TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa RI CA RU, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2844 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025 e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Ernesto Ardia (cf. presso cui elettivamente domicilia come C.F._1 da procura in atti;
- appellante -
E
(cf. ); Controparte_1 C.F._2
- appellato contumace -
NONCHÉ
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Carla Controparte_2 CP_3
D'Alterio, giusta procura depositata in atti, con cui elettivamente domicilia presso la Casa
Comunale sita in lla Piazza Municipio n.
1- Palazzo San Giacomo;
CP_2
- appellato -
E
difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_4 di Stato
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
il giudice 1 RI CA RU All'esito dell'udienza del 21.01.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 28723/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in CP_2 persona del dott. G. Laforgia, il 4.08.2022 ed in pari data pubblicata, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 19382/2019, instaurato da , con cui si chiedeva dichiarare Controparte_1
l'invalidità e la illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalle cartelle esattoriali nn.
07120050079611485000, 07120070075645308000, 07120080023443272000, 07120110117993081000,
07120120022611961000 e 07120120074983392000, relative a presunte violazioni del Codice della
Strada, con enti impositori il e la per un totale di € Controparte_2 Controparte_4
12.706,00
Nel giudizio di opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle suddette cartelle – autonomamente acquisiti e per il cui tramite asseriva di essere venuto a conoscenza CP_1 della propria posizione debitoria – l'istante eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito.
L' depositava documentazione relativa alla notifica delle cartelle impugnate. CP_5
Con sentenza n. 28723/2022, pubblicata in data 04.08.2022, il Giudice di Pace considerava ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo e , proprio in considerazione della data della notifica delle cartelle impugnate, il primo giudice considerava prescritta la pretesa creditoria per decorrenza del termine quinquennale a far data dalla comprovata notifica dell'ultima cartella di pagamento avvenuta in data 20.10.2012 rispetto alla data di richiesta dell'estratto di ruolo (18.02.2019). Dunque, accoglieva l'opposizione qualificando la domanda come accertamento negativo del credito e dichiarava inesistente quello portato dalle cartelle opposte;
compensava per metà le spese di giudizio, condannando, in solido, i convenuti per il restante 50%, con attribuzione.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 02.02.2023, l
[...]
ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella Parte_2 parte in cui: 1) ha ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo, malgrado
il giudice 2 RI CA RU l'accertamento dell'avvenuta notificazione delle cartelle opposte, da ritenersi in ogni caso inammissibile alla luce della novella legislativa di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973
(introdotto dall'art.
3-bis del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021), non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi previste dal legislatore;
2) ha dichiarato la prescrizione anche del credito portato dalle cartelle di pagamento nn.
07120110117993081000, 07120120022611961000 e 07120120074983392000 nonostante la decorrenza del termine quinquennale risultasse interrotta dalla regolare notificazione di una successiva intimazione di pagamento.
L'Agente della riscossione ha concluso per l'accoglimento delle proprie istanze con declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto dell'opposizione spiegata in I grado e con condanna di al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Si è costituito il il quale ha aderito all'appello principale insistendo Controparte_2 per l'inammissibilità della domanda di I grado per carenza di interesse ad agire, anche in ragione dell'applicazione ai giudizi pendenti della richiamata novella legislativa, con spese di lite vinte.
Non si è costituito per la Controparte_4
All'esito dell'udienza del 21.01.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia della non costituitosi Controparte_4 nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da – così come Controparte_1 statuito dal primo giudice – va qualificata come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento
il giudice 3 RI CA RU sopra indicate, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione delle stesse e degli atti presupposti al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo e/o notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero coattivo delle somme. CP_5
Ciò detto, questo giudice ritiene fondato il motivo addotto dall Parte_2 in ordine all'inammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
§ 3. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3- bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.
602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs.
n. 546/92 (cfr. Cass. n. 27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato,
il giudice 4 RI CA RU come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R.
n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali
è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass.
n. 22018/17)” (Cass. S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino
il giudice 5 RI CA RU al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del
Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e
22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf.
il giudice 6 RI CA RU Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento “pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha Controparte_1 provato, né allegato, il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
il giudice 7 RI CA RU D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, sia di I che di II grado, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova altresì precisare che, il Giudice di I grado ha dato atto dell'avvenuta notifica, a cura dell' delle cartelle CP_5 esattoriali impugnate.
Le spese si parametrano allo scaglione più basso (per il , in carenza di Controparte_2 deposito dell'estratto di ruolo, in questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa RI CA
RU, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 28723/2022 resa dal Giudice di Pace di l 4.08.2022 ed in pari data depositata (R.G. 19382/2019), nel giudizio CP_2 instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso gli estratti Controparte_1 di ruolo relativi alle cartelle di pagamento nn. 07120050079611485000,
07120070075645308000, 07120080023443272000, 07120110117993081000,
07120120022611961000 e 07120120074983392000, revocando la statuizione di inesistenza del credito e quella sulle spese di giudizio.
2. Condanna parte appellata , alla refusione delle spese di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio nei confronti di che liquida Parte_1 complessivamente in € 2538,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre agli importi versati prenotati a debito e di questo grado di giudizio nei confronti del
il giudice 8 RI CA RU che liquida complessivamente in € 662,00 oltre spese generali al 15%, Controparte_2
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 07.02.2025
Il giudice dott.ssa RI CA RU
il giudice 9 RI CA RU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa RI CA RU, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2844 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025 e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Ernesto Ardia (cf. presso cui elettivamente domicilia come C.F._1 da procura in atti;
- appellante -
E
(cf. ); Controparte_1 C.F._2
- appellato contumace -
NONCHÉ
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Carla Controparte_2 CP_3
D'Alterio, giusta procura depositata in atti, con cui elettivamente domicilia presso la Casa
Comunale sita in lla Piazza Municipio n.
1- Palazzo San Giacomo;
CP_2
- appellato -
E
difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_4 di Stato
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
il giudice 1 RI CA RU All'esito dell'udienza del 21.01.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 28723/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in CP_2 persona del dott. G. Laforgia, il 4.08.2022 ed in pari data pubblicata, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 19382/2019, instaurato da , con cui si chiedeva dichiarare Controparte_1
l'invalidità e la illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalle cartelle esattoriali nn.
07120050079611485000, 07120070075645308000, 07120080023443272000, 07120110117993081000,
07120120022611961000 e 07120120074983392000, relative a presunte violazioni del Codice della
Strada, con enti impositori il e la per un totale di € Controparte_2 Controparte_4
12.706,00
Nel giudizio di opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle suddette cartelle – autonomamente acquisiti e per il cui tramite asseriva di essere venuto a conoscenza CP_1 della propria posizione debitoria – l'istante eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito.
L' depositava documentazione relativa alla notifica delle cartelle impugnate. CP_5
Con sentenza n. 28723/2022, pubblicata in data 04.08.2022, il Giudice di Pace considerava ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo e , proprio in considerazione della data della notifica delle cartelle impugnate, il primo giudice considerava prescritta la pretesa creditoria per decorrenza del termine quinquennale a far data dalla comprovata notifica dell'ultima cartella di pagamento avvenuta in data 20.10.2012 rispetto alla data di richiesta dell'estratto di ruolo (18.02.2019). Dunque, accoglieva l'opposizione qualificando la domanda come accertamento negativo del credito e dichiarava inesistente quello portato dalle cartelle opposte;
compensava per metà le spese di giudizio, condannando, in solido, i convenuti per il restante 50%, con attribuzione.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 02.02.2023, l
[...]
ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella Parte_2 parte in cui: 1) ha ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo, malgrado
il giudice 2 RI CA RU l'accertamento dell'avvenuta notificazione delle cartelle opposte, da ritenersi in ogni caso inammissibile alla luce della novella legislativa di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973
(introdotto dall'art.
3-bis del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021), non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi previste dal legislatore;
2) ha dichiarato la prescrizione anche del credito portato dalle cartelle di pagamento nn.
07120110117993081000, 07120120022611961000 e 07120120074983392000 nonostante la decorrenza del termine quinquennale risultasse interrotta dalla regolare notificazione di una successiva intimazione di pagamento.
L'Agente della riscossione ha concluso per l'accoglimento delle proprie istanze con declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto dell'opposizione spiegata in I grado e con condanna di al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Si è costituito il il quale ha aderito all'appello principale insistendo Controparte_2 per l'inammissibilità della domanda di I grado per carenza di interesse ad agire, anche in ragione dell'applicazione ai giudizi pendenti della richiamata novella legislativa, con spese di lite vinte.
Non si è costituito per la Controparte_4
All'esito dell'udienza del 21.01.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia della non costituitosi Controparte_4 nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da – così come Controparte_1 statuito dal primo giudice – va qualificata come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento
il giudice 3 RI CA RU sopra indicate, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione delle stesse e degli atti presupposti al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata anche successivamente alla formazione del titolo esecutivo e/o notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero coattivo delle somme. CP_5
Ciò detto, questo giudice ritiene fondato il motivo addotto dall Parte_2 in ordine all'inammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
§ 3. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3- bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.
602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs.
n. 546/92 (cfr. Cass. n. 27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato,
il giudice 4 RI CA RU come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R.
n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali
è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass.
n. 22018/17)” (Cass. S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino
il giudice 5 RI CA RU al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del
Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e
22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf.
il giudice 6 RI CA RU Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento “pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha Controparte_1 provato, né allegato, il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
il giudice 7 RI CA RU D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, sia di I che di II grado, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova altresì precisare che, il Giudice di I grado ha dato atto dell'avvenuta notifica, a cura dell' delle cartelle CP_5 esattoriali impugnate.
Le spese si parametrano allo scaglione più basso (per il , in carenza di Controparte_2 deposito dell'estratto di ruolo, in questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa RI CA
RU, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 28723/2022 resa dal Giudice di Pace di l 4.08.2022 ed in pari data depositata (R.G. 19382/2019), nel giudizio CP_2 instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso gli estratti Controparte_1 di ruolo relativi alle cartelle di pagamento nn. 07120050079611485000,
07120070075645308000, 07120080023443272000, 07120110117993081000,
07120120022611961000 e 07120120074983392000, revocando la statuizione di inesistenza del credito e quella sulle spese di giudizio.
2. Condanna parte appellata , alla refusione delle spese di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio nei confronti di che liquida Parte_1 complessivamente in € 2538,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre agli importi versati prenotati a debito e di questo grado di giudizio nei confronti del
il giudice 8 RI CA RU che liquida complessivamente in € 662,00 oltre spese generali al 15%, Controparte_2
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 07.02.2025
Il giudice dott.ssa RI CA RU
il giudice 9 RI CA RU