Sentenza 25 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2004, n. 20696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20696 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAREMAR - CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMANIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO BALLETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI RO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO DI TUORO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2316/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/05/01 R.G.N. 45539/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/04 dal Consigliere Dott. Federico ROSELI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Napoli, IE AL chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla s.p.a. Caremar il 16 marzo 1995 e condannarsi la medesima alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300. L'illegittimità del licenziamento era data dal difetto della forma scritta o comunque dalla mancanza di giustificato motivo.
Costituitasi la convenuta, la domanda veniva accolta dal Pretore con decisione del 7 luglio 1997, confermata con sentenza del 23 maggio 2001 dal Tribunale, il quale riteneva trattarsi di contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 332 cod. nav., non risultando l'arruolamento per un viaggio o un tempo determinato, ed ai sensi del precedente art. 326, che definisce a tempo indeterminato il rapporto di lavoro comunque durato più di un anno e con intervalli non superiori a sessanta giorni.
Il licenziamento era stato intimato in forma orale: vi era stata infatti una manifestazione, da parte della datrice di lavoro, della volontà di recedere dal contratto, ma non poteva ravvisarsene documentazione nella consegna del foglio paga con le diciture "t.f.r. anno in corso" e "t.f.r. anni precedenti", presenti anche nei fogli paga precedenti e quindi di significato equivoco. La forma orale escludeva doversi applicare l'art. 6 legge 15 luglio 1966 n. 1204, comminante la decadenza dal potere di impugnare il licenziamento se non entro sessanta giorni dalla ricezione.
Infine i giustificati motivi oggettivi invocati dalla datrice di lavoro (necessità di riassetto organizzativo aziendale, solidarietà, rotazione sociale) apparivano generici e comunque non sicuramente riferibili al licenziamento in questione. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la s.p.a. Caremar. Resiste con controricorso il AL. Memoria della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 326 cod. nav., 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inapplicabilità dei rimedi dello stesso art. 18 nel caso, come quello di specie, di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine illegittimamente apposto.
Col quinto motivo la medesima deduce la violazione degli artt. 112 cit., 2099, 2120 cod. civ., affermando ancora la non commisurabilità del risarcimento del danno da illegittimo licenziamento in base alle retribuzioni non percepite stante l'inapplicabilità dell'art. 18 cit. e la mancata offerta delle prestazioni lavorative. I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.
Con sentenza 6 luglio 1991 n. 7471 le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, nel caso di scadenza del termine illegittimamente apposto ad un contratto di lavoro e di conseguente disdetta da parte del datore, non è applicabile la disciplina legislativa sull'impugnazione del licenziamento, fra cui il termine di decadenza di cui all'art. 6 l. n. 604 del 1966, trattandosi piuttosto di azione di nullità parziale del contratto. Da ciò anche la non applicabilità dell'art. 18 l. n. 300 del 1970 (conforme Cass. 26 maggio 2003 n. 8352). Le Sezioni unite hanno però aggiunto che rimane salva la detta disciplina legislativa qualora il datore, anziché limitarsi a comunicare la disdetta, abbia intimato un licenziamento come in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (in senso conforme Cass. 25 gennaio 1993 n. 824). Che poi nel licenziamento intimato senza forma scritta sia applicabile l'art. 18 cit. è stato affermato da Cass. 4 dicembre 1986 n. 7196, dovendosi per di più notare che nel caso di specie non è stata neppure ritenuto il giustificato motivo di cui all'art. 1 l. n. 604 del 1966. Il Tribunale ha ravvisato un contratto a tempo indeterminato stipulato per più viaggi ma con previsione di durata ultrannale (art. 326 cod. nav.) nonché un atto di licenziamento in forma orale e senza motivo invece che una disdetta per scadenza del termine. Esso non merita perciò la censura di falsa applicazione dell'art. 18 cit. Col secondo motivo la ricorrente sostiene la violazione degli artt. 2 e 6 l. n. 604 del 1966, 120 e 122 cod. nav. e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso la forma scritta in un licenziamento accompagnato dalla consegna di un foglio di liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Il motivo non è fondato.
È vero che il licenziamento, da intimare per iscritto ex art. 2 l. ult. cit., non richiede una formula predeterminata onde può essere ravvisato nella consegna di un foglio con il calcolo delle spettanze di fine rapporto, ma è altrettanto vero che la volontà negoziale dev'essere espressa in modo univoco. E non è censurabile in cassazione la valutazione del giudice di merito, il quale ritenga non univoca la consegna, a persona non necessariamente provvista di nozioni giuslavoristiche, di un foglio recante la scritta "t.f.r.", come altri fogli già consegnati alla stessa nel corso del rapporto. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 l. n. 604 del 1966 e l. 5 dicembre 1986 n. 856, 112, 115, 420, 437 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, per non avere il Tribunale ammesso una prova testimoniale in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la "soppressione del posto lavorativo" (ossia il licenziamento) dell'attuale ricorrente e la ristrutturazione dell'impresa datrice di lavoro.
Neppure questo motivo è fondato. Trattandosi pacificamente di licenziamento non collettivo ma individuale, il Tribunale ha esattamente osservato come la generica necessità di ristrutturazione aziendale non sia sufficiente a giustificare il provvedimento espulsivo della singola persona;
ne' la ricorrente indica il nesso diretto fra necessità di "turnazione" di un personale di centinaia di lavoratori e licenziamento dell'attuale ricorrente invece che di altri colleghi. Non merita perciò censura la decisione, assunta dai giudici di merito, di non ammettere una prova testimoniale sulle necessità economiche dell'impresa, l'apprezzamento delle quali, per di più, richiede complesse valutazioni economico-sociali e non può essere affidato a testimoni.
Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 325, 326, 332 cod. nav., 18 e 35 l. n. 300 del 1970 e vizi di motivazione, notando che il contratto di arruolamento marittimo è necessariamente discontinuo onde la datrice di lavoro non avrebbe potuto essere condannata alla reintegrazione ed al pagamento dell'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione (art. 18 cit., quarto comma).
Neppure questa censura può essere accolta.
Con la sentenza 3 aprile 1987 n. 96 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 10 l. n. 604 del 1966, nella parte in cui non prevede l'applicazione della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione e dell'art. 35, terzo comma, l. n. 300 del 1970, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al detto personale dell'art. 18 della stessa legge.
Nel senso della detta decisione ed in caso analogo questa Corte si è espressa con la sentenza L. 17 marzo 2001 n. 3869. Nè alla ricorrente giova il richiamo alla sentenza 29 settembre 1998 n. 9723, la quale ha distinto fra rapporto di lavoro nautico in regime di continuità e rapporto discontinuo. In questo si ha una sequenza non continua di imbarchi con contratti distinti di arruolamento (a viaggio o a tempo determinato ex art. 325 cod. nav.), ossì a una pluralità di contratti a tempo determinato. Nel primo, per contro, si ha un solo contratto a tempo indeterminato, assistito, sempre secondo la sent. 9723 del 1998, dalla tutela cosiddetta reale dell'art. 18 l. n. 300 del 1970. La concreta distinzione è poi riservata alla valutazione del giudice di merito, implicando un accertamento in fatto del contenuto negoziale del contratto d'arruolamento.
E nel caso di specie il Tribunale, come già il Pretore, hanno accertato un unico contratto a tempo indeterminato, con "pacifica applicabilità" dell'art. 18 cit. (così, testualmente, la sentenza pretorile, che perciò non ha ritenuto la discontinuità, come afferma ora la ricorrente anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza). Nè la circolare ministeriale citata in memoria può prevalere sugli artt. 326 e 332 cod. nav., applicati dal Tribunale, oppure sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1987 cit. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in euro 47,00, oltre ad euro duemilacinquecento per onorario.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2004