Sentenza 5 dicembre 1986
Massime • 3
L'art. 329 C.P., per quel che attiene all'elemento materiale del reato, considera come fatto punibile il rifiuto di obbedienza agli ordini emanati dalle "competenti autorità"; quindi, si riferisce, quanto agli agenti della forza pubblica non militarizzata sia dagli ordini impartiti da autorità civili non sovraordinante (es.: i giudici ex art. 220 C.P.P.) sia ai superiori gerarchici ai quali il relativo potere è riconosciuto dai singoli ordinamenti interni.*
In ipotesi di proscioglimento pronunciato in applicazione dello esimente putativa dell'Esercizio di un diritto nei confronti di un agente di polizia di stato, imputato di rifiuto di obbedienza verso il superiore gerarchico, sussiste l'interesse dell'imputato ad esperire il ricorso per Cassazione per conseguire, attraverso la proposta impugnazione, il mutamento dell'adottata formula di proscioglimento in altra che implichi l'accertamento della liceità reale e non putativa del rifiuto, sì da eliminare il pericolo di conseguenze a sè pregiudizievoli, compresa tra queste l'eventualità di essere assoggettato a procedimento disciplinare per aver contravvenuto per colpa all'ordine del superiore.*
L'art. 329 cod. pen., annovera distintamente tra i destinatari del precetto penale i militari (delle forze armate) e gli agenti della forza pubblica. In quest'ultima categoria sono da ricomprendere tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, quindi, vi rientrano, per la tipicità delle loro funzioni rivolte alla tutela diretta di quei beni, gli appartenenti al ruolo della polizia di stato ai quali non spetta più la qualifica di militari.*
Commentari • 2
- 1. Rifiuto ingiustificato di obbedienza, vigile urbano, sussistenza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2009
- 2. Vigile urbano che rifiuta di obbedire agli ordini del superiore commette reatoAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/1986, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 1986 |
Testo completo
ITALIANA REPUBBLICA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 5.12.86
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE SENTENZA
Composta dagli III.mi Sigg. N. 2126
VITTORIO PICOZZI Presidente Dott.
PARIDE ROMBI Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott.
LUIGI BATTAGLINI N. 14527/85 2.
3. GIOVANNI TRANFO
FORTUNATO PISANTI
+.
->
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CORTE SUPREMA OU
UFFICIO S sul ricorso proposto da Richiest dal Sig. IN D'CO DANTE nato [...] a [...] per diritti 576 il 09 FEB 7017
IL CANCELLIERF
avverso la sentenza 3.5.1983 del Tribunale di Reggio Calabria in appello di quella 28.2.1983 del Pretore
della stessa città
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod 82
A. Spinosi Roma dr. Fortunato Pisanti
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. C. Lombardi
che ha concluso pex in accoglimento del ricorso, annul-
larsi la sentenza impugnata senza rinvio perché
il fatto non costituisce reato.
Udit i difensor
IN FATTO E DIRITTO
La sera del 1 ° dicembre 1982 l'appunta-
to della Polizia di Stato DA D'SC, appar-
tenente alla Sezione "Volanti" della Questura
di Reggio Calabria, riceveva dal funzionario di
notturna dott. Giorgio Floresta l'ordine di ese-
guire in qualità di capopattuglia della Volante
10, in servizio dalle ore 24 alle 7 del successi- 1vo giorno 2 il controllo a domicilio di quattro
| 3
sorvegliati speciali e liberi vigilati specifica- mente indicati in un elenco che gli veniva conse-
gnato. L'appuntato rifiutava di ottemperare al-
l'ordine adducendo che il servizio per la sua pe-
ricolosità non poteva essere effettuato da una volante con soli due uomini.
Un secondo rifiuto, per un identico ser-
vizio, da svolgere questa volta tra le ore 21 e
le ore 24 (controllo di quattro persone), il D'A-
scola opponeva la sera del 7.2.83 al funzionario di notturna dott. Domenico Percolla facendo 05-
servare, in calce all'elenco delle persone da controllare, che l'ordine era generico e chieden do che fosse specificata la composizione (numerica)
della pattuglia comandata per il servizio.
Per tali fatti, tratto a giudizio del
Pretore di Reggio Calabria per rispondere in distinti procedimenti, poi riuniti nella fase pre-
dibattimentale, di due reati di rifiuto di obbedien-
za ai sensi dell'art. 329 C.P., il D'SC riven-
dicava nell'interrogatorio dibattimentale la le-
gittimità del proprio operato giustificandolo in considerazione dei rifiuti oppostigli dai funziona- ri di turno di rinnovargli gli ordini per iscritto -4
1
allorché egli ne aveva fatto rilevare la contra- rietà a norme interne e propriamente alle dispo-
sizioni riportate nel manuale di istruzione per al-
lievi e guardie di P.S. secondo cui quel servizio avrebbe dovuto essere affidato ad una "volante"
formata da tre e non da due uomini.
Con sentenza in data 28.2.1983 il Pre-
tore, premesso che gli ordini erano da ritenersi pienamente legittimi perché relativi a servizio
rientrante nei compiti di istituto della Polizia
di Stato e perché l'eventuale impiego di una vo-
lante con tre anziché con due elementi costituiva decisione riservata caso per caso all'apprezza-
mento del funzionario responsabile del servizio;
che l'obbligo di rinnovare l'ordine per iscritto qualora il subordinato lo ritenga illegittimo a norma dell'art. 66 del nuovo ordinamento del-
l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza (legge
1.4.81 n.121) non riguarda l'ipotesi in cui l'or-
dine stesso sia stato "ab initio" impartito per iscritto come nella specie;
rilevato ancora che, Snonostante la si militarizzazione del corpo di Pub-
blica Sicurezza restava pur sempre applicabile agli agenti di Polizia di Stato, in caso di inos-
servanza dell'ordine del superiore, la norma in- criminatrice dell'art. 329 cod. pen. dichiarava 5 -
1'imputato colpevole dei reati ascrittigli uni -
ficati per continuazione e lo condannava, conces-
si i benefici di legge, alla pena di anni 1 di
reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffi-
ci per uguale periodo.
Su impugnazione dell'imputato, il Tribu-
nale di Reggio Calabria, pur condividendo, in li-
nea di massima, le suesposte considerazioni del pri-
mo giudice, riteneva che nella fattispecie fosse tuttavia configurabile l'ipotesi dell'esimente putativa dell'esercizio di un diritto collegata ad errore di fatto, ricadente su norma extrapena-
le (art. 59 co. III relaz. art. 51 co. I e 47 CO.
III cod. pen.), in quanto l'agente di polizia aveva agito nell'erroneo presupposto che, a norma
del citato art. 66, fosse fatto obbligo al fun-
zionario gerarchicamente superiore di ripetere ancora per iscritto l'ordine ricusato e che sus-
sistesse, a questo proposito, un correlativo di-
ritto dell'agente di non ottemperare all'ordine non rinnovato per iscritto%3B conseguentemente con
sentenza 3 maggio 1983, in riforma della pronun-
cia del Pretore, assolveva il D'SC dai reati ascrittigli trattandosi di persona non punibile - 6
per aver erroneamente ritenuto di esercitare un
diritto.
Contro la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'an-
nullamento per i seguenti motivi: 1) erronea appli-
cazione dell'art.329 C.P. in quanto tale norma, es-
sendo diretta a salvaguardare il principio dell'ob-
bedienza dei corpi militarizzati verso le autori-
tà civili (giudiziarie o anche amministrative: ma non sovraordinate gerarchicamente), non riguardereb-
be l'ordine rivolto all'agente di polizia dal su-
periore gerarchico;
e ciò anche perché a seguito della legge di smilitarizzazione del corpo delle guardie di P.S. (legge n. 121 citata) gli apparte-
nenti alla Polizia di Stato, in caso di disobbedien- za verso un superiore, sarebbero soggetti alle sanzio-
ni disciplinari che regolano l'insubordinazione dei dipendenti civili dello Stato,, ovvero, per il principio della specialità (art. 15 C.P.), alla normativa penale appositamente introdotta da detta legge;
2) violazione dell'art. 474 n. 3 c.p.p. in
quanto sarebbe stata omessa qualsiasi motivazione in merito alla dedotta inapplicabilità dell'art. 329 c.p.p. sotto i profili di cui al capo che pre-
cede; 3) violazione dell'art. 524.n. 2 c.p.p. in relaz. agli artt. 329 C.P. e 66 legge 121 per aver 7
il giudice di merito arbitrariamente ritenuto che gli ordine di servizio rivestissero la forma scrit-
ta, laddove per iscritto era stato redatto unica-
mente l'elenco delle persone da controllare ma
non l'ordine che era stato comunicato verbalmente;
B
4) violazione delle medesime disposizioni indica-
te al capo che precede per avere la sentenza impu-
gnata obliterato che gli ordini, per essere vinco-
lanti, avrebbero dovuto essere comunque rinnova- ti per iscritto a seguito dei rilievi circa la lo-
ro illegittimità prospettati da esso ricorrente;
5) omessa motivazione in ordine alla sussistenza di una persistente volontà del superiore gerarchi- CO di fare eseguire ad ogni costo l'ordine ricu-
sato.
Il ricorso merita di essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto occorre precisare, in pun-
to di rito, che l'impugnazione é ammissibile ancor-
ché la sentenza impugnata abbia pronunciato l'as-
soluzione del ricorrente quale persona non puni-
bile per aver erroneamente ritenuto di esercita- re un diritto (causa di giustificazione putativa).
Al riguardo si deve rilevare che il requisito dello 15
1 8 interesse a ricorrere per Cassazione contro le sentenze di proscioglimento (art. 526 co. I e 190 CO. IV C.P.P.) é ravvisabile ogni qualvolta l'im-
pugnazione sia suscettibile di procurare in con- creto un vantaggio alla parte impugnante o sia idonea a neutralizzare gli effetti pregiudizie-
voli che, in dipendenza della formula adottata,
potrebbero prodursi nella sfera giuridica dei diritti e degli interessi della stessa parte. Nella spe-
cie é sufficiente considerare che l'applicata esi-
mente putativa dell'esercizio di un diritto (art. 51 in relaz. all'art. 59 cod. pen.) se é idonea ad escludere la punibilità del configurato reato di rifiuto di obbedienza: anche perché il fatto contestato costituisce illecito sanzionato esclu-
sivamente a titolo di dolo (art. 59 co. III C.P.)
non toglie che il ravvisato errore nell'esercizio di quel diritto possa essere imputato a fatto col-
poso del soggetto attivo del reato%3B cosicché, resi-
duando pur sempre a carico del ricorrente l'even-
tualità di un suo assoggettamento a procedimento disciplinare per aver contravvenuto per colpa al-
l'ordine del superiore gerarchico, non é dubbio,
a tacer d'altro, che sussista, per ciò solo, l'in-
teresse concreto del ricorrente stesso a consegui- re, attraverso la proposta impugnazione il muta- 1 9 1
mento dell'adottata formula di proscioglimento in altra che implichi l'accertamento della licei-
tà reale e non putativa del suo comportamento, sì
da eliminare l'eventualità di qualsiasi conseguen-
za a sé pregiudizievole.
Tanto premesso e passando all'esame degli esposti motivi si osserva che le prime tre doglian-
ze sono chiaramente infondate.
L'art. 329 Cod. pen. diversamente da quanto opina il ricorrente, annovera distintamen-
te tra i destinatari del precetto penale i mili-
tari (delle forze armate) e gli agenti della for-
za pubblica. In quest'ultima categoria sono da
ricomprendere tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta su persone e cose
ai fini della tutela dell'ordine e della sicurez-
za pubblica e, quindi, vi rientrano in primo luo-
go, per la tipicità delle loro funzioni rivolte al-
la tutela diretta di quei beni, gli appartenenti al ruolo della Polizia di Stato ai quali - come é
- non spetta più la qualifica di milita- pacifico ri. La citata norma, inoltre, per quel che attie- ne all'elemento materiale del reato, considera 10 -
come fatto punibile il rifiuto di obbedienza agli ordini emanati dally competente autorità"; e,
quindi, si riferisce, quanto agli agenti della for-
za pubblica non militarizzata la cui posizione
é quella che qui interessa esaminare - agli or-
dini impartiti tanto da autorità civili non sovraor-
dinate (es.: i giudici ex art. 220 C.P.P.), quan-
to dai superiori gerarchici ai quali il relativo potere é riconosciuto dai singoli ordinamenti in-
terni.
Codesta interpretazione non solo non confligge, ma collima perfettamente, sotto i pro-
fili considerati, con la disciplina del nuovo or-
dinamento dell'amministrazione della pubblica si-
curezza;B da un lato perché, in virtù della nuova
legge, la Polizia di Stato, nonostante la smili-
tarizzazione, non ha cessato di costituire "forza pubblica" essendo preposta alla tutela dell'ordi-
ne e della sicurezza pubblica unitamente ad altre forze, militari e non (art. 16 e 24 legge 121);
2°, 5° dall'altro perché, in virtù dei commi 1° ' dell'art. 66 della stessa legge, gli appartenen-
ti ai ruoli della Polizia di Stato sono tenuti ad eseguire, in relazione alle funzioni esercitate
(tra l'altro: prevenzione dei reati per l'art.24%;B polizia giudiziaria per l'art. 17), sia gli ordi- 11
ni che sono per l'appunto emanati dal superiore gerarchico o operativo nell'ambito dei compiti di istituto, sia quelli provenienti dalle altre autorità alle quali sono legati da rapporti di di-
pendenza funzionale (cfr. il citato art. 17 in re-
lazione al CO. IV, art. 66 per l'autorità giudizia-
ria).
A fronte di tali considerazioni che im-
portano l'applicabilità della norma incriminatri- ce "de qua" (art. 329 C.P.) come ritenuto dai giu-
dici di entrambi i gradi di merito, non vale oppor- re che gli appartenenti alla Polizia di Stato sareb-
bero destinatari unicamente delle disposizioni pe-
nali introdotte dal nuovo ordinamento e, in parti-
colare, nella specie, dell'art. 72. Di vero, a
prescindere dal rilievo che la fattispecie preve-
duta da quest'ultima norma anche nella parte pre-
cettiva più prossima a quella in esame - non si
riferisce al rifiuto o ritardo di obbedienza ver- So il superiore gerarchico, bensì all'ipotesi (pe-
raltro più grave) dell'appartenente alla Polizia
di Stato che, senza preventivo e motivato rifiuto, viola l'ordine o le disposizioni generali o parti-
colari impartitegli abbandonando il posto o il ser- 12
- vizio nel corso di operazioni di polizia o duran-
te l'impiego in reparti organici;
(donde il rea-
to propriodi abbandono del posto di servizio), vi
é da osservare che, per espressa disposizione del precedente art. 71, le speciali figure criminose create negli art. 72 e segg. della legge non esclu-
dono la configurabilità a carico dell'agente di polizia dei reati previsti dal codice penale vi-
gente ed avente una diversa oggettività giuridica.
Rettamente, dunque, la sentenza impugna-
con motivazione succinta ma adeguata ed esau- ta,
riente in quanto integrata da quella di primo gra-
do, ha inquadrato la fattispecie nella previsio-
ne dell'art. 329 cod. pen.
Inconsistente é poi la terza doglianza con la quale si insiste nel contestare la configu-
rabilità del reato di rifiuto di obbedienza per il fatto che gli ordini sarebbero stati emanati sol-
tanto verbalmente. Ed infatti, a parte che gli or-
dini furono impartiti per iscritto a mezzo del-
l'atto contenente, contestualmente, l'elenco del-
le persone da controllare e ciò ritualmente, non
occorrendo al riguardo l'adozione di forme parti-
colari o solenni ma bastando che il comando,
purché inequivoco, sia espresso in un qualsiasi atto ufficiale: così come avvenuto nella specie e 13
-
ritenuto in sede di merito con riguardo tanto alla richiesta della Squadra Mobile in data 7.2.1983
(cfr. si dispone che dalle ore 21 alle ore 24 di
questa notte sia effettuato un controllo nell'abi-
tazione delle persone appresso indicate. "), quan- to a quella precedente in data 1.12.82 (in questa,
in calce all'elenco delle persone da controllare, si aggiunge in termini perentori che in caso di omis-
sione del controllo "dovrà" essere redatta apposi-
ta relazione giustificativa delle cause ostative), si deve rilevare in linea prioritaria che la cen-
sura é priva del requisito della decisività in
quanto né l'art. 329 cod. pen. né l'art.66 della legge n. 121 richiedono che per essere valido,
l'ordine debba essere emanato per iscritto e nul-
la vieta pertanto che esso sia impartito verbal-
mente. Ciò che invece si richiede - e questo importa l'accoglimento del quarto motivo di ricor-
so - é che l'ordine, tanto se orale quanto se scrit-
to, debba essere rinnovato per iscritto dal supe-
riore gerarchico che l'ha emanato, ovvero da quel-
lo operativo, officiato per farlo eseguire, qualora l'agente incaricato dell'esecuzione si sia rifiu- - 14 I
-
tato di ottemperarvi eccependone, l'illegittimità.
Dispone sul punto l'art. 66, comma secondo, che
l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordi- ne che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni;
se l'ordine é rinnova-
to per iscritto, é tenuto a darvi esecuzione e di
esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito". Si evince agevolmente da siffatta disciplina che la nuova normativa consente al destinatario dell'ordine di denunciarne la pa-
lese illegittimità dichiarandone le ragioni;
sia
о meno fondata la sua opinione%3B b) fa obbligo al subordinato dissenziente di dare comunque esecu-
zione all'ordine qualora questo sia stato rinnova-
to per iscritto %;B
c) autorizza per converso il dissenziente ad aste-
nersi dal darvi esecuzione se il superiore gerar- chico o operativo, presa vizione delle ragioni del dissenso, non provvede- con о senza motivazio- ne - a rinnovare l'ordine per iscritto con con-
seguente assunzione delle relative responsabilità.
Sembra adunque evidente che la mancata rinnovazione dell'ordine per iscritto nell'ipote- si considerata, pur senza incidere sulla validità 15
dell'atto di imperio: che di per sé resta integra,
ne condiziona invece l'efficacia e l'eseguibilità
e quindi agisce come causa speciale di giustifica-
zione in dipendenza dell'insussistenza dell'arbi-
trarietà del rifiuto quale estremo specificamente richiesto dall'art. 319 (cfr. l'avverbio "indebita-
mente") per la configurazione dell'illecito.
Tale conclusione poi, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non é
assoggettabile a distinzioni a seconda che 1'ordi- ne sia stato originariamente impartito oralmente о per iscritto. Affermare che in questa seconda ipotesi la rinnovazione scritta sarebbe meramente ripetitiva e totalmente inutile poiché l'esigen- za di tutela dell'inferiore sarebbe stata già rispet- tata "ab initio" con la redazione per iscritto dell'ordine, contrasta non solo con la lettera della legge di riforma: che detta rinnovazione chia-
ramente impone senza distinzione di sorta, ma an- che con lo spirito della normativa stessa giacché vanifica " a priori" il diritto-dovere dell'in- feriore di far rilevare l'eventuale illegittimità
di atti che lo riguardano direttamente e si fonda
peraltro sulla concezione preconcetta che il supe- 16
riore non sia disponibile per un mutamento о una correzione del proprio avviso in dipendenza delle osservazioni del subordinato.
Alla stregua delle esposte considerazio- ni si deve ritenere giustificato, per assenza di an-
tigiuridicità, il rifiuto opposto dal ricorrente di eseguire "in pattuglia, un controllo da lui re-
putato di pertinenza di "un pattuglione" (volante composta di tre uomini anziché di due), atteso che in punto di fatto é stato ritenuto per cento dai giudici di merito che gli ordini non furono rinnovati per iscritto: così, come, invece, occorre- vache fossero a seguito dell'illegittimità di essi non pretestuosamente rappresentata dal ricorrente stesso ( non importa qui altresì stabilire se fon-
datamente o meno).
La sentenza impugnata deve essere pertan-
to annullata senza rinvio perché il fatto non CO-
stituisce reato con conseguente assorbimento del quinto motivo, che é finalizzato all'assoluzione con formula identica.
P.T.M.
Visto l'art%3B 539 n. 1 C.P.P. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
il fatto non costituisce reato. Roma, 5.12.1986. 17
-
IL PRESIDENTE
Ecc. dott. VITTORIO PICOZZI
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. FORTUNATO PISANTI
ELLENA Doft Umberto, Giordanc
Now
- 7 APR. 1987 Oggi
CANCELLERIA
Dott Umberto Giordanc Exelon