e non all'associazione.*
Non è configurabile il vincolo della continuazione fra il reato associativo e gli altri reati posti in essere nell'ambito dell'associazione, salvo che questi ultimi non siano già stati programmati al momento dell'associazione, in quanto il reato associativo ha normalmente un programma criminoso indeterminato, mentre il reato continuato, si caratterizza per la concreta percezione spazio-temporale ideativa delle linee essenziali dei singoli delitti che rimangono unificati, nell'esecuzione dalla medesimezza del disegno criminoso.*
La dichiarazione di dissociazione di cui all'art. 4 della legge 18 febbraio 1987 n. 34 non si identifica con la condotta di dissociazione di cui all'art. 1 della stessa legge. La sua presentazione e verbalizzazione nei tempi e con le modalità prescritte, quando la condotta di dissociazione non risulti già dagli Atti, è condizione necessaria perché il giudice possa applicare le misure previste dagli artt. 2 e 3, naturalmente dopo aver accertato con ogni mezzo se effettivamente sia stata posta in essere una condotta di dissociazione secondo i parametri dell'art. 1 della legge citata (definitivo abbandono della organizzazione o del movimento terroristico o eversivo cui si sia appartenuti, rivelato da condotte tipiche che debbono essere tenute congiuntamente: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica).*
La finalità di terrorismo e quella di eversione dell'ordinamento costituzionale sono concettualmente distinte. Costituisce finalità di terrorismo quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture. La finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello stato disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'ordinamento costituzionale.*
Il reato di associazione sovversiva di cui all'art. 270 cod. pen. e quello di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale di cui all'art. 270 bis cod. pen. possono concorrere con il delitto di banda armata, in quanto tra quest'ultima fattispecie e le altre esiste un rapporto normativo di strumentalità e non di specialità. Qualora le dette fattispecie siano storicamente coincidenti fra di esse è ravvisabile concorso formale ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen. e non concorso materiale. ( Conf mass n 154516).*
Le ipotesi delittuose di cui all'art. 270 cod. pen. si inquadrano nella categoria dei reati di pericolo presunto e, pertanto, è sufficiente per la loro configurazione che venga costituita una associazione, secondo gli schemi suoi propri, ma con aggiunto il fine di sovvertire violentemente l'ordinamento dello stato nelle sue varie articolazioni e travolgere in definitiva il suo assetto democratico e pluralistico.*
Commentario • 1
- 1. Anarchici, sovversivi, terroristi: l’eterno ritorno del rischio di reprimere il dissensoFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 gennaio 2021
Sommario: 1. Premessa. – 2. Terrorismo: storia di una definizione mancata. – 3. Terrorismo e violenza politica tra il “secolo breve” e il terzo millennio. – 4. Condotta, offesa di beni giuridici costituzionalmente protetti, dolo: così Alice passò attraverso lo specchio. – 5. Riflessioni su un'ordinanza. Verso il diritto penale estremo. – 6. Considerazioni (provvisoriamente) conclusive. Premessa Le note che seguono prendono spunto da una recente ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere di sette persone, nonché l'obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. di altri quattro. Gli indagati sono accusati di aver promosso e organizzato un'associazione finalizzata al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/1987, n. 11382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11382 |
| Data del deposito : | 11 luglio 1987 |
Testo completo
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1
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica 1
IN NOME DE POPOLO ITALIANO del 11.7.1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1 PENALE SENTENZA SEZIONE
Composta dagli ill.mi Sigg.: N. 1932
PASQUALE VINCNZ MOLINARI Presidente Dott.
Consigliere REGISRO GENERALE 1. Dott. PI COLONNA
-> N. 13407/87 2. >>> ALDO AP
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ufficio Copie 3. > NZ PIROZZI
legale Rilasciata
+. » TO M. LA PE
»
al Sig. IA ha pronunciato la seguente 11-8 DIC. 1987
SENTENZA IL CANCELLIERS
sul ricorso proposto da e
1) IO IA n.
5.11.54 H libera
-
2) BE GI n. 15.5.57 libera
-
3) BI RT n. 23.6.46 detenuta
4) SA LA n. 11.11.61 libera CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
5) CC ES n. 14.11.56 libera UFFICIO COPIE
6) DE MA n. 10.11.58- detenuto Richiesta copia studio
-
7) CO NA n. 21.2.52- libera dal Sig. RILLELLO
8) DE LL DA n.
4.1.54 libero
-
11) DI EN CE n. 18.2.59 detenuto (1) segue pag 2 12.5 FEB 2003 9) DE LL ER n. 27.9.60
- libero per diritti 10) DE OS ES n. 29.7.50 libero
IL CANCELLIERE avverso la sentenza 16.7.1986 della Corte di Assise
di Appello di VENEZIA
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spincel Roma dr. Colonna
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. Aponte
che ha concluso per dichiarare la inammissibilità dei ricorsi di: CH IL, SA ES, EN AN dra, NI IO, FA AR, AN RM, EN
ER e NC NA per mancata presentazione del mo- tivi;
di IA ON per genericità dei motivi;
di I- dini OV per rinuncia;
di SI IO, perché i mo- tivi sono stati sottoscritti da avvocato non legittimato. An- nullamento senza rinvio nei confronti di TA Silvana
e BE IG;
perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per amnistia;
annullamento senza rinvio limita- tamente ai reati di cui agli artt. 494 498 - 477 482
-
-
485 e 424 c.p. rispettivamente ascritti a IN NL,
Di LE ES, IA NO, VE UI e ZÀ
ER perché estinti per amnistia.Annullamento con rinvio per la determinazione delle pene nei confronti di UT
UC, LL LA, ZA AR, NY IL,
IN NL, IA NO, ZÀ ER e DA
NA IA ai sensi della L.18/2/87 n.34. RIgetto nel resto
Uditxxxxxxxxdifensor di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori avv.ti: Franco Tosello, Gaetano Artale,
Rocco Vantre, Ivan Montone, Rodolfo Bettiol, Sandro Somenzi,
Emanuele Battain, ER Maniacco.
(1) segue da pag.1: 12) DOBROWOLNY BRUNILDE n.8.2.50 liber
13) EN ES AN n.21.2.55- libera- 14)
IN CL n. 28.5.60 libero . 15) NI NN
n. 16.3.56
-16) FA IA n.
8.7.60 libero
- detenuto
17) AS CO n. 15.3.54 libero 18) RA NU - detenuta;
19) DI AN n. 8.5.50
- libero;
3 n.3.3.60
- libero 21) PP RNZ 20) ET DA n. 9.2.49
libero 22) LA DO n.
5.1.50 libero n.21.4.50
- 24) OV 23) LO AN ES n.
1.2.50 detenuto
--
ZZ n. 12.5.55 libero 25) MA RI n. 5.10.49
libero libera26) EN AT n. 28.6.56- - 27)
- detenuto -; 28) GI MA n. EL GI n. 12.2.53
20.9.58 libero;
29) VA IM n.18.6.50 libero
-
-
30) AV LI n.
3.5.57 latitante 31) IZ R-
DO IG n. 21.5.58 libero 32) ON NN n. 29.6.51
-
- --detenuta 33) ZA CO n. 27.7.59
- 34)
-libero
NT NA n. 28.3.49 libera;
35) IM CL n.
-
18.5.52 libero 36) TI NA MA n. 15.7.59- detenu-
ta 37) SI DO n.
4.6.52 libero 38) LA
-
-
39) VA PI n. 18.6.56
- libero- AV n. 11.6.60
- 41) detenuto 40) ZZ ER n. 8.12.56
- detenuto
-42) AR OD VO UG n.
6.11.57 libero S
libero.libero; 43) ZO NA PA n. 17.11.57 n. 25.9.60
-
OSSERVA
I nominati in epigrafe hanno proposto ri-
corso per Cassazione, avverso la sentenza 16.7.1986
della Corte di Assise di Appello di Venezia emessa
nel procedimento penale
contro
NN CO giù
78, che, fra l'altro & fra gli altri, in parziale riforma di quella 20.7.1985 della Corte di Assise - 4
della stessa città, ha concesso a DE MA,
le circostanze attenuanti generiche, ritenute pre-
valenti, a VO UG quella di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 304/1982, a COSTANTI-
NI NA la sospensione condizionale della pena e ha ridotto in conseguenza la pena al DE ⚫
al VO, riducendo, inoltre, la pena, fra gli altri, ai ricorrenti NI e ZZ.
La sentenza di primo grado, che era sta-
ta impugnata da imputati e pubblico ministero, é sṭa-
ta confermata nel resto nei confronti di questi im+
putati ed é stata confermata integralmente nei con-
fronti degli altri in ordine alle imputazioni a
ciascuno ascritte, con le variazioni ritenute dal pri-
mo giudice, il cui contenuto sarà evidenziato nel-
la trattazione dei singoli ricorsi e per la parte necessaria o rilevante per il loro esame.
Questi i fatti, secondo la loro ricostru zione così come effettuata dalla Corte di Assise
di Appello di VENEZIA la quale ha precisato che oggetto della sua valutazione era una parte della condotta degli aderenti alle Brigate Rosse del Ve-
neto, nell'arco di tempo 1971-1982, che ebbe a rea-
lizzarsi tanto nel VENETO quanto nel FRIULI.
Tre le fasi della molteplice ed ampia attività, anche se l'ultima fase fu di breve dura-
ta:
La prima fase, quella originaria, fu caratterizza-
ta da atti criminosi, quali rapine, attentati in-
cendiari, atti propagandistici sotto l'egida del sodalizio denominato "Brigata ERMINIO FERRETTO";
la seconda fase é quella più specificamente attri-
buita alla Colonna Veneta delle Brigate Rosse rior-
ganizzatasi verso la fine del 1978, dopo una paren+
tesi biennale di stanca e di congelamento, e che
fu particolarmente operativa nel biennio 1980
1981 con una molteplice attività criminosa;
pro-
paganda eversiva, attentati, detenzione e porto il-
legali di armi, falso e, fatto più grave, il seque-
stro e l'omicidio di PE LI, ingegne-
re dirigente del "PEROLCHIMICO" di MARGHERA, ri-
vendicato, appunto, dalla Colonna Veneta "NA MA-
RIA LUDMAN" dal nome di battaglia "CECILIA"; la terza fase segue di poco l'operazione "LI"
ed é contraddistinta dalla scissione avvenuta al-
l'interno della "LUDMAN" con la nascita della COLON- NA "DUE AGOSTO" sempre delle Brigate Rosse. Questa
ultima ebbe breve vita. Dopo il sequestro "DOZIER"
gli arresti, le ampie confessioni e chiamate in correità, venne praticamente a cessare ogni atti- 6
--
vità rilevante della Colonna Veneta delle Brigate rosse, Gio sia della "LUDMAN" quanto della "DUE
AGOSTO".
La "BRIGATA FERRETTO" (prima fase), la
cui nascita é collocata dalla NT nel 1971
e che praticamente perse ogni credibilità dopo che
EM IO, in una specifica riunione alla fine del 1974, evidenziò l'arretratezza delle sue strutture rispetto a quelle più agili e moderne delle BRIGATE ROSSE, sarebbe stata, secondo i giu-
dici di merito, una associazione sovversiva (art.
- capo 3), il cui programma, centr sul- 270 C.P.
la dettatura del proletariato secondo canoni marxi-
sti-leninisti, prevedeva la lotta armata, l'espro-
prio dei beni attraverso delitti contro il patrimo-
nio, l'auto-finanziamento per mezzo di rapine ed altri delitti, la schedatura, questo su suggerimen-
to delle Brigate Rosse, e, fra l'altro, lo stimo-
lo delle forze operaie allo scontro. Hanno una posizione connessa anche alle operazioni delittuose della "BRIGATA FERRETTO,
-gli imputati ricorrenti DE OS (10) GHIDINI
(19) VA (29)
- IZ (31)
- NT
IM CL (35) (34) SI (37).
T
Ben più ampia sa ebbe stata, seconuo i giudici di merito, l'attività che connota la secon-
- 7
da e la terza fase (quella della scissione) ma es-
senzialmente la seconda, culminata nell'omicidio
"LI", seconda 2 terza fase alle quali sono collegate le posizioni di tutti i ricorrenti, con
le imputazioni a ciascuno proprie, fra le quali, co-
muni alla maggior parte, quelle di banda armata (ca-
pi 2 4 art. 306 c.p.) e di associazione con fina-
- art. 270 lità terroristiche ed eversive (capo 1
bis C.P.) con l'aggravante di cui all'art. 1 legge
6.2.1980 n. 15.
Sull'attività criminosa della Colonna
Veneta delle Brigate Rosse sarebbe stata acquisita una notevole documentazione (schedari
- armi
- opu-
scoli, comunicati scoperta di covi ecc.) specie JON
dopo l'irruzione della Polizia in via PINDEMONTE
di PADOVA, la scoperta della "prigione del popolo"
la liberazione del generale DOZIER, l'arrest o di numerosi brigatisti, le confessioni, le dissocia- zioni e i nuovi arresti e le nuove scoperte conse-
guenti alle rivelazioni.
Sarebbe stato così messo a nudo, secondo i giudici di merito, il contenuto dell'attività cri-
minosa dell'organizzazione, mirante a destabilizza- re il Sistetemama mediante un articolato programma di 8 t lotta condotto su vari fronti, fra i quali, di si-
gnificativa importanza, il "FRONTE CARCERI" e il
"FRONTE FABBRICHE" al cui interno fu concepita la operazione "LI" condotta con grande profes-
sionalità e sofisticato impiego di uomini e mezzi,
iniziata col sequestro dell' "ostaggio" in pieno giorno, il 20 maggio 1981 e concluso il 5 luglio successivo con l'esecuzione della condanna a morte del "prigioniero" ad opera del SA, su delibera
del vertice, dove, sulla linea "negoziale" era preval-
sa la linea "dura", volendo la "LUDMAN" affermare la sua centralità, riaffermare il suo prestigio e impedire con il sacrificio dell'ostaggio i tenta-
tivi di scissione già profilatisi e che poi, subi-
to dopo, avevano preso corpo con la creazione della
"DUE AGOSTO".
Ha ritenuto la Corte di Assise di Appel-
lo di Venezia, disattendendo le argomentazioni del.
pubblico ministero appellante e del procuratore ge-
nerale di udienza, che la "BRIGATA FERRETTO", pur essendo un'associazione sovversiva ex art. 270 c.p.
(reato già dichiarato estinto per amnistia in istrut-
toria per i ritenuti partecipanti) non si era co-
stituita in banda armata, a differenza della Colon-
na Veneta delle Brigate Rosse che era invece, una
, banda armata costituitasi per dar vita ad una asso-
ciazione terroristica ed eversiva nella quale erano conferiti dopo lo sfaldamento della "FERRETTO' gran www.
parte dei componenti di quest'ultima; ha ritenuto,
altresì, così come la Corte di Assise di primo gra-
do, la coesistenza dei reati associativi e la configu-
rabilità del loro concorso, nonché la compatibilità
...
dell'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del
1980 tanto con il delitto di banda armata (art. 306 C.P.) quanto con il delitto di cui all'art. 270 bis c.p., in quest'ultimo caso, però, hanno sotto-
lineato i giudici di merito, quando l'associazione
-
sia qualificata, come nella specie, dalla finalità
di terrorismo: finalità, quest'ultima che non rientre-
rebbe tra gli elementi costitutivi del reato ed alla quale si fa cenno solo nella rubrica dell'ar-
ticolo 270 bis del codice penale.
Prima di entrare nel merito di ogni sin-
gola imputazione la Corte di Assise di Appello di
VENEZIA ha ritenuto, inoltre, di doversi sofferma-
re, con riferimento ai reati associativi, sulle figure di "capo
- organizzatore sovventore - parte-
cipe" inserendo in quest'ultima figura quella del così detto "contatto" o "irregolare"; ancora, sui
limiti di applicazione degli articoli 307 HO 309 e 311 c.p. e 1 legge 304/1982, nonché dell'articolo
114 del codice penale;
ha ritenuto di doversi sof-
fermare infine, sulla valutazione delle fonti di prova, in particolare, di quelle provenienti da
"dissociati o pentiti" sui criteri e sui limiti di applicazione degli articoli 62 bis e 81 del codi-
ca panale a sul piano processuale, ha ritenuto di dover disattendere le doglianze difensive sull'omes-
so deposito degli atti istruttori e sulla generi-
cità dei capi d'imputazione. K
Su quest'ultimo puntoi ha osservato che il deposito era intervenuto regolarmente, anche se la complessità a la dimensioni dell'operazione aveva-
no imposto un maggior sacrificio ai difensori e ri-
chiesto una loro maggiore disponibilità nel comune interesse di giungare ad un risultato concreto. Nes-
suna violazione, poi, ara intervenuta del diritto di difesa per una asserita genericità del capi di imputazione, non eaistanta tenuto conto, altresì,
Hi fatti le circostanze erano stati specifica+
mente contestati ad ogni imputato, il quale aveva,
-di conseguenza, potuto esercitare liberamente il suo diritto alla difesa e al contraddittorio.
Non hanno presentato motivi i ricorrenti
IO (1) CC (5) EN (13)
- - -> IN (14) FASOLI (17) LANZA (22) MERENDA 11
- - -
(26) e ON (32) (7.p. 1822 cert. conc.).
DI AN ha rinunciato al ricorso in data
16.7.1986. Per IM CL (35) ha proposto ri-
corso per Cassazione l'avv. BRUNO AURICCH (✓.f.
1084) non iscritto all'albo degli avvocati cassazio-
nisti (v. certificato cancelliere in data 30.4.1987),
il quale ha depositato i motivi a sua firma in data
28.2.1987. NI NN ha rinunciato ai motivi di ricorso (v. fono del 10 luglio 1987) e ha chie-
sto solo l'applicazione dei benefici di cui alla legge n. 34 del 18.2.1987.
Gli altri ricorrenti hanno denunciato vi-
zi di motivazione e violazione di legge proced Quale
e sostantiva con motivi, in parte, comuni, e, in
parte, propri di ogni singola posizione.
Per una maggiore chiarezza espositiva e per evitare inutili ripetizioni occorrerà procede- re a un raggruppamento dei motivi comuni, seguendo, anche nel corso della esposizione, un metodo siste-
matico che consenta una visione, per quanto possibi-
le, unitaria o, almeno, senza eccessive frammenta-
zioni.
Si procederà, quindi, dai motivi con contenuto pro-
cessuale, proseguendo con quelli attinenti ai reati -12 -
associativi ed alla normativa ad essi applicabile,
www...
per finire a quelli propri di ognuno, raggruppati anche questi, ove é possibile, per categorie:
1) ha denunziato la violazione dell'art. 372 e dell'art. 185 I° co. n.3) c.p.p. SI DO
(37), osservando che, pur non essendo stato omes-
so l'avviso al difensore, di fatto, questi non era stato posto nelle condizioni, per difetto del
1'Ufficio, di potere studiare gli atti;
2) ha denunziato carenza di motivazione ZO NA
PA (43) sulle istanze di rinnovazione del di-
battimento per audizione testi, trascrizione in-
tegrale della registrazioni di interrogatori e per procedere a confronti, al fine di accertare 1 1
carenza di dolo e illuminare la personalità posi-
tiva di essa ricorrente;
3) hanno denunziato difetto di motivazione e vio-
lazione di legge sulla ritenuta esistenza dei rea-
ti associativi e sulla loro ritenuta coesisten-
za, con argomentazioni sostanzialmente analoghe o reciprocamente integrantisi, i ricorrenti
DE LL DA (8) - DE LL ER (9)
OL UN (12) - ET DA (20)
PP RNZ (21).- OV ZZ (24)
AV LI (30) IZ ON (31)
- TI NA MA (36) AR OD (42) e
- 13
-
ZO NA PA (43). Inoltre DE (6) FAG-
NI (15) e EZ (40) con motivi, nuovi, per i primi due e, contenuti, per tutti e tre, nei mo-
tivi aggiunti, pervenuti in cassazione, il 16.6.
1987, oltre i 15 giorni dalla notificazione di cui all'art. 539 c.p.p. effettuata ai difensori il 28 e
il 29 maggio dello stesso anno.
Mancherebbero, secondo questi ricorren-
ti, le strutture dei due reati associativi, in ogni caso non sarebbe configurabile una loro coesisten-
za per ostacoli strutturali e normativi, potendosi tutto al più convenire solo che, per il principio di specialità, il reato di banda armata assorba quello di associazione sovversiva;
4) hanno denunziato difetto di motiva-
zione e violazione di legge sulla ritenuta appli-
cabilità ai reati associativi dell'aggravante di cui all'art. 1 Legge n. 15 del 1980 e sulla rite-
nuta sussistenza della finalità di terrorismo,
i ricorrenti di cui sub. 3) con eccezione del N-
OV (24)
- del AV (30) e del IZ (31).
La finalità sarebbe rimasta indimostra- ta nel suo contenuto, specily per la componente terroristica. Essa doveva, comunque, essene rite- -14
-
nuta elemento costitutivo dei due reati associati-
vi, in ogni caso di quello di cui all'art. 270 bis del codice penale;
5) hanno denunziato difetto di motivazio-
e violazione di legge sul ritenuto loro ruolo ne qualificato nei reati associativi (organizzatore,
promotore ecc.) i ricorrenti RA NUA
(18) OV (24) AV (30)
- - TI (36)
e VO UG (41), nonché il ZZ con i mo->
tivi aggiunti pervenuti fuori termine.
La loro partecipazione, per il contenu-
to dell'attività svolta in seno al sodalizio cri-
minoso, non avrebbe mai assunto quel significato rilevante ad essa attribuito dai giudici di merito;
6) hanno denunziato difetto di motiva-
zione e violazione di legge sul loro ritenuto ruo-
lo di partecipe nei reati associativi i ricorren-
ti SA LA (4) DE LL DA (8)
- DE OS ES (10) DE LL ER (9)
- FA IA (16)
- ET
- OL (12)
-(20) PP (21) - GI CO (28)
- SI
- AR M LA AV (38) DO (37)
(42) e ZO (43).
I loro contatti con il sodalizio cri-
minoso non avrebbero mai assunto le dimensioni te- 15 cniche di una partecipazione;
7) hanno denunziato difetto di motivazio-
e violazione di legge: CO NA (7) ne per essere stato ritenuto a suo carico il reato di cui all'art. 307 I° co. C.P. e neppure, tutto al più,
quello di cui all'art. 378 c.p. nella ipotesi di cui all'art. 384 stesso codice, nonostante essa si fosse limitata a tollerare per necessità che il ma-
rito ET DA ricevesse occasionalmente nella.
sua casa qualche brigatista;
lo stesso ET
(20) per non essere stato ritenuto a suo carico, in subordine delitti di cui all'art. 307 C.P.; ZO:
NA MA (43) per non essere stata inquadrata, in subordine, nei reati di cui sopra la sua attività
ritenuta erroneamente di collegamento tra il carce- re di CUNEO ove era ristretto il marito brigatista MARCO FASOLI e il CENRO FRAZIONE VENETA del10 B.R.;
8) hanno denunziato difetto di motivazione.
e violazione di legge, per non essere stati dichiara- ti non punibili ai sensi dell'art. 309 c.p. per la banda armata, i ricorrenti DE OS (10), motivo su- M ET (20) motivo subordinato ) VA: bordinato
IM (29) AV (30) motivo subordinato e PEL-
-
ZO (31);
9) hanno denunziato difetto di motivazio- 16
ne e violazione di legge, per non essere stati dichiarati non punibili ai sensi dell'art. 1 legge 29.5.1982 n. 304, per i reati associativi ed i reati connessi ET (20), in ulteriore subor-
-
dine, per i soli reati associativi;
OV (24)
in subordine, per i reati associativi e quelli con+
nessi;
10) ha denunziato difetto di motivazione e violazione di legge sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 3 II co. legge n.304 del 1982 nonostante l'eccezionale rilevan-
za dei comportamenti tenuti e previsti dal primo comma di detto articolo, la ricorrente RA
(18);
11) ha denunziato difetto di motivazione violazione di legge sul diniego della diminuen-
te di cui all'art. 114 C.P. nonostante la mode- 1..
stia della propria azione, il ricorrente R-
NI CO (33);
12) hanno denunziato difetto di motiva-
zione e violazione di legge sul diniego delle at-
tenuanti generiche. i ricorrenti BI (3)
CO (7), questa anche sulla mancata conces-
sione del beneficio della non iscrizione - DE
LL ER (9) DI EN (11)
- - RA - PP (21) LO AN (23) - 17
-(18) ET (20)
- PA-OV (24) MA (25) EL (27)
-
1
-- TI (36) VA (39) AN (29) AV (30)
e AR (42).
13) hanno denunziato difetto di motiva-
zione e violazione di legge sull'entità della
-
pena i ricorrenti DE OS (10) OV (24)
ZA (33) e TI (36); VA (29)
-
14) hanno denunziato difetto di motiva-
zione e violazione di legge su altre posizioni loro proprie i ricorrenti: a) BE GI (2) sulla sua ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 495 c.p. (capo 63), sulla mancata deru-
bricazione di tale reato in quello di cui all'art. 496 c.p.: chiede applicarsi l'amnistia per entram-
1 495 c.p.); bi i reati (capo 2 307 c.p. e Capo 63
b) DE OS ES (10) sulla sua ritenuta respon-
sabilità per i delitti di cui ai capi 28 29 (ri- cettazione - porto e detenzione illegali di armi e
munizioni da guerra in PORDENONE e TREVISO nella pri-
mavera del 1976)%;
sulla mancata applicazione per i reati sulle ar-
mi della diminuente di cui all'art. 5 legge n.895
del 1967;
c) RA NUA (18) sull'implicito diniego -18
:
di riconoscere la continuazione tra i fatti ogget-
to delle due sentenze così come richiesto nei mo-
tivi di gravame";
d) VA IM (29) per non aver ritenuto i giudici di secondo grado applicabile il vincolo della continuazione fra i reati di cui all'attua-
le procedimento e quelli di cui alla sentenza 14.4.
1981 della Corte di Appello di Venezia, consumati nel novembre 1975 quando esso ricorrente faceva
"parte delle B.R." sull'erroneo presupposto, in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte
(v. Sez. Un. 21.6.1986 ric. NICOLINI ed altri), che
la minor gravità dei reati già giudicati con sen-
tenza irrevocabile costituisca un ostacolo al rico-
noscimento del vincolo;
el NT NA (34), sulla sua ritenuta re-
sponsabilità in ordine all'unico delitto rimastole quello di cui al capo 59 (fabbricazione e porto i legali in concorso con il DI di ordigni incen-
diari a tempo, in VERONA maggio 1975), non potendo.
si le bottiglie "MOLOTOV" considerare esplosivi
-in assenza di un innesco chimico, ancora, sulla
,
mancata dichiarazione di non punibilità, nonostan-
te "il particolare valore dell'apporto confessorio";
f) DE MA (6) - NI NN (15) che vi ha rinunziato e ZZ ER (40), sulla 19
mancata applicazione nei loro confronti dell'ipote- si di cui al secondo comma dell'art. 289 bis e dell diminuente di cui all'art. 116 C.P., avendo essi vo-
luto il sequestro ma non la morte dell'ingegnere
LI.
Questi imputati sono stati riconosciuti colpevoli, fra l'altro, di concorso, assieme ad
altri ai vertici dell'organizzazione criminale, nei delitti connessi all'operazione "LI" (capi da 5 a 16) conclusasi con la condanna a morte e l'e secuzione del "prigioniero. Sono stati condannati,
con le attenuanti generiche ritenute prevalenti, il
IN, ad anni 26 di reclusione e L. 1.200.000
di multa, gli altri due, ad anni 26 mesi 6 di re-
clusione e L.
1.500.000 di multa, ciascuno.
Si afferma nei motivi di ricorso di questi imputati, che la loro posizione a quella di "operai-
sti" introdotti nel sequestro per povertà di organi+
ci. Al sequestro avevano partecipato nell'ottica del-
la dialettizzazione con la classe operaia e della per ottenere vantaggi per essa, sullatratta linea senzaniana e milanese.
Quando però l'organizzazione Brigate Rosse
CENRO, decise la condanna a morte del LI -20 per affermare con la linea dura e dell'intransigen-
za la propria egemonia e ridurre a posizioni di subalternità le Colonne AP e Romana e il
Fronte Carceri, facenti capo a ZA e aperto a un certo dialogo, quando, cioé, le Brigate Rosse
CENRO, proprio per affermare la propria centralità
decisero di considerare grave errore politico la strada del dialogo e delle trattative e di sacri-
ficare il "prigioniero" per raggiungere questo ri-
sultato, essi ricorrenti non avrebbero condiviso la decisione dell'Esecutivo, né avrebbero parteci-
pato all'assassinio. Non avrebbero rilevanza, a
riscontro della volontà omicida, né le operazioni 0-
gistiche conseguenti all'omicidio, quali il traspor-
. :
to del cadavere (DE-ZZ) né il possesso da parte del NI, al momento del suo arresto,
della pistola "BERETTA" cal. 7,65, riconosciuta,
dopo l'accertamento peritale, per una delle due pistole usate per uccidere il LI;
(g) ZO NA PA (43): sulla ritenuta applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 1
legge n. 15 del 1980 con erronea interpretazione del disposto di cui all'art. 118 2° co. C.P.; sul.
la mancata applicazione dell'attenuante di cui l'art. 62 n. 1 stesso codice. Chiede applicarsi l'indulto di cui al D.P.R. n. 865 del 1986 per il 21
delitto di cui all'art. 270 bis del codice penale.
Sono pervenute a questa Corte, dirette all'applica-
zione nei loro confronti delle misure di cui alla legge 18.2.1987 m. 34? istanze dei ricorrenti con i numeri di ruolo: 4 6 He15 17- 20 24
- 12
- 36.- 38 e 40. 33
Il raggruppamento, in sede di esposizione dei motivi di ricorso in paragrafi, più o meno arti-
colati, secondo il loro contenuto ed i riflessi sul-
le posizioni comuni o differenziate, consente, anche in sede di valutazione, di procedere, per quanto é
possibile, con lo stesso metodo sistematico.
Paragrafo primo: Il motivo é chiaramente infondato,
dato che, ai sensi dell'art. 372 c.p.p. gli atti so-
no stati depositati in cancelleria ed é stato dato avviso al difensore del SI, come da questi riconosciuto.
Le oggettive difficoltà incontrate dal difensore nell'esame degli atti a causa della loro.
mole non possono essere assunte quali vizi dell'at-
-
to di deposito validamente effettuato o quale osta-
colo concreto all'esercizio del diritto di difesa,
potendo l'asserito ostacolo essere rimosso dal giu-
dice, il quale, così come é stabilito nel terzo com- ma dell'articolo citato, se richiesto a difensore e per giusta causa, può prorogare il termine per l'esame degli atti "per quel tempo che egli ritie- ne assolutamente indispensabile" nel rispetto del-
l'interesse del difensore al concreto esercizio del diritto di difesa ma anche nel ri etto di quel-
lo più generale alla celerità dei processi. Sul pun-
to nessuna doglianza é stata mossa dal difensore,
X
Paragrafo secondo: La doglianza della ZO sul-
l'omesso esame da parte dei giudici di secondo gra-
do delle sue istanze, tendenti alla rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 520 c.p.p. per
accertare la sua non appartenenza né alla banda armata né all'associazione sovversiva, va esamina-
ta, per esigenza sistematica, quando si tratterrà
della posizione dei partecipi ai reati associati-
vi (paragrafo sesto).
Paragrafo terzo: Le problematiche sollevate dagli undici ricorrenti sull'esistenza e la coesistenza dei due reati associativi contestati, alle quali sono ovviamente interessati anche gli altri ricor-
renti imputati di detti reati che non le hanno sol
levate, sono state affrontate e risolte dalla Cor-
te di Assise di Appello di Venezia, che ha .tenn to, in linea con i primi giudici la "brigata FERRET 23
TO", associazione sovversiva ai sensi dell'art. 270 C.P., la Colonna Veneta delle Brigate Rosse, as
sociazione sovversiva ai sensi dell'art. 270 bis e solo, quest'ultima, banda armata ai sensi dell'art. 306 stesso codice ed ha ritenuto, inoltre,
la coesistenza, avvenuta sul piano storico e configu rabile su quello giuridico, del delitto di banda armata con quello di associazione sovversiva in entrambe le ipotesi.
I opportuno fissare subito i concetti normativi su detti reati associativi per accertare se ad essi si sono attenuti i giudici di merito ne med den and served le analisi e nella coordinazione dei dati a loro disposizione.
Muovendo dalla banda armata che, secondo la corte di Assise di primo grado e la corte di as
sise di appello, sarebbe stata costituita con fina-
lità di sovversione ed avrebbe, in effetti, reso pos-
sibile l'esistenza ed assicurato la concreta opera-
tività di entrambe le associazioni sovversive, quel- la della "FERRETTO" e quella della "Colonna Veneta"
non sarà inutile una rapida panoramica storico-giu-
ridica dell'articolo 306 del codice penale.
Questo articolo ha la sua matrice nell'ar 24
- ticolo 131 del codice del 1889. Giurisprudenza e dottrina, prima che il fenomeno delle organizzazio-
ni criminali operanti con armi assumesse le dimensio- j avute nell'attuale momento storico, non si erano n distaccate, nella sostanza, dalla interpretazione che identificava la banda armata in una forma partico-
lare di delinquenza associata e organizzata che si distingueva dalla cospirazione mediante associazio-
ne di cui all'art. 305 c.p. per il possesso delle armi da parte dei suoi componenti: possesso ritenu-
to quale requisito minimo perché la banda potes-
se essere considerata armata.
Superato il momento storico del brigantag-
gio e delle formazioni alla macchia, scorrenti
"in armi le compagne o le pubbliche vie", I delinea-
tosi in tutta la sua pericolosità il fenomeno attua-
le dei gruppi e gruppuscoli terroristici annidati e mimetizzati nel tessuto sociale, con collegamen-
ti paritetici e con le armi non necessariamente in possesso degli associati, ma sempre nella loro di-
sponibilità al momento della esecuzione della sin-
gola operazione delittuosa, anche l'originaria in-
terpretazione della norma ha ceduto il passo ad una nuova più evolutiva interpretazione della stou-
sa: la banda armata non si connota necessariamente nella struttura quale organizzazione di tipo mili-
-25
tare con capi, gerarchie di vertice e gregari armati e disciplinati, ma sussiste anche quando si stabi-
lisca fra i suoi componenti un vincolo di puro colleg ento idoneo a realizzare il fine specifico che, a. sieme alla disponibilità delle armi, stru-
mento assieme ad altri per la realizzazione del alifica il reato di cui all'art. 306 del codice nale.
Non rileva, pertanto identificati i re-
quisiti essenziali della banda armata, quali il collegamento fra gli associati per la realizzazio-
ne del fine specifico e la disponibilità delle ar mi-strumento per la esecuzione dei reati oggetto di
- che i componenti la banda agiscono, t ta tale fine luni a livello palese, inseriti nel tessuto socia le, pronti a utilizzare per i loro messaggi o diret-
tive organi di stampa o altri strumenti, che l'as-
setto democratico e pluralistico dello Stato mette a loro disposizione, e agiscano altri, invece, a livello occulto, recependo i messaggi e le diretti-
ve provenienti anche dal livello palese, in tal ca-
SQ, mimetizzati.
Non rilevano, neppure, il passaggio dei componenti dal livello palese a quello occulto e -26 -
4
viceversa, né l'interscambiabilità dei ruoli, né
il passaggio da azioni di vertice, cioé di dire-
zione e organizzazione, ad azioni di base, cioé,
di esecuzione delle direttive impartite dal verti-
ce, né il passaggio da azioni di base a quelle di vertice, né l'uso promiscuo delle une e delle al-
tre, né, infine, l'uso di sigle o denominazioni di versificate con le quali la banda armata annuncia ed esalta le singole operazioni delittuose. Non ri levano, neppure, eventuali disarmonie, disaccordi e contrasti di interessi fra i componenti della ban-
da, naturali, anzi, proprio perché il requisito del vincolo fra gli associati tende ad assumere nelle associazioni di tipo ideologico i connotati della pariteticità, della collegialità, della interdi-
pendenza e della interscambiabilità dei ruoli.
Correttamente valutando i dati alla luce di questa interpretazione della norma i giudici di merito hanno ritenuto che la Colonna Veneta
delle Brigate Rosse (LUDMAN e DUE AGOSTO) fosse una banda armata strumento di una associazione sovversiva che arricchiva di linfa vitale in vi-
sta della realizzazione dei fini di quest'ultima:
una banda armata che storicamente si é affermata quale strumento anche delle due associazioni ever- sive quella di cui al capo 3), la "brigata ERMI- 27
NIO FERRETTO" art. 270 c.p e quella di cui al capo 1) le "Brigate Rosse" propriamente dette art
270 bis dello stesso codice.
Vaghe sono le contestazioni dei ricorren-
ti sull'esistenza della banda armata, data l'ampiez za del materiale di riscontro, costituito dalla mol teplicità dei documenti, dei covi e dell'armamento scoperto e dalle circostanziate rivelazioni di pen-
titi o dissociati.
Più specifiche sono invece le contesta-
zioni dei ricorrenti sull'esistenza, non tanto del-
le associazioni eversiva "LUDMAN DUE AGOSTO"
quanto di quella denominata "FERRETTO" attese, si dice, l'episodicità e la frammentarietà dei fatti delittuosi, onducibili più ad uno spontaneismo isolato che ad una azione associativa.
La "brigata FERRETTO" hanno ritenuto i giudici di merito, con apprezzamento delle risultan+
ze immune da vizi logici e giuridici e, come tale,
incensurabile in questa sede, doveva essere quali-
ficata, come si é detto, una associazione sovversiva
(art. 270 c.p.
- capo 3), il cui programma era di-
retto a stabilire con la violenza la dittatura del proletariato e che viveva in stretti rapporti ideo- 28
logici, strategici ed operativi con le Brigate Ros
se, nelle quali confluirono in seguito i suoi mem-
bri più qualificati.
Numerose le rivelazioni, hanno osserva-
to detti giudici, su questo sodalizio criminoso,
che ebbe origine nel VERONESE attraverso contatti e dibattiti fra SERAFINI
- NT NICOLIS
- ON CC -
- EM - OGNIBENE DI
ebbe militanti anche a PADOVA (REILA CASSA- есс.
- FURLANETTO ecc.), ebbe una sua struttura RINA
associativa, anche se meno sofisticata e comples-
sa di quella della consorella Colonna Veneta delle
Brigate Rosse e segui lo stesso programma di vio-
lenza di quest'ultima, della quale accolse i docu-
menti teorici e recepl i suggerimenti sulla tenu-
ta di un archivio e la compilazione di schede ri-
guardanti i vari livelli di potere.
La frammentarietà dei fatti delittuosi addebitati alla "FERRETTO" hanno concluso corret-
tamente sul punto i giudici di merito, poteva far dubitare che il sodalizio fosse anche una banda armata ma non certo che fosse una associazione SOV-
versiva, così come la consorella "Colonna Veneta
delle B.R." la cui natura di associazione con fina-
lità eversive non é neppure contestata. 29 L'articolo 270 del codice penale, per quanto creato in un momento storico diverso dal-
l'attuale al fine di tutelare lo Stato autoritario nei suoi rapporti con le associazioni politiche e non politiche preesistenti, si inserisce, per la for-
za espansiva della norma, nel tessuto democratico e pluralistico del nuovo assetto costituzionale del-
lo Stato, che mira a difendere dalle associazioni che tale assetto intendono sovver tire con un pro- TT
gramma di violenza.
Le ipotesi delittuose di cui all'art.270
..
c.pi si inquadrano nella categoria dei reati di pericolo presunto e, pertanto, é sufficiente, per la loro configurazione, che venga costituita una associazione, secondo gli schemi suoi propri, ma con aggiunto il fine di sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato nelle sue varie artico-
..
.
lazioni e travolgere, in definitiva, il suo asset-
to democratico e pluralistico.
Per i partecipi all'associazione sovver-
siva di cui all'art. 270 C.P. é intervenuto pro-
scioglimento in istruttoria per amnistia ex D.P.R. n. 413 del 1978, ma la dimostrata esistenza del-
l'associazione ha i suoi riflessi sulle posizioni di taluni imputati, fra i quali il IZ, al 30 quale non sarebbe stato applicato l'art. 309 C.P.,
in quanto avrebbe "compiuto uno dei delitti menzio nati dall'art. 302 c. p., nella specie l'associazio-
ne sovversiva di cui all'art. 270 C.P. (benché
amnistiato)".
La coesistenza dei reati associativi stata contestata dai ricorrenti, i quali hanno osser-
vato che non era possibile una duplicazione di im-
putazioni (art. 270 e art. 306 o art. 270 bis e art. 306 c.p.), non esistendo fra questi reati un rappor-
to di mezzo a fine e dovendosi, per il principio della continenza, operare l'assorbimento dell'uno
(associazione sovversiva) nell'altro (banda arma-
ta).
Il rilievo non é esatto, come corretta-
mente hanno evidenziato i giudici di merito.
Il reato di associazione sovversiva di cui all'art; 270 c.p. e quello di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordina-
mento costituzionale di cui all'art. 270 bis C.
P. possono concorrere con il delitto di banda ar-
mata (art. 306 C.P.), in quanto tra questa fatti-
specie ⚫ le altre esiste un rapporto normativo di strumentalità e non di specialità.
La banda armata si é, infatti, stori- 31 camente rivelata lo strumento più idoneo per mezzo del quale le associazioni sovversive o con finali- tà di terrorismo e di eversione cercano di raggiun-
gere il loro scopo.
Dato e il rapporto di mezzo a fine
normativamente fissato fra la fattispecie di cui all'art. 306 e quello di cui agli artt. 270 e 270
bis c.p. il concorso fra di esse non é escluso nep-
pure quando dette fattispecie siano storicamente coincidenti. In tal caso fra di esse ci sarà concor.
so formale ai sensi dell'art. 81 co. I° C. non concorso materiale.
Paragrafo quarto: B' stata contestata in primo luo-
go l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980 al delitto di cui all'art. 306 c.p., affermandosi che di tale delitto l'aggra-
vante sarebbe elemento costitutivo nella ipotesi in "
cui la banda armata sia reato-mezzo del reato-fine di cui all'art. 270 bis c.p., proprio perché di quest'ultimo reato la circostanza é elemento costi-
tutivo.
Sul punto é stata data una risposta giu-
ridicamente corretta dai giudici di merito in linea con la giurisprudenza di questa corte, secondo la quale non sussiste incompatibilità fra il delitto di -32 banda armata e l'aggravante di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1980 n. 15, proprio perché il do- lo specifico del delitto di cui all'art. 206 c.p.
non si identifica necessariamente con la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costi-
tuzionale, dato che questa finalità non é stata as-
sunta nello schela normativo del delitto di banda armata e neppure della maggior parte dei delitti indicati nell'art. 302 c.p., alla consumazione dei quali é finalizzata l'attività della banda. E' stata contestata, specie con riferimento alle posizioni della TI, del ET
- dei due DE
dell'PP e dello AR, la sussi- LL -
stenza in concreto dell'aggravante nella sua compo-
nente "finalità di terrorismo" avendo "la Corte Ve-
neta omesso di precisare su quali elementi di fat-
to si poteva ritenere provata quest'ultima finali-
tà."
A parte la genericità della doglianza,
este un'adeguata e corretta risposta sul punto,
che si ricava da tutto il complesso della motiva-
zione della sentenza di primo e di secondo grado nel-
la quale si mette in luce, attraverso i numerosi rifornimenti al contenuto dei programmi delle Bri-
gate Rosse, ai loro armamenti, ai vari episodi cri- minosi, come tutta l'attività della banda fosse sta
- 33 +
ta da sempre improntata anche a finalità di terro rismo
La finalità di terrorismo e quella di eversione dell'ordinamento costituzionale sono con-
- w cettualmente distinte, come del resto si evince dal la particella "o" che disgiunge, nello schema norma-
tivo de l'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15
del 1980, la finalità di terrorismo da quella di eversione. Esse possono, quindi, non coincidere nel la medesima fattispecie, per quanto l'azione cri-
minosa così motivata tenda a porre in pericolo, in
-
otesi e quale risultato finale, le entrambe le ipotesi e strutture sulle quali poggia l'assetto costituziona–
le.
Costituisce finalità di terrorismo certa-
mente quella di incutere terrore nella collettivi-
tà con azioni criminose indiscriminate, dirette,
cioé, non contro le singole persone ma contro quel-
lo che esse rappresentano se dirette contro la
persona indipendentemente dalla sua funzione nel-
la società, mirante a incutere terrore per scuote-
re la fiducia nell'Ordinamento costitu e indebo-
lirne le strutture.
La finalità di eversione si identifica, -34
invece, nel fine più diretto di sovvertire l'ordi-
namento costituzionale e di travolgere, in defini-
tiva, l'assetto democratico e pluralistico dello
Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fonda-
mentali che costituiscono l'essenza dell'Ordina-
mento costituzionale.
Esaurito il discorso sull'esistenza, la coesistenza dei reati associativi e sulla configu-
rabilità dell'aggravante di cui all'art. 1 legge n. 15 del 1980 per il delitto di cui all'art. 306
c.p. superflua si rivela, ad avviso di questa Cor-
te, quella parte delle argomentazioni dedicate dai ricorrenti e dalla Corte di Assise di appello al-
lo schema normativo dell'art. 270 bis c.p. nel qua-
le sarebbero inserite, costituendone elemento costi-
tutivo, entrambi о una sola delle finalità di ter-
rorismo o di eversione indicate nella rubrica del-
l'articolo.
L'aggravante di cui all'art. 1 legge 6.
2.1980 n. 15, come chiaramente emerge dalla sempli- ce lettura dei capi d'imputazione, é stata conte-
stata, infatti, per il delitto di cui al capo 2) T
art. 306 c.p., dato che per quello di cui al capo
1) art. 270 bis c.p.. le "finalità terroristiche ed 35 - eversiva" sono inserite nel contesto dell'imputa-
zione, quale suo elemento costitutivo.
Paragrafo quinto Ha ritenuto la Corte di Assise di
Appello di Venezia, prima di inoltrarsi nella valu-
tazione delle singole posizioni dei ricorrenti che contestano il ruolo loro attribuito nei reati asso-
clativi di partecipe qualificato o semplice, di do-
ver definire le figure di capo-organizzatore SOV-
promotore costitutore partecipe, nel ventore -
reato associativo. Con riferimento alle figure del- P
l'organizzatore e del partecipe, ruoli questi con-
testati dai ricorrenti, ha osservato la corte di me-
rito che l'attività dell'organizzatore comprende il coordinamento, il collegamento e la direzione della attività altrui, l'autonomia de 1 'autonomia decisionale in singoli settori e la distribuzione di compiti ad altri con-
ciati. Autonomia discrezionalità decisionale distinguerebbero l'organizzatore dal semplice parte-
cipe. Questi, in via negativa o residuale, potrebbe definirsi il componente il cui contributo non é es- senziale ma che costituisce sempre un apporto alla vita del sodalizio. La sua attività o meglio la sua prestazione all'interno dell'organizzazione sarebbe fungibile. Sarebbero partecipi quelli definiti It con-
tatti" o "irregolari" quando la loro prestazione é -36 -
stata consapevolmente fornita all'associazione e non al singolo, in maniera continuativa e non occasio-
nale, con accettazione, cioé, del vincolo e della subordinazione. Fuori di questo schema rimarrebbero i rapporti impostati su discussioni e problemati-
che senza accettazioni, tuttavia di vincoli o di-
scipline.
Dopo questa premessa, che correttamente identifica nella sostanza, la figura dell'organiz-
zatore in colui che, anche in fasi successive alla formazione dell'associazione svolge attività es-
senziali per assicurarne l'efficienza, la corte di assise di appello, in linea con quella di primo grado, sulla base dei dati acquisiti e con motiva-
zione immune da vizi logici e giuridici e, come
tale, incensurabile in questa sede, ha ritenuto che in seno all'associazione avessero il ruolo quali-
ficato di organizzatore fra gli altri, i ricorren-
ti:
1) RA NUA (18).
Questa imputata é stata ritenuta colpevole dei de-
litti di cui ai capi 1 2 e 5, limitatamente al sequestro e omicidio LI 16 27 e 42, con l'attenuante di cui all'art. 3 I° co. legge n. 304
del 1982 e il vincolo della continuazione ed ha avuto confermata la condanna ad anni 11, mesi 6 di 37 -
..
reclusione e L. 300.000 di multa.
Analitica la descrizione in motivazione del suo ruolo qualificato: nella "LUDMAN" fu titolare della base logistica. La sua casa in via PINDEMONTE
di PADOVA, dove venne tenuto prigioniero il genera-
le DOZIER, e dove la donna fu arrestata, era uno dei centri delle riunioni di vertice, rifugio di clan-
destini, luogo di raccolta e di elaborazione, sot-
to il suo controllo, di dati, documenti falsi e micro-
films al servizio dell'organizzazione. L'imputata partecipò all'operazione "LI", fu addentro delle deliberazioni dell'Esecutivo e contribul alla sua divulgazione. E' confessa anche se tende a ri-
dimensionare il ruolo qualificato effettivamente avu-
to in seno all'organizzazione;
2) OV ZZ (24).
Questo imputato é stato ritenuto colpevole dei de-
litti di cui ai capi 1 2- 35
- 36 - 40 41
con l'attenuante di cui all'art. 4 legge n. 15 del
1980 e il vincolo della continuazione ed ha avuto confermata la condanna ad anni 3 mesi 3 di reclusione e L. 400.000 di multa.
Tra i dati più rilevanti sul suo ruolo qualificato i giudici di merito hanno, fra l'altro, - evidenziato che fu responsabile principale del Set-
-38
tore BR (vedi CARLASSARA-VO-AN);
svolse funzioni di collegamento con clandestini e
fiancheggiatori (vedi AL PA e HE - DI
EN); partecipò a volantinaggi e sotterramenti
-- AN); si distinse per di armi (vedi VO
la sua competenza nella schedatura, la raccolta ed elaborazione dei dati;
ha procurato basi o deposi-
ti pagando con denaro dell'organizzazione; ha re-
clutato nuove leve, coordinato l'iniziativa pro-
کا pagandistica, steso i tesi di propaganda dell'azio-
ne "LI". Egli stesso ha ammesso di essere
stato "congelato" nel giugno 1981 a seguito di un
controllo delle Forze dell'Ordine, ma rimase sempre in contatto con l'organizzazione, tanto che fu in-
terpellato sull'opportunità politica di eliminare
0 meno l'ostaggio e rispose di essere per la linea
"SANDRUCCI", cioé, della trattativa;
3) AV LI (30).
Questo imputato é stato ritenuto colpevole dei delit-
ti di cui ai capi 1 e 2 ed é stato condannato, con il ruolo qualificato attribuito alla EL e al MA, ritenuto il vincolo della continua-
zione, ad anni otto di reclusione, sentenza confer- mata in appello. Hanno evidenziato i giudici di merito sul suo ruo- 39
lo, fra l'altro, che egli inserì nel circuito bier-
re altri proseliti, fra cui il OG, che, a sua volta, procurò altri "contattiattif prese in locazione
nell'esclusivo interesse dell'organizzazione l'ap-
partamento in via MARTIRE n. 32 a PADOVA ove SAVA-
STA e VA si recarono subito dopo il sequestro
"TALIERCIO" B dove furono in parte trascritti gli interrogatori del "prigioniero", sempre per conto dell'organizzazione prese in affitto altra casa
SOTTOMARINA di CHGGIA dove trovò ricovero il clan-
destino SA;
conservò e fece circolare ampia
documentazione brigatista, in parte sequestrata,
tenne numerosi contatti, presentò e fu presentato all'interno dell'organizzazione (vedi AS SPA-
NIO - TT - AL
--- TI
-
RA MI
- - VO CRICONIA - IO);
--
dibatté la questione "LI" mostrandosi favo-
revole alla trattativa;
lavorò nel Settore Fabbri-
che, prendendo parte alla relativa campagna nella primavera 1981;
4) TI NA MA (36)
Questa imputata é stata condannata per i delitti di cui ai capi 1 e 2, ritenuto il vincolo della conti-
nuazione, ad anni 8 di reclusione, come il AV 4 la condanna é stata confermata in appello.
- 40 e
Sul suo ruolo qualificato i giudici di merito hanno evidenziato, fra l'altro: fu la compa-
gna di NI, da prima presta-nome ed irregola-
-AL AS), re (vedi TT
- VENTURA
-
poi, a seguito dell'intervento di NA PO, bri-
gatista a pieno titolo con il nome di battaglia "A➡
GNESE" abbandonato il primitivo di "SARA". Lavorò J
nel Settore Ospedaliero con compiti di infiltra-
zione e
contro
-informazione (vedi BO). Redasse
documenti critici nel quadro delle finalità dell'or-
ganizzazione (vedi BO-SA). Schedò persone di un certo livello, come emerge dai suoi "quader-
ni” sequestrati. Pose a disposizione per i fini logistici dell'organizzazione l'appartamento in Ve-
nezia-Castello, acquistato dal padre nel 1979 e che fu punto di ritrovo dei dirigenti di COLONNA
(PO - RD-AL) oltre che di numerosi clandestini (ZA-MORETTI) e costitui una base logistica di grande rilievo nel quadro delle fina-
lità operative del sodalizio criminoso.
5) VO UG (41).
Questo imputato é stato ritenuto colpevole in pri-
mo grado dei delitti di cui ai capi 1
- 2 - 35 109 3 cp. 1° legge n. 304 del 1982 ed il vincolo della
- 41 -
continuazione ed é stato condannato ad anni 3 di re-
clusione e L. 300.000 di multa. In secondo grado gli é stata riconosciuta l'attenuante di cui al se-
condo comma dell'art. 3 della citata legge, é stata ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza irrevocabile della corte di appello di Vene- zia in data 12.2.1985 e gli è stata determinata la pe-
na in aumento, su quella già inflittagli con detta sentenza, nella misura di anni 1 mesi 4 di reclusio-
ne e L. 100.000 di multa.
I l suo unico motivo di ricorso ha per oggetto il suo ritenuto ruolo qualificato e la to-
tale carenza di motivazione sul punto nella senten-
za di secondo grado nelle pagine a lui dedicate.
In effetti la sentenza impugnata nelle pa-
gine specificamente dedicate al VO (381-83),
nulla dice sul ruolo qualificato dell'imputato, del quale tende, invece, ad evidenziare l'eccezionale rilevanza del contributo, il cui mancato riconosci-
mento in primo grado la stato oggetto specifico dei motivi di appello assieme al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reati esterni all'attuale procedimento e assieme alla ritenuta qua-
lifica di organizzatore. -42 A parte la carenza sul punto nelle pagine della mo-
tivazione della sentenza impugnata dedicate specifi-
camente all'imputato, la posizione preminente di quest'ultimo é evidenziata da tutto il complesso del-
la motivazione che del ricorrente diffusamente si occupa.
Sul ruolo qualificato, infatti, del VO-
LI tratta ampiamente la sentenza di primo grado alla cui motivazione si collega quella della sen-
tenza di appello, che della posizione preminente del- деемни
l'imputato in seno all'organizzazione si accenna in numerose altre parti della motivazione dedicate ad altri imputati, così che é certa l'esistenza di una motivazione sul punto.
Si vedano i riferimenti al VO alle pagine
-- 282 283
- 348 69 - 99 - 165 - 166 281
- 349
- 391 - 392 -393,
- 373 383
- 385 388 351 371
fra le quali, maggiormente rilevanti e significa-
tive sulla posizione di vertice del VO, le pa-
gine 165 166
- 385.
- 348 371
-
Paragrafo sesto: La Corte di Assise di Appello di
Venezia ha proceduto, quanto alla identificazione del ruolo del partecipe, del quale ha delinerato la figura, con lo stesso metodo utilizzato per la iden-
tificazione dei ruoli qualificati. Ha, cioé analiz- zato i dati, valutato le fonti dell'accusa, procedu- 43
to alle necessarie coordinazioni, confermando la sen-
tenza di primo grado sul punto della attribuzione agli attuali ricorrenti (4
- 9 - 10 - 12 - 16 سے 8 1 38 42 43) del ruolo non
- 20 - 21 - 28 37
qualificato di partecipe.
Prima, tuttavia, di passare all'esame dei motivi di ricorso di questo altro gruppo di ricor-
renti che contestano l'attribuzione ad essi del ruo-
lo, sia pure non qualificato, occorre dire che nel- la valutazione dei dati e delle fonti di prova i giudici di merito si sono attenuti, nella generali-
tà dei casi ai principi che, sul punto, sono stati da sempre affermati nella giurisprudenza di questa
Corte.
Non hanno trascurato, infatti, detti giu-
dici, di procedere, esaminando le dichiarazione di "pentiti o dissociati", ad un'analisi partico-
lareggiata delle fonti e del contenuto delle di-
chiarazioni sotto i profili della "spontaneità"
della "costanza" del "disinteresse"
- dell' assen-
za di motivi di risentimento" della "narrazione
-
particolareggiata" e dalla "riscontrabilità".
In tema di valutazione delle prove non possono erigersi, infatti, principi preconcetti che - non tengano presenti le connotazioni particolari 4 A
di ogni singola fattispecie.
Il giudice di merito deve, nella fatti-
specie sottoposte al suo esame, procedere alla iden-
tificazione, all'analisi e al coordinamento di tut-
ti gli elementi di prova, fondando il suo convinci-
mento di colpevolezza su quelli che ad esso condu-
cono univocamente e senza alternative.
In tale operazione concettuale adeguati spazi debbono essere riservati alla valutazione delle fonti di prova e al controllo del contenuto della notizia con i dati, che, intrinsecamente van-
no ricondotti ai profili della spontaneità, del-
la costanza, del disinteresse, dell'assenza di moti- vi di risentimento e della narrazione particolareg-
giata, e estrinsecamente invece, al profilo della riscontrabilità. In tema di valutazione delle prove, nel-
la specie, costituisce valido ausilio: 1) differenzia-
re "pentitismo o dissociazione" nei reati ad ispi-
razione ideologica dagli altri, specie di stampo mafioso;
2) soppesare il vantaggio del "pentimen-
to" con il rischio accettato di vendette dirette
0 trasversali%; 3) non trascurare la molteplicità
l i riscontri esterni alla notizia fornita dal suo autore, anche se questi siano mancati nel sin- 45
golo caso;
4) tenere nel conto dovuto gli effetti peggiorativi della notizia sulla posizione proces-
suale del suo autore;
5) controllare con rigore ma non respingere aprioristicamente la notizia "de relato" che, in questi particolari tipi di proces-
si, costituisce spesso il primo anello, nel tessu-
to della prova, dal quale si sviluppano gli altri.
La figura del partecipe, hanna corretta-
mente osservato i giudici di merito dopo aver defi-
nite i ruoli qualificati dei componenti la associa-
zioni, á una figura residuale.
Il partecipe, infatti, non ha un ruolo qua-
lificato da funzioni essenziali per il sodalizio,
|_ connotato da autonomia decisionale, la sua presta-
zione á di regola non essenziale, fungibile, na
é sempre prestata con una certa continuità e consap volmente all'associazione della quale si accetta il vincolo.
Identificati questi requisiti della figura del par-
tecipe, nessuna rilevanza può assumere, per esclu-
derla, la valutazione che del suo ruolo non quali-
ficato venga data all'interno dell'associazione, de-
finendo alcuni partecipi quali "irregolari" o "con-
tatto", Solo se il "contatto" é puramente ideologico, non esistono vincoli o subordinazioni e la prestazione sia fornita al singolo e non all'associazione, si
é fuori dallo schema normativo richiesto perché si possa affermare l'esistenza della partecipazione,
sia pure non qualificata, ai reati associativi.
Seguendo questi principi, con corretto 8
adeguato apprezzamento delle risultanze, come ta- "..
le, incensurabile in questa sede, i giudici di merito hanno ritenuto, fra gli altri, partecipan-
ti con ruolo non qualificato ai reati associativi i ricorrenti.
1) SA LA (4).
Questa imputata é stata ritenuta colpevole, in que ste ruolo non qualificato, dei delitti di cui ai capi 1 2 ed é stata condannata, con le attenuan-
ti generiche ed il vincolo della continuazione, ad anni 3 e mesi 1 di reclusione. La sentenza di primo grado é stata confermata in appello.
Lo stesso trattamento sanzionatorio della Bressanut-
ti e per gli stessi reati hanno ricevuto i ricorren-
e 43, mentre i ti con i numeri 8 12. 16-
- - 38
- -21 25 e 42, ricorrenti con i numeri 9 20- per 1 M
gli stessi reati unificati dal vincolo della con-
tinuazione ma senza concessione di attenuanti gene- riche, sono stati condonati ad anni 4 e mesi 7 di 4'
reclusione, ciascuno: sentenza confermata in appello.
Sul suo ruolo non qualificato é stato evidenziato, fra l'altro:
Fece parte del gruppo "bierre" di CODROIPO, fu legar ta sentimentalmente al DI EN, partecipò a riu-
nioni operative con VE- NI T-
TI, e il SA 1'ha indicata come inserita nella struttura di CODROIPO". Che la sua non fosse una semplice "curiosità per l'idea bierre" come sostie-
ne é dimostrato, inoltre, dalla sua attività di studio e propaganda per conto del sodalizio: il suo "quaderno" con appunti sull'organizzazione e dati di controinformazione, trovato dai carabinieri sul greto del fiume "TAGLIAMENTO" con materiale brigatista rivendicante il sequestro "LI";
gli studi sui cantieri "ANSALDO" e "ITALCANTIERI"
di MONFALCONE, polo degli interessi del DI EN
l'attività di documentazione e propaganda all'in- terno del carcere con i detenuti militanti bierre;
la missiva allo AR;
2) DE LL DA (8).
La sua posizione processuale é identica a quella della UT.
Fu un "contatto" del fratello "ER" presenta- 48 to dallo AR al SA ed inserito nel settore carcerario (v. SA e TT)
nel quadro delle finalità del "FRONTE CARCERI"
dell'organizzazione di mantenere un contatto conti- nuo con i detenuti, fra i quali anche il "ER"
fratello del "DA". Fu in contatto col DI
EN e sopratutto col SA dalle cui dichia-
razioni, dicono i giudici di merito, si ricava come
quello del NI non fosse un semplice interesse culturale e non fosse una semplice simpatia per l'ideologia del fratello: con il SA l'imputa-
to, nella sua funzione di canale di collegamento col militante detenuto, stabiliva degli appuntamenti in un luogo e in un'ora prefissati in genere VENE-
ZIA CAMPO S. MARGHERITA.
Mancato l'incontro, questo era automaticamente spo-
stato al giorno successivo, stesso luogo e stessa
ora e, quindi, se ancora disertato, alla domenica successiva, per poi venir meno se disertato an-
$
cora.
Si riducevano in tal modo i fattori di rischio, ed appare evidente, hanno correttamente concluso sul punto i giudici di merito, che l'ap-
puntamento "fisso" con tali sue implicazioni non poteva essere "fissato" che a un militante;
3) DE LL ER (9). 49 -
La sua posizione processuale é quasi identica a quel-
la della UT. Solo che per il diniego delle attenuanti generiche, ha avuto una pena più eleva-
ta
Era inserito nel gruppo dei militanti "SANDONATESI"
assieme allo AR e allo PP, con il nome di battaglia "N (v. SA ⚫ TT).
A quest'ultimo presentò IO cioé, lo AR
SA cioé, la OL, mostrando così chia-
ramente la sua attività di militante, perché, han-
no osservato i giudici di merito con essenzialità
logica, un "contatto" viene passato quando si é
consapevoli di essere strumento non del destinata-
rio del contatto ma dell'organizzazione alla cui finalità anche l'azione del destinatario é impron-
tata.
Ulteriori dati sulla sua attività di mi-
litante provengono dal sequestro di documenti in oc casione del suo arresto quando si indagava sul se-
questro "LI": appunti sulla lotta armata e sulle CELLULE COMUNISTE COMBATTENTI, un manuale del guerrigliero, volantini, ma sopratutto, anno- tazioni su persone, numeri di targa ecc. riferenti-
si a magistrati, avvocati e carabinieri, impegna-
-- ti nella lotta al terrorismo, personalità politiche o industriali: annotazioni o schedature, osserva-
no giustamente i giudici di merito, costituenti l'ossatura della controinformazione utilizzata dal sodalizio eversivo per i suoi piani;
4) DE OS ES (10).
E' stato condannato, con sentenza confermata in appello, con le attenuanti generiche e il vin-
colo della continuazione per i reati di cui ai capi
4 (partecipazione a banda armata)
- 28 (ricetta-
zione di armi in PORDENONE nella primavera del 1976)
- 29 (detenzione e porto illegali di armi e muni-
zioni da guerra in TREVISO primavera del 1976). Fu "leader" di "POTERE OPERAIO" passò alle "CEL-
LULE COMUNISTE COMBATTENTI" e quindi alle "BRIGATE
ROSSE" da prima come "irregolare" (v. AL
-
CENTAZZO) ZZ - TT AL MA
e poi sempre più addentro nel sodalizio quale re-
clutatore abituale per la sua cultura universita-
ria il suo ascendente nel mondo operaio (zona di
PORDENONE). Al Galati, consegnò le due pistole cal.
9 corto di provenienza militare con le munizioni, 可
prima occultate nella casa di campagna della mi-
litante AN e poi rinvenute nel covo di via PINDEMONTE in PADOVA ove era prigioniero il generale DOZIER. Ebbe il nome di battaglia "CARLO" 51
-
e, dopo l'arresto del CC nel settembre 1975,
fece parte della "struttura" composta da T-
- ZZ - AS - DE OS Al FA era sta- ΤΙ
to presentato dai clandestini OV EM
-
BRIOSCHI. Tenne collegamenti, svolse inchieste. Il
suo, dunque, hanno correttamente osservato i giu-
dici di merito fu un "contatto" continuativo con il sodalizio almeno fino al 1979 e non un "dialogo"
come il ricorrente sostiene;
5) OL UN (12).
La sua posizione processuale é identica a quella della UT.
Fu la SA e fece parte dei contatti "sandona-
tesi" (v. SCARAMUZZA
- TT - BO).
La BO la definisce una "irregolare" che dopo la militanza nella "LUDMAN" conflui nella "DUE AGOSTO".
Era inserita (v. BO) nel progetto di costituzio-
ne della BRIGATA SERVIZI e nel passaggio di documen-
ti. Ebbe appuntamenti "fissi" ai quali non si pre-
sentò (v. BO) o si presentò (v. appunti di IA
ER sugli incontri con SA A ogni giovedì
alle 16,30 ai traghetti di VENEZIA.
Prestò, in sostanza, hanno osservato giustamente i giudici di merito, la sua attività continuativa al sodalizio come, del resto, essa stessa lascia trasparire da numerose sue ammissioni su circostan-
ze indicative, coal quando afferma al dibattimento di aver conosciuto il TT attraverso altro
"militante", cioé, DE LL ER o quando con-
--
ferma gli appuntamenti con la ER che la chiamò
SA la persona di RC cioé del France-
scutti;
6) FA IA (16)
La sua posizione processuale é identica a quella della SA.
O" fu il suo nome di battaglia. Militò nella colonna scissionista "Due agosto" (v. TT
BO -AL). IL IZ anche in istrutto-
ria lo indica quale militante. Alle riunioni con il clandestino RD fu presente, dice il Belliz-
zoni, con DI EN e NI. Che fosse inserito nell'organizzazione lo conferma il TT al dibattimento. Fece parte del gruppo codroipes con- "
fluito dopo nella "Due agosto" e questo spiega,
hanno logicamente rilevato i giudici di merito,
perché il SA non lo nomini quale partecipe del-
la "LUDMAN" Non avrebbe potuto, d'altra parte, se non fosse stato un militante, hanno concluso sul punto con la stessa coerenza logica i giudici di TI e contat- 53 merito, avere ingresso in casa della ww
Nex
ti con i numerosi clandestini che vi passavano (GA-
h
- AS). LATI RD PO VENTURA
-
I rapporti con un "estraneo" avrebbero infatti comportato rischi enormi che la professio-
nalità dei componenti l'organizzazione e la loro odierna cautela sempre dimostrata non avrebbe mai tollerato:
7) ET DA (20).
La sua posizione processuale é identica a quella di DE LL ER.
"PA" fu il suo nome di battaglia. Fu presentato assieme alla moglie CO NA da NA
OV (v. AL HE), AL lo presentò
anche al clandestini MORETTI - MICALETTO GUAGLIAR-
DO ■ PO, ai quali concesse ospitalità e con i quali intrattenne rapporti sui compiti da svolgere,
atteso il suo livello culturale, nel settore ar-
mamento, documentazione ed altro. Fu trovato in pos-
sesso, al momento dell'arresto di documenti dell'or-
ganizzazione. Spiega l'ospitalità data e i contatti e le discussioni avute sulle tematiche rivoluzio-
narie in funzione di una sua eventuale futura ade-
sione al sodalizio criminoso che poi non ci fu,
ma i giudici di merito hanno correttamente rilevato -54- che esponenti di primo piano delle Brigate Rosse,
clandestini per giusta, non si sarebbero rivelati,
ponendosi così nelle sue mani, se l'uomo non fosse
stato affidabile, non avesse lavorato, cioé, all'in terno dell'associazione. Un attestato di militanza del ET, hanno concluso sul punto con la stes→ sa coerenza logica detti giudici, si ricava, del resto, dalla lettera dell'imputato dal carcere "Au-
tocritica di un comunista caduto in errore" con
riferimenti alla "infamia del grande pentito GALA-
TI" e alla "sconfitta del progetto istituzionale della dissociazione e del pentimento fino alla vit-
toria finale";
8) PP RNZ (21).
La sua posizione processuale é identica a quella di DE LL ER e del GOFFETTI.
I l suo compito, dice il SA era quel-
lo di controinformatore con funzioni di selezioni nel settore operaio e, precisa il TT, era,
: assieme al MASON e al CENTAZZO" l'avanguardia di lotta" con il compito di identificare l'esatta strut- tura della "ZANUSSI" e i dirigenti più reazionari.
Fu un militante e un contatto continuo,
dice il TT, che consentì il reclutamen-
to di DE LL ER, prima e dello AR e della OL, dopo. Su sua iniziativa si costi- 55
tuli il gruppo di S. ON (ISEPPON ہے fratelli
-
AR), dice il TT e DE LL ع د
il SA precisa di aver consentito che PP
facesse parte della "colonna CECILIA LUDMAN". Fu
in rapporti continuicon gli altri brigatisti (ER
BO AL LA OS ecc.) e al corrente del-
-
le problematiche dell'organizzazione. Egli stesso am-
mette che il TT gli parlò della "Due ago-
sto" ed é chiaro, osservano logicamente i giudici di merito, che non si mette al corrente un estraneo di problematiche interne all'organizzazione crimi-
nale, addirittura inerenti alla sua sopravvivenza come organismo unitario;
9) GI CO (28),
Il GI ha una posizione processuale dif-
ferenziata, così come il DE OS (10) e il EV
IO (37) dagli altri partecipi (ricorrenti che han-
no avute le attenuanti generiche: NN 4 8- 12 -
16, 38
- 43) e (ricorrenti che non le hanno avu-
te: NN. 9 1 25 42).
- 20 - 21
E stato, infatti, ritenuto partecipe (capi 1 - 2).
ma dichiarato non punibile ex art. 1 legge n. 304 del
1982 con sentenza confermata in appello.
Ha contestato la sua ritenuta partecipa- 56
zione essendosi egli limitato a qualche contatto,
a trasmettere qualche documento, ad ospitare qual-
cuno qualche volta in casa della fidanzata BE-
✓ TO IA.
Esiste una sia pur limitata ma sostanziale ammis-
sione della sua attività di partecipe, che i giudi-
ci di merito hanno ritenuto evidenziando, con logi-
co apprezzamento delle risultanze, una serie di da-
ti, fra i quali: 1) trasmise un documento dell'or-
ganizzazione alla RA che, così, assieme al MI poté collegarsi con il AL;
2) al GA- LATI e al AS presentò la propria fidanzata BE-
CIO, logica promessa alla successiva ospitalità accor-
data ai brigatisti%3B 3) ospitò non occasionalmente anche clandestini;
4) segnalò simpatizzanti e sta-
bili contatti con militanti.
Il suo era un servizio, hanno concluso i giudici di merito, prestato non a singoli ma al-
l'organizzazione, dalla quale si era, del resto,
ritirato, tenendo quella condotta che detti giu-
dici hanno valutato idonea per la dichiarazione di non punibilità ex art. 1 legge n. 304 del 1982.
Era stato in sostanza un fiduciario, affidabile, che aveva lavorato all'interno dell'organizzazione;
10) SI DO (37). Anche la sua posizione processuale & differenziata. 57
-
E stato condannato con le attenuanti generiche ad anni 3 di reclusione (sentenza di primo grado confer-
mata in appello) per il delitto di partecipazione a banda armata (capo 4), essendo stato già dichiarato estintD per amnistia quello di cui all'art. 270 c.p.
(capo 3), si assume nella sentenza impugnata.
Fu irregolare "bierre" ma militante. Lo
afferma il AL, ma anche il ZA, che seppe i del suo reclutamento da CO NN ed ebbe il compito di diffondere "i contenuti bierre". Parte.
cipò con il AL e il ZZ, alla fine della estate 1975, a esercitazioni a fuoco con due pisto-
le "BERETTA cal. 7,65 consegnate dal AL. Di due pistole fu trovato in possesso al momento dell'ar-
resto assieme al VA, ma anche di strumenti per la mimetizzazione. Ebbe il nome di battaglia "ANGELO" wwwwwww e la sua breve detenzione (febbraio 1976) seguita www dall'arresto del EM (marzo 1976) fece sospetta-
re l'organizzazione che condusse una inchiesta su di lui affidata al AL secondo i desideri di MI-
CALETTO - TT e AS.
La qual cosa, hanno logicamente rilevato i giudici di merito, costituisce un riscontro si-
gnificativo sull'attività di partecipe del Trevisiol, n o
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"LUDMAN" e non all'altro, la "DUE AGOSTO", presup- 59
-
ponendo il passaggio all'una o l'altra associazione
1'appartenenza anteriore al medesimo sodalizio da cui nasceva la scissione. Sarebbe stato assurdo,
hanno concluso con coerenza logica sul punto detti giudici, che un uomo, ai vertici dell'organizzazio- ne, e della professionalità del SA, operasse a persuadere "esterni" al sodalizio criminoso per-
ché aderissero alla "LUDMAN" e non alla "DUE AGOSTO"
senza soppesare i rischi di questa uscita alla sco-
perta come se si trattasse di un comune agone po-
litico. Il SA preme sul LA, rilevano i giu-
dici di merito correttamente per acquisirlo alla
"LUDMAN" proprio perché il LA é un militante.
Dopo l'omicidio "LI dice il VE é pre- (al discorso dalle lotte armatu, cerca vovicontitle sente a riunioni con altri militanti, introduce si comporta, cioé, da partecipe e non da esterno all'or-
ganizzazione;
12) AR OD (42) La sua posizione processuale é identica a quella dei ricorrenti numero 9 20
- 21 25.
Dalla imputazione di cui al capo 16 é stato assol-
to per insufficienza di prove, ma non c'é ricorso in ordine a detto capo.
Fu presentato al TT dallo ISEP- 60 PON, con il quale, i due DE LL ed altri, fece parte del gruppo di S. ON. Ebbe il nome di batta-
glia IO e fu riconosciuto quale militante (ve-
di TT SA
- ER) prima
- BO
e dopo l'operazione "LI".
Tenne i contatti con i compagni detenuti. Effettuò
un "contatto prezioso" dice il SA fra i due
fratelli DE LL, fra il "ER" dal carcere
e il "DA" libero per scambi di notizie e pare-
ri per conto dell'organizzazione. Fu
contro
-infor-
matore nelle fabbriche (vedi SA) sempre per conto dell'organizzazione. Fu lui a passare al SA-
VASTA il "contatto" OL. Passò nelle bri-
gate rosse con tutti il gruppo sandonatese, dice
TT dopo un dibattito con lui. Come militan-
,
te é indicato anche dal RD, dal AL e
dal VO, che continuò il rapporto con lui per conto dell'organizzazione quando il SA restò
impegnato nel covo di via PINDEMONTE a PADOVA per il sequestro "DOZIER".
Contro quest'accusa plurima e convergente, hanno osservato i giudici di merito, si frantuma la ge-
nerica negativa dell'imputato.
Nel quadro di questa riconosciuta militanza, hanno correttamente rilevato detti giudici, vanno inter- pretati manoscritti provenienti da lui con appun- 61
ti e dati sulla situazione della "BREDA" da lui
appr ntati così come richiestogli dall'organizza-
zione.
13) ZO NA PA (43).
La sua posizione processuale é identica
a quella dei ricorrenti con i numeri 4
- 8 12
-
16 - 38.
Fu definita (vedi AL SA BUZ-
PETRELLA) colei che aveva i contatti con i ZA
-
detenuti per conto dell'organizzazione, in partico-
lare, con il marito AS. Il clandestino VA,
dice SA, due volte si recò a BRESCIA per i con-
tatti con la ZO. Era inserita nel gruppo verone- se e fu presentata al SA da OV ZZ.
Fu incaricata di portare informazioni ai detenuti e di richiederne. Fu alle dipendenze del SA,
poi del DI EN, poi del VA.
Anche la ER parla dei suoi appuntamenti in BRE-
SCIA col VA, intento a ricomporre il FRONTE
CARCERI alternativo a quello di ZA.
Il rapporto col marito, hanno corretta-
mente osservato i giudici di merito, può spiegare la scelta della donna, la quale fu, tuttavia, chia-
risce il SA, un tramite utile con i detenuti .62 ai quali portò messaggi e scritti dell'organizza-
zione.
Certamente sull'entità del contributo al l'organizzazione derivante dalle prestazioni della
ZO divergono le valutazioni di coloro che, senzą
rancone, l'accusano.
Il DE SS IV, la indica quale appar-
tenente alle BRIGATE ROSSE prima dell'arresto del marito AS quando ebbe a incontrare i due assie me al AL.
Sarebbe riduttivo, dunque, secondo i giudici di merito, ritenere la ZO un occasiona-
del Wodalyle "contatto" e non una partecipe cosciente del: eversivo. L'accertate sunparteinssijone al) sodalizio criminoso rivela la superfluità della richiesta di rinnovazione del dibattimento sul pun-
to.
Paragrafo settimo:
Ha osservato CO (7), alla qua-
le é stata confermata in appello l'assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato di cui al capo 1 e la condanna ad anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 307 c.p., così modificato il titolo del reato di cui al capo 2
- che erronea-
mente tale reato era stato ritenuto a suo carico in conseguenza di qual-che occasionale visita di brigatisti al marito nella sua casa. Se mai essa 1 63
avrebbe dovuto essere imputata, provato che avesse conosciuto la qualità delle persone aiutate, del delitto di cui all'art. 378 c.p. o avrebbe dovuto essere dichiarata non punibile ai sensi dell'art. 384 stesso codice, essendo stata costretta ad aiuta-
re il marito ET DA.
Ha osservato, invece, la ZO (43) che ha contestato la sua ritenuta partecipazione ai reati associativi, in subordine, che la sua attivi -
tà avrebbe dovuto essere configurata quale reato di cui all'art. 307 c.p. ° di cui all'art. 378 non pu-
nibile ex art. 384 stesso codice, essendo stato for-
nito l'aiuto al marito CO AS.
A rapido cenno sulla natura dei due rea- ti contribu:builta ad accertare se l'attività delle due donne sia stata o meno correttamente qualificata dai giudici di merito.
Caratteristica comune dei reati di cui agli artt. 307 e 378 c.p. é la loro natura residua-
le: essi, infatti, vengono ad esistenza fuori dei casi di concorso nel reato al quale sono collegati.
Si differenziano, invece, oltre che per la diversa natura del bene giuridico offeso, anche per la diver-
sità sia dei presupposti, quanto del soggetto aiu- tato e del contenuto dell'aiuto prestato.
Presupposto del delitto di cui all'art. 378 c.p. é che sia stato commesso il reato prima che al suo autore venga prestato l'aiuto vietato dalla norma.
Presupposto, invece, del delitto di cui all'art. 307 C.P. é che l'aiuto venga prestato al-
l'autore del reato la cui attività criminosa non sia ancora cessata.
Il soggetto "aiutato" nel delitto di cui
all'art. 378 c.p. é una persona non qualificata,
mentre quello di cui all'art. 307 C.P. si qualifi-
ca per la sua partecipazione alla associazione o al-
la banda armata di cui agli artt. 305 e 306 del codi ce penale..
L' aiuto", nella ipotesi di cui all'art.
é di contenuto indeterminato, con il 378 c.p..
solo limite finalistico segnato dalla sua natura strumentale in funzione della elusione delle inve-
stigazioni dell'Autorità o della sottrazione del-
l'aiutato alle ricerche di questa.
Nella ipotesi, invece, di cui all'art. 307 c.p. l'aiuto al partecipe ha un contenuto li-
mitato all'offerta del rifugio o alla fornitura del vitto. -65 Le prestazioni al partecipe, diverse dall'offerta del rifugio o dalla fornitura del vit- to, ma effettuate in funzione di questa qualità, in
costanza del vincolo del partecipe con l'associa- zione e con la consapevolezza del vincolo, costi-
tuiscono concorso nel reato del partecipe, dato che,
in definitiva si acquista la consapevolezza che l'aiuto al partecipe, in funzione di tale sua qua-
lità, é un aiuto che viene fornito all'associazio-
ne della quale il soggetto aiutato fa parte.
Se invece tale soggetto non fa più parte dell'associazione, l'aiuto prestatogli, cessata la permanenza del reato, qualora ne abbia i requisiti,
può rientrare negli schemi dell'art. 378 del codice.
penale.
L'ospitalità concesa, dunque, dalla Co-
STANTINI ai brigatisti amici del marito e con la
consapevolezza della loro identità non può mai con-
figurasi quale delitto di cui all'art. 378 C.P.
Esatta é la sua qualificazione ai sensi dell'art. 307 c.p. sulla base del dato pacifico dell'ospita- lità concessa, della qualità degli ospiti, dell'at-
tività di brigatista del marito e della documenta-
zione (appunti e numeri di targa) trovata in suo possesso. -66-
Con riferimento alla CO va rilevato che l'imputata é stata ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 307 c.p. senza ulteriore specifica-
zione reato, comunque, compreso nell'amnistia concessa con il D.P.R. n. 865 del 1986, anche nell'i-
potesi di concorso dell'ulteriore aggravante di cui all'art. 1 della legge n. 15 del 1980.
Nei confronti della TA la senten-
za impugnata va, di conseguenza, annullata senza
rinvio per essere il reato di cui all'art. 307 C.P
estinto in virtà dell'amnistia di cui al D.P.R.
n. 865 del 1986.
Quanto alla ZO, appare evidente come il passaggio delle informazioni fra brigatisti de-
tenuti e liberi non possa rientrare, né nella ipo-
tesi di cui all'art. 307 c.p.). atteso il contenuto
dell'attività prestata, né nella ipotesi di cui all'art. 378 C.P. dato che questa attività fu pre-
stata in costanza del vincolo associativo, che an-
che lei aveva accettato e al quale anche lei era
subordinata, hanno osservato i giudici di merito,
come si é già rilevato, con apprezzamento logico e giuridicamente corretto delle risultanze proces-
suali e, quindi, incensurabile in sede di legitti-
mità. 1
Per il ET (20) invece, é, appena 67
il caso di rilevare che la sua attività, differenzia-
ta da quella delle due donne, é stata ritenuta
di "partecipazione (V. n. 7 del paragrafo VI).
Paragrafo ottavo:
La mancata applicazione della non punibi-
lità ai sensi dell'art. 309 C.P. é stata contestata dai ricorrenti con i numeri 10 20
- 29 - 30 - 31.
Del ruolo qualificato del AV (30) nei reati associativi si é trattato nel paragrafo quinto,
del ruolo non qualificato in detti reati del DE
OS (10) e del ET (20) si é trattato nel pa-
ragrafo sesto.
VA IM (29) condannato ad anni 3 mesi 8
di reclusione e L. 600.000 di multa, con l'attenuan-
te di cui all'art. 2 legge 304/1982 e il vincolo
(sentenza di primo grado confer-della continuazione,
mata in appello), per i reati di cui ai capi 4 - 50 e
65-non ha presentato motivi sulla sua ritenuta par-
tecipazione alla banda armata. Prescritto, fra gli altri, fu dichiarato per lui il reato di cui al capo 3. IZ ON (31), condannato ad an-
ni 1 mesi 8 di reclusione con l'attenuante di cui all'art. 4 legge n. 15 del 1980 per il delitto di banda armata (capo 4), essendo stato amministrato 68 quello di cui al capo 3, (sentenza confermata in appello), non ha, neppure lui presentato motivi sulla sua ritenuta partecipazione alla banda armata.
Sul punto, con corretto apprezzamento delp le risultanze, come tale, incensurabile in questa sede, hanno osservato i giudici di merito che man-
cavano per tutti gli imputati i presupposti per l''ap
plicazione della causa di non punibilità, cioé, la condizione negativa della mancata consumazione dei delitti oggetto della finalità della banda armata,
risultando che detti ricorrenti avevano commesso uno o più dei reati-fine, fra i quali, quello di cui all'art. 270 c.p. (DE OS - PAVAN IZ) o di cui all'art. 270 bis c.p. (ET AV),
non rilevando, attesa la storicità del fatto, che per il delitto di cui all'art. 270 C.P. fosse inter-
venuta una causa di estinzione.
La mancata consumazione dei delitti (uno o più "per cui la banda armata venne formata").com stituisce la prima condizione per l'applicazione della non punibilità ai soggetti che tengono i com+
portamenti richiesti dall'art. 309 c.P., non rile-
vando che la consumazione del reato-fine sia opera di soggetto diverso da quello che invoca la causa di non punibilità o che per il reato-fine, purché 69 storicamente accertato, non sia intervenuta condan- na e sia stata applicata solo una causa estintiva.
I reati di cui agli artt. 270 e 270 bis
sono compresi fra i reati fine per i quali si C.P.
costituisce la banda armata di cui all'art. 306 C.P.
e pertanto, la loro consumazione é di ostacolo alla applicazione dei casi di non punibilità di cui al-
l'art. 309 del codice penale.
Paragrafo nono:
Il ET (20) e il OV (24) han-
no censurato la sentenza impugnata per non essere
stati dichiarati non punibili ai sensi dell'art. 1
legge n. 304 del 1982.
I giudici di merito hanno ritenuto che 1'invocata causa di non punibilità non potesse es-
sere applicata al OF, la cui confessione поп
era stata mai piena, ma limitata a quanto già risul-
tava agli inquirenti e la cui militanza nell'orga-
nizzazione criminale non era neppure cessata dopo la detenzione, come ulteriormente poteva desumersi dalle sue accuse d'infamia al "grande pentito GALA-
TI e dalla sua esortazione a sconfiggere "il proget-
to istituzionale della dissociazione e del penti-
mento". Hanno ritenuto, inoltre, che detta causa di non punibilità non potesse essere applicata nep- -70
|
pure al MA, non solo perché la sua "con-
fessione" non era stata piena, non era esistita una dissociazione m.a un semplice "congelamento" per ra gioni di prudenza della sua posizione, con ridu-
zione ma non scomparsa dalla sua attività di mili tante, tanto che, sebbene "congelato" fu sempre con sultato sul sequestro "LI" ma anche per-
ché l'insufficiente "confessione" era stata resa il
27 settembre 1983, oltre i limiti temporali di ap-
plicabilità del beneficio (artt. 12 e 1 Legge 29.
5.1982 n. 304 e 1 D.L.
1.10.1982 n. 695 convertito in legge 29.11.1982 n. 882 che ha esteso al 27.2.
1983 il limite temporale per l'attuazione dei compor-
tamenti richiesti dall'art, 1 della citata legge n. 304 del 1982).
In sostanza, sia per l'uno che per l'altro ricor-
rente, hanno concluso i giudici di merito, con corretto apprezzamento delle risultanze, come ta-
le, incensurabile in questa sede, mancavano i requi-
siti per l'applicazione della causa di non punibi-
lità.
E' opportuno precisare che, nei casi di cui alla lettera B) del primo comma dell'art. 1 leg-
ge 29.5.1982 n. 304, sussistendo la condizione ne-
gativa stabilita nella prima parte del comma, non é sufficiente a integrare il comportamento richiesto 71
per l'applicazione della causa di non punibilità, nel-
la ipotesi di ritiro dalla associazione o dalla ban-
da una semplice confessione, ma é necessario che venga fornita "ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione" del sodalizio criminoso, che riveli,
sotto il profilo soggettivo, la completa disponi bilità del soggetto alla dissociazione, e contribui-,
L sotto il profilo oggettivo, alla disarticola sca zione e all'annientamento della struttura criminale.
Paragrafo decimo:
La RA (18) si é doluta della manca-
ta applicazione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 3 legge n. 304 del 1982, ma i giu dici di merito, con apprezzamento logico e giuridi-
camente corretto delle risultanze, come tale, incen-.
surabile in questa sode hanno osservato che non solo.
la sua confessione era stata riduttiva sul ruolo...
effettivamente svolto in seno all'organizzazione ma che, sotto il profilo oggettivo, limitato era star to il contributo fornito e, comunque, non tale, da potersi qualificare "di eccezionala rilevanza"_come.
richiesto dalla norma.
Paragrafo undicesimo:
ZA AR (33), condannato per i rea 72
ti di cui ai capi 1
- 2 & 16 con le attenuanti gene-
riche ed il vincolo della continuazione ad anni 3 mesi
6 di reclusione (sentenza di primo grado confermata in appello) si é doluto della mancata concessione della diminuente di cui all'art. 114 c.p., nonostan-
te la modestia della sua attività di partecipazione al sodalizio criminoso.
Pur essendo esatto, come afferma il ri-
corrente, che il reato di partecipazione a banda armata costituisca una fattispecie monosoggettiva ca-
ratterizzata dalla autonoma individuale volontà del soggetto di aderire ad una banda già formata, non
si vede la rilevanza dell'affermazione al fine di contrastare la mancata applicazione della diminuen-
te.
I giudici di merito hanno ritenuto, ap-
prezzando correttamente le risultanze, che il contri-
buto dato dall'imputato all'organizzazione crimi-
nale non fosse stato di minima importanza.
Costituisce, in ogni caso, ostacolo nor-:
mativo alla applicazione della diminuente di cui all'art. 114 C.P., nella ipotesi di partecipazione ad un reato associativo ove vi sia concorso, come nella specie, di cinque o più persone, la disposi-
zione del secondo comma del citato articolo 114, che richiama, per la non applicazione della diminuen- 73
-
te, i "casi indicati nell'articolo 112" dello stesso codice, fra i quali, quello in cui "il numero del-
le persone, che sono concorse nel reato, é di cin-
que o più".
Paragrafo dodicesimo:
Hanno censurato la motivazione della sen-
tenza impugnata, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i ricorrenti con i nu-
meri di ruolo 3
- 7 - 9 - 11 - 18 20
- 23
- 21
- 24 25 27 29 30
- 36
- 39 - 42, i quali non hanno altre posizioni processuali proprie diverse da quelle già esaminate.
Sul punto correttamente i giudici di me-
rito hanno osservato in linea generale come non possano giustificare la concessione delle chieste attenuanti, staccati dalla fattispecie concreta, i concetti di giovane età, movimento ideologico,
ingiustizia sociale, condotta dissociativa ecc.,
in quanto tali concetti non hanno una loro colloca-
zione normativa nello schema dell'art. 62 bis c.p.
e non possono avere sempre riflessi positivi sulla posizione processuale il soggetto che invoca le attenuanti generiche: l'età dei ricorrenti é quel-
la tipica dei partecipanti ai movimenti eversivi, 74 l'ideologia può rivestirsi di violenza e di odio,
l'ingiustizia sociale può trasformarsi in un pre-
testo per crearsi un alibi nel crimine, la condotta dissociativa, in quanto tale, é già normativamente considerata dal legislatore.
Occorre, dunque, accertare sempre se,
nella concreta fattispecie, esistano circostanze di valore positivo, diverse da quelle normativamen te indicate che siano tali da giustificare una di-
minuzione di pena.
Con riferimento a questi ricorrenti, ad eccezione di RA NUA, ricorrente con il numero 18 di ruolo, i giudici di merito, con apprez-
zamento logico e corretto delle risultanze, come ta-
le, incensurabile in sede di legittimità, hanno osser-
vato che non appariva giustificata la concessione delle attenuanti generiche tenuto conto del loro comportamento processuale riduttivo delle proprie responsabilità e fuorviante.
Il concetto é giuridicamente esatto.
: Se l'imputato, infatti, é libero di negare o nere un comportamento menzognero, ben può tale sua condotta essere valutata negativamente ai fini dell attenuanti generiche.
Anche l'asserita confessione può giustifi- 75 il diniego delle attenuanti generiche, quando é ri-
- duttiva nel suo contenuto, limitata a quanto già ac-
certato dall'inquirente, frutto di calcolo defensio-
nale e non indica di ravvedimento.
Per i ricorrenti BI DI EN
LO AN EL e VA ( 3 11
- 23 27 e
39), che hanno avuto confermata la pena dell'erga-
stolo per il sequestro e l'omicidio "LI" ed altro, si é osservato nei motivi di ricorso, suc-
cintamente che, negando le attenuanti generiche, i giudici di merito non avevano apprezzato adeguata-
mente i moventi soggettivi e le finalità ideali ver-
so le quali, in buona fede e con loro personale il-
limitato sacrificio, si muovevano gli imputati.
Sul punto i giudici di merito hanno dato come si é visto, adeguata risposta, attese le compo-
nenti inquinanti della pretesa spinta ideologica,
comunque, del tutto ingiustificata in una società
caratterizzata dal pluralismo democratico e da un garantismo che ha raggiunto vertici difficilmente superabili.
Hanno inoltre evidenziato, con riguardo a questi ricorrenti e agli altri coinvolti nel "delit-
to" "LI" la spietata determinazione di sop-
,
primere "l'ostaggio" per affermare, con questa linea - 76
intransigente, la "centralità" dell'organizzazione
"Brigate Rosse" sulle altre sue componenti (Colonna
AP - Colonna Romana
- Fronte Carceri) già
operanti in spazi autonomi sulla linea del dialogo
ė della trattativa. Un omicidio, cinicamente stru-
mentale, come, del resto, si ricava dal contenuto dei motivi di altro difensore (avv. MANIACCO per
DE - NI e ZZ sull'art. 289 bis c.p.), dove testualmente si legge a pagina sei: "Per
distinguersi e per affermare come errata la trat-
tativa, rimaneva, peraltro, una sola strada: ucci-
dere l'ing. LI".
Per i ricorrenti CO
- DE LL RO-
TO ET TI e
- PP - VA
- AR (Z 9. 20= w - 21 --29
- 36 e 42) si é dot luto il difensore che il diniego delle attenuanti generiche fosse stato giustificato dai giudici di merito a causa del comportamento processuale degli imputati, a parte il silenzio su CO
- GOF-
FETTI PP..
Sul punto adeguata e giuricamente corret ta á la motivazione di entrambe le sentenze, cen-
trata sul comportamento anche processuale di questi ricorrenti, palesamente improntato acalcoli ✗( defen-
sionali, riduttivi della propria responsabilità, - 77 connotato da spinte egoistiche, come tali negativa-
mente apprezzate.
E' appena il caso di rilevare che é suffi-
ciente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche l'apprezzamento negativo anche di un solo dato, oggettivo o soggettivo, che sovrasti nella sua intensità negativa altri eventuali dati di contenu- to neutro 0 eventualmente positivo ricavabile dagli atti.
Privi di efficacia sono i rilievi del di-
fensore sul silenzio sul punto, nella sentenza im-
pugnata, quanto alla CO, al ET e
all'PP.
Per la TA, infatti, il reato ascrit-
tole va dichiarato estinto per amnistia (D.P.R.
16.12.1986 n. 865) in mancanza di precedenti osta-
tivi.
Quanto al ET non é esatto che man- chi una risposta sul punto da parte dei giudici di merito: c'é una risposta specifica nella sentenza impugnata a pag. 365 sul negativo comportamento pro-
cessuale dell'imputato ampiamente illustrato trattan- do della sua posizione (358 366).
Quanto allo PP, poi, va rilevato che il difensore nei motivi di appello ha contestato la 78 valutazione negativa, fondata sul comportamento pro-
cessuale dell'imputato, che aveva spinto i primi giudici a non concedere le attenuanti generiche nep-
pure allo PP, genericamente richiamando i con-
cetti di "giovane età - motivazioni ideali - tumul-
tuosità del periodo storico -
- scarso apporto parteqi-
pativo
- esigenza di adeguamento della pena: concet-
ti, questi, sul cui significato neutro, spesso inqui- nato e non sempre positivo i giudici di secondo gra-
do hanno dato adeguata risposta trattando il tema
delle attenuanti generiche (85- 87) e ad essa col·
legandosi trattando la posizione dello PP
(264 - 269). Si veda sul punto anche la sentenza di primo grado, specie da pag. 415 a pag.424.
Specifica é la motivazione della senten-
za impugnata sul negativo comportamento processua-
le del OV (24), la cui successiva confes-
sione, a distanza di tempo, é stata già valutata con l'applicazione della diminuzione di pena di cui all'art. 4 legge n. 15 del 1980 (v. sent. II
grado pag. 387; del MA (25): Si veda sul punto la sentenza di secondo grado, specie, a pag. 257
e 263; dal AV (30); confronta sul punto la sen-
tenza di secondo grado da pag. 370 a pag. 375.
Quanto alla RA (18), ivero che nella parte specifica a lei dedicata dai giudici di appello (164 79
179) c'é silenzio sulle attenuanti generiche.
Anche se nella motivazione della sentenza di primo grado, nella parte dedicata specificamente alla RA (781 799) si afferma che, in con-
seguenza dell'applicazione dell'attenuante di cui al primo comma dell'art. 3 legge n. 304 del 1982 si
erano esauriti gli spazi per la concessione di al-
tre attenuanti da valutarsi seguendo lo schema norma-
tivo dell'art. 133 c.p., cioé, di attenuanti che,
come le generiche non hanno uno schema normativo dal contenuto definito, nulla sul punto si dice nel la sentenza di secondo grado, con specifico riferi-
mento alla EL, in risposta ai motivi di ap-
pello (giovane età, dipendenza psicologica ecc.).
La sentenza impugnata, va, di conseguenza, nei confronti della EL, su detto punto, annullata con rinvio. 信息
Paragrafo tredicesimo:
Hanno censurato la sentenza impugnata in ordine all'entità della pena i ricorrenti con i nu-
www 29
- 33 meri di ruolo 10 - 24
- i quali non
- 36
hanno, ad eccezione del decimo, altre posizioni pro-
cessuali proprie. Per evidenti ragioni di connessio- ne il motivo di ricorso del DE OS (10) sulla pena -80
J
sarà trattato con gli altri rimanenti motivi pro-
pri di quest'ultimo.
A parte la genericità delle doglianze, ade-
guata appare sul punto la motivazione della senten-
za impugnata, tenuto altresì conto che la pena é
stata contenuta per questi ricorrenti in misura vi- cina al minimo edittale e che altrettanto esiguo é
stato l'aumento apportato per il vincolo della con-
tinuazione (vedi su MA sent. I I pr. 387-
AM 232 - su ZA, 358
- su Pavan, 231 388
-
su S dati, 215).
Paragrafo quattordicesimo:
Non resta che esaminare le posizioni pro-
prie dei ricorrenti che non siano già state esa-
minate in precedenza.
A) BE GI (2).
i reati ascritti alla BE, ricorrendo-
le condizioni e non essendo in contestazione la ne materialità del fatto, sia per quello di cui al-
l'art. 307 (capo 2) sia per quello di cui all'art. 495 c.p.commesso in VARMO il 24.8.1982 (capo 63),
sono estinti in virtù dell'amnistia di cui al D.
P.R. 16.12.1986 n.865. Di conseguenza, nei confron- ti di questa imputata, la sentenza impugnala va annullita senza rinvio per tale causa. Pec 1.1 ti, infatti, quanto al reato di cui all'art. 307 c.p) 81 1
vale quanto rilevato a proposito della TA
nel paragrafo settimo.
B) DE OS ES (10).
La doglianza dell'imputato, con riferimen-
to alle imputazioni di cui ai capi 28 e 29, ha per oggetto: la ritenuta attendibilità del AL di aver ricevuto da esso ricorrente e non da altri nel
1976, cioé, 6 anni prima della sua "deposizione-
fiume", due pistole semi-automatiche cal. 9 corte non-
,
ché numerose cartucce cal. 9 lungo%; ancora, la rite-
nuta qualificazione di tali pistole e munizioni qua- li armi e munizioni da guerra, nonostante la loro non destinazione all'armamento nazione e la loro ridotta capacità offensiva;
la mancata applicazio-
ne della diminuente di cui all'art. 5 legge n. 895
del 1967 nonostante la modestia di tale armamento;
infine, la ritenuta presunta ricettazione di pisto-
le e munizioni senza alcun accertamento sul punto.
Sul punto adeguata e corretta é la moti-
vazione della sentenza impugnata sia sulla attendi-
bilità del AL, sia sulla qualificazione delle armi e munizioni, attesi il calibro e la potenzia-
lità, sia sulla loro provenienza delittuosa, attesa la loro sottrazione al commercio fra privati, sia -82
sul diniego della diminuente per I a persona,
e il munizionamento. Adeguata é, infine, La moti vazione della sentenza sulla pena, contenuta in misura vicina al minimo edittale.
C) RA NUA (18).
Inammissibile per genericità del conten to é il motivo di ricorso della EL, con 11
quale, ci si duole, senza nulla indicare, del dinle-
go del riconoscimento del vincolo della continua-
zione tra i reati di cui all'attuale procedimento con quelli di altra sentenza.
D) VA IM (29).
Alla specifica richiesta del ricorrente di applicazione del vincolo della continuazione fra i reati a lui ascritti, fra i quali quello di banda armata, e gli altri di cui alla sentenza irrevoca-
bile 14.4.1981 della corte di appello di Venezia,
i giudici di secondo grado hanno dato una duplice risposta: l'una, fondata sul presupposto che la minor gravità dei reati già coperti da giudicato fosse di ostacolo al riconoscimento del vincolo con quelli più gravi del processo in oggetto;
l'al-
tra, invece, dal significato assorbente e che appa-
re giuridicamente esatto, fonda a sul rili vo Jella
incompatibilità del vincolo della continuazione reato associativo e gli altri reati, sempre che que
- 83 1
-
sti ultimi non siano stati programmati, cosa che non
.......
é risultata e non é stata ritenuta nella specie, al momento della costituzione della associazione o del la banda.
La banda armata, infatti, ha, tra i suoi requisiti essenziali, la permanenza del vincolo, la indeterminatezza del programma criminoso e, comun-
que, la sua autonomia dalle singole operazioni de-
littuose astrattamente contenute nel programma.
Il reato continuato di cui all'art. 81 II°
co. C.P;, invece, si connota per la concreta perce-
zione spazio-temporale ideativa da parte del suo autore delle linee essenziali dei singoli delitti,
che rimangono così unificati, nell'esecuzione, dall
medesimezza del disegno criminoso.
Sussiste pertanto, in linea di principio,
una incompatibilità concettuale sulla unificazione,
in ragione del medesimo disegno criminoso fra il reato di banda armata e gli altri reati, sempre che 1,
la programmazione di questi ultimi non sia avvenuta al momento della costituzione del vincolo associa-
tivo.
E) NT NA (34).
Il motivo, sulla responsabilità per il -84
-
1
delitto di cui al capo 59, a parte la sua generi-
cità, é privo di fondamento, data la pacifica na-
tura delle bottiglie MOLOTOV" quali ordigni esplo-;
sivi per la loro composizione e la loro capacità
di esplodere, al momento dell'urto, dopo il lancio,
contro una superficie solida, provocando incendi.
F) DE MA (6) - NI RM
NO (15) e ZZ ER (40).
Il IA ha rinunziato al motivo ten-
dente all'applicazione del secondo comma dell'art. 289 bis c.p. ed ha chiesto solo l'applicazione nei suoi confronti della legge n. 34 del 1987, atteso il suo comportamento dissociativo.
Insistono, invece, nel motivo gli altri due ricorrenti, che pur hanno chiesto l'applica-
zione della stessa legge, così che questo differen-
ziato comportamento dei tre imputati dovrà essere valutato dal giudice di rinvio al momento dell'esa-
me della loro condotta ai sensi della legge n. 34
del 1987.
Il motivo é destituito di fondamento.
La morte del sequestrato, hanno Osserva-
to i giudici di merito con corretto ed adeguato ap-
prezzamento delle risultanze, come tale, insinda-
cabile in sede di legittimità, é stata cagionata dai sequestratori e non é derivata, come sostengono
- 85 il CALDERINI e il ZZ, dal sequestro, quale con-
seguenza non voluta da essi.
Il loro, é stato esattamente rilevato, fu solo un dissenso politico dalla condanna a morte del-
l'ostaggio, che, tuttavia, fu disciplinatamente ac-
cettata, come é reso evidente dalla loro attiva col+
laborazione, che essi neppure contestano, nelle fa-
si iniziali, centrali e finali del tragico episodio,
dal sequestro del LI, alla custodia del pri-
gioniero, al trasporto del cadavere dopo l'esecuzione.
Corretta, dunque, sotto il profilo logi-
co e giuridico la loro ritenuta colpevolezza, a ti-
tolo di concorso proprio (art. 110 c.p.), dell'ipo-
tesi delittuosa di cui al terzo comma dell'art.289
bis C.P., atteso il concreto contributo da essi ap-
portato all'omicidio del LI, disciplinata-
mente da loro accettato per la loro militanza nel-
l'organizzazione criminale della quale condivideva-
no le regole e le finalità.
G) ZO NA PA (43).
Destituiti di fondamento sono gli ulterio-
ri motivi del ricorso della ZO: l'aggravante con-
testatale di cui all'art. 1 legge n.15 del 1980 é
una circostanza soggettiva, non dei concorrenti che 86
a lei si é comunicata ai sensi del seconde comma dell'art. 118 c.pc.p ma una circostanza soggettiva sua propria, quale partecipe della banda armata, com sì che erroneamente é stato chiesta la non applica-
zione dell'aggravante in virtù di detto articolo.
...
La generica richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. é priva di qualsiasi giu-
atificazione, easendo carenti nella scelta crimina-
....
_le della donna componenti altruistiche apprezzabili particolarmente sul piano morale o sociale.
L'eventuale applicazione dell'indulto,
ricorrendans i presupposti, sarà fatta dal giudice dell'esecuzione, dopo il dovuto controllo della necessaria documentazione.
Esaurito l'esame dei vari motivi dei ri-
corsi, può passarai alla conclusioni nei riguardi di ogni singolo ricorrente secondo la sua propria posizione processuale.
„a-sentenza impugnata va annullata sen- spristry.
za rinvio nei confronti di BE GI
- COSTAN
FINI NA EN ES AN, ri-
correndone le condizioni, nei capi concernenti i resti loro rispettivamente ascritti perché están-
a seguitedell'amnistia di cui al D.P.R. 16.12. -87 Va annullata senza rinvio per la stessa causa, in assenza di precedenti ostativi, nei confron-
ti di DE MA DI EN CE FAGGIA.
NI NN EL GI e EZ ER, nei
-
capi concernenti i reati di cui agli artt. 494
-498 e 477 482 c.p. (capi 9 - 10 - -13 15) nonché
per il DI EN anche nel capo concernente il rea- to di cui all'art. 424 comma 1° c.p. (capo 69)..
muoj Va eliminata per il DE, il NI ed il ZZ Vare
condannati a pena temporanea, le relative pene già
determinate in mesi tre di reclusione e L. 100.000
di multa, per ciascuno. Vanno rigettati nel resto
- del DI EN i ricorsi del DE
- del G-
-
IA, del EL e del ZZ.
la sentenza impugnata va annullata con rinvio nei confronti di RA NUA, nel punto concernente le circostanze attenuanti generiche.
Vanno dichiarati inammissibili, per le cau-
se evidenziate in sede di esposizione, i ricorsi di
IO IA, CC ES -> IN LA
DIO
- AS CO DI AN - LA AR-
-MANDO EN AT
- ON NN e IM
CL, salva per il AS, ricorrendone le con-
dizioni, l'applicabilità dei benefici di cui alla legge n. 34 del 1987 da parte del giudice dell'ese- -88 1
:
cuzione.
Vanno rigettati i ricorsi di BI BE
TA SA LA DE LL DA
- DE
-
LL ER
- DE OS ES A OL BRU
NILDE
- FA IA ET DA
- PP
RNZ
- LO AN ES - OV ZZ
-GI CO VA IM, PAVO-
- MA RI -
NE LI IZ ON IG
- ZA
- NT NA - TI NA MA - TRE- CO
VIIO DO - LA AV VA PI - vo→
LI UG - AR OD e ZO NA PA.
Va rigettato nel resto il ricorso di FRA-
LL NUA.
Vanno in ultimo esaminate le richieste dei ricorrenti dirette all'applicazione nei loro confronti delle misure di cui alla legge 18 febbraio
1987 n. 34 a favore di chi si dissocia dal terro-
rismo.
Per il AS, si é detto, essendo il suo ricorso inammissibile per mancata presentazio-
ne dei motivi, dovrà essere il giudice dell'esecu-
zione ad esaminare la relativa richiesta di appli cazione della misura.
La inammissibilità del ricorso per man-
cata presentazione dei motivi non consente in 80- de di legittimità l'esame della richiesta del ricor- 89
rente tendente all'applicazione della misura di cui alla legge n. 34 del 1987, in quanto detto esa-
me implica una valutazione di merito preclusa dal-
la accertata inammissibilità del ricorso, la quale non é di ostacolo esclusivamente alla "immediata declaratoria" delle cause di non punibilità tassa-
tivamente indicate nell'art. 152 del codice di pro-
cedura penale.
Quanto agli altri istanti occorre pre-
.
cisare che la "dichiarazione di dissociazione" di cui all'art. 4 della legge n. 34 del 1987 non si identifica con la "condotta di dissociazione" di cui all'art. 1.
La sua presentazione e verbalizzazione nei tempi e con le modalità prescritti, quando la condotta di dissociazione non risulti già dagli at-
ti, costituiscono la condizione necessaria perché
il giudice possa applicare la misura, naturalmen-
te dopo avere accertato, utilizzando tutti gli stru-
menti a sua disposizione, se effettivamente sia sta ta posta in essere una condotta di dissociazione secondo i parametri indicati nell'art. 1 della cita-
ta legge: definitivo abbandono dell'organizzazione o del movimento terroristico o eversivo cui si sia -90
-
appartenuti, rivelato da condotte tipiche che deb-
bono essere tenute congiuntamente: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti ogget.
tivamente ed univocamente incompatibili con il per-
-
manera del vincolo associativo, ripudio della vio-
lenza come metodo di lotta politica.
L'accertamento della "condotta di dis-
sociazione" può essere effettuato anche dalla corte di cassazione, nei limiti fissati alla sua eccezio nale competenza di marito dal terzo comma dell'art
538 c.p.p , cioá, quando la decisione "senza pro-
nunciare annullamento" possa essere presa senza chi
"sia necessario assumere nuove prove, diverse dal-
ibizione di documenti.
Qualora sia necessario assumere nuove pro-
diverse-dalla esibizione di documenti, per ace certare -sia stata posta in essere la condotta di-dissociazione secondo i parametri indicati nel
Hart, 1 della legge n. 34 del 1987, che fanno
“essenziale riferimento alla oggettività e alla uni-
vocità del comportamento rivelatore della disso-
ciazione, s'impone l'annullamento con rinvio, at-
teso il limitato potere di accertamento della cort te di cassazione rispetto a quello più ampio con-
sentito al giudice di merito. Trattasi di un annullamento anomalo nel 91
-
contenuto tecnico, ma necessario per evitare che la corte di cassazione, chiamata esplicitamente a provvedere "ai sensi del terzo periodo del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 34 del 1987, di
fatto, non lo possa "senza pronunciare annullamen-
to" a causa dei limiti impostile dalla disciplina contenuta proprio nel terzo comma richiamato dello articolo 538.
L'annullamento con rinvio, anomalo tecni-
camente, consente di non contraddire l'intenzione del legislatore, che ha voluto l'applicazione del-
la misura a chiunque ne sia meritevole, qualunque sia la sua posizione processuale.
E' agevole dopo questo chiarimento sulla norma provvedere sulle istanze proposte.
Quanto a ET DA (20) e a MANTO-
ANI ZZ (24) appare evidente come i benefi-
ci richiesti non siano loro applicabili: il GO
TI non ha posto in essere alcuna condotta dissocia-
tiva e ha continuato a contestare in questa sede la sua accertata partecipazione ai reati associa-
tivi, il OV ha indicato quale condotta di dissociazione quella già valutata dai giudici di merito con la concessione a lui dell'attenuante di cui all'art. 4 legge n. 15 del 1980 ed é ovvio che non può ottenere una duplicazione di benefici per la stessa condotta dissociativa (v. art. 8
II° CO. legge n. 34 del 1987).
Quanto agli altri istanti (ricorrenti con i numeri di ruolo 4
- 6 - 12 15 33 36 - 38
e 40) ritiene questa corte che manchino, allo stato, elementi sufficienti per una pronuncia positiva o negativa sulla asserita dai ricorrenti esistenza di una condotta di dissociazione secondo i parametri indicati nell'art. 1 della legge n. 34 del 1987.
Sarà il giudice di rinvio a valutare, con gli strumenti a sua disposizione, i comportamenti dei ricorrenti, tenuti anche in questa sede, per identificare l'esistenza di eventuali condotte Qi
dissociazione secondo i parametri di cui all'art. 1 della legge n.34 del 1987 che, é bene ripeterlo,
fanno essenziale riferimento alla oggettività e
la univocità del comportamento rivelatore della dissociazione.
P. M.
Viati li artt. 637 538 539 n. 1 ) 543 11. .
549-1X e segg. legge 18.2.1987 n. 34-1 י}
D.P.R. 10.12.1986 [] . 865 -93 confronti di BE GI
- CO NA e
+
EN ES AN nei capi c concernen-
ti i reati loro rispettivamente ascritti perché
estinti per amnistia;
nei confronti di DE
MA DI EN CE NI NN NOVELLI LUIGI ⚫ VEZZA' ROBERTO nei capi concer-
-nenti i reati di cui agli artt. 494, 498 • 477
482 cod. pen. (capi 9, 10, 1 13 15) nonché per il
DI EN anche nel capo concernente il reato di cui all'art. 424 comma 1° cod. pen. (capo 69) per-
ché i reati sono estinti per anistia;
elimina per il DE, 11 NI ●d 11 ZZ le relative pene già determinate in meni tre di reclusione e
L. 100.000 di multa per ciascuno;
rigetta nel resto i ricorsi del DE, del NI, del DI RḤ
DO, del EL a del ZZ.
Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di RA NUA nel punto concernent te le circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cart
te di assise di appello di VENEZIA.
Dichiara inammissibili i ricorsi di BE
CH IA, CC ES, IN CL, FA-;
SO CO, DI AN, LA DO, MEREN-
DA AT, ON NN e IM CL, sal+ -94
Va per il AS l'applicabilità dei benefici di cui alla legge n.34 del 1987 da parte del giudice dell'esecuzione, al quale dispone la trasmissione dell'istanza.
Rigetta i ricorsi di BI RT, BRES-
AN LA, DE LL DA, DE LL ER,
DE OS ES, OL UN, FA IA,
ET DA, PP RNZ, LO AN ES,
OV ZZ, MA RI, GI CO, VA
IM, AV LI, IZ ON IG,
ZA CO, NT NA, TI NA
MA, SI DO, LA AV, VA IE
RO, VO UG, AR ODR ZO AN-
NA PA.
Rigetta nel resto il ricorso della FRA-
LL.
Provvedendo
sulle altre istanze per il riconoscimento dei be-
nefici di cui alla legge 18.2.1987 n. 34, dichiara
non applicabili detti benefici nei confronti di
ET DA e di OV ZZ;
annulla la sentenza, per l'eventuale applicazione di detti benefici e la conseguente rideterminazio-
ne della pena, nei confronti di BRESSANUTTI LUCIL-
LA, DE MA, OL UN, FAGGIA- 95 NI NN, ZA CO, TI NA MA,
LA AV e VEZZA' ROBERTO e rinvia per l'esa-
me delle relative istanze ad altra sezione della
Corte di Assise di Appello di VENEZIA.
-x-
Condanna in solido al pagamento delle spe se del procedimento la IO, la BI, il
CC, il DE LL DA, il DE LL ER
il DE OS, 11 IN, il FA, il AS, il GHI
NI, il ET, 1'PP, il LA, il LO BIAN- CO. il OV, il MA, la EN, il GI,
11 VA, il AV. 11 IZ, la ON, la
11 VA, il NT, il IM, il SI M
VO, lo AR e la ZO ed, inoltre, ciascu- no. al versamento della somma di L.300.000 in fa-
vore della Cassa delle @mmende.
Roma, 11 luglio 1987.
IL PRESIDENTE
dott. PASQUALE VINCNZ MOLINARI
Радим исиниеви
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Vialis Colonna Dott. PI COLONNA
14
Depositato in Cancelleria H DIRETTORE DI SEZIONE
-5 NOV. 1987 (Carlo Navacci)
IL CANCELLIERE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
36 - 37 40 e 41 con l'attenuante di cui all'art.
-
1986 n. 865, 11 14 Pinvio la 1 1 .