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1 luglio 1931
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30 luglio 1998
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10 dicembre 2004
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Art. 206.
(Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza)
Durante l'istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore di eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. (161)
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano piu' socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e' computato nella durata minima di essa.
((195)) ------------ AGGIORNAMENTO (161)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede la possibilita' di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario. ------------ AGGIORNAMENTO (195)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-29 novembre 2004, n. 367, (in G.U. 1ª s.s. 09/12/2004, n. 1002) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosita' sociale.
(Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza)
Durante l'istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore di eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. (161)
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano piu' socialmente pericolose.
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e' computato nella durata minima di essa.
((195)) ------------ AGGIORNAMENTO (161)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede la possibilita' di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario. ------------ AGGIORNAMENTO (195)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-29 novembre 2004, n. 367, (in G.U. 1ª s.s. 09/12/2004, n. 1002) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosita' sociale.
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- 1. Estinzione delle misure cautelari per effetto della pronuncia di determinate sentenze - Corte cost., n. 69 del 2021Anna Maria Capitta · https://archiviopenale.it/ · 141.59549
[…] Il Giudice delle leggi ha rilevato il difetto di rilevanza di tale censura, tenuto conto che nel procedimento a quo si discuteva dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, regolata dagli artt. 206 c.p., 312 e 313 c.p.p., e non dell'applicazione in via definitiva della misura, disciplinata dal censurato art. 222, co. 1, c.p. […]
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Giurisprudenza • 124
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2022, n. 17819Provvedimento: […]Leggi di più...
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