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1 luglio 1931
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15 gennaio 2000
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28 febbraio 2006
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Art. 498.
(Usurpazione di titoli o di onori)
((Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi)) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignita' o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualita' inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalita' stabilite dall'articolo 36 e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
(Usurpazione di titoli o di onori)
((Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi)) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignita' o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualita' inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalita' stabilite dall'articolo 36 e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Commentari • 97
- 1. titoli accademicihttps://www.brocardi.it/ · 251.18224
Consulenza legale Q201720028 (Articolo 498 Codice Penale - Usurpazione di titoli o di onori) «Il titolo di "dottore", per legge, spetta a tutti coloro che hanno conseguito una laurea , anche di durata triennale. E' nel 1938 che lo si stabilisce con...» Consulenza legale Q201718256 (Articolo 498 Codice Penale - Usurpazione di titoli o di onori) «Riteniamo che l'utilizzo del titolo di “dottore” – inteso come titolo solitamente attribuito a chi abbia conseguito una laurea - non possa essere...»
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Giurisprudenza • 187
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2018, n. 46093Provvedimento: […] in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo B), previa riqualificazione giuridica nel reato ex art. 498 codice penale; […] [...], Rv. 244523), condotta diversa da quella posta in essere da chi si attribuisca la qualità di pubblico funzionario, punita come illecito amministrativo dall'art. 498 cod. pen. a seguito della depenalizzazione ex art. 43 d. […] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo B), riqualificato ai sensi dell'art. 498 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa. […]Leggi di più...
- vizio motivazionale·
- indebito esercizio funzioni pubbliche·
- art. 498 cod. pen.·
- riconoscimento fotografico·
- art. 347 cod. pen.·
- depenalizzazione·
- determinazione pena·
- attenuanti generiche·
- art. 620 cod. proc. pen.